Common use of Condizioni della concessione Clause in Contracts

Condizioni della concessione. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, d’ora in avanti CDD, con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, in coerenza con il progetto educativo ed organizzativo di base presentato in sede di gara. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. La gestione del CDD, con annessa Casa Famiglia, è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. In caso di Concessionario che concorre nella forma di R.T.I. la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale di responsabilità nell’esecuzione del servizio. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti alla titolarità dell’unità di offerta, sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa. In seguito all’aggiudicazione definitiva, il Concessionario si impegna a inoltrare la domanda di autorizzazione al funzionamento e accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Puglia. La presente Concessione obbliga il Concessionario: - al rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione; in particolare il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii, “Regolamento attuativo delle Legge Regionale n. 19/2006” - al rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti da altre leggi di settore e da eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate in materia; - al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato e quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa senza, aggravi economici per l’Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuali variazioni che possano intervenire (a titolo esemplificativo: per eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni strutturali e gestionali) e che possa influire sul numero degli utenti in termini di sospensione dei servizi; - all’attenzione per il nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite; - al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori; - all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione; - al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali; - alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con le eventuali associazioni di volontariato operanti sul territorio;

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Samples: Concession Agreement

Condizioni della concessione. 1. Il concessionario canone di concessione è tenuto a gestire il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia quello risultante dall’atto di aggiudicazione ovvero quello risultante dalle stime predisposte da un tecnico dell’Ente o da tecnico abilitato e approvate dalla Giunta; lo stesso è adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le autonomiefamiglie di operai ed impiegati, d’ora nella misura massima consentita dalla legge (fino al 100%). 2. È fatto espresso divieto di: a) cedere la concessione, in avanti CDDtutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con propria organizzazioneo senza corrispettivo; b) mutare il progetto di utilizzo del bene indicato nell’eventuale fase di gara e nella concessione. 3. La durata della concessione è stabilita ordinariamente in sei anni. In presenza di particolari esigenze dell’Amministrazione può essere stabilito un termine inferiore. È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionalecon preavviso di sei mesi, da comunicare con raccomandata A.R. Nel caso in coerenza cui non venga rispettato il termine anzidetto, il deposito cauzionale è introitato dall’Amministrazione quale penale. 4. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni, ove il concessionario si obblighi ad eseguire, previo consenso dell’Amministrazione, consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione. 5. È comunque escluso il tacito rinnovo della concessione. Alla prima scadenza (dopo 6 anni) la concessione potrà essere rinnovata di altri 6 anni con il progetto educativo ed organizzativo concessionario che risulti in regola con il pagamento dei canoni. Al dodicesimo anno l’immobile dovrà essere rimesso sul mercato sulla base di base presentato in sede di garaquanto previsto dall’articolo 12. 6. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. La gestione del CDD, con annessa Casa Famiglia, è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. In Nel caso di Concessionario che concorre nella forma locazione di R.T.I. immobili disponibili ad uso abitativo valgono per la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale durata, le prescrizioni di responsabilità nell’esecuzione del serviziocui all’art. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi 5 della Legge n. 431/1998 e responsabilità inerenti alla titolarità dell’unità per immobili ad uso commerciale le disposizioni di offerta, sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione cui all’art. 27 della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa. In seguito all’aggiudicazione definitiva, il Concessionario si impegna a inoltrare la domanda di autorizzazione al funzionamento e accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Puglia. La presente Concessione obbliga il Concessionario: - al rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione; in particolare il Regolamento Regionale legge n. 4/2007 e ss.mm.ii, “Regolamento attuativo delle Legge Regionale n. 19/2006” - al rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti da altre leggi di settore e da eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate in materia; - al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato e quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa senza, aggravi economici per l’Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuali variazioni che possano intervenire (a titolo esemplificativo: per eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni strutturali e gestionali) e che possa influire sul numero degli utenti in termini di sospensione dei servizi; - all’attenzione per il nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite; - al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori; - all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione; - al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali; - alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con le eventuali associazioni di volontariato operanti sul territorio;392/1978.

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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Beni Immobili

Condizioni della concessione. 1. Il concessionario canone di concessione è tenuto quello risultante dall’atto di aggiudicazione ovvero quello risultante dalle stime predisposte dal Servizio Patrimonio e approvate dalla Giunta se si procede a gestire il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia trattativa privata; lo stesso è adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le autonomiefamiglie di operai ed impiegati, d’ora nella misura massima consentita dalla legge (fino al 100%). 2. E’ fatto espresso divieto di: a) cedere la concessione, in avanti CDDtutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con propria organizzazioneo senza corrispettivo o comunque farne uso irregolare fatta salva, nel rispetto previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione, l’ipotesi di prosecuzione dell’attività in cui non b) mutare il progetto di utilizzo del bene indicato nell’eventuale fase di gara e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionalenella concessione; 3. La durata della concessione è stabilita ordinariamente in sei anni. In presenza di particolari esigenze dell’Amministrazione può essere stabilito un termine inferiore. E’ data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso di sei mesi, da comunicare con raccomandata A.R. Nel caso in cui non venga rispettato il termine anzidetto, il deposito cauzionale è introitato dall’Amministrazione quale penale; 4. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni, ove il concessionario si obblighi ad eseguire, previo consenso dell’Amministrazione, consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione; 5. Per interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria, in coerenza ogni caso assentiti ed approvati, l’Amministrazione potrà disporre il rimborso o l’indennizzo al concessionario, restando contrattualmente pattuito che nessun indennizzo sarà corrisposto, al momento del rilascio; 6. E’ comunque escluso il tacito rinnovo. Alla prima scadenza (dopo 6 anni) la concessione potrà essere rinnovata con il progetto educativo ed organizzativo concessionario in regola con il pagamento dei canoni. Al dodicesimo anno l’immobile dovrà essere rimesso sul mercato sulla base di base presentato in sede di garaquanto previsto dall’articolo 16. 7. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. La gestione del CDD, con annessa Casa Famiglia, è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. In nel caso di Concessionario che concorre nella forma locazione di R.T.I. immobili disponibili ad uso abitativo valgono per la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale durata le prescrizioni di responsabilità nell’esecuzione del serviziocui all’art. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi 5 della Legge n. 431/1998 e responsabilità inerenti alla titolarità dell’unità per immobili ad uso commerciale le disposizioni di offerta, sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione cui all’art. 27 della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa. In seguito all’aggiudicazione definitiva, il Concessionario si impegna a inoltrare la domanda di autorizzazione al funzionamento e accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Puglia. La presente Concessione obbliga il Concessionario: - al rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione; in particolare il Regolamento Regionale legge n. 4/2007 e ss.mm.ii, “Regolamento attuativo delle Legge Regionale n. 19/2006” - al rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti da altre leggi di settore e da eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate in materia; - al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato e quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa senza, aggravi economici per l’Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuali variazioni che possano intervenire (a titolo esemplificativo: per eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni strutturali e gestionali) e che possa influire sul numero degli utenti in termini di sospensione dei servizi; - all’attenzione per il nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite; - al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori; - all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione; - al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali; - alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con le eventuali associazioni di volontariato operanti sul territorio;392/1978

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Condizioni della concessione. 1. Il concessionario canone di concessione è tenuto quello risultante dall’atto di aggiudicazione ovvero quello risultante dalle stime predisposte dal Servizio Patrimonio e approvate dalla Giunta se si procede a gestire il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia trattativa privata; lo stesso è adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le autonomiefamiglie di operai ed impiegati, d’ora nella misura massima consentita dalla legge (fino al 100%). 2. E’ fatto espresso divieto di: a) cedere la concessione, in avanti CDDtutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con propria organizzazioneo senza corrispettivo o comunque farne uso irregolare fatta salva, nel rispetto previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione, l’ipotesi di prosecuzione dell’attività in cui non venga mutata la destinazione d’uso dell’immobile. In tale ipotesi, il rapporto prosegue con il nuovo concessionario; b) mutare il progetto di utilizzo del bene indicato nell’eventuale fase di gara e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionalenella concessione; 3. La durata della concessione è stabilita ordinariamente in sei anni. In presenza di particolari esigenze dell’Amministrazione può essere stabilito un termine inferiore. E’ data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso di sei mesi, da comunicare con raccomandata A.R. Nel caso in cui non venga rispettato il termine anzidetto, il deposito cauzionale è introitato dall’Amministrazione quale penale; 4. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni, ove il concessionario si obblighi ad eseguire, previo consenso dell’Amministrazione, consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione; 5. Per interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria, in coerenza ogni caso assentiti ed approvati, l’Amministrazione potrà disporre il rimborso o l’indennizzo al concessionario, 6. E’ comunque escluso il tacito rinnovo. Alla prima scadenza (dopo 6 anni) la concessione potrà essere rinnovata con il progetto educativo ed organizzativo concessionario in regola con il pagamento dei canoni. Al dodicesimo anno l’immobile dovrà essere rimesso sul mercato sulla base di base presentato in sede di garaquanto previsto dall’articolo 15. 7. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016. La gestione del CDD, con annessa Casa Famiglia, è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità. In nel caso di Concessionario che concorre nella forma locazione di R.T.I. immobili disponibili ad uso abitativo valgono per la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale durata le prescrizioni di responsabilità nell’esecuzione del serviziocui all’art. Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi 5 della Legge n. 431/1998 e responsabilità inerenti alla titolarità dell’unità per immobili ad uso commerciale le disposizioni di offerta, sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione cui all’art. 27 della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa. In seguito all’aggiudicazione definitiva, il Concessionario si impegna a inoltrare la domanda di autorizzazione al funzionamento e accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Puglia. La presente Concessione obbliga il Concessionario: - al rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione; in particolare il Regolamento Regionale legge n. 4/2007 e ss.mm.ii, “Regolamento attuativo delle Legge Regionale n. 19/2006” - al rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti da altre leggi di settore e da eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate in materia; - al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato e quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa senza, aggravi economici per l’Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuali variazioni che possano intervenire (a titolo esemplificativo: per eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni strutturali e gestionali) e che possa influire sul numero degli utenti in termini di sospensione dei servizi; - all’attenzione per il nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite; - al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori; - all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione; - al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali; - alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con le eventuali associazioni di volontariato operanti sul territorio;392/1978.

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