OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario deve:
1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune;
2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi;
3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6;
4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni;
5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate;
6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato;
7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale;
8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo;
9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”;
10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli ...
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario di un'area per attrazioni viaggiano é tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) pagamento anticipato della tassa O.S.A.P. relativa al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto del vigente specifico Regolamento;
b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro dieci giorni dalla comunicazione, di una cauzione stabilita in proporzione alla surperficie occupata dall'attrazione, che sarà restituita a conclusione della manifestazione salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento;
c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l’attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
d) non cedere a terzi la concessione;
e) non sostituire la propria attrazione con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, se non nel caso in cui l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da un sinistro accertato e documentato, e previa specifica autorizzazione del Comune. In questo caso la nuova attrazione deve essere gestita dallo stesso concessionario;
f) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con Ordinanza Sindacale;
g) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi ín appositi contenitori previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
h) tenere ben esposti e visibili il contrassegno, l'autorizzazione e la concessione comunale;
i) rispettare la data di inizio e fine occupazione, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa dal Comune previa prestazione di istanza motivata almeno 15 giorni prima dalla data di scadenza;
1) osservare le prescrizioni igienico sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'Autorità competente;
m) al termine della concessione restituire l'area libera pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
n) collocare le carovane-abitazioni ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
o) tenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
p) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per la sosta dí carriaggi, veicoli e carovane-abitazioni, se non espressamen...
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal conce...
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario si uniformerà nell’espletamento del servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, anche ulteriori rispetto al contenuto del presente atto, disposte dal Concedente e/o in forza di legge e/o nel rispetto regolamentare, certificativo delle Autorità locali, regionali e nazionali eventualmente necessari (autorizzazioni, SCIA, Attestazioni, etc.), e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste di informativa o di dati, anche economico-fiscali, finanziari, ed amministrativi, in relazione al completo espletamento dell’incarico.
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutte le eventuali richieste di informativa o di dati, anche economico-fiscali, finanziari, ed amministrativi, in relazione al completo espletamento dell’incarico, nell’intero arco di durata della Concessione. Nel caso, le comunicazioni, salva specifica differente comunicazione per iscritto da parte del Concedente, dovranno essere prontamente inoltrate tramite PEC all’indirizzo risultante nei documenti di gara. Nello specifico il Concessionario si obbliga a comunicare, su richiesta del Concedente:
a) i dati riepilogativi relativi agli introiti al netto di IVA risultanti dai registri delle vendite e dei corrispettivi per i singoli servizi, nonché il riepilogo trimestrale ed annuale delle vendite giornaliere effettuate e del relativo numero di scontrini emessi nel periodo cui la comunicazione si riferisce, su carta intestata e debitamente timbrati e sottoscritti ai fini delle responsabilità delle dichiarazioni prodotte;
3. Il Concessionario dovrà sostenere ogni ed eventuale investimento, costo, onere, spesa, per lo sviluppo degli spazi dati in concessione, per l’esercizio dell’attività di Bar, Caffetteria, attualmente non presente, nonché di ogni ed eventuale opera edile, impiantistica ed architettonica, direttamente e/o indirettamente necessaria e/o conseguente. Ogni ed eventuale autorizzazione, permesso, certificazione, e qualsivoglia altro documento e/o atto necessario alle attività da esercire e/o implementare e/o sviluppare, saranno ad integrale onere e carico del Concessionario, il quale manleva sin d’ora il Concedente da qualsivoglia pretesa, ragione, titolo, diritto, anche nell’ipotesi di ritardi e/o dinieghi nel rilascio di qualsivoglia autorizzazione, documento, atto, certificazione, da qualsivoglia Ente, Società, Ufficio, preposti, sia pubblici che privati.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il richiedente, in caso d’accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall’Ufficio competente, la seguente documentazione:
a) Copia della licenza d’esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
b) Copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all’attrazione, valida per il periodo dell’attività circense;
c) Per strutture con capienza superiore a 200 persone, tutta la documentazione tecnica necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della C.V.L.P.S.;
d) Per strutture con capienza da 100 a 200 persone, Certificato di Prevenzione Incendi e Relazione Tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
e) Per strutture con capienza inferiore a 100 persone, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
f) Copia della ricevute del versamento relativo al COSAP (canone d’occupazione suolo aree pubbliche), qualora sia già stato emesso il mandato di pagamento.
1. Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
2. Garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della C.V.L.P.S o d’altri organi competenti;
3. Provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione.
4. costituire una cauzione, in conformità al successivo articolo 25, per la restituzione della quale al termine della concessione l’area dovrà essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal concessionario, previa autorizzazione dell’Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all’80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell’importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l’Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell’investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario (articolo 45 comma 4 e articolo 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere dibitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abiltato contenente relativo computo metrico estimativo. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l’esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all’interesse legale, (ar...
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario con il presente atto si obbliga:
a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell’Amministrazione Comunale;
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c) a segnalare immediatamente all’ Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
d) a tenere indenne l’ Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
e) ad applicare le tariffe di accesso agli impianti proposte in sede di selezione (All. A);
f) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione,
i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Dal giorno di effettivo inizio della gestione il Concessionario assume la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 3, del D.Lgs. 507/1993, con la quali- fica di Funzionario responsabile del tributo. Il Concessionario terrà completamente sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alla persone o alle cose, sia per mancanza di servizio reso verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sia civile che penale. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Concessionario agisce per mezzo di un Rappresentante munito di apposita pro- cura, il quale deve avere i requisiti di cui agli artt. 7 e 10 del D.M. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può anche essere designato a Funzionario Responsabile, con funzioni di sottoscrizione dei provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, al proces- so tributario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. Il Concessionario comunica entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il nomina- tivo del Funzionario Responsabile e del Rappresentante. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario si impegna a realizzare il progetto di gestione presentato in sede di gara essendo unico responsabile del regolare svolgimento del servizio, facendosi carico di tutti gli obblighi e di tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione della struttura di cui al presente atto. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovrà: - prendere in consegna i locali e gli impianti destinati a Ludoteca garantendone la vigilanza e la custodia; - conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari allo svolgimento dell’attività all’interno della struttura; - avviare il servizio oggetto della concessione entro il termine massimo di gg. 60 dalla data di stipula del contratto, ovvero di consegna della struttura, accertata con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, se successiva. In caso di mancata assunzione del servizio si provvederà ad aggiudicare lo stesso al successivo in graduatoria; - svolgere il servizio in conformità al piano di gestione presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti e comunicando tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni che, in ogni caso, dovranno rispettare i parametri oggetto di valutazione in sede di gara; - favorire l’utilizzo del servizio da parte di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili; - esporre in modo visibile e chiaro, all’ingresso della struttura, gli orari di funzionamento e le tariffe a carico degli utenti, nonché ogni altra informativa alla cittadinanza su richiesta dell’Amministrazione: - controllare sistematicamente i giochi, le attrezzature e tutti i materiali presenti nei locali e nell’area esterna, eliminando quelli non più rispondenti alle norme di sicurezza. Il concessionario si impegna inoltre a presentare, al termine della concessione, il resoconto della gestione dell’anno, articolato in interventi eseguiti e attività organizzate in uso esclusivo, per la verifica e valutazione del piano economico presentato in sede di gara.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell’articolo 2051 C.C, si impegna nei confronti del Comune di ORATINO:
a) A mantenere sui locali, per tutta la durata della concessione, una destinazione d’uso per l’attività di “Comunità alloggio per anziani”;
b) A pagare il canone di concessione di cui all’art. 4 nonché gli oneri accessori di cui all’articolo 5;
c) A sostenere, in particolare, i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica e telefonia, ecc., provvedendo a tal fine, nel caso d’impianti autonomi, all’intestazione e/o voltura delle relative utenze, così come sono a suo carico, alla scadenza della concessione, la chiusura delle stesse utenze e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento; nel caso siano attive utenze centralizzate o condivise, i costi sostenuti saranno ripartiti secondo i valori millessimali dell’immobile;
d) Ad eseguire i lavori di manutenzione di cui al successivo art. 8;
e) A non sub concedere i locali, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione;
f) A non mutare il tipo di utilizzo dei locali;
g) Ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali concessi e gli eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa inerente l’attività esercitata negli stessi;
h) A non svolgere nell’immobile in concessione, attività illegittime o illegali o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti.