CANONE DI CONCESSIONE Clausole campione

CANONE DI CONCESSIONE. 1) La controprestazione a favore dell’aggiudicatario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto di servizio; 2) qualora nel corso della gestione dovessero essere definite dall’Amministrazione Comunale nuove aree, il Gestore si obbliga ad estendere il servizio agli stessi patti e condizioni indicate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica ed economica, fermo restando la durata della concessione; 3) il Comune si riserva, previa delibera della Giunta Comunale, di modificare le tariffe e gli orari del servizio di sosta a pagamento, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Il Gestore sarà tenuto a versare al Comune di Siniscola un canone di concessione annuo, come risulta dall’aggiudicazione definitiva. Il canone minimo annuo garantito è pari ad euro 40.500,00; 4) i concorrenti, per l’affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell’offerta economica un importo percentuale che dovrà essere superiore rispetto all’imposto minimo posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione; 5) l’importo stimato non vincola in alcun modo la stazione appaltante a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.
CANONE DI CONCESSIONE. L’importo annuo del canone di concessione dovuto all'Ente è quello risultante dall’applicazione dell’aumento offerto dall'aggiudicatario al canone annuo adottato quale base d’asta, pari ad euro 74.000,00, al netto di I.V.A.. Le rate annuali dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario in favore del Comune presso la Tesoreria comunale così come segue: -50% entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento; -50% entro il 31 ottobre dell’annualità di riferimento. Per il primo anno la prima rata dovrà essere corrisposta per intero contestualmente alla stipula del Contratto. Non è previsto alcuno scomputo dal canone in relazione a: • oneri sostenuti dal Concessionario per la rimozione, fornitura, installazione e gestione degli impianti; • Imposta comunale sulla pubblicità, di cui al d.lgs 507/1993; • T.O.S.A.P., di cui al d.lgs 507/1993. Nell'ipotesi di versamento del canone effettuato oltre 5 (cinque) giorni dalle scadenze sopra riportate, l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse maggiorato di 3 (tre) punti, salva la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione. A partire dal secondo anno di vigenza del Contratto il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell’aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (senza tabacchi) riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è dovuto per tutta la durata della concessione anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti o di loro installazione tardiva rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, ferma restando l’applicazione della penale di cui all’art. 26. Nel caso in cui il pagamento del canone o dell’imposta comunale sulla pubblicità non fossero effettuati entro il termine di 3 (tre) mesi dalle scadenze sopra fissate, il contratto si intenderà risolto, e gli impianti installati rientreranno immediatamente nella piena disponibilità comunale.
CANONE DI CONCESSIONE. 1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo di concessione di Euro ( ), da pagarsi in due rate semestrali anticipate. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l’intera durata del contratto di concessione, dall’inizio del secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'in- dice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone. 2. Il CONCESSIONARIO effettuerà il pagamento di tale canone annuo in due rate semestrali anticipate, da corrispondersi alla scadenza indicata nell’avviso di pagamento (bollettini, MAV, ecc.). 3. Il CONCESSIONARIO non potrà (adducendo pretese o eccezioni di qual- sivoglia genere) ritardare o sospendere il pagamento del canone, o delle al- tre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamen- to, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il CONCESSIO- NARIO. 4. Alla scadenza di cui sopra per il pagamento della rata, l’importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale riferito a ciascun periodo di mora.
CANONE DI CONCESSIONE. Il canone annuo dovuto per la concessione è quantificato in €. 2.950,82 oltre iva (euro duemilanovecentocinquanta,82), iva di legge al 22% esclusa. . Trattandosi di un affidamento in concessione, il Concessionario assume il rischio d’impresa relativo alla gestione dei diversi servizi rivolti ai soggetti che vorranno fruirne pagandone il corrispettivo. Il canone annuo dovrà essere versato mediante due rate semestrali anticipate di pari importo; la prima rata deve essere versata prima della redazione del verbale di consegna dell’area concessa e le successive da versare entro dieci giorni dall’inizio del semestre cui si riferiscono (entro il 5 gennaio ed entro il 5 luglio di ogni anno di durata del contratto). Il canone sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni intervenute nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, in misura pari al 100% delle variazioni stesse. I pagamenti avverranno , salvo diversa indicazione da parte del Comune di Civitavecchia, mediante bonifico bancario sul relativo conto bancario che sarà successivamente comunicato. Le parti convengono di aggiornare annualmente il canone di concessione alle variazioni intervenute nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in misura pari al 100% delle variazioni stesse. Le parti convengono che l’eventuale aggiornamento del canone decorre automaticamente dal mese successivo al primo anno di conduzione, in base alle variazioni ISTAT relative all’anno trascorso. In caso di adeguamenti, il concedente indicherà al concessionario l’esatto ammontare del canone dovuto. Il pagamento de canone convenuto non potrà essere sospeso o ritardato, fatto salvo il diritto del conduttore di far valere le sue eventuali ragioni in separato giudizio. In caso di ritardi nei pagamenti, sono dovuti gli interessi moratori in misura pari agli interessi legali (art. 1284 CC) maggiorati di tre punti percentuali, salva la facoltà di risoluzione anticipata ai sensi del presente capitolato in caso di ritardi superiori ai sei mesi. Il contratto e l’eventuale proroga tecnica, sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari come da art.3 della legge 136/2010, nonché art. 6 dello stesso decreto per sanzioni, ed art. 6 del decreto legge n.187/2010 convertito con legge n. 217/2010.
CANONE DI CONCESSIONE. Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari a € - come risulta dall’offerta dal medesimo presentata in sede di gara. Il suddetto canone dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate, di uguale importo. con scadenze rispettivamente, il 30 luglio e il 30 gennaio. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali. In caso di canone c/opere l’importo annuo sopra stabilito dovrà essere versato con la seguente modalità: - per complessive € 1.200,00 (IVA compresa) annue dovrà essere versato in moneta in due rate semestrali con scadenza il 30 luglio ed il 30 gennaio di ogni anno previa emissione di apposita fattura dall’ufficio gestione impianti sportivi , direttamente al Tesoriere Comunale; - per complessive € (IVA compresa) sarà effettuato e contabilizzato in opere c/canone che saranno regolarizzate tra le parti al termine degli interventi e della delibera di riconoscimento delle opere stesse. Qualora al termine dell’anno o della programmazione pluriennale le opere non fossero realizzate o non raggiungano l’importo previsto, lo stesso dovrà essere versato in moneta.
CANONE DI CONCESSIONE. Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale, per la concessione della gestione del servizio, il canone annuo, oltre I.V.A., risultante dall’offerta migliorativa presentata in sede di gara dall’aggiudicatario. L’importo del canone di concessione a favore dell’Amministrazione comunale posto a base di gara per l’intera durata contrattuale di 1 anno è di complessivi € 10.800,00 (al netto di IVA). Il canone annuo, dovrà essere corrisposto in due rate semestrali da pagarsi entro il trentesimo giorno dall’inizio del semestre di competenza la prima, entro il trentesimo giorno dalla fine del semestre di competenza la seconda. I costi della sicurezza da interferenze sono nulli. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire economicamente i servizi di cui trattasi. Gli incassi derivanti dalla gestione della foresteria (caffetteria, ristorante, vendita di prodotti tipici locali e affittacamere) saranno trattenuti per intero dal concessionario.
CANONE DI CONCESSIONE. 1. Il concessionario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto integrativo, è tenuto a versare ad ADM, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso. Il canone di concessione è determinato con le modalità di cui all’Allegato 2 al presente atto integrativo.
CANONE DI CONCESSIONE. Il canone dovuto dal Concessionario viene determinato nell’importo annuo di euro .….………,00= ( /virgola zero zero) esclusa i.v.a., se dovuta ai sensi di legge, da versare all’Amministrazione comunale in due distinte rate semestrali anticipate - o rate trimestrali, bimestrali o mensili anticipate a scelta dell’aggiudicatario alla firma del contratto -, di pari importo, sul conto corrente di tesoreria che sarà indicato dal Comune di Drena ovvero secondo le ulteriori modalità comunicate dallo stesso. Il canone sarà soggetto a rivalutazione, con cadenza annuale, sulla base dell’indice FOI- ISTAT e nella misura del 100% a partire dalla variazione accertata per il periodo dal 01/01/20…. al 31/12/20…… e così per le annualità successive. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione per l’imposizione Iva del canone, nella misura di legge. In aggiunta al canone come sopra stabilito, a partire dal 01/01/20….. e per tutti gli esercizi successivi maturerà a carico del Concessionario, sulla base del meccanismo di cd. “revenue sharing” previsto espressamente dal Bando di gara, l'obbligo di corrispondere a favore dell’Amministrazione comunale una somma di denaro pari al 15% (quindici per cento) del fatturato eccedente la soglia minima, che le parti hanno convenzionalmente determinato in complessivi euro 500.000,00= (euro cinquecentomila virgola zero zero), conseguito dal Concessionario nell’esercizio precedente in esecuzione dell’attività di gestione del servizio affidato in concessione. La suddetta quota dovrà essere versata all’Amministrazione comunale, ogni anno, entro gg. 60 dalla scadenza del termine di legge per il deposito del bilancio riferito al fatturato conseguito nell’annualità precedente e comunque non oltre il termine del 31 luglio di ogni anno. Ai fini della verifica della sussistenza o meno dell’obbligo di corrispondere tale ulteriore quota (“fee”), il Concessionario sarà obbligato a fornire, ogni anno, dichiarazione dei ricavi conseguiti, trasmettendo al contempo all’Amministrazione concedente copia del proprio bilancio ovvero della propria contabilità o comunque ogni altro tipo di documento contabile dal quale sia possibile evincere l’importo dei ricavi prodotti dal Concessionario nell’espletamento dei servizi concessi in affidamento, concordando, se necessario, adeguate rappresentazioni contabili degli elementi di ricavo e di costo dell’attività in concessione, laddove per la natura e per le caratteristiche del soggetto gest...
CANONE DI CONCESSIONE. Per la concessione dell'area e degli impianti in essa presenti, dovrà essere corrisposto al Comune un canone di concessione che verrà determinato dall'offerta indicata in sede di gara dall'aggiudicatario, da pagarsi con rate semestrali posticipate 15 gennaio e 15 luglio. Tale canone sarà soggetto ad adeguamento, dopo il primo biennio, secondo le variazioni fornite dall'ISTAT. Tutte le spese per utenze (acqua, energia elettrica, Tariffa Igiene Ambientale ecc.) riferite all'area ed agli immobili in essa insediati, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.
CANONE DI CONCESSIONE. Come stabilito con Del. G.C. n. 111 del 03.05.2019 è fissato un canone di concessione mensile a base soggetto ad unico rialzo percentuale, come di seguito indicato: ✓ € 150,00 per il 1° anno ✓ € 150,00 per il 2° anno ✓ € 150,00 per il 3° anno ✓ € 150,00 per il 4° anno Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale il canone mensile oggetto di rialzo in sede di gara, entro la scadenza del giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla Tesoreria Comunale, secondo le indicazioni stabilite dall’Ufficio e comunicate al Concessionario.