Common use of Condizioni di applicazione Clause in Contracts

Condizioni di applicazione. 1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153. 2. Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione. 3. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. 4. La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificato. 5. Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa Gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l'impresa Gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione: 6. L’impresa Debitrice, ricevuta l’informativa di cui sopra si impegna per conto della Gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro. 7. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa Gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa Debitrice inviandole, tramite lo specifico applicativo web, quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera 8. Limitatamente alle fattispecie di cui al caso 6 dell’art.18, la procedura di risarcimento può essere interrotta, tramite lo specifico applicativo web, dalla Debitrice che rilevi la carenza di una delle condizioni previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni soltanto in occasione dell’invio del “ flusso responsabilità”. 9. La procedura XXX si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni. 10. L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell’impresa Debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso. 11. Qualora la responsabilità del sinistro sia attribuita ad un veicolo assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, la Gestionaria esperirà l’azione di regresso nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell’art. 283 comma 5 del CdA per l’intero ammontare dell’importo liquidato al proprio assicurato. 12. I sinistri fra veicoli assicurati presso la medesima impresa rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e ad essi si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contemplate nella Convenzione stessa. Per tali sinistri la stanza di compensazione non riconosce né forfait né diritti di gestione.

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Samples: Convenzione Per Il Risarcimento Diretto

Condizioni di applicazione. 1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in XxxxxxI contratti previsti dall’art.1 possono essere conclusi dai mittenti, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxxesclusivamente con i vettori iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori, aventi istituito con le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 norme del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente titolo I della Repubblica Legge 6 marzo 2006giugno 1974, n. 153298 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano titolari delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi, a norma dell’art. 41 della Legge suddetta, per i veicoli di cui hanno la disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, usufrutto, comodato, noleggio) a norma dell’art. 13 della stessa Xxxxx e delle disposizioni di esecuzione, e ciò sotto pena di nullità del contratto. Il committente deve accertare che l’impresa con la quale stipula il contratto di trasporto disponga almeno del 50% del parco veicolare necessario all’esecuzione dei servizi di trasporto che formano oggetto del contratto stesso. Ai fini di cui sopra, l’impresa di autotrasporto deve fornire la dimostrazione richiesta. Tale dimostrazione può essere fornita anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta nei modi di legge. 2. Entrambi I contratti possono essere eseguiti in parte anche mediante subvettore, e in questo caso il primo vettore assume verso il subvettore gli obblighi ed i veicoli coinvolti, alla data diritti del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzionemittente. 3. Gli stessi contratti devono avere la forma scritta “ad substantiam”, con data certa, secondo il modello accluso al presente Accordo Nazionale. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno documentazione relativa all’effettuazione dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato trasporti va conservata dalle parti; in Italiacaso di mancata applicazione dell’Accordo, nella Repubblica di San Marino o della Città rilevata dalle parti, la parte interessata invierà la documentazione alla Commissione paritetica mista appositamente istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica e il controllo dell’applicazione del Vaticanopresente Accordo Nazionale. 4. La procedura I contratti di risarcimento diretto cui al precedente comma sono efficaci e produttivi di effetti anche nel caso in cui il mittente sottoscriva il contratto conformemente a quanto previsto, lo invii al vettore a mezzo raccomandata A.R. per la firma indicando in 8 giorni il tempo per la restituzione e non si applica in assenza riceva la copia controfirmata od altra comunicazione contraria pur proseguendo di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificatofatto e fra le parti il rapporto contrattuale. 5. Al ricevimento della richiesta In caso di risarcimento inadempienza alla stipula del contratto di sinistro cui ai precedenti commi, si applicano le tariffe e le normative di cui all’Allegato Tariffario, con gli incrementi tariffari previsti dal proprio assicurato, l'impresa Gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive terzo capoverso del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’artsuccessivo art. 149 del Codice delle Assicurazioni3. In tal caso affermativo l'impresa Gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione: 6. L’impresa Debitrice, ricevuta l’informativa non trova applicazione la clausola di cui sopra si impegna per conto della Gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro. 7. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa Gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa Debitrice inviandole, tramite lo specifico applicativo web, quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera 8. Limitatamente alle fattispecie decadenza di cui al caso 6 dell’art.18, la procedura di risarcimento può essere interrotta, tramite lo specifico applicativo web, dalla Debitrice che rilevi la carenza di una delle condizioni previste dall’artsuccessivo art. 149 del Codice delle Assicurazioni soltanto in occasione dell’invio del “ flusso responsabilità”14. 9. La procedura XXX si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni. 10. L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell’impresa Debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso. 11. Qualora la responsabilità del sinistro sia attribuita ad un veicolo assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, la Gestionaria esperirà l’azione di regresso nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell’art. 283 comma 5 del CdA per l’intero ammontare dell’importo liquidato al proprio assicurato. 12. I sinistri fra veicoli assicurati presso la medesima impresa rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e ad essi si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contemplate nella Convenzione stessa. Per tali sinistri la stanza di compensazione non riconosce né forfait né diritti di gestione.

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Samples: Accordo Contenitori

Condizioni di applicazione. 1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153. 2. Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione. 3. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. 4. La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo veicolo diverso rispetto ai veicoli da quelli entrati in collisione anche se non identificato. 5. Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa Gestionaria l’impresa gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l'impresa Gestionaria l’impresa gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione: 6. : - all’ANIA per le previste procedure informatiche per la verifica delle coperture assicurative e, ove previsto, per l’accertamento delle responsabilità del sinistro; - all’impresa debitrice tramite i collegamenti informatici “flusso denunce”; - allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA; L’impresa Debitricedebitrice, ricevuta l’informativa di cui sopra si impegna per conto della Gestionaria gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro. 7. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa Gestionaria gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa Debitrice inviandole, tramite lo specifico applicativo web, all’impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’intera 8all’intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano le condizioni di applicazione della Convenzione. Limitatamente alle fattispecie di cui al caso 6 dell’art.18, la La procedura di risarcimento può essere interrotta, tramite lo specifico applicativo web, dalla Debitrice interrotta anche su istanza della debitrice che rilevi la carenza di una delle condizioni previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni soltanto in occasione dell’invio del “ flusso responsabilità”. 9Assicurazioni. La procedura XXX si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni. 10. L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denunciadal modulo blu (parte sottoscritta o foglio aggiuntivo), può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell’impresa Debitrice debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso. 11. Qualora la responsabilità del sinistro sia attribuita ad un veicolo assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, la Gestionaria esperirà l’azione di regresso nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell’art. 283 comma 5 del CdA per l’intero ammontare dell’importo liquidato al proprio assicurato. 12. I sinistri fra veicoli assicurati presso la medesima impresa rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e ad essi si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contemplate nella Convenzione stessa. Per tali sinistri la stanza di compensazione non riconosce né forfait né diritti di gestione.

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Samples: Convenzione Tra Assicuratori Per Il Risarcimento Diretto Rc Auto

Condizioni di applicazione. 1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153. 2. Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione. 3. La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano. 4. La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione anche se non identificato. 5. Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa Gestionaria gestionaria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l'impresa Gestionaria gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione:: - all’ANIA per le previste procedure informatiche per la verifica delle coperture assicurative e, ove previsto, per l’accertamento delle responsabilità del sinistro; - all’impresa debitrice tramite i collegamenti informatici “flusso denunce”; - allo Schedario Sinistri R.C. dell’ANIA; 6. L’impresa Debitricedebitrice, ricevuta l’informativa di cui sopra si impegna per conto della Gestionaria gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro. 7. Se nel corso della gestione convenzionale l’impresa Gestionaria gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall’art 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa Debitrice inviandole, tramite lo specifico applicativo web, debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all’interaall’intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano le condizioni di applicazione della Convenzione. 8. Limitatamente alle fattispecie di cui al caso 6 dell’art.18, la La procedura di risarcimento può essere interrotta, tramite lo specifico applicativo web, dalla Debitrice interrotta anche su istanza della debitrice che rilevi la carenza di una delle condizioni previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni soltanto in occasione dell’invio del “ flusso responsabilità”Assicurazioni. L’errata interruzione della procedura di risarcimento diretto imputabile alla debitrice determina a carico di quest’ultima tutti i costi delle spese di resistenza sostenute dalla gestionaria. 9. La procedura XXX si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni. 10. L’esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l’assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell’impresa Debitrice debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso. 11. Qualora la responsabilità del sinistro sia attribuita ad un veicolo assicurato con un’impresa in liquidazione coatta amministrativa, la Gestionaria esperirà l’azione di regresso nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell’art. 283 comma 5 del CdA per l’intero ammontare dell’importo liquidato al proprio assicurato. 12. I sinistri fra veicoli assicurati presso la medesima impresa rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione e ad essi si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contemplate nella Convenzione stessa. Per tali sinistri la stanza di compensazione non riconosce né forfait né diritti di gestione.

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Samples: Convenzione Tra Assicuratori Per Il Risarcimento Diretto