Ministero delle Infrastrutture
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
VERBALE ACCORDO CONTENITORI DEL 20 DICEMBRE 2004
Il giorno 20 dicembre 2004 alla presenza del Sottosegretario di Stato Xxxxx Xxxx, si sono incontrate le Associazioni rappresentanti la committenza e i vettori del settore trasporto contenitori.
A seguito dell'intesa concordemente raggiunta, le predette Associazioni hanno siglato il testo dell'Accordo che forma parte integrante del presente verbale.
All'intesa di cui sopra hanno aderito anche le seguenti Associazioni: SNA/CASARTIGIANI e FIAP L, come da note allegate.
Roma, 20 dicembre 2004
Le Associazioni dei Committenti Le Associazioni dei Vettori
ASSOLOGISTICA ANCS T - LEGACOOP
XXXXXXXXXX XXXXX
FEDERAGENTI CONFARTIGIANATO T.
FEDESPEDI FAI
FIAP X. XXXX – CNA UNITAI
SNA CASARTIGIANI FIAP L.
VISTO
Il Sottosegretario di Stato Xxxx. Xxxxx Xxxx
COMITATO NAZIONALE TRASPORTO CONTENITORI
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI CONTENITORI
A NORMA DELL’ART. 13 DEL D.M. 18 NOVEMBRE 1982
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2005
p. Organizzazioni nazionali dell’Utenza p. Organizzazioni nazionali dei Vettori ASSOLOGISTICA ANCS T. - LEGACOOP
XXXXXXXXXX XXXXX
FEDERAGENTI CONFARTIGIANATO T.
FEDESPEDI FAI
FIAP X. XXXX – CNA
p. IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ARTICOLATO
CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE pag. 3
ART. 2 – CONDIZIONI DI APPLICAZIONE pag. 3 ART. 3 – TARIFFE € x KM. E COMPENSI PER INDENNITA’ ACCESSORIE pag. 4 ART. 4 – PESO TASSABILE pag. 5
ART. 5 – TRASPORTI CON PIU’ LUOGHI DI CARICO O SCARICO E DOGANA pag. 5 ART. 6 – COMPENSI PER LE SOSTE pag. 6
ART. 7 – SPESE PARTICOLARI pag. 7
ART. 8 – INDICE DI RIFERIMENTO PER LA VARIAZIONE DEI COSTI pag. 8 ART. 9 – DECORRENZA, DURATA E TERMINI FINALI pag. 8
ART. 10 – TARIFFE DI TRASPORTO pag. 9
ART. 11 – RESPONSABILITA’ pag. 9
CAPO II – DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 12 – DANNI ALLA MERCE pag. 11
ART. 13 – COMITATO NAZIONALE TRASPORTO CONTENITORI pag. 11 ART. 14 – CLAUSOLA DI DECADENZA pag. 12
ART. 15 – DISTANZIERE NAZIONALE pag. 13 ART. 16 – TRASPORTI INTERMODALI (DEFINIZIONI – SOGGETTI – DISTANZE)... pag. 15 CAPO III – CONTRATTI PER L’ESECUZIONE DEL TRASPORTO
ART. 17 – TARIFFE pag. 17
ART. 18 – DISTANZE TARIFFARIE pag. 17
ART. 19 – TARIFFE PER SERVIZI CONCLUSI IN GIORNATA pag. 17
ART. 20 – IMPEGNI CONTRATTUALI DI PRODUTTIVITA’ pag. 17
ART. 21 – TRAINO DI SEMIRIMORCHI pag. 18
ART. 22 – TEMPI DI PAGAMENTO pag. 18
ALLEGATI
ALLEGATO 1 – REGOLA PER LA VARIAZIONE DEI COSTI E CLAUSOLA DI
SAL VAGUARDIA pag. 19
ALLEGATO TARIFFARIO – COMPENSI PER INDENNITA’ ACCESSORIE pag. 20 ALLEGATO TARIFFARIO – TABELLA TARIFFE DI TRASPORTO pag. 22 NORME TRANSITORIE pag. 23
MODELLI
MODELLO CONTRATTUALE pag. 24
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (A) - Autorizzazione conto terzi..pag. 26 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (B) – Disponibilità autoveicoli….pag. 27
CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale si applica al trasporto di contenitori, al traino di semirimorchi adibiti al trasporto su strada dei contenitori, inclusi quelli dei trasporti combinati e/o intermodali, eseguiti (origine e destinazione) all’interno del territorio nazionale e viene stipulato per garantire l’effettuazione dei servizi di trasporto di contenitori nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
2. I contratti conclusi tra le parti in esecuzione del presente Accordo, sono esclusivamente contratti di trasporto in quanto tali, a norma dell’art. 1683 e segg. C.C. con la responsabilità “ex recepto” prevista dall’art. 1693.
3. Il presente Accordo Collettivo Nazionale è concluso a norma dell’art. 3 del
D.L. 29.03.1993, n. 82, convertito in Legge 27.05.1993, n. 162 e disciplina integralmente il trasporto dei contenitori al quale, in virtù di esso, non sono applicabili le norme del D.M. 18.11.1982 e successive modificazioni, fatta eccezione dell’art. 13 di tale D.M., neanche parzialmente ed a scopo di integrazione.
4. Nel momento in cui entrerà in vigore il Decreto Legislativo che verrà emanato dal Governo in virtù della delega di cui al Disegno di Legge Delega n. 2557 ed entro il 31 agosto 2005, le Parti sono impegnata ad incontrarsi per valutare le conseguenze derivanti dall’entrata in vigore di tale Decreto Legislativo.
ART. 2 – CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
1. I contratti previsti dall’art.1 possono essere conclusi dai mittenti, esclusivamente con i vettori iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito con le norme del titolo I della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano titolari delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi, a norma dell’art. 41 della Legge suddetta, per i veicoli di cui hanno la disponibilità (proprietà, locazione finanziaria, usufrutto, comodato, noleggio) a norma dell’art. 13 della stessa Xxxxx e delle disposizioni di esecuzione, e ciò sotto pena di nullità del contratto.
Il committente deve accertare che l’impresa con la quale stipula il contratto di trasporto disponga almeno del 50% del parco veicolare necessario all’esecuzione dei servizi di trasporto che formano oggetto del contratto stesso. Ai fini di cui sopra, l’impresa di autotrasporto deve fornire la dimostrazione richiesta. Tale dimostrazione può essere fornita anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta nei modi di legge.
2. I contratti possono essere eseguiti in parte anche mediante subvettore, e in questo caso il primo vettore assume verso il subvettore gli obblighi ed i diritti del mittente.
3. Gli stessi contratti devono avere la forma scritta “ad substantiam”, con data certa, secondo il modello accluso al presente Accordo Nazionale.
La documentazione relativa all’effettuazione dei trasporti va conservata dalle parti; in caso di mancata applicazione dell’Accordo, rilevata dalle parti, la parte interessata invierà la documentazione alla Commissione paritetica mista appositamente istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica e il controllo dell’applicazione del presente Accordo Nazionale.
4. I contratti di cui al precedente comma sono efficaci e produttivi di effetti anche nel caso in cui il mittente sottoscriva il contratto conformemente a quanto previsto, lo invii al vettore a mezzo raccomandata A.R. per la firma indicando in 8 giorni il tempo per la restituzione e non riceva la copia controfirmata od altra comunicazione contraria pur proseguendo di fatto e fra le parti il rapporto contrattuale.
5. In caso di inadempienza alla stipula del contratto di cui ai precedenti commi, si applicano le tariffe e le normative di cui all’Allegato Tariffario, con gli incrementi tariffari previsti dal terzo capoverso del successivo art. 3. In tal caso non trova applicazione la clausola di decadenza di cui al successivo art. 14.
ART. 3 – TARIFFE € x KM E COMPENSI PER INDENNITA’ ACCESSORIE
1. Le tariffe di trasporto dei contenitori, per il traino di semirimorchi, i compensi per l’indennità accessorie (soste, prese, consegne, dogane) sono quelle riportate nell’Allegato Tariffario che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Nazionale.
2. Tali tariffe sono minime inderogabili, fatte salve le clausole previste dal presente Accordo Nazionale.
3. Nel caso di servizi di trasporto che formano oggetto del presente Accordo Nazionale fra mittenti e vettori che non hanno stipulato il contratto nella forma prevista dal presente Accordo Nazionale, si applicano le tariffe in €/Km. di cui all’Allegato Tariffario, maggiorate del 10%.
4. Il riferimento tariffario espresso in €/Km. si applica distintamente al trasporto di contenitori di tipo 1x20’, oppure 1x40’; 2x20’; 1x30’; 1x35’; 1x45’.
5. Le tariffe in €/Km. relative a 1.200 Km. sono utilizzate anche per percorrenze superiori.
6. Le maggiorazioni tariffarie per trasporti con particolari caratteristiche sono riportate nell’Allegato Tariffario.
ART. 4 – PESO TASSABILE
1. Il peso tassabile per il trasporto di contenitori ed il conseguente livello tariffario deve intendersi forfetariamente pari a:
- x.xx 240 per il trasporto di un solo contenitore da 20’;
- x.xx 280 per il trasporto di 2x20’; 1x40’; 1x30’; 1x35’; 1x45’; oppure per 1x20’ con peso lordo oltre i 240 x.xx.
ART. 5 – TRASPORTI CON PIU’ LUOGHI DI CARICO O SCARICO E DOGANA FUORI STABILIMENTO
1. Sono comprese nella tariffa di trasporto:
- ritiro del/i contenitore/i in unico luogo;
- consegna/ritiro della merce;
- riconsegna del/i contenitore/i in unico luogo;
- controllo sigilli;
- controllo temperatura frigo;
- tempi di sosta in franchigia.
2. Per ogni presa o consegna oltre a quelle sopra specificate e per dogana fuori stabilimento, per 1x20’; 2x20’; 1x40’; 1x30’; 1x35’; 1x45’, è dovuto il compenso indicato nell’Allegato Tariffario.
ART. 6 – COMPENSI PER LE SOSTE
1. I tempi di sosta dell’autoveicolo per carico, scarico, dogana anche fuori stabilimento, nella loro globalità e nella giornata, per contenitori da 1x20’; 2x20’; 1x40’; 1x30’; 1x35’; 1x45’, sono in franchigia fino alla concorrenza di 3 ore.
2. Nel caso in cui il servizio viene richiesto esplicitamente con l’indicazione dell’orario tassativo di presentazione al carico, la franchigia ai fini delle soste è pari a 1 ora e 30 minuti.
3. Qualora tali tempi siano superati, è dovuto al vettore, per ogni ora o frazione di ora eccedente i trenta minuti, il compenso fino alle ore 20,00, per 1x20’; 2x20’; 1x40’: 1x30’; 1x35’; 1x45’, indicato nell’Allegato Tariffario.
4. Per frazione indivisibile di 12 ore, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 per 1x20’; 2x20’; 1x40’; 1x30’; 1x35’; 1x45’, il compenso è indicato nell’Allegato Tariffario per un massimo di 8 ore individuate forfetariamente a valere per le 12 ore notturne. Per ogni periodo successivo di sosta, le indennità sono dovute con gli stessi criteri.
5. Per quanto contenuto nei precedenti comma 3 e 4, in caso di cumulo senza soluzione di continuità della sosta diurna con quella notturna, al vettore spetta un corrispettivo massimo di 13 ore (5 ore diurne più 8 ore notturne).
Resta inteso che fino a 13 ore l’indennità si calcola, sommando le ore effettive di sosta diurna con le ore forfetarie di sosta notturna.
6. Per il riconoscimento di soste oltre franchigia presso i ricevitori/caricatori e per operazioni doganali, il vettore deve presentare documentazione giustificativa, controfirmata dal ricevitore/caricatore o dallo spedizioniere doganale. Qualora il ricevitore/caricatore o lo spedizioniere doganale non rilasci tale giustificazione, previa comunicazione telefonica dal luogo di carico/scarico al mittente, il vettore comproverà la sosta attraverso la produzione del disco di registrazione del cronotachigrafo.
7. Nel caso in cui l’automezzo si presenti al carico con un ritardo di oltre un’ora rispetto all’orario tassativo previsto, salvo casi di forza maggiore, il mittente provvederà a recuperare dal vettore le maggiori spese imputando un costo per ogni ora di ritardo pari a quello delle soste indicate nell’Allegato Xxxxxxxxxx e saranno in questo caso riconosciute le eventuali soste per le operazioni di carico/scarico o ritiro/consegna, tenuto conto delle franchigie previste per servizi con orari non tassativi. Tutto ciò a fronte della contestazione documentata fatta dal caricatore/ricevitore direttamente al vettore.
ART. 7 – SPESE PARTICOLARI
1. Qualora l’esecuzione del trasporto richieda le seguenti spese particolari, per obbligo contrattuale o per necessità obiettive, il compenso da riconoscere al vettore è concordato di volta in volta fra le parti stipulanti il contratto di trasporto stesso, fatte salve le operazioni per le quali è previsto lo specifico compenso indicato nell’Allegato Tariffario relativo alle indennità accessorie:
a) Operazioni ai terminals e aree portuali di partenza/rientro:
- pesatura;
- tempi di sosta, oltre franchigia per lo scarico e ricarico di contenitori vuoti e pieni, per le varie fasi di dogana, programmazione ed avvio allo scarico e ricarico;
- applicazione sigilli;
- diritti per sosta automezzi.
b) Autostrade:
- pagamento dei pedaggi stradali dove per necessità obiettive serva l’uso delle stesse.
c) Varie:
- servizi notturni;
- lavaggi e fumigazione;
- oneri particolari.
d) Trasferimento fuori dal centro urbano di contenitori da terminal a terminal anche portuale, per percorrenze (andata + ritorno) non superiori ai km. 50.
e) Sottoporre il contenitore all’uso dello scanner.
f) Verifica doganale con trattore stradale a disposizione.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti d), e), f), le stesse parti rappresentate lo- calmente devono individuare tariffe anche orarie o giornaliere.
3. Richiesta del secondo conducente per i viaggi oltre i 500 km
Fermo restando che le tariffe contenute nell’accordo attualmente in vigore sono state elaborate a suo tempo in modo scientifico, tenendo conto dei tempi di guida previsti dalle leggi attuali, le parti concordano che l’utilizzo del secondo autista o in alternativa il pagamento delle soste necessarie per il rispetto dei tempi di guida, debbano essere concordate dalle parti contraenti di volta in volta ove necessario e sulla base di precise richieste che prevedano particolari esigenze nell’esecuzione del trasporto.
ART. 8 – INDICE DI RIFERIMENTO PER LA VARIAZIONE DEI COSTI
1. Viene istituita la regola per ricavare l’indice di riferimento per la variazione annuale dei costi. Gli effetti di tale regola non sono automatici ma costituiscono un indice di riferimento che serve alle parti per concordare di volta in volta la variazione annuale dei prezzi, anche tenendo conto della situazione di mercato, ed allo scopo di rendere pienamente autonomo in tutte le sue parti l’Accordo Nazionale.
2. La regola per ricavare l’indice di riferimento per la variazione dei costi prevista al precedente comma è contenuta nell’Allegato n. 1 che forma parte integrante del presente Accordo Nazionale.
ART. 9 – DECORRENZA, DURATA E TERMINI FINALI
1. Il presente Accordo Nazionale ha effetto dal 1° Gennaio 2005 ed ha la durata di un anno. Entro 6 mesi dalla data di applicazione le parti potranno esaminare gli effetti prodotti dalle clausole del presente Accordo, allo scopo di concordare le eventuali rettifiche, per renderlo funzionale agli scopi prefissati.
2. Le tariffe restano invariate fino alla scadenza annuale del presente Accordo Nazionale; a tale data si terrà presente la regola di riferimento delle variazioni dei costi, per concordare le nuove tariffe in applicazione dell’art. 8. Le tariffe di volta in volta concordate tra le parti entreranno in vigore almeno 60 giorni dopo la data di stipula del relativo verbale di accordo.
3. Il presente Accordo Nazionale è automaticamente prorogato alla sua scadenza per la stessa durata annuale, salvo disdetta da inviarsi alle altre parti interessate almeno tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.
4. Alla data di entrata in vigore, il presente Accordo Nazionale annulla e sostituisce in modo automatico ed integrale il precedente Accordo Nazionale.
5. Le parti devono, di conseguenza, stipulare nuovi contratti individuali di trasporto con l’osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Accordo Nazionale, fermo restando che i contratti in essere, dovranno essere riformulati, in osservanza delle clausole e condizioni del presente Accordo Nazionale, entro il 31 Agosto 2005 e tali clausole e condizioni avranno efficacia dal 1° Settembre 2005.
ART. 10 – TARIFFE DI TRASPORTO
1. Per l’esecuzione dei trasporti si applicano le tariffe e le indennità dell’Allegato Tariffario che forma parte integrante ed essenziale del presente Accordo Nazionale.
ART. 11 – RESPONSABILITA’
1. I conducenti degli autoveicoli, pur dovendo osservare le disposizioni del mittente, non sono soggetti al suo potere direttivo e/o disciplinare, né a quello dei suoi preposti.
2. Il vettore è responsabile dell’operato dei suoi conducenti o suo proprio, trattandosi, in ogni caso, di rapporto di attività autonoma a tutti gli effetti di legge e contrattuali.
3. Il vettore risponde dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, delle norme in materia assistenziale e previdenziale, dell’osservanza delle norme sulla disciplina dell’autotrasporto di merci per conto di terzi e della sicurezza della circolazione in genere.
4. Il vettore risponde, in modo specifico, a norma dell’art. 1693 C.C. della perdita o avaria delle merci, nei limiti e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti e dalle norme richiamate dal presente Accordo Nazionale.
5. Il conducente dell’autoveicolo deve essere messo nelle condizioni di accertare, all’atto della presa in consegna, lo stato esteriore del contenitore vuoto, e qualora rilevi danni evidenti, deve riportare nei documenti emessi/rilasciati dal terminal/deposito le necessarie riserve in merito; pertanto eventuali danni per difetti del contenitore o di sue parti, quando sono attribuibili ad eventi accaduti prima della presa in consegna, non sono imputabili all’esecutore del trasporto.
6. Il conducente non è responsabile dell’idoneità del contenitore ritirato (vuoto o pieno) se non viene messo nelle condizioni di effettuare le opportune verifiche e/o ispezioni, elevando relativa riserva scritta al terminal/deposito.
7. Per i contenitori pieni deve essere verificato lo stato del sigillo e devono essere segnalati i danni esterni.
8. All’atto della riconsegna della merce al destinatario, il conducente deve far sottoscrivere nei documenti di viaggio le eventuali riserve del destinatario delle merci, ferme restando le responsabilità previste dall’art. 1683 e segg. C.C., compatibilmente con la natura specifica del trasporto di contenitore in quanto tale.
CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 12 – DANNI ALLA MERCE
1. Per tutte le tipologie di trasporto e relativi servizi in applicazione al presente Accordo Nazionale, il vettore risponde per le perdite, danni, avarie delle merci e del/i contenitore/i oggetto del singolo trasporto effettuato da unico automezzo, a norma dell’art. 1693 C.C. nei limiti fissati dall’art. 1 comma 1 della Legge 450/85 modificata dall’art. 7 del D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93 n. 162.
2. Tali limiti di responsabilità possono essere elevati in accordo tra le parti mediante stipula di assicurazione integrativa da parte del vettore sino al valore massimo complessivo di € 45.000 per viaggio e/o per singolo servizio di trasporto, a condizione che il valore del nuovo massimale integrativo sia indicato nella specifica clausola contrattuale prevista nel modello allegato al presente Accordo Nazionale.
3. Qualora il committente richieda, per viaggio e/o per singolo servizio di trasporto, coperture assicurative in aumento rispetto ai limiti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta al vettore almeno 48 ore prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. La richiesta dovrà contenere il valore che il committente intende far coprire dal vettore.
In ogni caso, eventuali clausole limitative della copertura assicurativa in eccedenza ai limiti di legge (scoperti, franchigie e sottomassimali) non potranno essere opposte al vettore contraente, rimanendo ad esclusivo carico del committente assicurato.
I maggiori costi per le coperture assicurative integrative rimarranno, a pena di non applicabilità degli aumenti dei limiti di responsabilità, a carico del committente.
ART. 13 – COMITATO NAZIONALE TRASPORTO CONTENITORI
1. Il Comitato Nazionale Trasporto Contenitori è costituito allo scopo di fornire l’interpretazione autentica sull’articolato del presente Accordo Nazionale, qualora dovessero insorgere dubbi interpretativi fra le parti economiche o le stesse Organizzazioni/Associazioni Territoriali.
2. Il Comitato è formato dai rappresentanti dell’utenza e dai rappresentanti dei vettori firmatari il presente Accordo Nazionale.
3. La sede e la segreteria del Comitato Nazionale Trasporto Contenitori è ubicata presso la Sezione Trasporti e Comunicazioni della Camera di Commercio di Genova.
ART. 14 – CLAUSOLA DI DECADENZA
1. Le parti convengono sulla necessità, fermo restando il disposto dell’art. 2 del
D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93 n. 162, di istituire, per i trasporti effettuati, un termine di decadenza entro il quale debbono essere sollevate, da parte dell’interessato, eventuali contestazioni in ordine alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme del presente Accordo Nazionale e ciò anche al fine di evitare accumuli di rivendicazioni suscettibili di turbare il mercato.
2. A tal fine qualsiasi tipo di contestazione in ordine alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme del presente Accordo Nazionale, in relazione alla quale il vettore intenda avanzare rivendicazioni nei confronti del committente, dovrà essere comunicata dal vettore al committente, in forma scritta ed a mezzo di lettera raccomandata A.R., contenente il conteggio degli importi rivendicati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
3. L’invio di tale comunicazione viene convenuto sotto pena di decadenza del relativo diritto, cosicché il mancato tempestivo invio della stessa e/o il mancato rispetto delle formalità per essa previste, comporteranno la decadenza del vettore da ogni rivendicazione in merito che resterà conseguentemente preclusa anche se non fosse ancora decorso il termine di cui all’art. 2 del D.L. 28.03.93
n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93, n. 162.
4. Agli effetti di cui artt. 1341 e 1342 C.C., nel contratto di trasporto stipulato tra le parti dovrà essere inserita la seguente clausola:
“In conformità a quanto previsto dall’art. 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale per il trasporto dei contenitori stipulato in data 22.05.1995 e successive modificazioni ai sensi dell’art. 13 del D.M. 18.11.82, resta inteso che qualsiasi tipo di contestazione relativa alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme dell’Accordo Nazionale prima citato, in relazione alla quale il vettore intenda avanzare rivendicazioni nei confronti del committente, dovrà essere portata a conoscenza del committente stesso, a pena di decadenza, entro il termine definitivo ed improrogabile di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
La comunicazione dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà essere inoltrata al suo destinatario a mezzo di lettera raccomandata (con avviso di ricevimento), che dovrà essere presentata alla Posta, per la sua registrazione ed inoltro entro il termine di cui al precedente comma 2.
Alla comunicazione dovrà essere allegato il conteggio specificante la natura e l’entità delle differenze riscontrate; delle contestazioni sollevate e degli importi di cui il vettore intende rivendicare il pagamento.
Il mancato inoltro della predetta comunicazione comporterà la decadenza da ogni rivendicazione al proposito, anche se non fosse ancora decorso il termine di cui all’art. 2 del D.L. 28.03.93 n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 27.05.93, n. 162.”
ART. 15 – DISTANZIERE NAZIONALE
1. Le parti adottano un Distanziere Nazionale quale unico riferimento da assumere per l’individuazione delle distanze tassabili nell’esecuzione di servizi di trasporto che formano oggetto del presente Accordo Nazionale.
2. Le distanze tariffarie contenute nel Distanziere Nazionale, sono applicabili su tutto il territorio nazionale, fatto salvo i casi in cui vengano riscontrate differenze sulle singole tratte inferiori o superiori ai 5 Km., che dovranno essere comunicate al Comitato Nazionale. In questi casi, e/o in caso di località non previste dal Distanziere Nazionale, onde evitare contestazioni tariffarie, le parti convengono di applicare le distanze calcolate sulla base della Carta T.C.I. scala 1/200.000.
3. Le parti stabiliscono sin d’ora che ogni semestre saranno valutate le ulteriori modifiche da apportare a distanze non monitorate precedentemente; anche in questo caso le imprese adotteranno le procedure previste al comma precedente.
4. Il Distanziere, desunto dalla Carta T.C.I. 1/200.000 considerando un mix fra i fattori tempo e distanza, consente l’individuazione diretta delle distanze intercorrenti fra 34.000 punti di partenza e 34.000 punti di arrivo (8.000 comuni e 26.000 frazioni), tenuto conto che fra i punti di partenza/arrivo sono state inserite specifiche e peculiari località non individuabili dalla toponomastica di cui al T.C.I. 1/200.000, che hanno caratteristiche proprie in quanto sono località portuali, interportuali, intermodali e che di seguito vengono elencate:
- Porti: Imperia, Vado Ligure, Savona, Genova, La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Brindisi, Bari, Pescara, Ancona, Ravenna, Porto Marghera, Monfalcone, Trieste, Taranto, Palermo, Cagliari, Catania.
- Centri Interni: Interporto Bologna (Bentivoglio), Modena, Rubiera, Interporto Parma (Bianconese di Fontevivo), Verona (Quadrante Europa), Padova (Camin), Melzo, Concorezzo, Pioltello, Lungavilla, Milano Certosa, Milano Rogoredo, Oleggio, Segrate, Rho, Busto Arsizio, Arluno, Pozzolo Formigaro, Arquata Scrivia, Rivalta Scrivia, Vercelli, Novara, Torino (SITO), Orbassano, Villanova d’Asti, Falconara, Arezzo, Interporto di Vicenza, Massa, Verona Q.E. (Zona Industriale), Reggio nell’Xxxxxx.
5. Nel caso di collegamenti fra le località peninsulari e quelle insulari (Sicilia e Sardegna), il Distanziere è stato predisposto per una soluzione tale da consentire l’individuazione diretta della distanza tassabile, attraverso la somma delle distanze terrestri comprese tra il luogo di partenza e quello dell’imbarco e quelle comprese tra il luogo di sbarco e quello di destinazione finale (e viceversa).
6. Le parti hanno convenuto di introdurre convenzionalmente delle differenti fasce chilometriche aggiuntive in riferimento ad alcuni capoluoghi di provincia per consentire il recupero di situazioni obiettivamente date da località di dimensione metropolitana o per viabilità particolare (tangenziali – circonvallazioni):
- 5 Km. per: Agrigento, Alessandria, Ascoli Xxxxxx, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Crotone, Cuneo, Ferrara, Forlì, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Modena, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Piacenza, Pisa, Potenza, Ravenna, Reggio Xxxxxx, Rimini, Rovigo, Siena, Teramo, Terni, Trento, Varese, Verbania, Vibo Valentia, Verona, Vicenza, Viterbo.
- 10 Km. per: Ancona, Arezzo, Caltanissetta, Enna, Foggia, Genova, Grosseto, Lecce, Lucca, Matera, Messina, Pistoia, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Siracusa, Taranto, Trapani, Pesaro.
- 15 Km. per: Bari, Bologna, Firenze, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
- Xxxxx xx Xxxxxxx: Per quanto riguarda il traffico contenitori avente per origine e/o destinazione il Porto di Ravenna, ai fini delle distanze chilometriche ed alla relativa scelta dell’instradamento più breve percorribile dall’automezzo, il ponte mobile per l’attraversamento del Canale Candiano viene considerato un segmento di xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 0 Xx.
0. Il Distanziere non tiene conto di eventuali interruzioni o divieti posti su alcune tratte della rete stradale derivanti da Ordinanze Amministrative emesse dagli Enti proprietari della stessa o temporanee interruzioni determinate da calamità naturali o eventi meteorologici stagionali comprovati da atti ufficiali emessi dalle Autorità preposte. In questi casi le deviazioni aggiuntive dovranno essere calcolate utilizzando le distanze percorribili più brevi desunte dal prontuario
T.C.I. Scala 1/200.000. Il consolidamento di tali Ordinanze Amministrative (da temporanee/stagionali a permanenti) relative a divieti di transito o accesso, potrà determinare la modifica del programma base su cui è elaborato il Distanziere, previo assenso delle parti che ne ufficializzeranno la richiesta alla Società di elaborazione depositaria del programma.
8. Il Distanziere Nazionale è prodotto sotto forma di floppy disk, compatibile con microprocessore 386, 4 Mb, di memoria RAM disponibile, dalla Società
R.T.O. Ores S.r.l. Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Taurus, Xxxxx Xxxxxxxx 0/0 – 20041 Agrate Brianza (MI), tel. 000.0000000, fax 000.0000000 ed è commercializzato dalla stessa al prezzo convenuto relativo a: installazione comprensiva di manuale operativo, chiave hardware e canone comprensivo di una manutenzione nel corso del primo anno.
9. Il sistema – oltre alla consultazione video – consente l’esecuzione della seguente tipologia di stampa su carta: da una singola località a tutte le località comprese in una o più province; stampa dettaglio instradamenti.
00.Xx Società R.T.O. Xxxx potrà apportare modifiche al programma solo ed esclusivamente su richiesta diretta e congiunta delle parti.
00.Xx Distanziere Nazionale forma parte integrante dell’Accordo Nazionale per il Trasporto di Contenitori.
ART. 16 – TRASPORTI INTERMODALI-DEFINIZIONE-SOGGETTI-DISTANZE
1. Agli effetti dell’Accordo Nazionale per il Trasporto dei Contenitori, si definisce trasporto intermodale quello eseguito parte per ferrovia e parte per strada. Il trasporto su strada è in tale servizio funzionalmente collegato a quello ferroviario di cui costituisce una fase necessaria e complementare. Pertanto ogni servizio di trasporto deve avere quale origine o destinazione un centro intermodale interno e per ogni singolo trasporto intermodale, nella lettera di vettura dovrà essere indicata la dicitura di:
- trasporto intermodale;
- la destinazione/provenienza ferroviaria.
Nel contratto dovrà essere indicata la località di base da cui hanno origine i ser- vizi di trasporto.
2. Considerate le diversità produttive conseguenti a condizioni di viabilità e/o di operatività dei terminals in cui operano i vettori nelle diverse realtà territoriali/nazionali per i contratti da e per i centri intermodali, si applicano le seguenti norme specifiche:
a) Nel caso di contratti da e per i centri intermodali interni, il minimo di fatturato annualmente garantito per il solo trasporto intermodale è indicato nell’Allegato Tariffario e vale per ogni unità viaggiante e per un conducente impegnato per almeno 220 giornate per ogni annualità contrattualmente intesa, pari almeno a 20 giornate per 11 mesi.
b) Per ogni singolo servizio di trasporto avente una percorrenza totale fino a 150 chilometri, ferme restando le garanzie previste alla precedente lettera a), la tariffa sarà liberamente contrattata fra le parti economicamente firmatarie del relativo contratto.
c) Per ogni singolo servizio di trasporto avente una percorrenza totale superiore a 150 chilometri, ferme restando le garanzie previste alla precedente lettera a), si applicano le tariffe contenute nell’Allegato Tariffario relative ai trasporti non intermodali.
d) In caso di più servizi in giornata e per viaggi, ognuno dei quali abbia una percorrenza superiore a 150 chilometri, e fino a 250 chilometri con la stessa unità viaggiante, si applica la regola della produttività/ripetitività con una riduzione – relativamente alla tariffa € x Km. – pari al 9% applicabile a tutti i servizi.
e) I tempi di sosta dell’autoveicolo per carico, scarico, dogana anche fuori stabilimento, nella loro globalità e per ogni singolo servizio, sono in franchigia fino alla concorrenza di 2 ore.
f) Per quanto non specificato nelle lettere a), b), c), d), ed e) del presente comma, si applicano le norme di carattere generale previste dall’Accordo Nazionale.
3. Ai fini dell’individuazione della distanza tassabile, il servizio di trasporto ha inizio e termine nella sede del centro intermodale interno previsto contrattualmente.
CAPO III
NORMATIVA TARIFFARIA PER L’ESECUZIONE DEL TRASPORTO
ART. 17 – TARIFFE
1. Le tariffe in €/Km. ed i compensi per le indennità accessorie da applicarsi ai servizi di trasporto, sono quelle indicate nell’Allegato Tariffario.
ART. 18 – DISTANZA TARIFFARIA
1. La lunghezza di ogni viaggio, agli effetti tariffari, si calcola sommando la lunghezza di un unico viaggio di andata e di un unico viaggio di ritorno, rientrando nello stesso luogo di partenza od in luogo diverso.
2. Da quest’ultimo luogo ha inizio il viaggio successivo, la cui lunghezza si calcola con lo stesso criterio specificato nel comma precedente.
3. I Km. che il vettore compie dal luogo in cui ha termine il viaggio per ritornare nella propria sede contrattualmente prevista, oppure da questa al luogo in cui ha inizio il viaggio, sono compensati in ragione delle loro effettive lunghezze, in aggiunta a quelli dei viaggi precedenti o successivi.
4. La distanza minima tassabile per ogni singolo servizio, è pari a Xx. 000.
ART. 19 – TARIFFE PER SERVIZI FINO A 150 KM
1. Per ogni singolo servizio di trasporto avente una percorrenza totale fino a 150 Km, la tariffa sarà liberamente contrattata tra le Parti firmatarie di un contratto di trasporto complessivo. Tale norma si applica esclusivamente ai contratti stipulati in forma scritta, in assenza dei quali la distanza minima tassabile è pari a 150 Km. con le maggiorazioni di cui all’art. 3 comma 3.
ART. 20 – IMPEGNI CONTRATTUALI DI PRODUTTIVITA’
1. Nella stipulazione dei contratti per l’applicazione dell’Accordo Nazionale, per i quali è prevista tassativamente la forma scritta, è possibile prevedere uno sconto massimo nella misura del 5% qualora sia “garantito al vettore un
volume di attività tale da permettere economie di scala ed una elevata produttività degli automezzi”.
ART. 21 – TRAINO DI SEMIRIMORCHI
1. Le tariffe per il traino di semirimorchi, che non sono nella disponibilità del vettore e sono forniti dal mittente, inclusi quelli impiegati nei trasporti combinati e/o intermodali, sono quelle previste nell’Allegato Tariffario ridotte del 7,5% (sette virgola cinque per cento).
2. Si applicano parimenti le altre norme previste dal presente Accordo Nazionale.
ART. 22 – TEMPI DI PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo del trasporto deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla fine del mese nel quale è stata emessa la fattura.
ALLEGATO 1
REGOLA PER LA VARIAZIONE DEI COSTI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In applicazione a quanto previsto dall’Art. 8, le parti convengono l’adozione di una regola per ricavare l’incidenza complessiva annuale della variazione dei costi per l’impresa di autotrasporto; dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno vengono monitorate le seguenti voci di costo alle quali sono assegnate altrettante quote percentuali così distinte:
1) Gasolio: con quota pari al 27% (costo desunto dal prezzo ponderale alla pompa AGIP-Petroli in € x lt.);
2) Personale: con quota pari al 40% (costo desunto dalla paga oraria conducente 3° Livello Super CCNL Trasporto Merci – Contratto Artigiani);
3) Ammortamento: con quota pari al 18% (costo desunto da Listino IVECO trattore AT 440S43T/P);
4) Pneumatici: con quota pari al 6% (costo desunto da listino Pirelli 315/80R22.5 – TH25);
5) Manutenzione: con quota pari al 9% (da calcolarsi sulla percentuale d’incremento dell’ammortamento).
Qualora nel corso della vigenza contrattuale si determinasse una variazione del prezzo del gasolio (ponderale medio) pari o superiore al 3%, le parti si incontreranno per valutare eventuali variazioni tariffarie .
RILEVAZIONE DEI COSTI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE
Voci al 1° gennaio al 31 dicembre aumento quota incidenza
GASOLIO 27%
PERSONALE 40%
AMMORTAMENTO 18%
PNEUMATICI 6%
MANUTENZIONE 9%
T O T A L E 100%
ALLEGATO TARIFFARIO
COMPENSI PER INDENNITA’ ACCESSORIE
Art. 5 – Comma 2)
- Per ogni presa, consegna, dogana fuori stabilimento: € 25,09 (venticinque/09).
Art. 6 – Comma 3)
- Sosta oraria fino alle ore 20,00: per ogni ora € 25,09 (venticinque/09).
Art. 6 – Comma 4)
- Sosta notturna dalle ore 20,00 alle ore 08,00: € 200,72 (duecento/72) indivi- sibili (pari a 8 ore da € 25,09 cadauna).
A) Nel caso di trasporti di contenitori con merci pericolose che determinano per il veicolo e/o per il conducente l’assoggettamento alle norme dell’A.D.R. (art. 116 e 168 Codice della Strada) le tariffe di trasporto sono aumentate per ogni servizio di un importo in cifra fissa pari a € 92,74 (novantadue/74) per contenitore cisterna ed a € 61,44 (sessantuno/44) per gli altri tipi di contenitore.
Nei casi specifici di merci delle classi A.D.R. 1.a e 7.a, le parti potranno concordare di volta in volta i relativi compensi aggiuntivi.
B) Nel caso di trasporti di contenitori da 9,6’ di altezza effettuati esclusivamente con pianali ribassati, o in caso di richiesta di veicolo semirimorchio con carrozzeria allungabile atta al trasporto di contenitori o casse mobili da 45’, al compenso complessivo è aggiunto un importo in cifra fissa pari a € 61,44 (sessantuno/44).
C) Nel caso di trasporto di contenitori da 20’ aventi merce con peso superiore a x.xx 240, o in caso di richiesta di veicolo portacontainer ribaltabile, la tariffa di trasporto è quella relativa al trasporto di un contenitore da 40’.
NB. Per i sopra indicati paragrafi A, B e C sono fatte salve le condizioni attualmente applicate e conseguenti a particolari caratteristiche nell’esecuzione del trasporto legate alle esistenti realtà di mercato.
D) Nel caso di trasporti di contenitori frigo, le tariffe di trasporto sono aumentate:
- di € 31,07 (trentuno/07) in caso di contenitore con generatore e gruppo frigorifero incorporato;
- del 20% (venti per cento) con un minimo di € 61,44 (sessantuno/44) e un massimo di € 185,19 (centottantacinque/19), in caso spetti al vettore la messa a disposizione di veicolo con gruppo generatore per il funzionamento dell’impianto frigorifero.
E) In caso di richiesta tassativa di veicoli “filo ralla corta” (bancalino) la tariffa di trasporto è quella relativa al trasporto di contenitori da 40’, ovvero contrattualmente prevista.
Art. 16 – Comma 2) lettera a)
- Il fatturato annuo garantito per contratti di trasporto intermodali interni è di
€ 78.800,00 (settantottomilaottocento/00).
(1) Valori economici in vigore dal 01.12.2004, aggiornati dell’8% sulla base di quanto convenuto nei verbali sottoscritti tra le parti l’11.02.2004 ed il 19.02.2004 e del 2% sulla base di quanto convenuto nel verbale sottoscritto tra le parti il 05.11.2004.
ALLEGATO TARIFFARIO
TABELLA TARIFFE DI TRASPORTO
Le presenti tariffe sono in vigore dal 01.12.2004 aggiornate dell’8% e del 2% sulla base di quanto convenuto fra le parti nei verbali sottoscritti tra le parti in data 11.02.2004, 19.02.2004 e 05.11.2004.
X.XX 240 X.XX 280
Km € x Km. € x Vg. € x Km. € x Vg.
150 | 1,31 | 195,84 | 1,37 | 205,02 |
200 | 1,26 | 252,96 | 1,34 | 267,24 |
250 | 1,25 | 313,65 | 1,32 | 328,95 |
300 | 1,23 | 370,26 | 1,31 | 391,68 |
350 | 1,22 | 428,40 | 1,30 | 453,39 |
400 | 1,21 | 485,52 | 1,28 | 510,00 |
450 | 1,20 | 541,62 | 1,26 | 569,16 |
500 | 1,19 | 596,70 | 1,25 | 627,30 |
550 | 1,16 | 639,54 | 1,23 | 678,81 |
600 | 1,14 | 685,44 | 1,21 | 728,28 |
650 | 1,13 | 735,93 | 1,20 | 782,34 |
700 | 1,11 | 778,26 | 1,18 | 828,24 |
750 | 1,10 | 826,20 | 1,16 | 872,10 |
800 | 1,10 | 881,28 | 1,15 | 922,08 |
850 | 1,08 | 919,02 | 1,13 | 962,37 |
900 | 1.07 | 963,90 | 1,12 | 1009,80 |
950 | 1,06 | 1007,76 | 1,11 | 1056,21 |
1000 | 1,05 | 1050,60 | 1,10 | 1101,60 |
1050 | 1,04 | 1092,42 | 1,09 | 1145,97 |
1100 | 1,03 | 1133,22 | 1,08 | 1189,32 |
1150 | 1,03 | 1184,73 | 1,07 | 1231,65 |
1200 | 1,02 | 1224,00 | 1,07 | 1285,20 |
Le presenti tariffe, da Km. 150 a Km. 1200 dovranno essere interpolate linearmente in € x Km. 2 x 2.
Per percorsi superiori a 1200 Km. si applicano le tariffe € x Km. corrispondenti a 1200 Km.
NORME TRANSITORIE
Entro il termine del 30 Giugno 2005 sarà effettuata la verifica sui costi in base a quanto prescritto dall’art. 8. In quella occasione l’eventuale incremento tariffario dovrà tener conto della necessità di assorbire un punto percentuale.
La verifica dei costi dovrà essere effettuata nel periodo dal 1° Marzo 2004 al 30 Giugno 2005 e l’eventuale incremento tariffario dovrà tener presente l’aumento del 2% intervenuto per il gasolio ed applicato con decorrenza 1° Dicembre 2004.
FACSIMILE MODELLO CONTRATTUALE
In data…………….
TRA
“MITTENTE” (denominazione o ragione sociale ed indirizzo completo) E
“VETTORE” (denominazione o ragione sociale ed indirizzo completo)
si è concluso il presente contratto con decorrenza dal…………..ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Nazionale per il Trasporto dei Contenitori a norma dell’art. 13 del D.M. 18.11.1982 stipulato a……………in data ……………….
1. Art. 1) Il “VETTORE” è iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi al numero……………in data… , ed è titolare
delle autorizzazioni come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio allegata al presente contratto per l’esercizio di tale attività a norma della Legge 06.06.1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’obbligo da parte dello stesso di comunicare le variazioni e le sostituzioni dei veicoli con la specificazione delle relative autorizzazioni.
2. Art. 2) Il presente contratto si esegue applicando tassativamente le norme previste dall’Accordo Nazionale citato, nonché le tariffe e le condizioni contenute nell’Allegato Tariffario, che le parti dichiarano di conoscere integralmente. Inoltre il “VETTORE” deve rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante la disponibilità del 50% del parco veicolare necessario all’esecuzione dei servizi di trasporto che formano oggetto del presente contratto.
3. Art. 3) Il “Mittente” che garantisce al vettore un volume di attività pari a………….e tale da permettere economie di scala ed una elevata produttività degli automezzi ha diritto ad uno sconto del…….% sulle tariffe contenute nell’Allegato Tariffario.
4. Art. 4) Il presente contratto ha la durata di anni……dalla data della sua stipulazione e sarà rinnovato alla sua scadenza salvo disdetta da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata A.R., dalla parte recedente all’altra con il preavviso di almeno 90 giorni.
5. Art. 6) Il “VETTORE” al fine di assolvere gli impegni contrattuali, mette a disposizione n… unità viaggianti.
6. Art. 7) Ai sensi dell’art. 12 (Capo II) del citato Accordo Nazionale, il “VETTORE” risponde per perdite ed avarie, a norma dell’art. 1693 C.C., nei limiti di €… per ciascun trasporto eseguito.
7. Art. 8) Il presente contratto è stipulato in applicazione dell’Accordo Nazionale concluso a norma dell’art. 3 del D.L. 29.03.1993, n. 82, convertito in Legge 27.05.1993, N. 162, che disciplina integralmente il trasporto dei contenitori, al quale, in virtù di esso, non sono applicabili le norme del D.M. 18.11.1982 e successive modificazioni, neanche parzialmente ed a scopo di integrazione.
8. Art. 9) In conformità a quanto previsto dall’art. 14 dell’Accordo Nazionale per il Trasporto dei Contenitori stipulato in data… ai sensi dell’art. 13 del
D.M. 18 novembre 1982, resta inteso che qualsiasi tipo di contestazione relativa alla conformità dei corrispettivi del trasporto alle norme dell’Accordo Nazionale prima citato, in relazione alla quale il vettore intenda avanzare rivendicazioni nei confronti del committente, dovrà essere portata a conoscenza del committente stesso, a pena di decadenza, entro il termine definitivo ed improrogabile di sei mesi a decorrere dalla data di ogni scadenza annuale del contratto stipulato tra le parti.
La comunicazione dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà essere inoltrata al suo destinatario a mezzo di lettera raccomandata (con avviso di ricevimento), che dovrà essere presentata alla Posta, per la sua registrazione ed inoltro entro il termine di cui al precedente comma.
Alla comunicazione dovrà essere allegato il conteggio specificante la natura e l’entità delle differenze riscontrate; delle contestazioni sollevate e degli importi di cui il vettore intende rivendicare il pagamento.
Il mancato inoltro della predetta comunicazione comporterà la decadenza da ogni rivendicazione al proposito, anche se non fosse ancora decorso il termine di cui all’art. 2 del D.L. 29.03.1993, n. 82, convertito nella Legge 27.05.1993,
n. 162.
9. Art. 10) Il presente contratto viene ad avere data certa mediante affrancatura e timbro datario dell’Ufficio Postale.
IL “MITTENTE” IL “VETTORE”
Le parti, lette attentamente le clausole del presente contratto e dell’Accordo Nazionale del…………….., dichiarano a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. di approvare specificamente le seguenti clausole:
Art. 7 – Limitazione di responsabilità;
Art. 8 – Inapplicabilità delle tariffe obbligatorie; Art. 9 – Clausola di decadenza.
IL “MITTENTE” IL “VETTORE”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (A)
FACSIMILE
Il sottoscritto..……………………………………………………………………….
nato a…………………….il……………e residente in………………………………
via/piazza……………………………………n°…………….
nella qualità di(1)………………………………………………..
della(2)………………………………………………………….
che esegue il trasporto di cose per conto di terzi;
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 04.01.1968, n. 15;
consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
Sotto la propria responsabilità DICHIARA
che gli autoveicoli impiegati per l’esecuzione dei trasporti di contenitori sono regolarmente immatricolati e dispongono di regolare autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi e che gli stessi sono nella disponibilità del dichiarante.
In fede
Allegati: copia del libretto di circolazione, autorizzazione in copia semplice da cui si desume l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori in conto terzi.
(1) Legale rappresentante, titolare, presidente.
(2) Impresa omonima, Società, Consorzio, Cooperativa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (B)
FACSIMILE
Il sottoscritto…………………………………………………………………
nato a……………………il…………....e residente in……………………….
via/piazza…………………………………..n……………………
nella qualità di(1)…………………………………………………
della(2)……………………………………………………………
che esegue il trasporto di cose per conto terzi;
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 04.01.1968, n. 15;
consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni;
Sotto la propria responsabilità DICHIARA
che dispone di un numero di autoveicoli (proprietà, locazione finanziaria, usufrutto, comodato, noleggio) pari almeno del 50% del parco veicolare necessario all’esecuzione dei servizi di trasporto che formano oggetto del contratto stesso.
In fede
(1) Legale rappresentante, titolare, presidente.
(2) Impresa omonima, Società, Consorzio, Cooperativa.