Common use of Condizioni e termini della garanzia Clause in Contracts

Condizioni e termini della garanzia. La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato nell’Annesso al presente Allegato, preventivamente approvato dalle Parti, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente Vodafone, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall’onere di proporre istanza contro Operatore. Il fidejussore, in deroga all’art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l’importo garantito a semplice richiesta di Vodafone e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta richiesta, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. A tal fine, il fidejussore dovrà rinunciare espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ., ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti di Vodafone e dovrà rinunciare, altresì, ai diritti allo stesso spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ.. Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rinunciare ad esercitare i diritti che gli spettano ai sensi dell’Articolo 1949 cod. civ. sino a quando ogni ragione di credito di Vodafone non sia stata integralmente soddisfatta. In Annesso al presente Allegato è riportato il testo al quale deve uniformarsi la garanzia fornita dal Garante.

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Samples: Co Location Agreement, Co Location Agreement, Co Location Agreement

Condizioni e termini della garanzia. La garanzia, il cui testo dovrà essere conforme a quanto riportato nell’Annesso al presente Allegato, negli Annessi 1 e 2 preventivamente approvato dalle Partida Warian, dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e con preciso impegno che il fidejussore resti obbligato ex art. 1957 c.c., esimendo espressamente VodafoneWarian, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall’onere di proporre istanza contro Operatorel’Operatore. Il fidejussore, in deroga all’art. 1945 c.c., dovrà inoltre impegnarsi a versare l’importo garantito a semplice richiesta di Vodafone Warian, e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta richiesta, senza riserva e condizione e senza esperire le eccezioni che spettano al debitore principale. A tal fine, il fidejussore dovrà rinunciare espressamente, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1246 n. 4 cod. civ., ad avvalersi del diritto alla compensazione di propri eventuali crediti nei confronti di Vodafone Warian e dovrà rinunciare, altresì, ai diritti allo stesso spettanti ai sensi dell’Articolo 1247 cod. civ.. . Fino alla concorrenza della somma garantita da detta fidejussione, il fidejussore dovrà impegnarsi a versare anche più importi ed anche se relativi ad obbligazioni diverse, sempre comunque nascenti da almeno uno degli accordi o contratti in essere tra le Parti. Il fideiussore dovrà impegnarsi a rinunciare ad esercitare i diritti che gli spettano ai sensi dell’Articolo 1949 cod. civ. sino a quando ogni ragione di credito di Vodafone Warian non sia stata integralmente soddisfatta. In Annesso annesso 1 e 2 al presente Allegato è riportato il testo al quale allegato sono riportati testi ai quali deve uniformarsi la garanzia fornita dal Garante. Validità La garanzia ha validità di un anno a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e dovrà essere rinnovata allo scadere del primo anno e, quindi, allo scadere di ogni anno successivo, nonché per gli ulteriori periodi di durata del presente Contratto, nel caso di rinnovo tacito di quest’ultimo. Anche in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo o mancato rinnovo del Contratto, la garanzia sarà efficace sino alla definitiva ed integrale estinzione delle obbligazioni garantite.

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