Condotta del processo. Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue: 2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza. 2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario. 2.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
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Condotta del processo. Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 3.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 3.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3 3.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravameai costi di revisione, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.23.3.2.
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