TGGI14
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Condizioni contrattuali per l’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”
TGGI14
Versione 01/2019
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali (DIP danni e DIP Aggiuntivo Danni)
GLOSSARIO
Caduta aerei Per caduta aerei s’intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
Colate detritiche La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
Contenuto pertinente all’attività Qui rientra tutto il contenuto utile all’attività che si trova all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto, che non fa parte degli impianti tecnici dell’edificio.
In particolare rientrano in questa voce:
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, l‘elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati – punto 1.4.2);
o impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
o veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli regolarmente immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se regolarmente immatricolati;
o allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
o macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
o silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
o fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
o macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
o attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
o contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
o dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
o insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
o contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
Edifici Per edifici s’intendono tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità.
Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
- opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
- opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
- opere che nel capitale immobilizzato sono considerate edifici.
A titolo esemplificativo: xxxxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Frana Con frana s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi Con frane in roccia e caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Furto con scasso Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio, superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso e, nonostante detti locali siano chiusi, vi sottrae cose, aprendo le serrature con l’ausilio di arnesi o chiavi false ovvero utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza o con una rapina.
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo indicato in polizza
- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
Merci e scorte Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Misure minime di sicurezza In edifici sempre abitati:
Tutte le porte esterne devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza;
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello;
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento;
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione;
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento. In edifici non sempre abitati:
Oltre alle misure di sicurezza indicate per gli edifici sempre abitati deve essere previsto quanto segue:
le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento.
Nota: possono essere convenute ulteriori misure di sicurezza conformemente alla Sezione II, punto 7.3 della Condizione particolare del contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
Onda d’urto da valanga L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Rapina Per rapina s‘intende la sottrazione o la consegna coatta di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Retribuzioni annue lorde Nel computo devono confluire tutti i salari, gli stipendi, le provvigioni e gli altri pagamenti (a
prescindere dalla loro denominazione, p. es. indennità di rischio, per lavori di montaggio, per lavori gravosi, di viaggio) di tutte le persone occupate presso l’azienda (anche lavoratori a domicilio ecc.), indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro. Per aziende a conduzione familiare – intendendo per esse aziende nelle quali lavorano a titolo gratuito esclusivamente i membri di una medesima famiglia – deve essere calcolata la somma minima.
Non devono essere conteggiati gli importi versati dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali; assegni ordinari familiari; pagamenti una tantum per matrimonio, nascita di un figlio, malattia, infortunio e decesso, nonché eventi aziendali, ricorrenze aziendali e di servizio, liquidazioni, contributi statali per la famiglia e l’abitazione.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Spese accessorie Le spese accessorie vengono risarcite nell’ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all’ammontare delle spese documentate.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono: Spese di estinzione nell’assicurazione contro l’incendio;
Spese di spostamento e di messa in sicurezza (ivi incl. le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici;
Spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici;
Spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per le spese di smaltimento s’intende convenuta la Condizione particolare per “Spese di smaltimento con terreno” (v. allegato).
Spese di estinzione incendio Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio.
Spese di demolizione e sgombero Le spese per le attività effettuate nel luogo indicato in polizza afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di smaltimento Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
Spese di spostamento/
di protezione Le spese di spostamento e di protezione sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo indicato in polizza.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore a nuovo Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione.
Valore corrente Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
Valore di mercato Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non
concorre il valore del fondo.
CONDIZIONI D’ASSICURAZIONE
Capitolo A: Condizioni particolari relative al contratto d’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”
Sezione I:
Disposizioni generali per tutti i rami assicurativi
1. Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08) Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), versione del 2008 (abbreviate in FE08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in FZI08)
Condizioni generali di assicurazione per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per gli esercizi alberghieri“, versione del 2008 (abbreviate in ECGG08)
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), versione del 2008 (abbreviate in LW08) Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta per le imprese,
versione del 2008 (abbreviate in LZI08)
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), versione del 2008 (abbreviate in ST08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in SZI08)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), versione del 2008 (abbreviate in FU08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in BZ5)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per gli esercizi alberghieri“, versione del 2008 (abbreviate in ECUGG08)
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), versione del 2008 (abbreviate in ED08) Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG), versione del 2008 (abbreviate in GL08)
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB 2008), versione del 2008 (abbreviate in HP08)
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), versione 1996, (abbreviate in EL96)
Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione), versione 2008 (abbreviate in KG08)
Di seguito le basi contrattuali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
2. Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
2.1 Decorrenza della copertura assicurativa
L’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio, in caso contrario l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno in cui è pagato il premio.
2.2 Pagamento del premio
Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 1901 del codice civile. Restano impregiudicate le successive scadenze.
2.3 I premi devono essere pagati all’Assicuratore.
3. Modifiche del contratto di assicurazione
Eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere apportate in forma scritta.
4. Diritto d’ispezione
L’Assicuratore ha facoltà di effettuare in ogni momento un sopralluogo nei siti dove viene esercitata l’attività indicata in polizza, mentre il Contraente è tenuto a dare tutte le indicazioni e predisporre tutte le informazioni necessarie. Con l’esercizio del diritto in oggetto il Contraente non viene esonerato dai suoi doveri.
5. Imposte
Gli oneri fiscali connessi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
6. Foro competente
A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, quale foro competente si conviene il tribunale di Bolzano.
7. Altre assicurazioni
Qualora per i medesimi beni e per il medesimo rischio siano operanti più assicurazioni, il Contraente deve informare ciascun assicuratore in merito agli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente deve denunciare il danno a tutti gli assicuratori e chiedere a ciascuno di essi l’indennizzo che gli compete in virtù degli specifici contratti di assicurazione.
Qualora il totale di dette prestazioni indennitarie ecceda l’importo complessivo del danno – escludendo da tale calcolo solo gli indennizzi dovuti in base all’assicurazione contro il rischio d’insolvenza –, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. sarà tenuta unicamente a pagare una quota in proporzione all’indennizzo dovuto in forza dello specifico contratto pattuito. È esclusa qualsivoglia responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
8. Nomina dei periti per la stima del danno
Il sinistro viene liquidato con l’accordo diretto tra le parti o, su richiesta di una di esse, con una procedura peritale, laddove un perito è nominato dall’Assicuratore e l’altro dal Contraente.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno dei periti, questi ultimi nominano un terzo perito, mettendo ai voti le decisioni circa i punti controversi. Qualora una parte non nomini il proprio perito o i periti non siano concordi sulla nomina del terzo collega, su iniziativa della parte procedente la scelta è demandata al presidente del tribunale territorialmente competente per il luogo del sinistro. Su richiesta di parte deve essere nominato un perito che non provenga dalla provincia nella quale si è verificato il sinistro.
Assicuratore e Contraente si accollano i costi del proprio perito e suddividono equamente i costi del terzo. A tale proposito il Contraente facoltizza l’Assicuratore a saldare integralmente detti costi, detraendo dall’indennizzo la quota di competenza del Contraente medesimo.
Al riguardo s'intende modificato l'articolo 9 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose.
9. Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso disciplinato dall’art. 1914 c.c., l’Assicuratore non può essere tenuto per nessun motivo a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
10. Compensazione tra partite
Qualora le somme assicurate delle singole voci siano maggiori dei relativi valori assicurati, le quote eccedenti vengono ripartite tra le voci per le quali si configura una sottoassicurazione o per le quali la somma assicurata non è sufficiente a coprire le spese sopportate per evitare o ridurre il danno. Se per le singole voci sono applicati tassi di premio differenti, la somma assicurata eccedente deve essere convertita proporzionalmente al premio.
Per la ripartizione si farà riferimento al rapporto tra le somme che rappresentano l’eccedenza tra il valore assicurato delle singole voci e la somma assicurata, senza considerare, pertanto, quali voci sono interessate dall’evento assicurato.
Qualora per una voce sia stata concordata una clausola di adeguamento degli importi monetari, la somma assicurata s’intende costituita dalla somma iniziale maggiorata secondo tale adeguamento.
Sono escluse dalla compensazione le scorte per le quali è stipulata un'assicurazione fluttuante e le somme assicurate a primo rischio.
Qualora per più luoghi indicati in polizza siano state concordate somme assicurate specifiche, la compensazione viene effettuata solo tra le voci dei singoli luoghi.
11. Rinuncia all'applicazione della sottoassicurazione
11.1 Le disposizioni contenute nelle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) con riguardo alla sottoassicurazione (articolo 8, punto 2) trovano applicazione per gli edifici e per il contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività solo se
11.1.1 all’incremento di valore dovuto a modifiche dell’edificio assicurato (ampliamenti, ristrutturazioni, migliorie e sim.) non è
corrisposto un aumento delle somme assicurate;
11.1.2 le somme assicurate modificate successivamente alla pattuizione della presente clausola su richiesta del Contraente non corrispondevano al valore effettivo delle cose assicurate;
11.1.3 dopo la compensazione tra partite il valore assicurato eccede la somma assicurata di oltre il 20%.
11.2 Qualora siano stipulate più assicurazioni per il medesimo interesse (coassicurazione indiretta) la rinuncia all'applicazione della sottoassicurazione fa riferimento solo alla parte del danno che corrisponde al rapporto tra la somma assicurata all’atto della pattuizione di detta rinuncia e il valore in quel momento assicurato.
11.3 Ai sensi dell’art. 8, punto 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), la somma assicurata indicata in polizza relativamente alla voce interessata dal danno, effettuata la compensazione tra partite, rappresenta il limite della prestazione risarcitoria.
12. Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza:
12.1 Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
12.2 L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 - Xxxx, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
12.3. Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.
Sezione II:
Disposizioni particolari per i singoli rami assicurativi
1. Assicurazione contro l’incendio
1.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB);
Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese.
1.2 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 1.2.1-1.2.22 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro l'incendio.
1.2.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
1.2.2 Danni dovuti all’incendio del camino conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 2
1.2.3 Danni dovuti a fumi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 3
1.2.4 Danni cagionati da veicoli ignoti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 4
1.2.5 Danni da onde soniche conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 5
1.2.6 Caduta di ascensori o montacarichi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 6
1.2.7 Scoppio di esplosivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 7
1.2.8 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
1.2.9 Deroga temporanea a norme di sicurezza conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 9
1.2.10 Clausola del valore residuo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 10
1.2.11 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
1.2.12 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
1.2.13 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
1.2.14 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
1.2.15 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
1.2.16 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
1.2.17 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
1.2.18 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
1.2.19 Responsabilità per lavori (operai edili) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 19
1.2.20 Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 20
1.2.21 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
1.2.22 Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 22
1.3 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 1.3.1-1.3.13 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
1.3.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
1.3.2 Denaro e valori assimilabili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
1.3.3 Spese di ripristino per supporti dati e sim. conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
1.3.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
1.3.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
1.3.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
1.3.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
1.3.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
1.3.9 Spese accessorie: spese di estinzione incendio, di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie
1.3.10 Danni elettrici conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 10
Franchigia pari a EUR 250 per evento assicurato.
1.3.11 Autoveicoli del Contraente, dei suoi familiari o degli ospiti che si trovano sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 11
1.3.12 Ricorso terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 12
1.3.13 Impianti e installazioni sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 13
2. Estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l'incendio (extended coverage)
2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per alberghi ed esercizi ricettivi”
2.2 Indennizzo massimo
Per tutti i sinistri di un anno assicurativo vale il limite massimo di indennizzo indicato in polizza per ogni rischio assicurato.
2.3 Franchigia
Vale la franchigia indicata in polizza per ciascun rischio in tutti gli eventi assicurati.
3. Assicurazione contro i danni da acqua condotta
3.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB);
Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta per le imprese.
3.2 Indennizzo massimo
Il limite massimo di indennizzo per tutti gli eventi assicurati per ciascun anno assicurativo è pari a EUR 200.000.
3.3 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
3.4 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 3.4.1-3.4.13 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro i danni da acqua condotta.
3.4.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
3.4.2 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
3.4.3 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
3.4.4 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
3.4.5 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
3.4.6 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
3.4.7 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
3.4.8 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
3.4.9 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
3.4.10 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
3.4.11 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
3.4.12 Impianto di riscaldamento a pavimento conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 23
3.4.13 Piscine nell’edificio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 24
3.5 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 3.5.1-3.5.10 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
3.5.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
3.5.2 Denaro e valori assimilabili tenuti sotto chiave conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
3.5.3 Spese di ripristino per supporti dati e sim. conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
3.5.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
3.5.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
3.5.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
3.5.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
3.5.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
3.5.9 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
3.5.10 Garanzia estesa conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 14 Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione.
Estensione della copertura assicurativa a: danni alle guarnizioni di tubazioni, danni a dispositivi e rubinetteria collegati, danni da ostruzioni.
Assicurazione dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio sul fondo assicurato.
4. Assicurazione contro gli eventi atmosferici
4.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB):
Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese.
4.2 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
4.3 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 4.3.1-4.3.12 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro gli eventi atmosferici.
4.3.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
4.3.2 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
4.3.3 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
4.3.4 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
4.3.5 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
4.3.6 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
4.3.7 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
4.3.8 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
4.3.9 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
4.3.10 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
4.3.11 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
4.3.12 Danni all’interno dell’edificio dovuti all’acqua di disgelo, all’acqua piovana e all’acqua che trabocca dalle grondaie conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 25.
4.4 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 4.4.1-4.4.13 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
4.4.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
4.4.2 Denaro e valori assimilabili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
4.4.3 Spese di ripristino per supporti dati e simili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
4.4.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
4.4.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
4.4.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
4.4.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
4.4.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
4.4.9 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
4.4.10 Impianti e installazioni sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 13
4.4.11 Contenuto mobile all’aperto sul luogo indicato in polizza conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 15
4.4.12 Tende da sole avvolgibili fissate all’edificio conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 16
4.4.13 Bar-tendone conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 17
5. Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio
5.1 Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio proporzionale al danno materiale
5.1.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali per il ramo assicurativo in questione conformemente a quanto specificato nella Sezione II, punti 1-4;
Condizioni supplementari per il ramo assicurativo in questione conformemente a quanto specificato nella Sezione II, punti 1- 4.
5.1.2 Copertura
Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Edifici e/o Contenuto (contenuto pertinente all’attività, magazzino merci e scorte) afferente alle assicurazioni contro l'incendio, alle estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (extended coverage), alle assicurazioni contro i danni da acqua condotta e alle assicurazioni contro gli eventi atmosferici, l’Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l’interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza. Nel caso di danni elettrici l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo supplementare.
5.2 Assicurazione contro l'interruzione d'esercizio secondo il margine di contribuzione
5.2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB); Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio di imprese.
5.2.2 Copertura
5.2.2.1 Ad estensione dell’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), ovvero con riferimento alle Condizioni supplementari di assicurazione contro l’incendio per le imprese, per danno materiale s’intende anche il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di una cosa utile all’esercizio a seguito di
- acqua condotta ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
- tempeste, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi e movimenti franosi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
L’assicuratore risarcisce il danno da interruzione dovuto a un danno materiale come sopra definito solo se quest’ultimo sarebbe stato risarcibile sulla base delle Condizioni generali e delle Condizioni particolari convenute. I limiti massimi di indennizzo pattuiti trovano applicazione anche per l’assicurazione contro l’interruzione di esercizio.
5.2.2.2 Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
5.2.2.2.1 L’Assicuratore concede al Contraente:
5.2.2.2.1.1 il rimborso di un importo fino al 33% (1/3) del premio annuale versato in anticipo, se nell’anno assicurativo concluso il valore assicurato era inferiore alla somma assicurata, e
5.2.2.2.1.2 un’assicurazione automatica di nuovi rischi fino al 20% della somma assicurata e del limite di indennizzo per sinistro a fronte del premio addizionale addebitato successivamente per gli importi di tale assicurazione utilizzati.
5.2.2.2.2 Al termine di ogni anno assicurativo, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore entro sei mesi l’effettivo valore assicurato (margine di contribuzione di cui all’art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio - AFBUB) per l’anno concluso.
5.2.2.2.2.1 Qualora l’importo comunicato sia inferiore alla somma assicurata, sarà restituito il premio in via proporzionale fino al 33% (1/3) del premio annuale versato in anticipo.
5.2.2.2.2.2 Qualora l’importo comunicato ecceda la somma assicurata, sarà addebitato successivamente il premio addizionale in via proporzionale fino al 20% del premio annuale versato in anticipo.
5.2.2.2.3 Qualora non si intenda proseguire il rapporto contrattuale, il premio sarà restituito in via proporzionale solo se un fiduciario conferma che l’importo predetto corrisponde all’effettivo valore assicurato dell’ultimo anno di assicurazione conclusosi.
5.2.2.2.4 Nell’ipotesi in cui si ometta di comunicare l’effettivo valore assicurato, anche a fronte di tempestivo avviso scritto dell’Assicuratore, decorso il termine di sei mesi quest’ultimo può immediatamente addebitare integralmente il 20% del premio addizionale.
5.2.2.2.5 Qualora in caso di sinistro risulti che l’importo comunicato per l’anno assicurativo concluso era inferiore al valore assicurato effettivo per il medesimo periodo, viene ridotto l’indennizzo individuato come convenuto secondo il rapporto che intercorre tra l’importo in parola e detto valore, tuttavia nei limiti del rapporto che intercorre con la somma assicurata maggiorata del 20% per i nuovi rischi nell’anno assicurativo conclusosi.
Tale riduzione dell’indennizzo contrattuale è applicata salva una riduzione dovuta a una sottoassicurazione in essere conformemente all’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio - AFBUB.
5.2.2.2.6 Se sono assicurate più voci, le anzidette disposizioni trovano applicazione per ciascuna voce assicurata.
5.2.2.2.7 Qualora la somma assicurata abbia subito variazioni nel corso dell’anno assicurativo, per somma assicurata ai sensi delle presenti Condizioni particolari s’intende la media delle somme assicurate calcolata in funzione dei relativi periodi.
5.2.3 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
5.2.4 Rischi coperti automaticamente
S’intendono automaticamente assicurati anche i rischi di cui ai punti 5.2.4.1-5.2.4.11, se l’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio viene stipulata in funzione del margine di contribuzione.
5.2.4.1 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
5.2.4.2 Deroga temporanea a norme di sicurezza conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 9
5.2.4.3 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
5.2.4.4 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
5.2.4.5 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
5.2.4.6 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
5.2.4.7 Responsabilità per lavori (operai edili) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 19
5.2.4.8 Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 20
5.2.4.9 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
5.2.4.10 Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 22
5.2.4.11 Obblighi imposti dalle autorità e aggravio del danno da interruzione conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 26
5.2.5 Copertura soggetta a premio
La copertura soggetta a premio di cui al punto 5.2.5.1 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
5.2.5.1 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6.
6. Estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio (Extended Coverage)
6.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
6.2 Indennizzo massimo
Per tutti i sinistri di un anno assicurativo vale il limite massimo di indennizzo indicato in polizza per ogni rischio assicurato.
6.3 Franchigia
Vale la franchigia indicata in polizza per ciascun rischio in tutti gli eventi assicurati.
6.4 Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi ai sensi della Sezione II, punto 5.2.2.2 Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
7. Assicurazione contro il furto con scasso e la rapina
7.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB).
7.2 Immobili sempre abitati
Se nella polizza si pattuisce che l’edificio dove si trovano i beni assicurati è sempre abitato, si dà per convenuto quanto segue:
L’edificio in cui si trovano i beni assicurati è sempre abitato nel corso dell’anno. Se la disabitazione dell’edificio si protrae per oltre 40 giorni all’anno, è necessario denunciarlo senza indugi all’Assicuratore, configurandosi un aggravamento del rischio. Un edificio s’intende abitato solo se effettivamente utilizzato per scopi abitativi.
7.3 Misure minime di sicurezza
S’intendono convenute le seguenti misure minime di sicurezza:
7.3.1 In edifici sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne inferiore a 40 giorni) Tutte le porte esterne devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza;
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello;
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento;
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione;
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento.
7.3.2 In edifici non sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne superiore a 40 giorni) Per gli edifici disabitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli abitati.
Si danno altresì per convenute le seguenti misure di sicurezza:
le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento.
7.4 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato laddove le misure minime di sicurezza convenute non presentino mancanze.
Per ciascun evento assicurato la franchigia ammonta al 10%, con un importo minimo pari a EUR 1.000, laddove le predette misure non siano complete.
7.5 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 7.5.1-7.5.11 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro il furto con scasso e la rapina.
7.5.1 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
7.5.2 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
7.5.3 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
7.5.4 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
7.5.5 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
7.5.6 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
7.5.7 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
7.5.8 Atti vandalici (danneggiamento doloso di cose) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 27
7.5.9 Spese per elementi strutturali conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 28
7.5.10 Spese di sostituzione della serratura conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 29
7.5.11 Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 30
7.6 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 7.6.1-7.6.12 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
7.6.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
7.6.2 Denaro e valori assimilabili tenuti sotto chiave conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
7.6.3 Spese di ripristino per supporti dati e simili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
7.6.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
7.6.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
7.6.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
7.6.7 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
7.6.8 Cose, ivi inclusi merci e contanti in vetrinette, vetrine e distributori automatici esterni all’edificio assicurato ma all’interno del fondo indicato in polizza, conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 18
7.6.9 Rapina all’interno dei locali assicurati, ivi inclusa la rapina a danno di clienti conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 19
7.6.10 Rapina di portavalori in Italia per una guardia senza scorta conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 20
7.6.11 Xxxxx conseguenti alla sparizione di chiavi originali a seguito di furto con scasso o rapina conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 21
7.6.12 Spese di sostituzione della serratura in caso di sparizione della chiave della cassa conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 22
8. Assicurazione vetri e cristalli
8.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG).
8.2 Indennizzo massimo
L’indennizzo massimo per singola lastra è limitato all’importo specificatamente indicato in polizza.
8.3 Opzioni di copertura
8.3.1 Assicurazione d’esercizio forfetaria in funzione del valore di costruzione dell’edificio
Sono assicurate tutte le lastre dell’edificio indicato in polizza, fatta eccezione per i tipi di vetro di cui al punto 8.4, ivi inclusi i vetri di sicurezza, i lucernari a cupola e i vetri in materia plastica, acrilico o plexiglas fino all’indennizzo massimo convenuto per ogni singolo elemento. Le lastre dei locali ceduti in locazione s’intendono parimenti assicurate in via sussidiaria rispetto ad altre eventuali assicurazioni in essere stipulate dal locatario.
8.3.2 Assicurazione sulla base del valore del contenuto
Sono assicurate tutte le lastre dell’esercizio indicato in polizza, fatta eccezione per i tipi di vetro di cui al punto 8.4, ivi inclusi i vetri di sicurezza, i lucernari a cupola e i vetri in materia plastica, acrilico o plexiglas fino all’indennizzo massimo convenuto per ogni singolo elemento.
8.4 Non sono assicurati
insegne aziendali ed etichette modulari in vetro, vetrate di verande da giardino, ivi incluse coperture in vetro, vetrate a piombo, ottone e artistiche, vetri blindati, tetti in vetro, rivestimenti di facciate in vetro, rivestimenti di pareti in vetro, strutture per colture protette, serre e vetri di impianti solari.
8.5 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 8.5.1-8.5.8 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione vetri e cristalli. Essi s’intendono coperti in funzione del limite massimo di indennizzo convenuto per singola lastra.
8.5.1 Spese per vetrate e coperture d’emergenza, per straordinari e per le impalcature necessarie a effettuare la sostituzione
8.5.2 Rottura di lampadari
8.5.3 Vetri da interni quali specchi da parete, vetrine, scrivanie e simili
8.5.4 Spese di smaltimento fino al 50 % della prestazione indennitaria per i vetri interessati dal danno
8.5.5 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
8.5.6 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
8.5.7 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
8.5.8 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
8.6 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 8.6.1-8.6.8 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
8.6.1 Insegne aziendali ed etichette modulari in vetro
8.6.2 Vetrate a piombo, xxxxxx e artistiche conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 23
8.6.3 Pellicole e pitture
8.6.4 Spese per la sorveglianza che si rende necessaria nell’immediato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza
8.6.5 Vetrate di verande, incluso tetto in vetro
8.6.6 Vetri blindati
8.6.7 Tetti in vetro
8.6.8 Vetri di impianti solari
9. Assicurazione di responsabilità civile
9.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB)
9.1.1 Accordi supplementari relativi al punto 9. 1
9.1.1.1 Limite aggregato
9.1.1.1.1 Qualora sia stato convenuto un massimale pari a EUR 5.000.000:
in deroga all’art. 5, punto 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo fino a un importo massimo pari al doppio della somma assicurata di riferimento.
9.1.1.1.2 Qualora sia stato convenuto un massimale pari o superiore a EUR 8.000.000:
in deroga all’art. 5, punto 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo fino alla concorrenza della somma assicurata di riferimento.
9.1.1.2 Azienda a conduzione familiare senza impiegati/operai
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
Conformemente a quanto indicato nella proposta di assicurazione la Sua impresa è un’azienda senza impiegati né operai. Non è superato il monte minimo annuo salari e stipendi come individuato dalla tariffa dei premi.
Pertanto, in deroga alle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore rinuncia all’invio del modulo per l’accertamento del monte annuo salari e stipendi.
Tuttavia, l’eventuale superamento del monte salari e stipendi documentato in polizza deve essere immediatamente notificato all’Assicuratore.
Si rimanda espressamente agli effetti comportati dalla comunicazione di dati inesatti conformemente alle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB).
9.2 Franchigia
Per ogni sinistro con danni materiali la franchigia ammonta al 10% del danno, prevedendo un importo minimo pari a EUR 200 e un massimo pari a EUR 2.000; la franchigia non trova applicazione per danni alle persone.
9.3 Garanzie delle coperture TOP e STANDARD
9.3.1 Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 1
9.3.2 Assicurazione di RC prodotti conformemente alle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB), Sezione A, par. 2, punti 1-3
9.3.3 RCT a seguito di incendio (ricorso terzi) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 2
9.3.4 Estensione territoriale Europa conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 3
9.3.5 Proprietà edilizie e fondiarie cedute in locazione insistenti sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 4
9.3.6 Rischio della committenza per progetti edilizi fino a EUR 400.000 conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 5
9.3.7 Rischio locativo conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 6
9.3.8 Assicurazione di responsabilità civile privata e sportiva in viaggi di servizio conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 7
9.3.9 Pretese dei rappresentanti legali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 8
9.3.10 Xxxxx materiali dovuti a danni ambientali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 9
9.3.11 Assicurazione di responsabilità civile per isotopi relativa a rilevatori di fumo e gas a ionizzazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 10
9.3.12 Guardaroba dipendenti conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 11
9.3.13 Proprietà degli ospiti conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 12
9.3.14 Rischio di parcheggio: autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 13
9.4 Garanzie complementari della copertura TOP
9.4.1 Impianti sportivi e ricreativi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 14
9.4.2 Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 15
9.4.3 Seminari e corsi di formazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 16
9.4.4 Locazione professionale (noleggio) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 17
9.4.5 Parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 18
9.4.6 Camping sul fondo indicato in polizza conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 19
9.4.7 Servizio catering conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 20
9.4.8 Carico e scarico di veicoli di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 21
9.4.9 Xxxxx a cose dovuti ad allagamento conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 22
9.4.10 Attività svolte su cose immobili conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 23
9.4.11 Attività su cose mobili, lavori di manutenzione e riparazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 24
9.4.12 Danni graduali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 25
9.4.13 Meri danni patrimoniali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 26
9.4.14 Servizi di ritiro e di consegna di veicoli conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 27
9.4.15 Guardaroba custoditi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 28
10. Assicurazione elettronica
10.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE)
10.2 Copertura
S’intendono assicurati tutti gli impianti e gli strumenti con un valore proprio fino a EUR 7.500 di seguito elencati.
10.2.1 Impianti e strumenti per IT
p. es. server, stazioni di lavoro, PC, laptop, notebook, organizer, varie periferiche quali mouse, tastiera, cavi e sim.; modem, stampante, scanner, reti informatiche, gruppi di continuità;
10.2.2 Impianti e strumenti per la comunicazione
p. es. impianti telefonici, ivi inclusi telefoni cordless, telefoni cellulari, pager, citofoni interni ed esterni, apparecchi telex, teletext, telefax, segreterie telefoniche;
10.2.3 Impianti e strumenti per l’ufficio
p. es. macchine copiatrici, calcolatrici, macchine per scrivere, apparecchiature per microfilm, distruggi documenti, apparecchi stampa indirizzi, affrancatrici e imbustatrici, piccole macchine offset;
10.3 Franchigia
10.3.1 Se nella polizza non è indicata una franchigia maggiore, questa è pari a EUR 200 per ogni evento assicurato.
10.3.2 In deroga al punto 10.3.1, in caso di danni all’esterno del luogo indicato in polizza causati da furto, furto con scasso, rapina o saccheggio la franchigia minima è pari al 25% del danno.
10.4 Limite massimo di indennizzo
Il limite massimo di indennizzo per periodo assicurativo ammonta al 5% della somma assicurata riportata in polizza.
10.5 Ubicazione del rischio
10.5.1 Per tutti gli impianti e gli strumenti fissi, la copertura assicurativa nel luogo assicurato è operante sulla base delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) se essi hanno un’alimentazione elettrica, sono utilizzati per l’attività produttiva o commerciale e sono di proprietà del Contraente.
10.5.2 Se specificamente convenuto e documentato in polizza: impianti e strumenti mobili (portatili, movibili), vale a dire laptop, notebook, organizer, telefoni cellulari, pager, dittafoni, videocamera, videoproiettore, si considerano assicurati fino alla concorrenza del 30% del limite massimo di indennizzo ai sensi del punto 10.5.1 per impianti e strumenti fissi, con un massimo di EUR 15.000.
La copertura è operante all’interno e all’esterno dell’esercizio (entro i confini dell’Europa geografica).
10.6 Rischi coperti automaticamente
10.6.1 Spese accessorie nell’ambito dell’assicurazione elettronica conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 31, indennizzo massimo per sinistro: 10% dell’ultimo limite di indennizzo, al massimo EUR 9.000.
11. Assicurazione di merci in refrigerazione
11.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione).
11.2 Copertura
In deroga all’art. 2 (1) delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione), l’Assicuratore garantisce la copertura per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata a seguito dei sinistri di seguito elencati:
11.2.1 Guasti meccanici o elettrici degli impianti frigoriferi dovuti, a titolo esemplificativo, a difetti di materiale o di fabbricazione, cortocircuiti, difetti d’isolamento, sovratensioni o anche a imperizia, negligenza o malafede;
11.2.2 Fuoriuscita di soluzione idrosalina, ammoniaca o di altri fluidi refrigeranti;
11.2.3 Interruzione dell’alimentazione dovuta a guasti della rete pubblica di fornitura dell’energia elettrica;
11.2.4 Interruzione dell’approvvigionamento idrico dovuta a guasti della rete idrica pubblica;
11.2.5 S’intendono eliminate tutte le altre disposizioni dell’art. 2 (1) delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione).
11.3 Libro di magazzino, per celle frigorifere e impianti commerciali:
Al Contraente corre l’obbligo di tenere un libro o uno schedario di magazzino per registrare tutte le merci da lui stoccate, dal quale possano evincersi:
11.3.1 Data di stoccaggio;
11.3.2 Nome dell’Assicurato;
11.3.3 Natura e quantità delle merci stoccate;
11.3.4 Denominazione dei magazzini frigoriferi utilizzati;
11.3.5 Data di uscita dal magazzino;
11.4 Merci scadute;
Per le merci scadute non è previsto alcun risarcimento.
11.5 Norme di sicurezza e obblighi:
Il Contraente deve osservare le seguenti norme e i seguenti obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere:
11.5.1 Osservare scrupolosamente le norme di uso e manutenzione;
11.5.2 Far effettuare tempestivamente i controlli previsti da una ditta specializzata;
11.5.3 Sbrinare l’impianto con cadenza regolare come prescritto;
11.5.4 Dotare tutti gli impianti di refrigerazione di un termometro per il controllo della temperatura. effettuare quotidianamente almeno tre controlli, eccetto domeniche e festivi. mantenere nei congelatori una temperatura di almeno -18º C;
11.5.5 Predisporre l’alimentazione di corrente affinché non possa essere interrotta involontariamente, accidentalmente o intenzionalmente;
11.5.6 Nei congelatori possono essere conservate solo merci surgelate con procedimento industriale.
11.6 Franchigia
11.6.1 La franchigia è pari al 10 % del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 200.
11.7 Rischi coperti automaticamente
11.7.1 Gelati conformemente a quanto specificato alla Sezione III, punto 32
11.7.2 Conservazione frigorifera conformemente a quanto specificato alla Sezione III, punto 33
12. Assicurazione della costruzione grezza senza versamento di premi
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza:
Qualora sia stata stipulata un’assicurazione della costruzione grezza senza versamento di premi, per il periodo in cui l’opera è tale trova applicazione quanto segue in deroga alla polizza e alle Sezioni II-V:
12.1 Decorrenza della garanzia
12.1.1 Fatta eccezione per le voci di cui al punto 12.1.2, l’assicurazione contro l'incendio decorre dal giorno indicato in polizza.
12.1.2 Per danni indiretti causati da fulmini, estensioni della garanzia e dispositivi menzionati nell’assicurazione contro l'incendio, come anche per tutti gli altri rami la garanzia decorre dal giorno in cui il Contraente notifica per iscritto all’Assicuratore l’ultimazione dell’edificio o l’ingresso dell’inquilino in quest’ultimo. Decorso il periodo relativo al primo premio, coperto a titolo gratuito, il pagamento dei premi successivi previsti dall’Assicuratore sottende la notifica di ingresso dell’inquilino.
12.1.3 Per tutti i rami il premio è computato dal giorno della notifica.
12.2 Per il presente contratto si conviene l’esonero dal pagamento dei premi assicurativi fino all’entrata dell’inquilino o all’ultimazione dell’edificio. Il predetto esonero sarà concesso a condizione che, al termine dello stesso, per il rischio assicurato si stipuli un contratto che vincoli al pagamento di premi per almeno 3 anni, in caso contrario l'Assicuratore è legittimato ad accreditare successivamente i premi dovuti per il periodo di esenzione.
Qualora si verifichi un sinistro nel periodo coperto dall’assicurazione della costruzione grezza, cessa automaticamente l’esonero concordato e si richiede il premio dal momento in cui è occorso il danno.
12.3 L’entrata dell’inquilino o l’ultimazione dell’edificio (fa fede la prima data tra le due) dovrà essere denunciata senza indugio per iscritto all’Assicuratore. A decorrere da questo momento dovrà essere corrisposto il premio concordato.
Sezione III:
Disposizioni particolari relative ai rischi coperti automaticamente dalle assicurazioni di cose, contro l’interruzione d’esercizio, contro il furto con scasso e la rapina e contro la rottura di vetri e cristalli
1. Colpa grave ai sensi del diritto italiano
In deroga parziale alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), artt. 3 e 10, e alle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), art. 4, s’intendono parimenti assicurati i danni riconducibili a colpa grave ai sensi del diritto italiano.
2. Danni dovuti all’incendio del camino
S’intendono parimenti assicurati i danni dovuti all’incendio del camino dell’edificio assicurato, in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB).
3. Danni dovuti a fumi
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento dell’edificio assicurato non riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole, a condizione che detto impianto sia collegato a canne fumarie e camini adeguati.
4. Danni cagionati da veicoli ignoti
S’intendono parimenti assicurati i danni a recinzioni del fondo e i danni a campi e colture cagionati da veicoli ignoti fino a un massimo di EUR 10.000. La franchigia ammonta a EUR 150 per ciascun evento assicurato.
5. Danni da onde soniche
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate da onde xxxxxxx. Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano la velocità del suono.
6. Caduta di ascensori o montacarichi
S’intendono parimenti assicurati i danni dovuti alla caduta di ascensori o montacarichi, limitatamente ai danni subiti dall'edificio, ivi inclusi i danni agli ascensori o montacarichi stessi a seguito di una rottura dell’impianto.
7. Scoppio di esplosivi
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate dallo scoppio di esplosivi ai sensi dell’art. 1, punto 1.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB).
8. Riconoscimento (buona fede)
L’Assicuratore riconosce che alla stipulazione del contratto era a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti per la stima del rischio, fatta eccezione per quelle che gli sono state taciute dolosamente.
È fatto salvo l’obbligo in capo al Contraente di comunicare tutte le circostanze di aggravamento del rischio che intervengono successivamente.
9. Deroga temporanea a norme di sicurezza
9.1. Deroghe temporanee a norme di sicurezza e aziendali per lavori di costruzione, ristrutturazione, riparazione sul fondo assicurato non costituiscono violazione dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) se tali lavori sono dovuti a motivi cogenti di natura tecnica e se in corso d'opera si osserva la maggiore attenzione dovuta, né costituiscono una violazione dell’art. 2 delle medesime Condizioni qualora dette deroghe comportino contestualmente un aggravamento dei rischi.
9.1.1 Tuttavia, le deroghe che si prolungano per oltre quattro mesi non sono più considerate temporanee.
9.2. Il punto 9.1 non trova applicazione per l’esecuzione di lavori a caldo, indipendentemente dal fatto che essi siano effettuati da personale interno o da ditte terze.
9.2.1 Per i lavori a caldo di qualsiasi natura devono essere rispettate in ogni caso le disposizioni di cui alle Norme generali di sicurezza per impianti industriali e commerciali e il Contraente è responsabile in toto dell’osservanza delle disposizioni in questione.
9.2.2 Inoltre il punto 9.1 non trova applicazione per gli accordi raggiunti in merito agli impianti antincendio e di rilevazione automatica presenti. Anche in questo caso il Contraente è l’unico responsabile ai sensi del punto 9.2.1.
10. Clausola del valore residuo
Ad integrazione dell’art. 7, punto 7.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio, in caso di sinistro ai fini della prestazione risarcitoria per l’edificio non sarà considerato il valore residuo se esso non supera il 10% del risarcimento in questione e i resti non possono essere effettivamente utilizzati per la ricostruzione.
Qualora i resti vengano utilizzati parzialmente per la ricostruzione, ovvero qualora essi vengano valorizzati diversamente, la prestazione risarcitoria sarà proporzionalmente ridotta.
11. Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo
In deroga alle Condizioni generali di riferimento s’intende convenuto che gli edifici oggetto di manutenzione continua e utilizzati per scopi aziendali, come pure gli impianti manutenuti e utilizzati in via permanente per scopi aziendali e gli impianti tecnici e commerciali del processo produttivo, hanno un valore corrente non inferiore al 40% e, quindi, in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo.
12. Ricostruzione in Italia
In deroga all’art. 9, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio, si stabilisce che è possibile procedere con la ricostruzione o il ripristino anche in mancanza di un divieto amministrativo di ricostruzione in Italia, tuttavia la prestazione indennitaria è limitata alla somma per la ricostruzione o il ripristino nel medesimo luogo e di pari entità.
Per l’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio s’intende convenuto che, in caso di ricostruzione o ripristino dell’esercizio in altro luogo in Italia, la prestazione indennitaria è limitata alla somma per la ricostruzione o il ripristino nel medesimo luogo e di pari entità considerando il periodo di indennizzo concordato.
13. Somme assicurate dopo il sinistro
Ai sensi delle Condizioni generali di riferimento e ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), la somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
14. Beni di terzi
S’intende parimenti assicurata la proprietà di terzi affidata al Contraente dai proprietari per essere lavorata, utilizzata, custodita ovvero per altri motivi, laddove non si tratti di cose di ospiti del Contraente o di coloro che prestano servizio presso di lui.
La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.
15. Operatività dell'assicurazione al di fuori dell'ubicazione del rischio
Nell’ambito delle somme assicurate per il contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività e per le provviste le cose assicurate, qualora esse si trovino all’esterno del terreno aziendale, ma sempre in Italia, in riparazione, in locazione, in lavorazione, in custodia ovvero per un altro motivo (tuttavia non in esposizioni e fiere), s’intendono parimenti assicurate in via automatica fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, se non può essere richiesto un indennizzo in forza di una differente garanzia. Nel caso di assicurazione contro i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, la copertura in oggetto vale solo all’interno degli edifici (non nelle tende o all’aperto).
16. Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato
Qualora non vi siano pattuizioni in deroga, la copertura è operante per le cose mobili in tutti gli edifici sul fondo assicurato. Per quanto concerne l’assicurazione contro l'incendio, possono essere liberamente dislocate anche le cose che si trovano all’aperto sul fondo assicurato. Le assicurazioni contro il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici non sono operanti per le cose all’interno di tende o di costruzioni leggere.
17. Isotopi radioattivi
17.1 In deroga alle Condizioni generali sono assicurati i danni dovuti a isotopi radioattivi, segnatamente quelli cagionati da inquinamento radioattivo (contaminazione), solo nel caso in cui
17.1.1 il sinistro si verifichi nel luogo indicato in polizza e
17.1.2 gli isotopi radioattivi che danno origine alla contaminazione siano cose assicurate o loro parti.
17.2 Se sono assicurate
17.2.1 le spese di estinzione dell'incendio (art. 3, punto 2.2.1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio/AFB),
17.2.2 le spese di spostamento e di protezione (AFB, art. 3, punto 2.2.2),
17.2.3 le spese di demolizione e di sgombero (AFB, art. 3, punto 2.2.3),
17.2.4 le spese di smaltimento (AFB, art. 3, punto 2.2.4),
vengono indennizzati anche i costi maggiori che risultano sulla base di un obbligo imposto da un'autorità per un danno dovuto a isotopi radioattivi, conformemente a quanto specificato al punto 1.
17.3 Ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio, per danni materiali s’intendono i danni cagionati da isotopi radioattivi, segnatamente quelli dovuti a inquinamento radioattivo (contaminazione), tuttavia solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 17.1.1 e 17.1.2.
18. Pagamento dell’indennizzo
In deroga a quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose s’intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente.
Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al Contraente.
19. Responsabilità per lavori (operai edili)
Anche qualora terzi debbano eseguire dei lavori, è necessario garantire che essi osservino le norme di sicurezza e che personale affidabile effettui i necessari controlli.
Laddove ciononostante, nel corso di lavori edili e/o di montaggio sul fondo indicato in polizza, gli artigiani incaricati dell’esecuzione, loro dipendenti od operai violino le norme di sicurezza ignorando dolosamente le indicazioni del Contraente, a quest’ultimo non può essere imputata alcuna responsabilità.
20. Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio
Qualora l'assicurazione contro l'incendio e l’assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio siano accese presso il medesimo assicuratore, ovvero gestite dal medesimo assicuratore, le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipulazione del contratto o alla variazione del rischio successivamente a detta stipulazione sono valide per entrambe le assicurazioni.
21. Periti
L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari.
Nel caso di periti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.
22. Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio
Sono altresì assicurati i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento, incluso il relativo contenuto, se l’incendio scoppia all’interno degli stessi.
Ai sensi dell’art. 3, punti 1 e 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), per danni materiali s’intendono i danni cagionati da un incendio agli impianti di essiccazione e agli altri impianti di riscaldamento, incluso il relativo contenuto, anche se l’incendio scoppia all’interno degli impianti stessi.
23. Impianto di riscaldamento a pavimento
In deroga all’art. 2, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), s’intendono assicurati i danni al sistema di emissione del calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, ovvero i danni cagionati dal sistema predetto. Sono parimenti assicurati i danni da rottura delle tubazioni; in deroga all’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), vengono rimborsate anche le spese sostenute per una serpentina riscaldante.
24. Piscine nell’edificio
In deroga all’art. 2, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), s’intendono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita di acqua da piscine che si trovano negli edifici assicurati.
25. Danni all’interno dell’edificio dovuti all’acqua di disgelo, all’acqua piovana e all’acqua che trabocca dalle grondaie
In deroga all’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), sono assicurati anche i danni all’interno di edifici conseguenti all’infiltrazione dal tetto di acqua di disgelo e piovana e i danni conseguenti all’acqua che trabocca dalle grondaie, fino alla concorrenza di EUR 10.000 per periodo di assicurazione.
26. Obblighi imposti dalle autorità e aggravio del danno da interruzione
26.1 In deroga all’art. 9, punto 2.2.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), l’Assicuratore indennizza anche l’aggravio del danno da interruzione dovuto a restrizioni di natura amministrativa relative alla ricostruzione o all’esercizio disposte successivamente al verificarsi del danno materiale in caso di ripristino dell’esercizio assicurato.
26.2 L’estensione della garanzia conformemente al punto 26.1 trova applicazione solo nel caso in cui le anzidette restrizioni amministrative facciano riferimento a cose direttamente interessate da un danno materiale come previsto dall’art. 3 delle AFBUB.
26.3 Inoltre, l’Assicuratore indennizza l’aggravio del danno da interruzione conformemente al punto 26.1 solo se le restrizioni amministrative in parola non sono dovute a una variazione della destinazione d’uso, ovvero a un nuovo impiego dell’esercizio assicurato.
26.4 Nel caso in cui l’esercizio assicurato debba essere ripristinato altrove in forza di una decisione amministrativa, l’indennizzo massimo riconosciuto a fronte del danno da interruzione corrisponderà all’importo che sarebbe stato liquidato qualora il ripristino fosse stato effettuato nel medesimo luogo.
26.5 Tale estensione di garanzia è limitata al 10% del danno da interruzione che si sarebbe avuto in assenza delle restrizioni di natura amministrativa relative alla ricostruzione o all’esercizio e vale al più un mese nel periodo di indennizzo convenuto.
27. Atti vandalici (danneggiamento doloso di cose)
In deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono coperti i danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza (danneggiamento doloso di beni), se un vandalo ai sensi dell’art. 1, punto 2 delle medesime si è introdotto nei locali assicurati.
28. Spese per elementi strutturali
Sono parimenti assicurate le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza secondo le Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
29. Spese di sostituzione della serratura
Sono parimenti assicurate le spese per le necessarie sostituzioni delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500 se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
30. Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine
Sono parimenti assicurate le spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc.), secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
31. Spese accessorie nell’assicurazione elettronica
S’intendono parimenti assicurate a primo rischio le spese accessorie fino alla concorrenza di un importo complessivo pari al 10% del limite massimo di indennizzo, che non può eccedere comunque EUR 9.000, che il Contraente deve pagare in caso di sinistro.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
31.1 Spese di sgombero, di decontaminazione e di smaltimento
In caso di un danno parziale previsto dall’art. 9, punti 3-8 e 10-13 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), l’Assicuratore indennizza anche le spese che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro per sgomberare, ed eventualmente decontaminare, la cosa assicurata (interessata dal danno in parola) ovvero sue parti, e i costi (una tantum) per trasportare dette parti nella discarica idonea più vicina, ivi depositarle o eliminarle.
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro per sgomberare e, eventualmente, decontaminare
a) dette cose assicurate (interessate dal danno), ovvero loro parti o resti, in caso di danno totale,
b) altre cose oggetto del contratto di assicurazione, loro parti o resti, che si trovano nel luogo indicato in polizza,
c) altre cose non assicurate, loro parti o resti, che si trovano nel luogo indicato in polizza,
nonché le spese per trasportare dette cose, loro parti o resti nella discarica idonea più vicina, ivi depositarle o eliminarle.
Tuttavia non sono indennizzate le spese sostenute per la decontaminazione e lo smaltimento di terreno o acque, le spese per l’eliminazione di elementi pregiudizievoli per le acque freatiche o per la natura come anche quelle per l’eliminazione di emissioni nell’aria.
Non è riconosciuto alcun indennizzo qualora il Contraente possa richiedere il risarcimento a termini di un altro contratto di assicurazione.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
31.2 Spese di spostamento e di protezione
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese di spostamento e di protezione che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro.
Per spese di spostamento e di protezione s’intendono quelle sostenute per il necessario spostamento, la modifica o la protezione di cose differenti da quelle assicurate danneggiate o distrutte; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di impianti e apparecchiature, per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di edifici o per l’allargamento di aperture.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
31.3 Spese per movimenti di terra, lavori di pavimentazione, muratura, scalpellatura; impalcature, lavori di recupero, approntamento di opere provvisorie, trasporto aereo
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese per
a) movimenti di terra, lavori di pavimentazione, muratura e scalpellatura,
b) impalcature, lavori di recupero o approntamento di opere provvisorie,
c) trasporto aereo,
che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
32. Gelati
Fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita s’intende parimenti assicurato lo stoccaggio di prodotti di gelateria, anche insieme ad altre merci.
33. Conservazione frigorifera
Fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita s’intendono parimenti garantiti i danni alle merci assicurate in caso di interruzioni nel processo di conservazione frigorifera.
Sezione IV:
Disposizioni particolari relative alle garanzie soggette a premio delle assicurazioni di cose, contro l’interruzione d’esercizio, il furto con scasso, la rapina e la rottura di vetri e cristalli
1. Cose degli ospiti e del personale
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
L’indennizzo sarà liquidato solo se non può essere pretesa alcuna prestazione indennitaria in forza di un’altra assicurazione.
Sono esclusi dall’assicurazione:
autoveicoli, contanti, titoli di credito e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Denaro e valori assimilabili
2.1 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
2.2 Devono essere tenuti elenchi sempre aggiornati sui titoli di credito assicurati (fatta eccezione per carta moneta, banconote, cedole d’interessi, titoli di rendita e cedole di dividendi, francobolli e altri valori bollati), dai quali sia possibile evincere tutti i dati necessari per avviare una procedura d’ammortamento. Detti elenchi devono essere custoditi separatamente per evitare, laddove possibile, che in caso di sinistro siano distrutti, danneggiati o sottratti contestualmente alle cose assicurate.
2.3 In relazione ai titoli di credito assicurati e agli altri atti, in caso di sinistro il Contraente ha l’obbligo di esperire senza indugio la procedura d’ammortamento e di tutelare eventuali altri diritti.
2.4 Qualora il Contraente riceva un indennizzo relativo alla procedura d’ammortamento, ovvero vengano recuperati titoli di credito sottratti, il Contraente deve denunciare il fatto all’Assicuratore e rendere l’indennizzo considerando in modo equo un possibile deprezzamento.
2.5 La copertura è operante solo per le cose assicurate all’interno dei contenitori indicati in polizza.
2.6 Denaro e valori assimilabili in contenitori aperti nell’assicurazione contro il furto con scasso
Nei limiti della somma assicurata convenuta per il denaro contante nell’assicurazione contro il furto con scasso, sono assicurati fino a EUR 150 in ogni registratore di cassa aperto, cassa portatile e mobile non chiuso, fino a un massimo di EUR 750 per luogo indicato in polizza.
Non sono assicurati i danni causati dall’apertura forzata di registratori di cassa chiusi (Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso, art. 5, punto 3) dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e la conseguente sottrazione di denaro e valori assimilabili.
3. Spese di ripristino per supporti dati e simili
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Il risarcimento per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e sim. fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario il risarcimento è pari al valore del materiale.
4. Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Sono assicurate le spese della procedura d’ammortamento e di ripristino, ivi inclusi gli altri esborsi comportati da quest’ultimo se il Contraente poteva ritenerli necessari in funzione delle circostanze. L’assicurazione copre anche le spese per dichiarazioni giurate di riconoscimento, se esse si rendono necessarie secondo le leggi per l’esercizio dei diritti in forza di atti, nonché la perdita d’interessi dovuta alla proroga delle prestazioni di per sé esigibili.
L’assicurazione è operante anche per le spese dovute alla dichiarazione di nullità dei titoli di credito per i quali è ammessa detta procedura.
5. Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi
5.1 In deroga alle Condizioni generali o particolari di riferimento per il contratto, sono parimenti assicurati gli incrementi della prestazione risarcitoria per costi maggiori dovuti al rialzo dei prezzi.
5.2 Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione, vengono risarciti i costi maggiori effettivamente occorsi per il rialzo dei prezzi avutosi nel periodo che intercorre tra il momento del sinistro e quello del ripristino o del rimpiazzo.
5.3 Qualora il Contraente non predisponga senza indugio il ripristino o il rimpiazzo, i costi maggiori vengono risarciti solo per l'esborso che si sarebbe sostenuto in caso di ripristino o rimpiazzo immediato.
5.4 Non vengono risarciti i costi maggiori dovuti a eventi straordinari, mancanza di capitali, restrizioni di natura amministrativa relativi alla ricostruzione o all’esercizio.
5.5 Se è stipulata una sottoassicurazione per una voce interessata dal danno che prevede la copertura dei costi maggiori dovuti al rialzo dei prezzi di cui al punto 5.1, l’importo individuato ai sensi dei punti 5.2-5.4 sarà risarcito solo in via proporzionale.
6. Spese di perizia
6.1 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
6.2 L’Assicuratore risarcisce l’80% delle spese di perizia che il Contraente deve sostenere secondo quanto previsto dalla Sezione I, punto 7, ovvero dall’art. 9, punto 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, ma non quelle relative alla prestazione dell’arbitro, e comunque fino alla concorrenza dell’importo specificamente indicato in polizza per il ramo assicurativo in questione sotto voce distinta.
6.2.1 Tale pattuizione trova applicazione solo nel caso in cui la procedura peritale sia richiesta dall’Assicuratore, ovvero il danno accertato nel caso in questione sia superiore a EUR 40.000.
6.3 Il risarcimento delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento dei danni subiti dalle cose oggetto del contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
6.4 L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari.
6.5 Nel caso di periti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti immobiliari di un concorrente.
7. Costi maggiori dovuti a obblighi imposti dalle autorità
7.1 Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro in forza di disposizioni di legge od obblighi imposti dalle autorità per il riacquisto del contenuto pertinente all'attività o per la ricostruzione di edifici.
7.2 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori dovuti a disposizioni di legge od obblighi imposti dalle autorità, laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e i costi in parola interessino direttamente le cose assicurate danneggiate a seguito del sinistro risarcibile a termini di polizza. Per ciò che concerne l’assicurazione dell’edificio, vengono risarciti solo quei costi maggiori che interessano parti di edificio e accessori assicurati direttamente interessati dal sinistro.
7.3 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione e solo nella misura in cui le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano applicabili o riconducibili a una diversa destinazione d’uso dell’impianto aziendale, dell’edificio o delle parti di esso in questione, ovvero a una variazione dell’impiego per essi previsto.
7.4 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori solo fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione, tuttavia fino al 30% del danno a valore a nuovo e solo per l’importo corrispondente allo standard tecnico minimo effettivamente imposto per legge o per disposizione di ordine amministrativo. In caso di sottoassicurazione la prestazione risarcitoria per i costi maggiori viene ridotta in via proporzionale.
8. Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Verificatosi un sinistro soggetto a risarcimento, le cose assicurate distrutte possono essere ripristinate o rimpiazzate con cose analoghe di ultima generazione, a condizione che ciò non comporti variazioni dello scopo aziendale o di utilizzo originari e che le spese di ripristino o di rimpiazzo non eccedano il valore assicurato delle cose distrutte.
9. Spese accessorie
Le spese accessorie vengono indennizzate nei limiti della somma assicurata appositamente convenuta per il ramo in questione, fino all’ammontare delle spese documentate.
9.1 Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
9.1.1 spese di xxxxxxxxxx nell’assicurazione contro l’incendio;
9.1.2 spese di spostamento e di protezione (ivi incluse le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici;
9.1.3 spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici;
9.1.4 spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per ciò che concerne le spese di smaltimento trova applicazione il punto 9.2.
9.2 Spese di smaltimento con terreno
Ad integrazione dell’art. 3, punto 2.2.4 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), dell’art. 3, punto 2.2.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB) e dell’art. 3, punto 2.3.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurate anche le spese di smaltimento nei limiti della somma assicurata specificamente definita in polizza.
9.2.1. Nei limiti della somma assicurata a primo rischio specificamente pattuita per le spese di smaltimento, sono coperte le spese di analisi, rimozione, trattamento e messa in discarica.
9.2.1.1 Le predette spese devono essere sostenute a fronte di
9.2.1.1.1 un rischio assicurato con il presente contratto e
9.2.1.1.2 beni assicurati e/o terreno che si trovano nel luogo indicato in polizza.
9.2.1.2 Viene assicurata la pratica di volta in volta più economica, laddove le disposizioni di legge o amministrative ammettano diverse possibilità di smaltimento.
9.2.1.3 Non sono coperte le spese di smaltimento dovute alla contaminazione di acque o dell’aria.
9.2.1.4 In caso di commistione di beni non assicurati e beni assicurati o terreno, saranno rimborsate solo le spese di smaltimento per i beni assicurati e il terreno.
9.2.1.5 Qualora le spese di smaltimento anzidette facciano riferimento a terreni o beni assicurati già contaminati prima del verificarsi del sinistro (siti contaminati), sono coperte solo le spese che eccedono l’importo necessario per la bonifica dei siti di pregressa contaminazione, a prescindere se e quando detto importo sarebbe stato speso senza il verificarsi del sinistro.
9.2.1.6 Per il terreno contaminato vale quanto segue:
Sono assicurati anche i costi per il necessario rinterro degli scavi.
Al verificarsi di un sinistro, per tali costi di rimpiazzo e per le spese di smaltimento del terreno contaminato l’importo dovuto a fronte di indennizzo sarà decurtato del 25% a titolo di franchigia.
9.2.2 Le spese di analisi sono quelle connesse alla necessità di stabilire, ricorrendo ad analisi di enti o periti, se risultano e, eventualmente, come devono essere trattati e/o messi a discarica
- rifiuti pericolosi o sostanze problematiche,
- cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali,
- terreno contaminato.
9.2.2.1 I rifiuti pericolosi e le sostanze problematiche sono intesi ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz - AWG), Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 325/90 nella pubblicazione 155/94.
9.2.2.2 Per terreno contaminato s’intende quello per il quale sono obbligatori il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento debiti per la sua unione con altre cose (fatta eccezione per gli isotopi radioattivi) in base alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), Gazzetta ufficiale (BGBl.) 325/90, nella pubblicazione 155/94, ovvero alla legge austriaca sull’utilizzazione delle acque (Wasserrechtsgesetz) del 1959, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale (BGBl.) 252/90.
9.2.3 Per spese di rimozione s’intendono i costi sostenuti per il trasporto finalizzato al trattamento o alla messa in discarica.
9.2.4 Per costi di trattamento s’intendono quelli sostenuti a fronte di misure utili a riciclare, smaltire o poter mettere a discarica rifiuti pericolosi o sostanze problematiche, cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali e/o terreno contaminato, ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), Gazzetta ufficiale 325/90, pubblicata nel numero 155/94.
9.2.4.1 Nei limiti della somma assicurata di cui al punto 9.1 sono coperte le spese per uno stoccaggio provvisorio di durata non superiore a sei mesi, a condizione che detto stoccaggio sia denunciato senza indugio all’Assicuratore.
9.2.5 I costi di discarica sono quelli sostenuti per la messa in discarica, ivi inclusi i relativi costi per i tributi pubblici da versare.
10. Danni elettrici
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
In deroga all’art. 2, punti 4 e 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), sono assicurati anche danni da sovratensione o induzione da scariche elettriche e altri fenomeni di natura elettrica, quali quelli da fulmine indiretto e simili.
Tale estensione della copertura assicurativa trova applicazione nei limiti della somma assicurata pattuita a primo rischio per danni a parti elettriche ed elettroniche delle cose assicurate contro l’incendio.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;
- parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;
- parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;
- spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé (p. es. lavori di ricerca, di scalpellatura, di chiusura, spese di smaltimento e sim.);
- danni indiretti di qualsiasi natura.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 250 a titolo di franchigia.
Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Detta estensione di garanzia trova applicazione in via sussidiaria rispetto alle altre assicurazioni in essere, segnatamente rispetto alle assicurazioni per apparecchi elettrici, guasti alle macchine, EDP ed elettroniche.
11. Autoveicoli del Contraente, dei suoi familiari e degli ospiti che si trovano sul fondo assicurato
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta. Gli autoveicoli sul fondo indicato in polizza sono assicurati, a prescindere dal fatto che siano fermi o in movimento.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni occorsi al motore a seguito della regolare combustione della miscela ivi contenuta, ovvero dovuti alla pressione del gas che in esso si produce.
12. Ricorso terzi
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sono assicurati i danni a cose di terzi occorsi a seguito di incendio di cose di proprietà del Contraente o in suo possesso.
È assicurato l’adempimento di obblighi risarcitori costituitisi in capo al Contraente, essendo egli per legge la persona civilmente responsabile, per danni a cose di terzi causati da un danno da incendio delle cose assicurate.
Nono sono considerati terzi:
- l’Assicurato e tutte le persone registrate nel certificato di stato di famiglia del Contraente. Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a beni che sono stati lasciati all’Assicurato, o gli sono stati dati in custodia, ovvero che egli ha per un qualsivoglia motivo; l’assicurazione copre tuttavia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i veicoli adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero i veicoli parcheggiati nel corso di dette operazioni e le merci trasportate negli stessi;
- danni di qualsivoglia natura a seguito di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno;
- i dipendenti dell’Assicurato nell’esercizio della loro attività.
13. Opere esterne sul fondo assicurato
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Ai sensi del presente accordo per opere esterne s’intendono recinzioni, antenne, insegne aziendali, impianti pubblicitari, lampioni, aste portabandiera e impianti solari e fotovoltaici non integrati, inclusi copertura in vetro, fissaggi, asfaltatura e pavimentazione del fondo assicurato.
Fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurati i danni a dette opere esterne conseguenti a un danno da incendio o eventi atmosferici soggetto a rimborso verificatosi negli edifici assicurati.
14. Garanzia estesa
14.1 Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione
In deroga all’art. 1, punto 2.2, all’art. 2, punti 2 e 3 e all’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurati i danni da rottura, inclusi i lavori secondari su condutture di acqua interne all’edificio necessari per il loro ripristino, su tubi di approvvigionamento di acqua fredda e calda e sistemi di acqua calda a circuito chiuso anche esterni all’edificio assicurato, che si trovano sul fondo indicato in polizza, a prescindere dalla causa che ha originato il danno.
Per ogni sinistro sono parimenti assicurati i costi per la posa di nuovi tubi, fino a una lunghezza massima di 6 m. Se dopo un sinistro vengono posati tubi di lunghezza superiore ai 6 m, il danno sarà rimborsato nella proporzione che intercorre tra il tubo di 6 m e la lunghezza del tubo effettivamente messo in posa.
14.2 Estensione della copertura assicurativa
14.2.1 Danni alle guarnizioni di tubazioni
Ad estensione dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), la copertura assicurativa è operante anche per le spese sostenute per ripristinare i danni alle guarnizioni di condutture idriche all’interno dell’edificio assicurato, tuttavia non i danni ai dispositivi ad esse collegati e alla rubinetteria, che si trovano.
14.2.2 Danni alla rubinetteria e ai dispositivi collegati
In deroga all’art. 2, punto 4 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), vengono risarciti i danni ai dispositivi e alla rubinetteria collegati alla tubazione se è necessario rinnovarli o ripararli per ripristinare un tubo ai sensi dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali predette (AWB).
14.2.3 Danni da ostruzioni
Sono parimenti assicurate le spese di ripristino a seguito di ostruzioni di tubi di scarico all’interno dell’edificio assicurato.
14.3 Assicurazione dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio sul fondo assicurato
Ad estensione dell’art. 2, punti 2 e 3 e dell’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurati i danni da rottura dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio assicurato, all’interno del fondo indicato in polizza, a prescindere dalla causa che li ha originati.
Per ogni sinistro sono parimenti assicurati i costi per la posa di nuovi tubi, fino a una lunghezza massima di 6 m. Se dopo un sinistro vengono posati tubi di lunghezza superiore ai 6 m, il danno sarà rimborsato nella proporzione che intercorre tra il tubo di 6 m e la lunghezza del tubo effettivamente messo in posa.
15. Contenuto mobile all’aperto sul luogo indicato in polizza
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sono assicurati i mobili da giardino, gli ombrelloni, i giochi per bambini e oggetti simili che si trovano sul fondo indicato in polizza.
16. Tende da sole avvolgibili fissate all’edificio
Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurate le tende da sole avvolgibili fissate all’edificio.
La prestazione indennitaria per la copertura è limitata al valore corrente.
17. Bar-tendone
Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurati i bar-tendone incluso il relativo contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività.
La prestazione indennitaria per la copertura è limitata al valore corrente.
18. Cose, ivi inclusi merci e contanti in vetrinette, vetrine e distributori automatici esterni all’edificio assicurato, ma all’interno del fondo indicato in polizza
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Nei limiti della somma assicurata, sono parimenti coperti il danneggiamento e l’asportazione del contenitore stesso, inclusi i danni ai vetri, laddove per essi non sia operante alcuna altra assicurazione.
19. Rapina all’interno dei locali assicurati, ivi inclusa la rapina a danno di clienti
19.1 In deroga all’art. 2, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono assicurati anche i danni a seguito di rapina (fatta eccezione per le rapine durante i trasporti), laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
19.1.1 la rapina deve essere perpetrata nei locali indicati in polizza o all’interno del fondo sul quale essi insistono (luogo del reato),
19.1.2 deve essere minacciata o usata violenza nei confronti del Contraente, di coloro che prestano servizio presso di lui o di altre persone presenti sul luogo del reato,
19.1.3 le cose che il ladro sottrae o si fa consegnare coattivamente devono trovarsi sul luogo del reato all’atto dello stesso.
19.2 Xxxxxxx non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione, nei limiti della somma assicurata sono parimenti coperti i danni materiali (incluse le spese di cui all’art. 3, punto 2.4 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso) che occorrono sul luogo del reato, ovvero che subiscono le persone derubate.
19.3 Rapina di clienti all’interno dei locali assicurati
Nei limiti della somma assicurata contro la rapina, s’intende coperta la rapina di persone terze presenti nei locali assicurati all’atto dell’aggressione, laddove a riguardo non sia operante alcuna altra assicurazione.
19.4 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
20. Rapina di portavalori in Italia per una guardia senza scorta
20.1 Rapina durante il trasporto
20.1.1 In deroga all’art. 2, punto 7 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono assicurati anche i danni a seguito di rapina durante i trasporti, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
20.1.1.1 la rapina deve essere perpetrata durante il trasporto in Italia; la copertura assicurativa è altresì operante nei Paesi stranieri limitrofi se il luogo di accettazione e consegna del trasporto in questione si trova in Italia e il passaggio oltre confine consente di effettuare il trasporto con maggiore rapidità,
20.1.1.2 deve essere minacciata o usata violenza nei confronti del Contraente, ovvero delle guardie o della scorta da lui incaricati nel corso del trasporto sui percorsi loro assegnati.
20.1.2 La copertura assicurativa decorre dal momento della regolare accettazione dei valori e cessa con la regolare consegna degli stessi.
20.1.3 L’incarico di guardia o di scorta può essere demandato solo a persone maggiorenni a ciò adeguate. Non sono adeguate persone con deficit mentali o fisici.
20.1.4 Non sono assicurati i danni conseguenti ad appropriazione indebita delle guardie e i danni cagionati con dolo o colpa grave delle guardie o della scorta incaricate.
20.1.5 Nei limiti della somma assicurata, sono parimenti coperti i danni materiali subiti dalle persone derubate.
20.2 Infortuni di portavalori
L’Assicuratore presta la propria garanzia anche nel caso in cui le guardie e la relativa scorta assicurate, se quest’ultima è contrattualmente prevista, diventano incapaci di agire a seguito di un infortunio di natura fisica e terze persone sottraggono i valori sfruttando questa loro condizione.
20.3 Estensioni della garanzia a danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione
L’Assicuratore risponde anche della distruzione o del danneggiamento a seguito di incendio, fulmine ed esplosione dei valori assicurati ai sensi della presente polizza, che sono stati affidati in custodia al portavalori ovvero che viaggiano con lui nei veicoli.
20.4 Obbligo di soccorso in capo al portavalori
Nel caso di trasporto di denaro e valori assimilabili, l’Assicuratore presta la propria garanzia anche per la sottrazione di valori da parte di terzi, qualora essi approfittino del fatto che il portavalori presta soccorso come previsto dalla legge.
20.5 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
21. Xxxxx conseguenti alla sparizione di chiavi originali a seguito di furto con scasso o rapina
In deroga all’art. 1, punto 3.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), la responsabilità dell’Assicuratore viene estesa ai danni conseguenti all’apertura dei contenitori chiusi indicati in polizza con chiavi originali o duplicati che il ladro si è procurato con una rapina al di fuori dei locali assicurati, ovvero con un furto con scasso in un edificio sempre abitato insistente su un altro fondo, a condizione che in quest’ultimo caso le chiavi si trovassero in contenitori chiusi che offrono elevate garanzie contro la sottrazione dei contenitori stessi.
La copertura assicurativa è operante a condizione che il furto con scasso o la rapina siano perpetrati a danno del legittimo proprietario delle chiavi e che il ladro non sia persona autorizzata a disporre delle stesse.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
22. Spese di sostituzione della serratura in caso di sparizione della chiave della cassa
In caso di sparizione delle chiavi della cassa, l’assicurazione copre le spese sostenute a fronte delle modifiche della serratura, la realizzazione di nuove chiavi, l’apertura forzata inevitabile della cassa e il ripristino della stessa.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
23. Vetrate a piombo, ottone e artistiche
I danni occorsi a vetrate a piombo sono a carico dell’Assicuratore solo nel caso in cui si tratti di una rottura del vetro ed essi non siano dovuti a trascuratezza nelle operazioni di manutenzione della piombatura e della relativa bordatura.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sezione V:
Disposizioni particolari relative alle garanzie dell’assicurazione di responsabilità civile
1. Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
L’assicurazione vale per
1.1 persone soggette all’assicurazione contro gli infortuni prevista dalla legge (INAIL/RCO). La società s'impegna a tenere indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in termini di capitale, interessi e spese
1.1.1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, per infortuni subiti da lavoratori da lui dipendenti e ai quali sono state assegnate attività incluse nella copertura assicurativa;
1.1.2 ai sensi del codice civile in forza del titolo giuridico di risarcimento per danni non disciplinati dal DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1.1 per morte e lesioni personali che comportino un’invalidità temporanea o permanente, calcolati sulla base delle tabelle allegate al DPR predetto.
Dalla presente assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
1.2 Persone non soggette all’obbligo di legge di assicurazione contro gli infortuni. Per gli infortuni subiti durante il lavoro sono considerati “terzi” anche gli impiegati dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, relativamente alle lesioni personali (fatta eccezione per le malattie professionali) che subiscono durante il lavoro o il servizio.
1.3 Le persone che non dipendono dall'Assicurato che si trovano nelle aree di lavoro e della cui opera si serve l’Assicurato medesimo, ossia
1.3.1 i titolari degli esercizi e gli impiegati, per i quali la legge non prevede l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, di ditte quali, a titolo esemplificativo, società di trasporti, fornitori, imprese di pulizia, manutenzione e riparazione, nonché imprese che assumono appalti in veste di coappaltatori o subappaltatori, effettuando con l’Assicurato lavori di tipo integrativo rispetto a quelli indicati in polizza;
1.3.2 liberi professionisti quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali.
Infine l’assicurazione vale anche per le pretese di rivalsa avanzate dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.
D. lgs. 626/94 – Sicurezza sul lavoro: la prestazione assicurativa vale anche per la responsabilità civile per eventi in rapporto al d. lgs. 626/94 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, come pure per la responsabilità civile del responsabile della sicurezza e della salute dei dipendenti sul posto di lavoro nominato dal Contraente nell’ambito di detto decreto, nonché per la loro attività esclusiva svolta a favore del Contraente.
2. Responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui siano avanzate pretese al Contraente, quale obbligato di regresso, per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione, dal terzo danneggiato ovvero dal suo assicuratore in base a disposizioni di RC di diritto privato.
A tale proposito non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 7, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3. Estensione territoriale Europa
3.1 In deroga all’art. 3, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche sul territorio extranazionale europeo. In tale ambito vale per il diritto italiano ed estero.
Il termine Europa deve intendersi in senso geografico, tuttavia la copertura non è operante per Islanda, Groenlandia e Spitzbergen, le isole Canarie, Madeira, Cipro, le Azzorre e i territori asiatici della Turchia e della CSI.
Trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3., punto 1, riga 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile. Trova applicazione l’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3.2 La copertura assicurativa di cui al punto 3.1 si riferisce a sinistri
3.2.1 causati da prodotti del Contraente, pervenuti nei luoghi predetti senza che questi ve li abbia consegnati o li abbia fatti consegnare,
3.2.2 causati da prodotti che il Contraente ha consegnato in tali luoghi o abbia fatto consegnare,
3.2.3 derivanti da lavori di montaggio, manutenzione (ivi inclusi ispezione e assistenza clienti), riparazione ed edili, nonché dalla detenzione e dall’utilizzo del contenuto mobile pertinente all'attività per l’esecuzione di detti lavori.
Pertanto, l’assicurazione di responsabilità civile aziendale per gli stabilimenti all’estero non è garantita in via automatica, ma solo dietro specifico accordo.
3.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa
3.3.1 in deroga alla Sezione A, par. 1 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, tutti gli obblighi risarcitori del Contraente derivanti
3.3.1.1 dalla detenzione di fondi, edifici o locali;
3.3.1.2 dalla detenzione di alloggi di servizio e abitazioni, incluse dipendenze;
3.3.1.3 da dispositivi pubblicitari;
3.3.1.4 dal servizio antincendio aziendale;
3.3.1.5 dall’assistenza medica di dipendenti;
3.3.1.6 da strutture sociali per dipendenti, quali p. es. mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali;
3.3.2 diritti d’indennizzo di natura punitiva (quali p. es. punitive o exemplary damages);
3.3.3 tutte le disposizioni e gli istituti relativi al diritto del lavoro (quali p. es. employer`s liability, worker`s compensation);
3.3.4 diritti risultanti da danni ambientali (pollution); pertanto, a parziale deroga dell’art. 1, punto 2.1.1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa non include danni alle persone causati da danni ambientali. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali causati da danni ambientali anche nel caso in cui sia stato stipulato l’Accordo particolare di cui all’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3.4 La сopertura assicurativa di cui al punto 3.1 non è operante nel caso in cui autorità statali, terzi o il Contraente impediscano l’accertamento e la liquidazione del sinistro, ovvero l’adempimento di altri obblighi in capo all’Assicuratore.
Tuttavia, anche in quel caso permane in essere l’obbligo indennitario dell’Assicuratore se, sulla scorta della documentazione prodotta dal Contraente, è possibile liquidare il danno, sia in quanto a motivazione sia in quanto ad ammontare.
4. Fondi, edifici o locali ad uso di terzi
In deroga alla Sezione A, par. 1, punto 2.3 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche se fondi, edifici o locali insistenti sul fondo assicurato sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
5. Rischio della committenza
5.1 La copertura assicurativa fa riferimento a obblighi di risarcimento dei danni in capo al Contraente quale committente di lavori edili, se il costo complessivo del progetto, considerando eventuali lavori prestati dal medesimo, non supera EUR 400.000, a condizione che la progettazione, la direzione e l’esecuzione tecnica dei lavori siano affidate ad un ingegnere civile o a un imprenditore ufficialmente abilitati e che il Contraente non partecipi in alcun modo a detti lavori. La comunicazione degli obiettivi nel corso della gara d’appalto per il progetto e i necessari controlli costanti dei lavori da parte del Contraente non sono soggetti a tale limitazione.
5.2 I danni ai fabbricati causati da innalzamenti, abbassamenti o vibrazioni sono inclusi nella copertura assicurativa di cui al punto 5.1 solo se e nella misura in cui tali cause compromettono la struttura statica del fabbricato in modo tale da rendere insufficienti gli elementi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, oppure da non garantire più la stabilità.
Premesso ciò, la copertura assicurativa è operante, in particolare, anche per danni a soffitti, pareti, pavimenti, intonaci, pitture, tappezzerie, piastrellature, comprese quelle in maiolica, altri rivestimenti di pareti e soffitti, finestre e porte.
5.3 Sono esclusi dalla copertura i danni causati da polverizzazione.
6. Rischio locativo
6.1 La copertura assicurativa include altresì gli obblighi risarcitori per danni causati da incendi, esplosioni o acqua condotta a edifici o locali presi in locazione, in affitto o in leasing per scopi aziendali, se non è in essere un’altra copertura assicurativa.
6.2 Non trova applicazione l’art. 7, punto 10.1.
7. Assicurazione RC privata e sportiva in viaggi di servizio
Per il titolare dell’azienda, i membri del consiglio di amministrazione o gli amministratori e coloro che prestano servizio presso l’azienda assicurata, per la durata dei viaggi di servizio s’intende parimenti garantita l’assicurazione RC privata e sportiva come definito nelle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, Sezione B, punto 16.
Tale copertura è sussidiaria rispetto a eventuali assicurazioni in essere, con particolare riferimento all’assicurazione economia domestica.
8. Richieste di risarcimento dei rappresentanti legali
In deroga all’art. 7, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurate le pretese risarcitorie dei rappresentanti legali del Contraente e dei loro dipendenti se dette persone, o i loro rappresentanti legali, non sono responsabili del danno occorso per azioni personali oppure omissioni. Rimangono esclusi i danni relativi alla responsabilità civile allargata del produttore.
9. Danni materiali dovuti a danni ambientali
È stipulato l’Accordo particolare di cui all’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
La somma assicurata ammonta al 50% del massimale.
10. Assicurazione di responsabilità civile per isotopi relativa a rilevatori di fumo e gas a ionizzazione
Per rilevatori di fumo e gas a ionizzazione installati nei locali assicurati s’intende convenuta l’assicurazione RC per isotopi nell’ambito delle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione RC per radionuclidi.
La somma assicurata ammonta al 25% del massimale.
11. Guardaroba dipendenti
11.1 In deroga all’art. 1, punto 2.2. e all’art. 7, punto 10.1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori del Contraente per danneggiamento, distruzione, perdita o sparizione di cose dei dipendenti riposti in guardaroba con sistema di chiusura a chiave.
11.2 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
11.3 Obblighi
In caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve immediatamente sporgere denuncia all’autorità di polizia competente, altrimenti viene meno l’obbligo all’indennizzo in capo all’Assicuratore.
12. Proprietà degli ospiti
È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 7, punto 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (attività alberghiera).
A parziale deroga delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB), la copertura assicurativa include i danni dei quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 II c.c.
L’Assicuratore riconosce i seguenti indennizzi:
- per ciascun ospite, per la responsabilità civile di cui all’art. 1783 e segg. c.c. a fronte di cose non consegnate: il centuplo del prezzo della camera per un singolo pernottamento;
- per ciascun ospite, per la responsabilità civile di cui agli artt. 1784 e 1785 II c.c. a fronte di cose consegnate: duecento volte il prezzo della camera per un singolo pernottamento.
Per periodo di assicurazione è riconosciuto un indennizzo fino alla concorrenza del 10% del massimale.
13. Rischio di parcheggio: autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni
13.1 Le seguenti disposizioni trovano applicazione solo per quegli autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni che, conformemente a quanto previsto dalla Sezione B, par. 7, punto 1 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, sono stati parcheggiati dagli ospiti che soggiornano nella struttura ricettiva e si trovano
13.1.1 nei garage della stessa,
13.1.2 nei parcheggi della stessa ovvero
13.1.3 in altre aree destinate al parcheggio.
13.2 Copertura assicurativa per veicoli conformemente al punto 13.1;
È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 7, punto 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile. In deroga alla Sezione B, par. 7, punti 3.1 e 3.2, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori per danneggiamento, distruzione, perdita o sparizione a seguito di
13.2.1 incendio, fulmine ed esplosione;
13.2.2 messa in funzione, guida o spostamento;
13.2.3 eventi che agiscono improvvisamente dall’esterno per via chimica o meccanica, non voluti dal Contraente (Assicurato);
13.2.4 utilizzo non autorizzato da parte di dipendenti del Contraente o di terzi;
13.2.5 furto o rapina.
13.3 Richiede una specifica pattuizione l’assicurazione di un servizio di ritiro o consegna veicoli.
13.4 Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
13.4.1 danni interni dovuti al normale esercizio e a rotture;
13.4.2 furto o rapina di componenti o accessori del veicolo;
13.4.3 contenuto e carico del veicolo. Nel carico del veicolo non rientrano le imbarcazioni su carrelli.
13.5 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
14. Impianti sportivi e ricreativi
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi a impianti sportivi e ricreativi di pertinenza dell’esercizio assicurato e alla loro gestione quali, a titolo esemplificativo, piscine coperte e scoperte, saune, solarium, bagni turchi, bowling, aree gioco per bambini, impianti fitness e wellness, campi sportivi e simili.
15. Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive
La copertura assicurativa è altresì operante nei limiti del massimale per attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive, che possono avere luogo anche all’esterno della proprietà aziendale, quali p. es. passeggiate, escursioni in montagna, con sci o mountain bike, grigliate serali e simili.
Per le iniziative e le attività di seguito elencate la presente copertura assicurativa è operante solo per esplicita pattuizione: bungee jumping, canyoning, rafting in acque vive e su neve, accendere fuochi d’artificio, utilizzare aeromobili quali parapendii e deltaplani, mongolfiere e simili.
16. Seminari e corsi di formazione
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per seminari e corsi di formazione che si tengono nell’esercizio assicurato, a condizione che gli stessi siano organizzati dal Contraente.
17. Locazione professionale (noleggio)
È concluso l’Accordo particolare di cui alla Sezione A, par. 1, punto 1, riga 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile. Sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori derivanti da locazione e/o noleggio professionali di macchine da lavoro, strumenti e videocassette.
18. Parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi alla gestione di attività di parrucchieri, xxxxxxxx e di centri estetici nel luogo indicato in polizza e di pertinenza dell’esercizio assicurato. La presente assicurazione non trova applicazione per parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici indipendenti non gestiti dal Contraente.
19. Camping sul fondo indicato in polizza
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per aree camping che si trovano sul fondo indicato in polizza e per la gestione delle stesse.
20. Servizio catering
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per attività di catering.
21. Carico e scarico di veicoli di terzi
21.1 In deroga all’art. 7, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a veicoli terrestri o imbarcazioni nel corso di operazioni di carico o scarico, o a seguito di queste, effettuate manualmente o con sollevatori o macchine per il caricamento che non fanno cadere la merce, quali p. es. argani, paranchi, carrelli elevatori o a forca, gru di ogni genere.
21.2 È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 2, punto 1.2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
21.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
22. Xxxxx a cose dovuti ad allagamento
22.1 La seguente disposizione non trova applicazione per danni materiali conseguenti a danni ambientali. Per essi la copertura assicurativa è operante esclusivamente in forza di un Accordo particolare ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
22.2 In deroga all’art. 7, punto 12 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati anche gli obblighi risarcitori per danni a cose dovuti ad allagamento da acque ferme o correnti, se detti danni sono la conseguenza di una causa improvvisa, che non rientra nell’attività regolare d’esercizio senza interferenze.
22.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
23. Attività su cose immobili
23.1 In deroga all’art. 7, punto 10.5 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori per danni a quelle parti di cose immobili che sono direttamente oggetto di lavorazione, utilizzo o di altra attività.
23.2 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
24. Attività su cose mobili, lavori di manutenzione e riparazione
24.1 La copertura assicurativa include obblighi risarcitori per danni a cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste.
Non trova applicazione l’art. 7, punti 10.4 e 10.5 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
24.2 In deroga all’art. 7, punto 10.2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, s’intende altresì assicurato il rischio di responsabilità civile derivante dalla custodia (anche come obbligo accessorio).
24.3 Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa autoveicoli, aeroplani e imbarcazioni, sistemi informatici nonché gli oggetti che il Contraente ha preso a noleggio, in prestito e/o in leasing.
24.4 S’intendono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi a lavori di manutenzione e riparazione effettuati su cose degli ospiti.
24.5 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
25. Danni graduali
25.1 In deroga all’art. 7, punto 11 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a cose causati da emissioni graduali o dall’azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi o umidità.
25.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di cui al punto 25.1 causati da emissioni costanti dell’esercizio assicurato.
25.3 Per i danni materiali causati da danni ambientali trovano esclusiva applicazione le disposizioni dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, se è stipulato il presente Accordo particolare ivi previsto.
25.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
26. Puri danni patrimoniali
26.1 In deroga all’art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati i danni patrimoniali puri.
Tuttavia, tale estensione dell'assicurazione non trova applicazione per il settore Danni ambientali ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile e per il settore Rischio per la responsabilità RC del produttore di cui alla Sezione A, par. 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
26.2 Trova applicazione la Sezione B, segnatamente la premessa delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
26.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per:
26.3.1 danni causati da immissioni costanti (p. es. rumori, odori, vibrazioni);
26.3.2 violazione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore;
26.3.3 attività di progettazione, consulenza, direzione di lavori edili o di montaggio, di verifica o di perizia;
26.3.4 dichiarazioni in merito alla durata di lavori edili o ai tempi di consegna;
26.3.5 mancata osservanza di scadenze e date di consegna;
26.3.6 superamento di preventivi e crediti;
26.3.7 mancato o tardivo adempimento di contratti;
26.3.8 attività in rapporto a negozi di carattere monetario, creditizio, assicurativo, fondiario, di leasing o simili di natura economica, procedure di pagamento di ogni genere, tenuta di cassa, malversazione e appropriazione indebita;
26.3.9 attività in rapporto a elaborazione dati, razionalizzazione e automazione;
26.3.10 sparizione di cose, a titolo esemplificativo anche denaro, assegni, titoli di credito e oggetti di valore.
26.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
27. Servizi di ritiro e di consegna di veicoli
27.1 In deroga all’art. 1, punto 2.2 e all’art. 7, punti 5.3, 10.2 e 10.4 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti dal danneggiamento, dalla distruzione, dalla perdita o dalla sparizione di veicoli presi in custodia, ivi inclusi i relativi accessori, lungo il tragitto percorso per raggiungere l’esercizio assicurato, e ritorno, in relazione alle operazioni di ritiro e di consegna presso il cliente.
La copertura predetta non è estesa ad aeromobili, né al loro contenuto o al loro carico.
27.2 È fatto obbligo – pena la decadenza dell'obbligo indennitario in capo all'Assicuratore ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG) - che:
all’atto del sinistro il conducente del veicolo sia in possesso dell’abilitazione prescritta dalle norme vigenti per la guida del veicolo stesso su strade pubbliche;
in caso di perdita o sparizione si sporga denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente.
27.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
28. Guardaroba custoditi
28.1 Le seguenti disposizioni trovano esclusiva applicazione per quelle cose che il Contraente o una persona che agisce per suo conto hanno preso unicamente in custodia dietro consegna del relativo tagliando e che si trovano nel guardaroba custodito. Esse non trovano applicazione per denaro, assegni, titoli di credito e oggetti preziosi (qui in nessun caso rientrano capi di vestiario).
28.2 In deroga all’art. 1, punto 2.2 e all’art. 7, punti 10.2 e 10.4 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti da danneggiamento, distruzione, perdita, sparizione o scambio di cose conformemente a quanto precisato al punto 28.1.
28.3 Il Contraente, pena la decadenza dell’obbligo indennitario in capo all’Assicuratore ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), deve
28.3.1 provvedere acché durante l’orario di apertura i guardaroba siano sempre custoditi e accessibili solo al personale addetto;
28.3.2 sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente in caso di perdita o sparizione di una cosa.
28.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
Capitolo B: Elenco delle condizioni
1. Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS)
Campo d’applicazione:
Le presenti ABS costituiscono la Parte generale di quei rami assicurativi cose che rimandano espressamente ad esse.
Indice
Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto Articolo 2 Aggravamento del rischio
Articolo 3 Norme di sicurezza
Articolo 4 Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa Articolo 5 Effetti della procedura fallimentare e di concordato Articolo 6 Altre assicurazioni; franchigia concordata
Articolo 7 Sovrassicurazione, assicurazione presso diversi assicuratori Articolo 8 Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione
Articolo 9 Procedura peritale
Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
Articolo 12 Rapporto giuridico in caso di sinistro Articolo 13 Forma delle dichiarazioni
Articolo 14 Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto
Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto. La violazione colposa degli obblighi in parola legittima l’Assicuratore a recedere dal contratto ai sensi dei §§ 16-21 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz) del 1958 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 2/1959) e successive modifiche (VersVG) e, in questo caso, egli è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione.
Articolo 2 Aggravamento del rischio
1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
2. Se, dopo la stipulazione del contratto, intervengono circostanze che portano a un aggravamento del rischio, l’Assicuratore può esercitare il diritto di recesso. Inoltre, qualora il Contraente violi uno degli obblighi di cui al par. 1, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione ex artt. 23 - 31 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
3. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.
Articolo 3 Norme di sicurezza
1. Qualora il Contraente violi norme di sicurezza legali, amministrative o pattuite, ovvero ne tolleri la violazione, l’Assicuratore, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione in parola, può recedere dal contratto assicurativo con un preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso viene meno con il ripristino delle condizioni in essere prima della violazione.
2. L’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, se il sinistro si verifica dopo la violazione ed essa si basa su dolo o colpa grave del Contraente. L’obbligo alla prestazione permane se la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro, o nella misura in cui essa non ha influito in alcun modo sull’entità dell’indennizzo, o se al momento del sinistro non era stato esercitato il diritto di recesso, nonostante fosse scaduto il relativo preavviso.
3. Per la parte restante trova applicazione il § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). Se alla violazione di una norma di sicurezza è connesso un aggravamento dei rischio, trovano applicazione le disposizioni relative a quest’ultimo.
Articolo 4
Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa
1. Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
2. La garanzia assicurativa ha inizio con il pagamento della polizza, tuttavia non prima della data ivi stabilita. Se il pagamento del primo premio è richiesto solo successivamente alla data predetta, ma è pagato entro 14 giorni, la garanzia assicurativa decorre dal momento indicato nella polizza.
3. Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38, 39, 39a e 91 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
4. Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di assicurazione o comunque anticipatamente, all’Assicuratore spetta il premio per l’effettiva durata del contratto, salvo condizioni particolari non dispongano altrimenti.
Qualora il contratto di assicurazione cessi prima della scadenza ivi prevista per il venir meno dell’interesse, all’Assicuratore spetta il premio che avrebbe potuto incassare, se l’assicurazione fosse stata richiesta solo fino al momento in cui egli è venuto a conoscenza del cessato interesse.
5. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se è stato concesso uno sconto del 20% sui premi per contratti a lungo termine, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di vigenza del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di vigenza del contratto. Per i rami assicurativi relativi a guasti alle macchine, fermi macchina, apparecchi elettrici, apparecchi elettronici e merci immagazzinate in impianti di raffreddamento, nonché per i settori industriali (contro i rischi d’incendio nelle industrie, extended coverage e all risks per i rischi di incendio nelle industrie, interruzione dell’esercizio a seguito di incendio, extended coverage e all risks per interruzione dell’esercizio a seguito di incendio) il presente accordo trova applicazione con la condizione derogatoria che lo sconto per contratti a lungo termine è del 10% e si applica una percentuale dell’11,11% in luogo del 25% e una percentuale del 5,5% in luogo del 12,5%.
Articolo 5
Effetti della procedura fallimentare e di concordato
Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’amministrazione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
Articolo 6
Altre assicurazioni; franchigia concordata
1. Qualora il Contraente, per l’oggetto del contratto, stipuli un’altra assicurazione presso un altro assicuratore contro gli stessi rischi, deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro assicuratore e la somma assicurata.
2. È convenuto che il Contraente deve far fronte autonomamente a parte del danno (franchigia concordata), per la quale non può stipulare un’altra assicurazione. In caso contrario, l’indennizzo sarà ridotto in misura tale che il Contraente debba far fronte autonomamente alla parte del danno concordata.
Articolo 7
Sovrassicurazione; assicurazione presso diversi assicuratori
1. L’assicurazione non può portare ad un arricchimento: anche se la somma assicurata è superiore al valore assicurabile (sovrassicurazione), l’Assicuratore è tenuto a fornire una prestazione risarcitoria nei limiti di quanto stabilito.
2. Qualora la somma assicurata sia notevolmente superiore al valore assicurabile, ai sensi dell’art. 51 legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), il Contraente e l’Assicuratore possono pretendere una riduzione della somma assicurata e del premio, fatto salvo un premio minimo tariffario.
3. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori trovano applicazione i §§ 59 e 60 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Articolo 8
Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione
1. La somma assicurata rappresenta il limite della prestazione risarcitoria dell'assicuratore, quindi detta prestazione per i beni assicurati sotto ogni singola voce della polizza è limitata alla somma assicurata per la relativa voce.
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (v. le disposizioni relative al valore assicurabile nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo assicurazione cose - Sottoassicurazione), il danno è risarcito solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l’eventuale configurarsi di una sottoassicurazione.
Articolo 9 Procedura peritale
1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistro.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro;
violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro
1. Qualora il Contraente, o una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, cagioni il danno con dolo o colpa grave, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione al Contraente medesimo.
Nell’ambito della liquidazione del sinistro, devono essere fornite all’Assicuratore tutte le informazioni, scritte ed orali, in modo completo e veritiero.
Se, dopo il verificarsi del sinistro, le predette persone disattendono, con colpa grave o dolo, gli obblighi che devono essere adempiuti, si ha l’esonero dalla prestazione ex § 6, co. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
2. Qualora al Contraente, o a una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, venga comminata una pena con una sentenza passata in giudicato per il danno cagionato, ovvero per un inganno o un tentato inganno in relazione all’accertamento dell’obbligo di prestazione o dell’indennizzo, l’esonero dalla prestazione s’intende appurato.
Articolo 11 Anticipo sull’indennizzo
1. L’indennizzo è esigibile solo dopo essere stato definitivamente appurato, tuttavia, decorso 30 giorni dalla denuncia del danno, è possibile chiedere, a titolo di acconto, la somma minima da liquidare in base allo stato dei fatti. La decorrenza dei termini viene sospesa fino a che, per colpa del Contraente, l’indennizzo non possa essere appurato o pagato.
2. L’Assicuratore ha facoltà di differire il pagamento
2.1 fino alla produzione delle prove necessarie, se sussistono dubbi sul diritto in capo al Contraente di ricevere il pagamento;
2.2 fino alla conclusione di un’indagine di polizia o un’istruzione penale, eventualmente avviate a carico del Contraente a seguito del danno.
3. Se la richiesta di indennizzo non è fatta valere per vie giudiziali entro un anno dal momento in cui l’Assicuratore respinge per iscritto la pretesa avanzata dal Contraente, indicando almeno uno dei fatti sui quali attualmente si fonda il rigetto, le relative disposizioni legali o contrattuali e gli effetti legali connessi alla decadenza del termine, l’Assicuratore viene liberato dall’obbligo indennitario.
4. Per la parte restante trovano applicazione le disposizioni in materia di scadenza e prescrizione della prestazione assicurativa di cui ai §§ 11 e 12 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Articolo 12
Rapporto giuridico in caso di sinistro
1. Se nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo cose, ovvero in un altro accordo contrattuale, non sono previste disposizioni in deroga, al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore, sia il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, tuttavia solo entro 30 giorni dalla conclusione delle trattative relative all’indennizzo.
L’Assicuratore deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.
3. Entrambe le parti rinunciano a recedere in caso di sinistro, se nel periodo di assicurazione in questione si è verificato complessivamente un solo evento dannoso e l’indennizzo da liquidare a fronte di quest’ultimo non eccede un premio annuale (del ramo interessato dal sinistro in parola).
4. Le limitazioni di cui al par. 3 non trovano applicazione né in caso di frode assicurativa, compiuta o semplicemente tentata, né se il Contraente ha rivendicato dolosamente un diritto infondato o compie dolosamente un inganno in fase di accertamento del danno o dell’indennizzo. In detti casi l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con effetto immediato senza osservare il preavviso.
Articolo 13
Forma delle dichiarazioni
Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta. Per ciò che concerne le denunce di danni, si vedano le disposizioni circa gli obblighi del Contraente in caso di sinistro nelle Condizioni generali di assicurazione del ramo cose interessato.
Articolo 14
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza.
2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.
ALLEGATO
Copertura sussidiaria
Per i rami che fanno riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e/o alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative per RC (AHVB/EHVB) trovano applicazione, a titolo integrativo, le seguenti disposizioni:
Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, in particolare, anche quando accordi sussidiari al presente sono stati stipulati precedentemente a quelli del contratto concorrente.
2. Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 6 Valore assicurato
Articolo 7 Indennizzo
Articolo 8 Sottoassicurazione
Articolo 9 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari Articolo 10 Procedura peritale
Articolo 11 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1.1 Incendio; l’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
1.2 Fulmine; il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
1.3 Esplosione; l’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
1.4 Caduta aerei; per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro);
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero;
2.4 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Non sono assicurati:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
4. Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non sono assicurati se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
5. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
6. Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
7. Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
8. Danni da depressione (implosione);
9. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 9.1 e 9.2);
9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 1-8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso è assicurato.
Per i punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 vale quanto segue: detti danni sono assicurati se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 9 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 9.1-9.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio, escluse le spese di cui al punto 2.3.
2.2.2 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.3 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.4.
2.2.4 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Non sono assicurate:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 5
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 6 Valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 il valore a nuovo;
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 il valore corrente;
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 il valore di mercato;
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni d’uso e gli impianti aziendali può essere pattuito:
1.2.1 il valore a nuovo;
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 il valore corrente;
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 il valore di mercato;
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 7 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 8 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 7 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 9
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni d’uso e gli impianti aziendali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
3. Per edifici che all’atto del sinistro erano gravati da ipoteche, diritti al soddisfacimento, oneri reali o diritti di usufrutto acquisiti in forza di quanto prescritto nell'ordinamento austriaco in materia di esecuzione (Executionsordnung), l’indennizzo sarà pagato solo se ne viene garantita la destinazione alla ricostruzione.
Il pagamento sarà effettuato senza riserve se i creditori ipotecari iscritti all’atto del sinistro non si oppongono entro
30 giorni dal momento in cui sono stati informati dell’intenzione di disporre il pagamento senza garanzie sull’impiego del denaro per la destinazione prevista.
Il pagamento senza riserve presuppone il benestare scritto dei creditori ipotecari che hanno denunciato il loro diritto ipotecario all’Assicuratore.
Articolo 10 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 11
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
3. Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008, (abbreviato in AS08) Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), versione del 2008 (abbreviato in FE08) Di seguito le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con specifiche definizioni, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Edifici
Sono assicurati gli edifici con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono considerate edifici.
A titolo esemplificativo: xxxxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
1.1.2 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono considerati edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.2.1 dispositivi parafulmine
1.1.2.2 impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale
1.1.2.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi
1.1.2.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori
1.1.2.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti
1.1.2.6 scale, anche a pioli, saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne
1.1.2.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti
1.1.2.8 tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento
1.1.2.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti
1.1.2.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione e in caso di sinistro viene ripartita tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra tutto il contenuto utile all’attività che si trova all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto, che non fa parte degli impianti tecnici dell’edificio di cui al punto 1.1.2.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati – punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli regolarmente immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se regolarmente immatricolati;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione e in caso di sinistro viene ripartita tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
1.4 Altre cose
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili regolarmente immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1);
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili;
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie lo strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo si annoverano modelli da fonderia, schede per tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili;
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito;
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Xxxxxx e danni assicurati e non assicurati
2.1 Danni dovuti allo scoppio di esplosivi
In deroga all’art. 1, punto 1.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB) non sono assicurati i danni dovuti allo scoppio di esplosivi quando
2.1.1 l’esplosivo è stato portato sul luogo assicurato secondo modalità ammesse o controllabili, oppure
2.1.2 il Contraente sapeva o avrebbe dovuto sapere che su un terreno confinante, non a sua disposizione, si trovano esplosivi.
Per esplosivi s’intendono tutte le sostanze esplosive allo stato solido o liquido, o loro miscele, e quelle detonanti, indipendentemente dal fatto che esse siano effettivamente utilizzate per sparo o brillamento se l’esplosione, dato lo svolgimento dei fatti e il suo effetto proporzionale, è conforme agli esplosivi utilizzati nella tecnica di sparo e brillamento
2.2 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa – a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
3. Altre disposizioni contrattuali
3.1 Rinuncia alle pretese risarcitorie nei confronti di una compagnia ferroviaria o portuale
In deroga al § 67 (1), c. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), in caso di sinistro la copertura assicurativa rimane immutata laddove il Contraente abbia rinunciato, per esempio, ad avanzare pretese risarcitorie per danni da incendio o esplosione nei confronti delle ferrovie federali austriache o di un’altra compagnia ferroviaria o portuale.
3.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
3.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
3.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
3.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
3.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore ai costi di revisione, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 3.3.2.
3.4 Liquidazione del sinistro in caso di concorso tra assicurazione contro l’incendio e assicurazione contro guasti alle macchine
Qualora siano contestualmente in essere un’assicurazione contro l’incendio e un’assicurazione contro guasti alle macchine e sia controverso se sussista un danno da incendio o da guasto alle macchine, ovvero di quale entità esso sia, le società che hanno stipulato le assicurazioni in parola possono chiedere che l’ammontare dei danni da incendio o guasto alle macchine sia accertato tramite procedura peritale. L’accertamento è vincolante se non viene dimostrato che esso, in tutta evidenza, diverge considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
Le spese della procedura peritale sono poste a carico degli assicuratori proporzionalmente all’indennizzo dovuto.
Trascorso 30 giorni dalla notifica del sinistro il Contraente può richiedere un pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti. Se in quel momento non si è ancora accertato in che misura il danno sia riconducibile a incendio o guasto alle macchine, ciascun assicuratore liquida provvisoriamente metà della somma.
4. Norme generali di sicurezza
Devono essere osservate le norme di sicurezza legali e amministrative, nonché le norme di seguito indicate.
I seguenti obblighi s’intendono norme di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS). La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni della legge austriaca sui contratti di assicurazione.
4.1 Espletamento di qualsivoglia attività a rischio d’incendio
A titolo esemplificativo, ai sensi delle presenti norme di sicurezza rientrano tra le attività a rischio d’incendio:
- saldatura e tranciatura (autogena, elettrica, con termite)
- molatura e troncatura alla mola (in particolare con rettificatrice a mano Flex)
- brasatura
- fiammatura (scongelamento, asportazione a fiamma, imballi cellofanati, bitume, ecc.). Dette attività s’intendono in particolare a rischio di incendio per
- le fiamme libere utilizzate
- le elevate temperature adoperate o risultanti
- la formazione e la propagazione di scintille infiammabili
- il metallo liquido incandescente o gocciolante
- i pezzi fortemente riscaldati, spesso parti metalliche incandescenti. Rischi particolari:
- Scariche di scintille possono provocare incendi in un raggio di oltre 10 metri!
- Vi è un elevato rischio di incendio durante l’esecuzione di lavori a fiamma libera in cantieri e postazioni di montaggio
- Qualora si svolgano attività a rischio di incendio su contenitori o condutture per liquidi combustibili, vi è rischio di esplosione particolarmente elevato quando questi sono svuotati, ma contengono ancora vapori di detti liquidi!
- Parimenti vi è rischio di esplosione svolgendo attività a rischio d’incendio nei pressi di polveri di solidi combustibili, anche di metalli!
Pertanto, svolgendo attività a rischio di incendio al di fuori delle postazioni di lavoro specificamente previste e attrezzate per dette operazioni è assolutamente necessario osservare le seguenti norme di sicurezza:
4.1.1 Qualsivoglia attività a rischio di incendio può essere svolta solo previa esplicita approvazione della direzione. A prescindere dal fatto che detti lavori siano svolti da personale interno o esterno, quest’ultima deve provvedere acché essi siano controllati da un dipendente affidabile e capace e che siano rispettate, senza eccezione alcuna, le norme di sicurezza legali e amministrative e le disposizioni seguenti.
4.1.2 Deve essere essenzialmente evitata qualsivoglia attività a rischio di incendio in prossimità di solidi facilmente combustibili e di liquidi combustibili. Le parti sottoposte a lavorazione devono essere portate in una postazione specificamente prevista e opportunamente attrezzata.
4.1.3 Per poter eseguire qualsivoglia attività a rischio di incendio è richiesta la relativa autorizzazione (modello sub allegato 3), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalla direzione aziendale, ovvero dal responsabile antincendio e da coloro che effettueranno le attività in parola.
4.1.4 Le attività a rischio di incendio possono essere eseguite solo da personale affidabile e specificamente qualificato, pienamente consapevole dei rischi connessi a tali operazioni. Per ciò che concerne la qualifica, a titolo esemplificativo, dei saldatori, si vedano le ÖNORMEN dell’istituto di normalizzazione austriaco EN 287, parte 1 e parte 2, EN 719, M 7805, M 7807, M 7813.
4.1.5 L’organo di sorveglianza deve informare il personale interessato circa il sistema costruttivo adottato per la struttura e le sostanze combustibili negli ambienti o nei settori limitrofi, nonché predisporre un opportuno sistema antincendio.
4.1.6 Cose combustibili mobili, solidi e liquidi combustibili da stoccare, polveri e rifiuti devono essere allontanati dalla zona circostante la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio prima dell’avvio dei lavori.
4.1.7 Sempre in fase preliminare è necessario proteggere opportunamente elementi strutturali combustibili fissi con rivestimenti non combustibili, acqua, tessuti umidi o sabbia da fiamme, scintille e parti calde o roventi.
4.1.8 Varchi ad ambienti limitrofi, quali aperture nei soffitti o nelle pareti, vani ascensore, passaggi per condutture e cavi, giunzioni e fessure devono essere sigillati in modo ignifugo prima dell’inizio dei lavori. Nel corso dei lavori è necessario controllare costantemente che nei settori attigui a rischio non si formino fuochi, siano essi con o senza fiamma (p. es. per conduzione termica, scariche di scintille e simili).
4.1.9 Rivestimenti, armature, coibentazioni combustibili e simili devono essere allontanati dall’area a rischio prima dell’inizio dei lavori.
4.1.10 Prima di avviare i lavori è necessario svuotare i contenitori, le condutture e i canali per solidi, liquidi e gas combustibili, pulirli accuratamente e, se possibile, riempirli di acqua.
4.1.11 Acqua antincendio e altri estintori adeguati devono essere approntati in quantità sufficiente presso la postazione di lavoro e negli altri settori a rischio.
4.1.12 Prima di avviare i lavori è necessario verificare il corretto funzionamento degli attrezzi che saranno utilizzati. Qualora si ripongano temporaneamente cannelli ardenti per saldatura, taglio, brasatura e fiammatura, la fiamma libera deve essere sorvegliata con attenzione e osservata costantemente.
4.1.13 Concluse le attività a rischio d’incendio, la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio devono essere controllati verificando accuratamente e ripetutamente, anche dopo diverse ore, che non vi siano incendi, fumi o odore d’incendio, facendo particolare attenzione ai punti difficilmente accessibili o ispezionabili. È necessario prestare molta accuratezza nello spegnere anche il più piccolo incendio, sia esso con o senza fiamma. Già alle prime avvisaglie di incendio, fumo o odore di incendio devono essere avvertiti a titolo preventivo i vigili del fuoco più vicini.
4.1.14 Laddove non sia garantita sufficiente protezione, è necessario evitare qualsivoglia attività a rischio d’incendio.
4.2 Elementi strutturali ignifughi e dispositivi antincendio
Le misure di carattere edile atte alla compartimentazione, quali elementi strutturali ignifughi, chiusure resistenti al fuoco e simili non possono essere rimosse, né ne può essere pregiudicata l’efficacia. Con cadenza regolare deve essere verificata la funzionalità di dette misure di compartimentazione e degli altri dispositivi antincendio.
4.3 Carica elettrostatica
Per le macchine e il contenuto pertinente all’attività che in fase d’esercizio possono generare elettricità statica devono essere previste una specifica messa a terra o altre misure atte a deviare efficacemente le cariche elettrostatiche.
4.4 Impianti di combustione e riscaldamento
4.4.1 L’utilizzo di detti impianti può essere affidato solo a determinato personale, affidabile, che conosca bene gli impianti stessi, le disposizioni di legge e le norme amministrative in materia.
4.4.2 Solidi, liquidi e gas infiammabili non possono essere stoccati in prossimità di zone di combustione, tubi di fumo, raccordi e fori di pulizia di canne fumarie.
4.5 Primo intervento e intervento avanzato
Devono essere osservate le disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz) TRVB F 124 97.
4.6 Lavori di terzi
Anche qualora i lavori siano eseguiti da terzi deve essere garantito il rispetto delle norme di sicurezza. I necessari controlli saranno effettuati da personale interno capace e affidabile.
4.7 Ordine e pulizia; controlli
Mantenendo ordine e pulizia in tutto l’impianto aziendale si può ridurre considerevolmente la probabilità che un danno si verifichi e si propaghi.
Dopo l’orario di chiusura dell’esercizio personale adeguato e affidabile deve provvedere al controllo di tutto l’impianto. Il personale in questione non deve verificare solo il rispetto di ordine e pulizia, ma anche delle altre norme di sicurezza.
4.8 Stoccaggi
4.8.1 Per qualsivoglia stoccaggio trovano applicazione le seguenti disposizioni, fatto salvo il caso in cui nelle Condizioni particolari siano convenute norme di sicurezza più restrittive.
4.8.2 Laddove non trovino applicazione disposizioni più restrittive (p. es. prescrizioni per impianti di estinzione incendi), per lo stoccaggio a blocchi la superficie chiusa occupata non può essere superiore a 200 m². I singoli blocchi così costituiti devono essere posti a una distanza tale da garantire in caso d’incendio l'accesso degli addetti all’intervento da ogni lato del blocco. Le aree tra i blocchi di stoccaggio devono essere sempre tenute libere.
4.8.3 Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1, 2 e 3 devono essere stoccate in magazzini dotati di propria compartimentazione (v. classi di pericolosità di sostanze e merci sub allegato 1).
4.8.4 Nei magazzini e nelle aree di stoccaggio non sono ammesse stufe per il riscaldamento.
4.8.5 Gli impianti tecnici nei magazzini, quali p. es. stazioni di ricarica per carrelli elevatori, impianti per imballaggi con film retraibili ecc., devono essere collocati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o errato utilizzo degli stessi, si eviti che il sinistro (incendio, esplosione) interessi le cose attigue (distanze di sicurezza libere, montaggio di pannelli tagliafuoco ecc.).
4.9 Disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB)
Si rimanda espressamente alle seguenti disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi (TRVB), elaborate congiuntamente dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen) e dall’associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband):
A 101 67 Elementi per la valutazione della pericolosità di incendi ed esplosioni
A 104 64 Rischi di incendio nelle operazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a caldo B 108 91 Elementi strutturali e dispositivi antincendio
F 124 97 Primo intervento e intervento avanzato
F 128 00 Colonne montanti e idranti a parete (condutture dell’acqua fisse ad uso antincendio a umido/secco) F 134 87 Zone per vigili del fuoco su terreni
O 119 88 Organizzazione del sistema aziendale di protezione antincendio O 120 88 Controllo interno del sistema aziendale di protezione antincendio O 121 96 Piani di protezione antincendio
4.10 Allegato
Allegato 1 Classi di pericolosità di sostanze e merci
Allegato 2 Prevenzione antincendio durante le attività a rischio
Allegato 3 Autorizzazione allo svolgimento di attività a rischio d’incendio
Allegato 1
Classi di pericolosità di sostanze e merci
La pericolosità di incendi ed esplosioni di sostanze e merci allo stato gassoso, liquido e solido viene valutata in base a sei classi, che fanno riferimento al catalogo di valutazione del rischio di sostanze e merci elaborato dal Comitato Europeo delle Assicurazioni (CEA).
Classe di pericolosità 1: Gas combustibili. Solidi che possono infiammarsi con estrema facilità e bruciare rapidissimamente. Esempi: vernice bituminosa, fulmicotone, polvere sottile di alluminio. Liquidi con un punto di infiammabilità inferiore a 21 °C. Esempi: benzina, alcol, benzene, etere, acetone.
Classe di pericolosità 2: Solidi che possono infiammarsi facilmente e bruciare rapidamente. Esempi: lana di legno, fibre sintetiche, catrami, seta artificiale, polveri di legno. Liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra i 21 e i 55 °C. Esempi: greggio, catrame di carbone fossile, petrolio, alcolici.
Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1 e 2 sono indicate come facilmente infiammabili o combustibili nella denominazione tariffaria.
Classe di pericolosità 3: Solidi che hanno un punto di accensione superiore a quello delle sostanze della classe 2, ma possono bruciare dopo l’accensione. Esempi: resine sintetiche, gomma grezza, trucioli di piallatura, bitume. Liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra i 55 e i 100 °C. Esempi: olio combustibile, anilina, acido solforico fumante.
Classe di pericolosità 4: Solidi difficilmente infiammabili, che possono tuttavia arrivare a combustione. Esempi: cuoio, cartone, lana di pecora. Liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 100 °C. Esempi: oli per tempra, olio di colza, glicerina e oli combustibili pesanti.
Classe di pericolosità 5: Solidi e merci difficilmente combustibili o incombustibili che possono essere leggermente danneggiati da un incendio. Esempi: bachelite, vetro, stoviglie, resina ureica, sale da cucina, sapone.
Classe di pericolosità 6: gas inerti allo stato fondamentale. Solidi e merci incombustibili. Liquidi incombustibili.
Qualora gas, sostanze e merci siano versati o imballati in contenitori o involucri appartenenti a classi di pericolosità superiori, anche essi dovranno essere attribuiti alla classe del contenitore o dell'involucro in questione.
S’intendono sostanze incombustibili quelle che non possono essere bruciate e che non inceneriscono (p. es. sabbia, argilla, scorie, pietre naturali e artificiali, vetro, amianto, ferro e altri metalli in forma non particolata).
Rischio di esplosione – Classe di pericolosità | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sostanze e prodotti che sono più sensibili del dinitrobenzene se sottoposti a sollecitaz. meccanica o possono esplodere per effetto termico. Oggetti caricati con sostanze esplosive di cl. 1, eccetto quelli pirotecnici | Sostanze e prodotti destinati a produrre luci, suoni, fumo, nebbia, gas o movimento grazie all’energia in essi contenuta (articoli pirotecnici), articoli infiammabili (eccetto fiammiferi di sicurezza) e miscele esplosive di polveri e aria | Gas incombustibili in cilindri per gas compressi | |||
Rischio di incendio – Classe di pericolosità | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Solidi e merci che possono infiammarsi con estrema facilità e bruciano rapidissimamente | Solidi e merci che possono infiammarsi facilmente e bruciano rapidamente. Miscele esplosive di polveri e aria | Solidi e merci facilmente combustibili. | Solidi e merci mediamente combustibili. | Solidi e merci difficilmente combustibili o incombustibili che possono essere leggermente danneggiati da un incendio | Solidi e merci incombustibili |
Liquidi con punto di infiammabilità < 21 °C | Liquidi con punto di infiammabilità 21 - 55 °C | Liquidi con punto di infiammabilità > 55 - 100 °C | Liquidi con punto di infiammabilità > 100 °C | Liquidi autoestinguenti | Liquidi incombustibili |
Gas combustibili | Gas inerti allo stato fondamentale |
Sostanze, sistemi di sostanze e merci autoinfiammabili già in piccole quantità | Sostanze, sistemi di sostanze e merci autoinfiammabili solo in grandi quantità o a determinate circostanze | ||||
Perossido organico, ossidanti, sensibili all’urto o autoreagenti | Ossigeno e ossidanti facilmente decomponibili | Ossidanti difficilmente decomponibili | |||
Sostanze e merci che sviluppano gas combustibili a contatto con l’acqua | Sostanze e merci che sviluppano calore a contatto con l’acqua | ||||
Sostanze combustibili il cui riscaldamento libera grandi quantità di gas combustibili e tossici | Sostanze mediamente combustibili i cui prodotti di decomposizione possono deflagrare | Sostanze incombustibili i cui prodotti di decomposizione possono deflagrare |
Allegato 2
Prevenzione antincendio durante le attività a rischio
Le operazioni di saldatura, taglio, brasatura, riscaldo, sverniciatura a fiamma, scongelamento, fiammatura, troncatura alla mola ecc. nei cantieri edili e, soprattutto, di riparazione, implicano quasi sempre un rischio d’incendio. È necessario riflettere sul fatto che: - per conduzione termica il materiale combustibile può incendiarsi anche se protetto da un rivestimento incombustibile (malta, fibrocemento, lamiera ecc.); - canali, pozzetti, condutture, assiti e cavità analoghe favoriscono la propagazione dell’incendio. Per poter operare correttamente è quindi innanzitutto opportuno fare un sopralluogo nella postazione di lavoro e nei dintorni e informarsi presso il cliente circa i rischi peculiari. Ulteriori informazioni relative ai rischi d’incendio connessi con i lavori a fiamma libera sono pubblicate dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Merkblatt BV 104): “Rischi di incendio nelle operazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a fiamma libera”. | - Approntare estintori portatili o tubazioni flessibili con lancia multifunzione, prendere dimestichezza con i diversi segnali d’allarme (vigili del fuoco) e con gli altri estintori e gli altri apparecchi di soccorso. - Richiedere assistenza per il controllo della postazione di lavoro e della zona limitrofa e, qualora vi siano rischi particolari, richiedere la sorveglianza della squadra antincendio aziendale o del comando dei vigili del fuoco di competenza. Durante i lavori: - Controllare costantemente e accuratamente le fiamme delle scintille generate, il flusso di calore dei materiali riscaldati ecc. - Inserire eventualmente le estremità degli elettrodi in una cesta di sabbia o in un secchio d’acqua. - Di tanto in tanto spruzzare acqua sugli elementi strutturali a rischio. |
Richiedete queste istruzioni all’ufficio competente per la vostra zona! Prima di iniziare i lavori: - Controllare che le attrezzature funzionino correttamente e individuare la postazione adeguata per le operazioni di saldatura o taglio per poter interrompere la fornitura di gas e di corrente laddove necessario. - Isolare aperture verso vani attigui presenti nelle pareti, nel pavimento e nel soffitto, assiti, giunzioni, fessure ed estremità aperte di tubi collegati alla postazione di lavoro con materiale incombustibile, quale lana minerale inumidita, argilla, malta e simili. Considerare l’eventuale conduzione termica! - Allontanare il materiale combustibile (anche le polveri) dall’area circostante considerando un raggio sufficiente e, in caso di brecce non chiudibili, anche dagli ambienti attigui, al disopra e al disotto della postazione di lavoro. - Proteggere efficacemente contro l’accensione le parti combustibili che non possono essere allontanate utilizzando rivesticombustibili (p. es. stuoie o lastre incombustibili, ma non lamiere). - Spruzzare acqua sugli elementi strutturali a rischio poco prima di avviare i lavori o coprirli con sabbia umida. - In presenza di un impianto automatico di rilevazione incendi, disinserire il settore o le zone interessate dalla postazione di lavoro! Le parti restanti dell’impianto predetto devono rimanere in funzione! - Allontanare il materiale isolante combustibile delle condutture | Conclusi i lavori: - Spruzzare nuovamente acqua sugli elementi strutturali riscaldati. - Controllare accuratamente e ripetutamente l’intera zona a rischio, inclusi i locali adiacenti, al disopra e al disotto, i pozzetti ecc. per individuare eventuali incendi senza fumo, odore di bruciato o formazione di fumo. - Accertarsi che le postazioni di lavoro e le aree limitrofe siano opportunamente sorvegliate per più ore e, qualora debbano essere necessariamente effettuati lavori a fiamma libera nel tardo pomeriggio, anche durante la notte. - Predisporre il reinserimento dell’impianto di rilevazione incendi (settore o zone interessate). - Reintrodurre i materiali combustibili solo il giorno seguente. Se inaspettatamente vi trovate a dover eseguire montaggi o riparazioni in un luogo dove non è possibile prendere le predette precauzioni, ovvero non è possibile tutelarsi sufficientemente, utilizzate procedimenti alternativi a freddo servendovi di viti, seghe ecc. Qualora non possiate decidere autonomamente, valutate come procedere con il vostro superiore o con un rappresentante del committente. In ogni caso è necessario richiedere il parere dei vigili del fuoco. Non ignorate queste indicazioni per mancanza di tempo o per altre motivazioni. IN CASO DI INCENDIO |
se possibile, avviare attività di lotta antincendio
chiamare i vigili del fuoco
-
-
- avvertire le persone a rischio
2. PRESTARE SOCCORSO
3. ESTINGUERE
L’INCENDIO
1. DARE L’ALLARME - attivare immediatamente il
segnalatore di incendio
- telefonare al n. ....................
oggetto dei lavori da entrambi i lati della postazione, in modo tale da scongiurare l’eventualità di un’accensione.
Allegato 3
AUTORIZZAZIONE allo svolgimento di attività a rischio d’incendio n.
Lavori a fiamma libera e a caldo, segnatamente operazioni di saldatura, taglio, brasatura, riscaldo, sverniciatura a fiamma, scongelamento, fiammatura, troncatura alla mola
Committente: | ||||
Luogo di lavoro: | ||||
Tipo di lavoro: | ||||
Periodo previsto: Data: .............................. dalle ore ....................................... alle ore ......................................... | ||||
Ditta esecutrice: ............................................................................................................................................................................. Personale interno: ............................................................................................................................................................................ | ||||
Autorizzazione Autorizzazione valida fino al: data: .................................................. ora: ............................................................. Provvedimenti particolari: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Settore/zona interessati: ..................................................................... far disinserire l’impianto di rilevazione incendi. Data: ...................................... Nome: ..................................................... Firma: ............................................................ | ||||
Conferma accettazione Esecutore (responsabile): ............................................................................................................................................................. Mi impegno al rispetto delle norme di prevenzione antincendio di cui sopra e a tergo e confermo di avere ricevuto la presente autorizzazione. Data: ..................................................... Firma: ............................................................. | ||||
Reinserimento settore/zona interessati del sistema di rilevazione incendi: Data: ......................................................................................................... Ora: ............................................................. Nome: ......................................................................................................... Firma: ............................................................. | ||||
Controlli a posteriori | ||||
Data | Ora | Nome | Firma | |
1 | ||||
2 |
3 | ||||
4 |
Distributore:
o ............................................. o ............................................. o ............................................. o .............................................
Associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband) – Gli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen)
4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DI RISCHI SUPPLEMENTARI PER L’ASSICURAZIONE DI COSE
“Per gli esercizi alberghieri”
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate Articolo 4 Cose non assicurate
Articolo 5 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 6 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 8 Valore assicurato
Articolo 9 Indennizzo
Articolo 10 Sottoassicurazione
Articolo 11 Limiti di indennizzo e scoperti
Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo 13 Procedura peritale
Articolo 14 Rivalsa, somma assicurata dopo il sinistro
1. Rischi assicurati
1.1 Eventi sociopolitici
1.1.1 Disordini interni
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l’ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
1.1.2 Danneggiamento doloso, atti vandalici, sabotaggio, terrorismo
Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
Fatta eccezione per i danni agli edifici assicurati, l’assicurazione non è estesa a danni dovuti a rapina, furto con scasso o atti vandalici nel corso di un furto con scasso.
Inoltre l’assicurazione non è estesa a danni cagionati
- dal Contraente medesimo, ovvero
- da dipendenti, ovvero
- da terze persone che operano nell’esercizio, ovvero
- da abitanti o inquilini degli edifici assicurati.
1.1.3 Sciopero e serrata
Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a cose dei dipendenti.
1.2 Colaggio da impianto sprinkler
Sono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita non conforme di acqua o liquidi a base acquosa da impianti antincendio installati nel luogo assicurato (impianti sprinkler o a schiuma).
Sono parte dell’impianto antincendio i punti di erogazione dell’acqua, il sistema di approvvigionamento idrico, le valvole di allarme, la rete di tubazioni e gli ugelli degli sprinkler, inclusi i relativi raccordi, destinati esclusivamente al funzionamento dell’impianto.
Non sono assicurati i danni
- all’impianto antincendio stesso;
- occorsi in occasione di prove di pressione o nel corso di lavori di revisione, controllo e manutenzione;
- a seguito di ristrutturazioni o riparazioni degli edifici o dell’impianto antincendio;
- Parimenti non sono assicurati danni da carie del legno, marciume o muffe.
1.3 Inondazione
L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche,
- ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche,
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
Non sono assicurati
- Danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
- Danni causati esclusivamente dall’innalzamento del livello della falda acquifera.
1.4 Colate detritiche
La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
1.5 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato che interessa le cose assicurate nel luogo indicato in polizza (sinistro).
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro che interessa le cose assicurate;
2.3 si verificano con la sparizione di cose assicurate all’atto di un sinistro (fatta eccezione per il punto 1.1.2 “Danneggiamento doloso”).
Articolo 2 Danni non assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
1.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
1.2 guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
1.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 1.1-1.2);
1.4 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
1.5 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 1, punto 1.1.1)
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Le spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio, escluse le spese di cui al punto 2.3.
2.2.2 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di beni finalizzati al ripristino o al rimpiazzo di cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.3 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.4.
2.2.4 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio.
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4 Cose non assicurate
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Edifici non abitabili e cose mobili che si trovano all’interno degli stessi;
2. Lavori di costruzione e opere provvisionali;
3. Cose oggetto di lavori di costruzione o di montaggio;
4. Cose trasportate;
5. Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati;
6. Cose mobili all’aperto per i rischi di inondazioni, colate detritiche, valanghe e onde d’urto provocate da valanghe.
Articolo 5
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 6
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate.
2. Per impianti sprinkler e a schiuma devono essere adottate opportune precauzioni contro i danni causati dal gelo.
3. I condotti di deflusso sul luogo indicato in polizza devono essere mantenuti liberi e per gli ambienti a rischio di allagamento devono essere previste valvole di ritegno.
4. Le cose custodite negli ambienti in sottosuolo devono essere riposte almeno 12 cm al disopra del pavimento.
I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
5. La chiusura di un esercizio, anche di parte di esso, e il disuso permanente di un edificio costituiscono un aggravamento del rischio soggetto a notifica ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS).
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 7
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
- provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
- a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. È necessario presentare notifica all’autorità di polizia anche per i danni dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno dei predetti obblighi, l’Assicuratore è liberato dalla prestazione indennitaria.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 8 Valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 il valore a nuovo.
Per valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 il valore di mercato.
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni di consumo e gli impianti industriali può essere pattuito:
1.2.1 il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 il valore di mercato.
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
- di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
- di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
- di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
- di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
- di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 9 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e il contenuto pertinente all'attività (art. 8, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 8,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e il contenuto pertinente all'attività sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 8,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 8,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art. 8, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art. 8, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art. 8, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art. 8, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
7.5 Non viene reso alcun indennizzo per modifiche irrilevanti delle cose assicurate che non ne compromettono il valore intrinseco.
Articolo 10 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 9 vengono decurtati secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS); quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 11
Limiti di indennizzo e scoperti
1. Qualora sia convenuto un limite massimo di indennizzo questo, in deroga all’art. 8, par. 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), rappresenta il limite della prestazione indennitaria spese incluse.
2. Per ogni sinistro gli importi indennitari individuati in virtù dell’art. 9 vengono decurtati dello scoperto pattuito (con riguardo alla sottoassicurazione).
3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, tutti i sinistri che occorrono in connessione temporale nell’arco di 72 ore e sono originati da un’unica, medesima causa s’intendono come un sinistro.
Articolo 12
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 13 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 14
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore gli eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
5. Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo Articolo 10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo 11 Procedura peritale
Articolo 12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali causati direttamente dalla fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, raccordi o dispositivi ad essi collegati (sinistro).
Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di tale sinistro.
2. Solo per l’assicurazione di edifici s’intendono altresì quale sinistro:
2.1 Danni causati dal gelo alle tubature idriche, ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
2.2 Danni di rottura alle tubature idriche.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
2. Danni di rottura a tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3. Danni di rottura alle tubature idriche all’esterno degli edifici;
4. Danni di rottura ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
5. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
6. Danni al sistema di emissione di calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, o dovuti ad esso;
7. Danni a impianti solari con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
8. Danni a impianti di climatizzazione con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
9. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
10. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
11. Danni a merci sotto il livello del terreno, che sono collocate fino a 12 cm al disopra del pavimento;
12. Rimozione di ostruzioni di qualsivoglia natura;
13. Perdita di acqua, perdita della pigione o altri danni indiretti;
14. Danni da acque freatiche, acqua alta, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
15. Danni da carie del legno, marciume o muffe, ancorché causati da acqua condotta;
16. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei.
17. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2);
17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 17 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 17.1-17.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per l’assicurazione di edifici sono assicurate:
2.2.1 Spese di scongelamento;
2.2.2 Spese di ricerca, ossia le spese sostenute, nel caso di un sinistro soggetto a risarcimento, per la ricerca del punto in cui si è verificato il danno, ivi incluse quelle per la eliminazione dei danni così cagionati.
2.3 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.3.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.3.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.3.3.
2.3.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.4 Sono escluse dall’assicurazione:
2.4.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.4.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, in particolare delle tubature idriche, dei raccordi e dei dispositivi ad essi collegati.
2. Se gli edifici rimangono disabitati per oltre 72 ore, vi è l’obbligo di chiudere tutte le condutture di approvvigionamento idrico.
Inoltre, durante i periodi di possibile utilizzo del riscaldamento devono essere svuotati da personale specializzato tutte le condutture e tutti gli impianti idrici, se il riscaldamento non è costantemente in funzione. Lo stesso dicasi per gli impianti messi provvisoriamente fuori servizio.
Non devono essere chiuse le condutture che alimentano i sistemi di sicurezza ad acqua (p. es. impianti antincendio sprinkler, allacciamenti idrici per i vigili del fuoco) e i necessari impianti di irrigazione, tuttavia è necessario adottare opportuni accorgimenti per evitare danni dovuti al gelo.
3. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di edifici è il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.2 Il valore assicurato di beni di consumo e impianti industriali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni della cosa, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
Il valore di mercato è il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di edifici, non concorre il valore del fondo.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento o della rottura delle altre.
8. Disposizioni particolari di indennizzo:
In caso di eliminazione di un danno da rottura di tubature idriche (art.1, punto 2.2), saranno risarcite le spese sostenute per la sostituzione di una porzione di tubo fino a 2 m di lunghezza, ivi inclusi i lavori accessori a ciò necessari. Qualora la porzione di tubo sia superiore, le spese (incluse le spese per i lavori accessori) saranno ridotte in via proporzionale.
Articolo 9
Sottoassicurazione, assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza, trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
2.2 per somma assicurata ai sensi dell’art. 8, punto 2 delle ABS, s’intende il valore complessivo in base al quale viene calcolata la somma assicurata a primo rischio relativo.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione.
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
6. Condizioni supplementari di assicurazione per le imprese contro i danni da acqua condotta
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), versione del 2008 (abbreviate in LW08) In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con con termini generici, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Sono assicurati gli edifici con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono classificate come edifici.
A titolo esemplificativo: xxxxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
1.1.2 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono classificati come edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.2.1 dispositivi parafulmine;
1.1.2.2 impianti sanitari, ossia installazioni WC e destinate all’igiene personale;
1.1.2.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
1.1.2.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
1.1.2.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
1.1.2.6 scale, anche a pioli, saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne;
1.1.2.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
1.1.2.8 tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento;
1.1.2.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
1.1.2.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione, essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra il contenuto utile all’attività e in edifici nel luog indicato in polizza, che non fa parte degli impianti domestici di cui al punto 1.1.3.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme.
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati - punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se immaticolati;;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori (eccetto acqua);
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione essendo ripartita in caso di tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui rientrano tutte le merci e le provviste in edifici nel luogo indicato in polizza. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
1.4 Altre cose
Qui rientrano le cose di seguito indicate che si trovano in edifici nel luogo indicato in polizza e sono di utilità per l’esercizio:
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1);
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili;
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie dello strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo si annoverano modelli da fonderia, schede da tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili;
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito.
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa - a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
7. Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione
Articolo 10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
Articolo 11 Procedura peritale
Articolo 12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Rischi assicurati
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1.1 Tempesta; con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento dell’Istituto centrale per la meteorologia e la geodinamica ZAMG.
1.2 Grandine; con xxxxxxxx s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
1.3 Sovraccarico di neve; con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
1.4 Frane in roccia/caduta massi; con frane in roccia e la caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
1.5 Frana; con xxxxx s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro).
Si configura un effetto diretto anche quando parti di edificio, alberi, pali o oggetti analoghi sono lanciati contro cose assicurate;
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3. Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aereoplani o veicoli spaziali;
4. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno.
Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse;
5. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
6. Danni causati da cedimento del terreno;
7. Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
8. Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 edifici assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
1.4 Cose assicurate solo per esplicita pattuizione:
1.4.1 Vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi lucernari a cupola;
1.4.2 Impianti esterni di ogni genere, p. es. insegne e pubblicità, luci esterne, recinzioni, antenne, impianti solari, tende da sole;
1.4.3 Cose mobili all’aperto o durante il trasporto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3.
2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo negli edifici indicati in polizza insistenti sul luogo assicurato: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, con particolare riferimento all’orditura del tetto se si tratta di edifici.
2. Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 Il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 Il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 Il valore di mercato.
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni di consumo e di impianti industriali può essere pattuito:
1.2.1 Il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 Il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 Il valore di mercato.
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 7,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 7,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 7,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 9 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
8. Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), versione del 2008 (abbreviate in ST08) In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se in polizza le cose assicurate sono indicate con termini generici trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Gli edifici ad uso abitativo sono assicurati con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo, eccetto i vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi i lucernari a cupola.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono classificate come edifici.
A titolo esemplificativo: coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione.
1.1.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurati:
xxxxxxx, roulotte, baracche e capanne per gli attrezzi, palloni pneumatici, recinzioni, tende e chioschi.
1.1.3 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono classificati come edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.3.1 dispositivi parafulmine;
1.1.3.2 impianti sanitari, ossia installazioni WC e destinate all’igiene personale;
1.1.3.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
1.1.3.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
1.1.3.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
1.1.3.6 scale saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne;
1.1.3.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente, inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
1.1.3.8 veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento;
1.1.3.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
1.1.3.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.4 Elementi accessori assicurati solo per esplicita pattuizione:
aste portabandiera , sbarre nelle recinzioni, tende da sole e impianti solari.
1.1.5 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione, essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra tutto il contenuto in edifici nel luogo indicato in polizza e utile all’attività che non fa parte degli impianti domestici di cui al punto 1.1.3.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati - punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se immatricolati;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
cose mobili all’aperto o in fase di trasporto e impianti e installazioni esterne, p. es. insegne aziendali e impianti pubblicitari di ogni genere.
1.2.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui rientrano tutte le merci e le provviste in edifici nel luogo indicato in polizza. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Solo per esplicita pattuizione sono assicurati:
Merci e provviste all’aperto o in fase di trasporto.
1.4 Altre cose
Qui rientrano le cose di seguito indicate che si trovano in edifici nel luogo indicato in polizza e sono di utilità per l’esercizio:
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1).
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili.
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie dello strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo: modelli da fonderia, schede da tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili.
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito.
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
1.4.6 Altre cose all’aperto o in fase di trasporto sono assicurate solo per esplicita pattuizione.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa - a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3. Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
9. Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Esercizio assicurato Articolo 2 Rischi assicurati Articolo 3 Danno materiale Articolo 4 Interruzione d'esercizio
Articolo 5 Margine di contribuzione
Articolo 6 Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo
Articolo 7 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 9 Danno da interruzione, indennizzo Articolo 10 Spese di salvataggio
Articolo 11 Sottoassicurazione Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo Articolo 13 Procedura peritale
Articolo 14 Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Articolo 15 Cessione dell’esercizio assicurato
Articolo 1 Esercizio assicurato
È assicurato l’esercizio indicato in polizza, inclusa la relativa ubicazione (luogo assicurato).
La copertura è operante per i seguenti rischi:
Articolo 2 Rischi assicurati
1. Incendio; l’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
2. Fulmine; il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
3. Esplosione; l’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
4. Caduta aerei; per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
Articolo 3 Danno materiale
1. Per danno materiale s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che
1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro);
1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
1.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero;
1.4 si verificano per perdita in caso di sinistro.
2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.
3. Non s’intendono danni materiali:
3.1 Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
3.2 Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3.3 Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
3.4 Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non s’intendono come danni materiali se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
3.5 Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
3.6 Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
3.7 Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
3.8 Danni da depressione (implosione);
3.9 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.9.1 e 3.9.2);
3.9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 3.1-3.8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso rientra tra i danni materiali.
Per i punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 vale quanto segue: detti danni s’intendono come danni materiali se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 3.9 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.9.1-3.9.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 4 Interruzione d’esercizio
1. Per interruzione d’esercizio s’intende l’interruzione totale o parziale dell’esercizio assicurato a seguito di un danno materiale.
2. Essa decorre dal momento in cui si verifica il danno materiale e si conclude quando il ripristino del danno in parola consente di fornire la prestazione che si sarebbe ottenuta anche senza interruzione.
3. Non s'intendono interruzioni d'esercizio quelle interruzioni i cui effetti possono essere compensati senza spese significative.
Articolo 5 Margine di contribuzione
1. Ai fini dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio, per margine di contribuzione s’intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell’esercizio assicurato.
2. Rientrano tra i proventi ordinari dell’esercizio assicurato:
2.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni,
2.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
2.3 Immobilizzazioni per lavori interni,
2.4 Altri ricavi e proventi ordinari
al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.
3. Per costi variabili (non assicurati) s’intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un’interruzione d’esercizio.
Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d’esercizio.
Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d’impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l’interruzione d'esercizio.
Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.
4. Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione:
Xxxxxx e costi che non dipendono direttamente dall’esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all’esercizio o al periodo).
Articolo 6
Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo
1. Ai sensi del § 52 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), quale valore assicurato si intende il margine di contribuzione che si sarebbe conseguito nel corso dei 12 mesi successivi al sinistro, se non si fosse avuta un’interruzione d'esercizio.
2. Il periodo di indennizzo decorre dal momento del sinistro e dura 12 mesi.
In merito al periodo di indennizzo possono essere convenute pattuizioni in deroga, salvo il caso di esercizi stagionali.
3. Il rapporto tra il tetto massimo di indennizzo e la somma assicurata è uguale a quello che intercorre tra periodo di indennizzo e 12 mesi.
Al Contraente corre l’obbligo di
Articolo 7
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Tenere debitamente la contabilità e le registrazioni, redigere inventari, stati patrimoniali e conti economici e conservare detti documenti per l’esercizio in corso e i tre precedenti.
2. Conservare supporti dati, libri contabili, atti, disegni e simili, proteggendoli dal rischio di danneggiamento, distruzione o perdita.
Predisporre copie di sicurezza di programmi e dati di elaboratori elettronici a intervalli adeguati e metterli al sicuro in un’altra zona di rischio con cadenza almeno settimanale.
3. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione in capo all’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 8
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola.
A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Ogni danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio deve essere denunciato senza indugio all’Assicuratore e parimenti all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute utili all’esercizio assicurato.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore e ai suoi periti di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa, l’entità e la durata dell’interruzione d’esercizio, nonché l’ammontare del relativo danno e della prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno. Su richiesta dell’Assicuratore, devono essere fornite in modo completo e veritiero tutte le informazioni utili e messi a disposizione tutti i documenti di cui all’art. 7.
Le relative spese sono a carico del Contraente.
L’Assicuratore e il suo perito dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di indennizzo ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 9
Danno da interruzione, indennizzo
1.1 Il danno da interruzione coincide con il margine di contribuzione effettivamente perduto a seguito dell’interruzione d'esercizio, detratte le spese assicurate risparmiate, maggiorato delle spese di salvataggio secondo le disposizioni di cui all’art. 10.
1.2 Per determinare il margine di contribuzione perso devono essere considerate tutte quelle circostanze che ne avrebbero condizionato l’ammontare anche senza l’interruzione d'esercizio, p. es. le condizioni tecniche ed economiche dell’esercizio assicurato, le modifiche previste nello stesso, l’andamento del mercato, eventi di forza maggiore, scioperi, serrate, boicottaggio, fallimento o concordato del Contraente.
1.3 Gli ammortamenti che si sarebbero dovuti registrare durante l’interruzione d'esercizio per gli impianti distrutti dal sinistro devono considerarsi spese risparmiate.
1.4 Non sono considerati danni da interruzione: penali o indennizzi dovuti dal Contraente per il mancato rispetto dei termini di consegna o di produzione, ovvero di altri obblighi assunti.
2. Indennizzo
2.1 L’Assicuratore risarcisce:
il danno da interruzione occorso per il periodo di indennizzo, comunque nei limiti del tetto massimo di indennizzo.
Tuttavia, detti limiti non valgono se e nella misura in cui essi sono stati superati per avere seguito le indicazioni dell'Assicuratore.
2.2 L’Assicuratore non riconosce alcun risarcimento, se il danno da interruzione è aggravato
2.2.1 da eventi straordinari verificatisi nel periodo di interruzione d'esercizio o da situazioni persistenti, tra le quali rientrano anche gli eventi di cui all’art. 3, punti 3.9.1-3.9.5;
2.2.2 da modifiche all’impianto o da innovazioni nell’esercizio assicurato, apportate o introdotte in fase di eliminazione del danno materiale;
2.2.3 da vincoli posti da autorità in relazione alla ricostruzione o all’esercizio;
2.2.4 da ritardi eccezionali nell’eliminazione del danno materiale, p. es. dovuti a chiarimenti circa rapporti di proprietà, possesso o locazione, regolamento di eredità, processi e simili;
2.2.5 dal fatto che il Contraente non provvede tempestivamente all’eliminazione del danno materiale, o non dispone di capitale sufficiente da destinare a ciò;
2.2.6 dal fatto che, nell’esercizio assicurato, non possono essere più utilizzate cose singole correlate, sebbene non siano danneggiate.
Articolo 10 Spese di salvataggio
1. Per spese di salvataggio s’intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
1.1 se detti provvedimenti consentono di ridurre complessivamente il danno da interruzione, ovvero
1.2 se il Contraente poteva ritenere obbligatori detti provvedimenti, tuttavia, data l’urgenza con la quale dovevano essere adottati, non poteva ottenere il previo consenso dell'Assicuratore. In questo caso l’Assicuratore deve essere informato senza indugio circa i provvedimenti adottati.
2. A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti atti a evitare e ridurre il danno si annoverano: costituire un esercizio sostitutivo o di emergenza, rivolgersi a un’azienda che esegue lavori conto terzi, conseguire il margine di contribuzione perso in tempi adeguati, incrementando la produttività successivamente all’interruzione d'esercizio.
3. Non rientrano tra le spese di salvataggio quelle sostenute per provvedimenti
3.1 dai quali il Contraente trae vantaggi anche successivamente all’interruzione d'esercizio,
3.2 che consentono di conseguire un margine di contribuzione non assicurato.
Articolo 11 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle ABS.
Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo
1. Per quanto possibile, l’indennizzo deve essere calcolato in anticipo per tutta la durata dell’interruzione d'esercizio prevista, determinandone l’importo per ogni mese d’interruzione. Qualora l’importo definitivo dell’indennizzo si discosti dalla cifra calcolata precedentemente, quest’ultima dovrà essere rettificata.
L’indennizzo determinato in anticipo è esigibile mensilmente, per la quota di competenza dei singoli mesi d’interruzione d'esercizio.
2. Qualora non fosse possibile determinare l’indennizzo in anticipo, ma fosse possibile calcolare l’importo minimo che l’Assicuratore deve indennizzare per il protrarsi dell’interruzione d'esercizio solo trascorso un mese dall’inizio della stessa e al termine di ciascun mese successivo, il Contraente può pretendere che gli vengano liquidati detti importi, scalandoli dall’indennizzo determinato in via definitiva.
3. Finché l`indennizzo non è stabilito di comune accordo o da procedura peritale, non si può pretendere la cessione dell` indennizzo nei confronti dell’Assicuratore.
Articolo 13 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurato,
1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio,
1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Articolo 14
Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata, né il tetto massimo di indennizzo.
Articolo 15
Cessione dell’esercizio assicurato
In caso di cessione dell’esercizio assicurato troveranno applicazione per analogia i §§ 69-71 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
10. Condizioni supplementari di assicurazione contro l'interruzione di esercizio a seguito di incendio per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), versione del 2008 (abbreviate in FU08)
In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Xxxxxx e danni assicurati e non assicurati
1.1 Danni dovuti allo scoppio di esplosivi
Non rientrano tra i danni materiali ai sensi dell’art. 3, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB) i danni dovuti allo scoppio di esplosivi, se
1.1.1 l’esplosivo è stato portato sul luogo assicurato secondo modalità ammesse o controllabili, oppure
1.1.2 il Contraente sapeva o avrebbe dovuto sapere che su un terreno confinante, non a sua disposizione, si trovano esplosivi.
Per esplosivi s’intendono tutte le sostanze esplosive allo stato solido o liquido, o loro miscele, e quelle detonanti, indipendentemente dal fatto che esse siano effettivamente utilizzate per sparo o a scopo dirompente se l’esplosione, dato lo svolgimento dei fatti e il suo effetto proporzionale, è conforme agli esplosivi utilizzati nella tecnica di sparo e brillamento.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Rinuncia alle pretese risarcitorie nei confronti di una compagnia ferroviaria o portuale
In deroga al § 67 (1), c. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), in caso di sinistro la copertura assicurativa rimane immutata laddove il Contraente abbia rinunciato, per esempio, ad avanzare pretese risarcitorie per danni da incendio o esplosione nei confronti delle ferrovie federali austriache o di un’altra compagnia ferroviaria o portuale.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
2.4 Liquidazione del sinistro in caso di concorso tra l’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito di incendio e l’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio da guasti macchine
Qualora vi siano contestualmente in essere un’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito di incendio e un’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio da guasti macchine e sia controversa la sussistenza di un danno riconducibile alla prima o alla seconda, ovvero di quale entità esso sia, le società di assicurazione che hanno stipulato le polizze in parola possono chiedere che l’ammontare dei danni da interruzione d’esercizio a seguito d’incendio o guasto alle macchine sia accertato tramite procedura peritale. L’accertamento è vincolante se non viene dimostrato che esso, in tutta evidenza, diverge considerevolmente dallo stato di fatto effettivo. Le spese della procedura peritale sono poste a carico degli assicuratori proporzionalmente all’indennizzo dovuto.
Trascorso 30 giorni dalla notifica del sinistro il Contraente può richiedere un pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti. Se in quel momento non si è ancora accertato in che misura il danno sia riconducibile all’interruzione d’esercizio a seguito di incendio o guasto alle macchine, ciascun assicuratore liquida provvisoriamente metà della somma.
3. Norme generali di sicurezza
Devono essere osservate le norme di sicurezza legali e amministrative, nonché le norme di seguito indicate.
I seguenti obblighi s’intendono norme di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS). La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
3.1 Espletamento di qualsivoglia attività a rischio d’incendio
A titolo esemplificativo, ai sensi delle presenti norme di sicurezza rientrano tra le attività a rischio d’incendio:
- saldatura e tranciatura (autogena, elettrica, con termite)
- molatura e troncatura alla mola (in particolare con rettificatrice a mano Flex)
- brasatura
- fiammatura (scongelamento, asportazione a fiamma, imballi cellofanati, bitume, ecc.). Dette attività s’intendono in particolare a rischio di incendio per
- le fiamme libere utilizzate
- le elevate temperature adoperate o risultanti
- la formazione e la propagazione di scintille infiammabili
- il metallo liquido incandescente o gocciolante
- i pezzi fortemente riscaldati, spesso parti metalliche incandescenti. Rischi particolari:
- scariche di scintille possono provocare incendi in un raggio di oltre 10 metri!
- vi è un elevato rischio di incendio durante l’esecuzione di lavori a fiamma libera in cantieri e postazioni di montaggio
- qualora si svolgano attività a rischio di incendio su contenitori o condutture per liquidi combustibili, vi è rischio di esplosione particolarmente elevato quando questi sono svuotati, ma contengono ancora vapori di detti liquidi!
- parimenti vi è rischio di esplosione svolgendo attività a rischio d’incendio nei pressi di polveri di solidi combustibili, anche di metalli!
Pertanto, svolgendo attività a rischio di incendio al di fuori delle postazioni di lavoro specificamente previste e attrezzate per dette operazioni è assolutamente necessario osservare le seguenti norme di sicurezza:
3.1.1 Qualsivoglia attività a rischio di incendio può essere svolta solo previa esplicita approvazione della direzione. A prescindere dal fatto che detti lavori siano svolti da personale interno o esterno, quest’ultima deve provvedere acché essi siano controllati da un dipendente affidabile e capace e che siano rispettate, senza eccezione alcuna, le norme di sicurezza legali e amministrative e le disposizioni seguenti.
3.1.2 Deve essere essenzialmente evitata qualsivoglia attività a rischio di incendio in prossimità di solidi facilmente combustibili e di liquidi combustibili. Le parti sottoposte a lavorazione devono essere portate in una postazione specificamente prevista e opportunamente attrezzata.
3.1.3 Per poter eseguire qualsivoglia attività a rischio di incendio è richiesta la relativa autorizzazione (modello sub allegato 3), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalla direzione aziendale, ovvero dal responsabile antincendio e da coloro che effettueranno le attività in parola.
3.1.4 Le attività a rischio di incendio possono essere eseguite solo da personale affidabile e specificamente qualificato, pienamente consapevole dei rischi connessi a tali operazioni. Per ciò che concerne la qualifica, a titolo esemplificativo, dei saldatori, si vedano le ÖNORMEN dell’istituto di normalizzazione austriaco EN 287, parte 1 e parte 2, EN 719, M 7805, M 7807, M 7813.
3.1.5 L’organo di sorveglianza deve informare il personale interessato circa il sistema costruttivo adottato per la struttura e le sostanze combustibili negli ambienti o nei settori limitrofi, nonché predisporre un opportuno sistema antincendio.
3.1.6 Cose combustibili mobili, solidi e liquidi combustibili da stoccare, polveri e rifiuti devono essere allontanati dalla zona circostante la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio prima dell’avvio dei lavori.
3.1.7 Sempre in fase preliminare è necessario proteggere opportunamente elementi strutturali combustibili fissi con rivestimenti non combustibili, acqua, tessuti umidi o sabbia da fiamme, scintille e parti calde o roventi.
3.1.8 Varchi ad ambienti limitrofi, quali aperture nei soffitti o nelle pareti, vani ascensore, passaggi per condutture e cavi, giunzioni e fessure devono essere sigillati in modo ignifugo prima dell’inizio dei lavori. Nel corso dei lavori è necessario controllare costantemente che nei settori attigui a rischio non si formino fuochi, siano essi con o senza fiamma (p. es. per conduzione termica, scariche di scintille e simili).
3.1.9 Rivestimenti, armature, coibentazioni combustibili e simili devono essere allontanati dall’area a rischio prima dell’inizio dei lavori.
3.1.10 Prima di avviare i lavori è necessario svuotare i contenitori, le condutture e i canali per solidi, liquidi e gas combustibili, pulirli accuratamente e, se possibile, riempirli di acqua.
3.1.11 Acqua antincendio e altri estintori adeguati devono essere approntati in quantità sufficiente presso la postazione di lavoro e negli altri settori a rischio.
3.1.12 Prima di avviare i lavori è necessario verificare il corretto funzionamento degli attrezzi che saranno utilizzati. Qualora si ripongano temporaneamente cannelli ardenti per saldatura, taglio, brasatura e fiammatura, la fiamma libera deve essere sorvegliata con attenzione e osservata costantemente.
3.1.13 Concluse le attività a rischio d’incendio, la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio devono essere controllati verificando accuratamente e ripetutamente, anche dopo diverse ore, che non vi siano incendi, fumi o odore d’incendio, facendo particolare attenzione ai punti difficilmente accessibili o ispezionabili. È necessario prestare molta accuratezza nello spegnere anche il più piccolo incendio, sia esso con o senza fiamma. Già alle prime avvisaglie di incendio, fumo o odore di incendio devono essere avvertiti a titolo preventivo i vigili del fuoco più vicini.
3.1.14 Laddove non sia garantita sufficiente protezione, è necessario evitare qualsivoglia attività a rischio d’incendio.
3.2 Elementi strutturali ignifughi e dispositivi antincendio
Le misure di carattere edile atte alla compartimentazione, quali elementi strutturali ignifughi, chiusure resistenti al fuoco e simili non possono essere rimosse, né ne può essere pregiudicata l’efficacia. Con cadenza regolare deve essere verificata la funzionalità di dette misure di compartimentazione e degli altri dispositivi antincendio.
3.3 Carica elettrostatica
Per le macchine e il contenuto pertinente all’attività che in fase d’esercizio possono generare elettricità statica devono essere previste una specifica messa a terra o altre misure atte a deviare efficacemente le cariche elettrostatiche.
3.4 Impianti di combustione e riscaldamento
3.4.1 L’utilizzo di detti impianti può essere affidato solo a determinato personale, affidabile, che conosca bene gli impianti stessi, le disposizioni di legge e le norme amministrative in materia.
3.4.2 Solidi, liquidi e gas infiammabili non possono essere stoccati in prossimità di zone di combustione, tubi di fumo, raccordi e fori di pulizia di canne fumarie.
3.5 Primo intervento e intervento avanzato
Devono essere osservate le disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz) TRVB F 124 97.
3.6 Lavori di terzi
Anche qualora i lavori siano eseguiti da terzi deve essere garantito il rispetto delle norme di sicurezza. I necessari controlli saranno effettuati da personale interno capace e affidabile.
3.7 Ordine e pulizia; controlli
Mantenendo ordine e pulizia in tutto l’impianto aziendale si può ridurre considerevolmente la probabilità che un danno si verifichi e si propaghi.
Dopo l’orario di chiusura dell’esercizio personale adeguato e affidabile deve provvedere al controllo di tutto l’impianto. Il personale in questione non deve verificare solo il rispetto di ordine e pulizia, ma anche delle altre norme di sicurezza.
3.8 Stoccaggi
3.8.1 Per qualsivoglia stoccaggio trovano applicazione le seguenti disposizioni, fatto salvo il caso in cui nelle Condizioni particolari siano convenute norme di sicurezza più restrittive.
3.8.2 Laddove non trovino applicazione disposizioni più restrittive (p. es. prescrizioni per impianti di estinzione incendi), per lo stoccaggio a blocchi la superficie chiusa occupata non può essere superiore a 200 m². I singoli blocchi così costituiti devono essere posti a una distanza tale da garantire in caso d’incendio l'accesso degli addetti all’intervento da ogni lato del blocco. Le aree tra i blocchi di stoccaggio devono essere sempre tenute libere.
3.8.3 Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1, 2 e 3 devono essere stoccate in magazzini dotati di propria compartimentazione (v. classi di pericolosità di sostanze e merci sub allegato 1).
3.8.4 Nei magazzini e nelle aree di stoccaggio non sono ammesse stufe per il riscaldamento.
3.8.5 Gli impianti tecnici nei magazzini, quali p. es. stazioni di ricarica per carrelli elevatori, impianti per imballaggi con film retraibili ecc., devono essere collocati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o errato utilizzo degli stessi, si eviti che il sinistro (incendio, esplosione) interessi le cose attigue (distanze di sicurezza libere, montaggio di pannelli tagliafuoco ecc.).
3.9 Disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB)
Si rimanda espressamente alle seguenti disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi (TRVB), elaborate congiuntamente dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen) e dall’associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband):
A 101 67 Elementi per la valutazione della pericolosità di incendi ed esplosioni
A 104 64 Rischi di incendio nelle oeprazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a caldo B 108 91 Elementi strutturali e dispositivi antincendio
F 124 97 Primo intervento e intervento avanzato
F 128 00 Colonne montanti e idranti a parete (condutture dell’acqua fisse ad uso antincendio a umido/secco) F 134 87 Zone per vigili del fuoco su terreni
O 119 88 Organizzazione del sistema aziendale di protezione antincendio O 120 88 Controllo interno del sistema aziendale di protezione antincendio O 121 96 Piani di protezione antincendio
11. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRO L’INTERRUZIONE D’ESERCIZIO PER RISCHI SUPPLEMENTARI
“Per gli esercizi alberghieri”
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Esercizio assicurato Articolo 2 Rischi assicurati Articolo 3 Danno materiale Articolo 4 Interruzione d'esercizio
Articolo 5 Margine di contribuzione
Articolo 6 Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo Articolo 7 Obblighi del Contraente prima del sinistro
Articolo 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 9 Danno da interruzione e indennizzo Articolo 10 Spese di salvataggio
Articolo 11 Sottoassicurazione
Articolo 12 Limiti di indennizzo e scoperti Articolo 13 Pagamento dell’indennizzo Articolo 14 Procedura peritale
Articolo 15 Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Art. 1 Esercizio assicurato
È assicurato l’esercizio indicato in polizza (luogo assicurato).
1. Eventi sociopolitici
1.1 Disordini interni
Art. 2 Rischi assicurati
Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l'ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
1.2 Danneggiamento doloso, atti vandalici, sabotaggio, terrorismo
Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
1.3 Sciopero e serrata
Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti in via proporzionale elevato attuata per un determinato scopo.
Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti in via proporzionale elevato attuata per un determinato scopo.
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a cose dei dipendenti.
2. Colaggio da impianto sprinkler
Sono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita non conforme di acqua o liquidi a base acquosa da impianti antincendio installati nel luogo assicurato (impianti sprinkler o a schiuma).
Sono parte dell’impianto antincendio i punti di erogazione dell’acqua, il sistema di approvvigionamento idrico, le valvole di allarme, la rete di tubazioni e gli ugelli degli sprinkler, inclusi i relativi raccordi, destinati esclusivamente al funzionamento dell’impianto.
Non sono assicurati i danni
- all’impianto antincendio stesso,
- occorsi in occasione di prove di pressione o nel corso di lavori di revisione, controllo e manutenzione,
- a seguito di ristrutturazioni o riparazioni degli edifici o dell’impianto antincendio.
- Parimenti non sono assicurati danni da carie del legno, marciume o muffe.
3. Inondazione
L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche
- ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Non sono assicurati
- danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
- danni causati esclusivamente dall’innalzamento del livello della falda acquifera.
4. Colate detritiche
La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
5. Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Art. 3 Danno materiale
1. Per danni materiali s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che
1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro) e sono indennizzabili a termini dell’art. 2.
1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro,
1.3 si verificano per sparizione all’atto di un sinistro, fatta eccezione per i sinistri di cui all’art. 2, punto 1.2 (danneggiamento doloso)
1.4 Non rientrano tra i danni materiali i danni a cose non assicurate ai sensi dell‘art. 2 , finanche se utili all’esercizio assicurato.
2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.
3. Se non diversamente convenuto, non rientrano tra i danni materiali: i danni causati dall’effetto diretto o indiretto di:
3.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.2 guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.1 e 3.2);
3.4 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
3.5 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 2, punto 1.1)
4. Per il punto 3 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.1-3.5, ovvero le loro conseguenze.
Art. 4 Interruzione d’esercizio
1. Per interruzione d’esercizio s’intende l’interruzione totale o parziale dell’esercizio assicurato a seguito di un danno materiale.
2. Essa decorre dal momento in cui si verifica il danno materiale e si conclude quando il ripristino del danno in parola consente di fornire la prestazione che si sarebbe ottenuta anche senza interruzione.
3. Se non diversamente convenuto, non s'intendono interruzioni d'esercizio quelle interruzioni i cui effetti possono essere compensati senza spese significative.
Art. 5
Margine di contribuzione
1. Ai fini dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio, per margine di contribuzione s’intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell’esercizio assicurato.
2. Rientrano tra i proventi ordinari dell’esercizio assicurato:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni,
- variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
- immobilizzazioni per lavori interni,
- altri ricavi e proventi ordinari,
al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.
3. Per costi variabili (non assicurati) s’intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un’interruzione d’esercizio.
Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d’esercizio.
Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d’impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l’interruzione d'esercizio.
Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.
4. Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione:
ricavi e costi che non dipendono direttamente dall’esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all’esercizio o al periodo).
Art. 6
Valore assicurabile, periodo di indennizzo e tetto massimo di indennizzo
1. Quale valore assicurato si intende il margine di contribuzione che si sarebbe conseguito nel corso dei 12 mesi successivi al sinistro se non si fosse avuta un’interruzione d'esercizio.
2. Il periodo di indennizzo decorre dal momento del sinistro e dura 12 mesi.
In merito al periodo di indennizzo possono essere convenute pattuizioni in deroga, salvo il caso di esercizi stagionali.
3. Il rapporto tra il tetto massimo di indennizzo e la somma assicurata è uguale a quello che intercorre tra periodo di indennizzo e 12 mesi.
Art. 7
Obblighi del Contraente prima del sinistro Al Contraente corre l’obbligo di
1. tenere debitamente la contabilità e le registrazioni, redigere inventari, stati patrimoniali e conti economici e conservare detti documenti per l’esercizio in corso e i tre precedenti;
2. conservare supporti dati, libri contabili, atti, disegni e simili, proteggendoli dal rischio di danneggiamento, distruzione o perdita.
predisporre e conservare copie di sicurezza di programmi e dati elettronici a intervalli regolari;
3. sottoporre a regolare manutenzione le cose utili all’esercizio;
4. adottare opportune precauzioni contro i danni causati dal gelo per impianti sprinkler e a schiuma;
5. mantenere liberi i condotti di deflusso sul luogo indicato in polizza ed evitare ristagni negli ambienti a rischio di allagamento;
6. se non diversamente convenuto, riporre le cose custodite negli ambienti in sottosuolo almeno 12 cm al disopra del pavimento.
I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Art. 8
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola.
A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
È necessario comunicare immediatamente all’Assicuratore i danni materiali che potrebbero comportare un’interruzione d'esercizio. Per i danni materiali dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose, è necessario presentare notifica anche all’autorità di polizia. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite utili all’esercizio assicurato.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore e ai suoi periti di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa, l’entità e la durata dell’interruzione d’esercizio, nonché l’ammontare del relativo danno e della prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno. Su richiesta dell’Assicuratore, devono essere fornite in modo completo e veritiero tutte le informazioni utili e messi a disposizione tutti i documenti di cui all’art. 7.
Le relative spese sono a carico del Contraente.
L’Assicuratore e il suo perito dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno dei predetti obblighi, l’Assicuratore è liberato dalla prestazione indennitaria.
1. Danno da interruzione
Art. 9
Danno da interruzione e indennizzo
1.1 Il danno da interruzione coincide con il margine di contribuzione effettivamente perduto a seguito dell’interruzione d'esercizio, detratte le spese assicurate risparmiate, maggiorato delle spese di salvataggio secondo le disposizioni di cui all’art. 10.
1.2 Per determinare il margine di contribuzione perso devono essere considerate tutte quelle circostanze che ne avrebbero condizionato l’ammontare anche senza l’interruzione d'esercizio, p. es. le condizioni tecniche ed economiche dell’esercizio assicurato, le modifiche previste nello stesso, l’andamento del mercato, eventi di forza maggiore, scioperi, serrate, boicottaggio, fallimento o concordato del Contraente.
1.3 Gli ammortamenti che si sarebbero dovuti registrare durante l’interruzione d'esercizio per gli impianti distrutti dal sinistro devono considerarsi spese risparmiate.
1.4 Non sono considerati danni da interruzione: penali o indennizzi dovuti dal Contraente per il mancato rispetto dei termini di consegna o di produzione, ovvero di altri obblighi assunti.
2. Indennizzo
2.1 L’Assicuratore risarcisce:
il danno da interruzione occorso per il periodo di indennizzo, comunque nei limiti del tetto massimo di indennizzo.
Tuttavia, detti limiti non valgono se e nella misura in cui essi sono stati superati per avere seguito le indicazioni dell'Assicuratore.
2.2 L’Assicuratore non riconosce alcun risarcimento se il danno da interruzione è aggravato
2.2.1 da eventi straordinari verificatisi nel periodo di interruzione d'esercizio o da situazioni persistenti, tra le quali rientrano anche gli eventi di cui all’art. 3, punti 3.1-3.5;
2.2.2 da modifiche all’impianto o da innovazioni nell’esercizio assicurato, apportate o introdotte in fase di eliminazione del danno materiale;
2.2.3 da vincoli posti da autorità in relazione alla ricostruzione o all’esercizio;
2.2.4 da ritardi eccezionali nell’eliminazione del danno materiale, p. es. dovuti a chiarimenti circa rapporti di proprietà, possesso o locazione, regolamento di eredità, processi e simili;
2.2.5 dal fatto che il Contraente non provvede tempestivamente all’eliminazione del danno materiale, o non dispone di capitale sufficiente da destinare a ciò;
2.2.6 dal fatto che, nell’esercizio assicurato, non possono essere più utilizzate cose singole correlate, sebbene non siano danneggiate.
Art. 10
Spese di salvataggio
1. Per spese di salvataggio s’intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
1.1 se detti provvedimenti consentono di ridurre complessivamente il danno da interruzione, ovvero
1.2 se il Contraente poteva ritenere obbligatori detti provvedimenti, tuttavia, data l’urgenza con la quale dovevano essere adottati, non poteva ottenere il previo consenso dell'Assicuratore. In questo caso l’Assicuratore deve essere informato senza indugio circa i provvedimenti adottati.
2. A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti atti a evitare e ridurre il danno si annoverano: costituire un esercizio sostitutivo o di emergenza, rivolgersi a un’azienda che esegue lavori conto terzi, conseguire il margine di contribuzione perso in tempi adeguati, incrementando la produttività successivamente all’interruzione d'esercizio.
3. Non rientrano tra le spese di salvataggio quelle sostenute per provvedimenti
3.1 dai quali il Contraente trae vantaggi anche successivamente all’interruzione d'esercizio,
3.2 che consentono di conseguire un margine di contribuzione non assicurato.
Art. 11 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS).
Art. 12
Limiti di indennizzo e scoperti
1. Qualora sia convenuto un limite massimo di indennizzo, questo rappresenta il tetto della prestazione risarcitoria.
2. Per ogni sinistro gli importi indennitari individuati in virtù dell’art. 9 vengono decurtati dello scoperto pattuito (con riguardo alla sottoassicurazione).
3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, tutti i sinistri che occorrono in connessione temporale nell’arco di 72 ore e sono originati da un’unica, medesima causa s’intendono come un sinistro.
Art. 13 Pagamento dell’indennizzo
1. Per quanto possibile, l’indennizzo deve essere calcolato in anticipo per tutta la durata dell’interruzione d'esercizio prevista, determinandone l’importo per ogni mese. Qualora l’importo definitivo dell’indennizzo si discosti dalla cifra calcolata precedentemente, quest’ultima dovrà essere rettificata.
L’indennizzo determinato in anticipo è esigibile mensilmente, per la quota di competenza dei singoli mesi d’interruzione d'esercizio.
2. Qualora non fosse possibile determinare l’indennizzo in anticipo, ma fosse possibile calcolare l’importo minimo che l’Assicuratore deve indennizzare per il protrarsi dell’interruzione d'esercizio solo trascorso un mese dall’inizio della stessa e al termine di ciascun mese successivo, il Contraente può pretendere che gli vengano liquidati detti importi, scalandoli dall’indennizzo determinato in via definitiva.
3. Qualora non vi sia accordo circa l’indennizzo, o questo sia stato determinato con una procedura peritale, non si può pretendere la cessione del relativo diritto nei confronti dell’Assicuratore.
Art. 14 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurabile,
1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio,
1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Art. 15
Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata, né il tetto massimo di indennizzo.
12. Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati
Articolo 3 Cose e spese assicurate Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo Articolo10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo11 Procedura peritale
Articolo12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato (evento dannoso). Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di un evento dannoso.
2. Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza
2.1 sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio;
2.2 superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;
2.3 e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose;
2.4 aprendo le serrature con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false. Per chiavi false s’intendono chiavi realizzate illegalmente;
2.5 utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
Per rapina si intende la sottrazione o la consegna coatta di cose, mediante violenza alla persona o minaccia;
2.6 e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti 2.1-2.5.
3. Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro
3.1 conformemente al punto 2 entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero lo apre con xxxxxx o chiavi false;
3.2 apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto.
Solo in forza di una specifica pattuizione l’apertura di contenitori con le chiavi autentiche è intesa come evento dannoso, se un ladro se le è procurate effettuando un furto con scasso ai sensi del punto 2 in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
3.2 entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false.
Articolo 2 Danni non assicurati
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose)
2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
9. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 10 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, titoli di credito, atti, gioielli, oggetti d’oro e di platino, pietre e metalli preziosi, perle naturali e collezioni di monete e francobolli solo se esplicitamente convenuto e se detti beni sono custoditi nei contenitori chiusi indicati in polizza.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate Sono assicurate:
2.1 Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al verificarsi dell’evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc).
2.2 Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o adeguamenti dei locali indicati in polizza.
2.3 Le spese per le necessarie sostituzioni delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di cui ai punti 2.1-2.3 e di indennizzo per le cose assicurate è riconosciuto sino alla concorrenza della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se i provvedimenti sono stati adottati su indicazione dell'assicuratore;
2.4 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.4.1 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.4.2 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.4.3.
2.4.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
3. Non sono assicurate
3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nei locali indicati in polizza (= luogo assicurato): se allontanate da essi la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve
1.1 tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti;
1.2 chiudere debitamente i contenitori;
1.3 utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.
2. Le cassaforti a muro (cassaforti a parete) devono essere murate come prescritto (letto da 100 mm in calcestruzzo, classe di resistenza B 400).
3. Dopo la chiusura degli esercizi commerciali, i registratori di cassa devono essere lasciati aperti.
4. Se le cose sono custodite in edifici sempre abitati, anche di notte, il periodo complessivo di disabitazione non può essere superiore a 40 giorni all’anno.
5. I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza.
Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
Articolo 7 Valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di beni d’uso e impianti aziendali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
1.2 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.3 Il valore assicurato
1.3.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.3.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.3.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.3.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.3.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.4 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.5 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.6 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.1-1.5, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.6, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio;
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne i beni d’uso e impianti aziendali (art. 7, punto 1.1),
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi dell’evento dannoso;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento, e rimborsato nei limiti del suo ammontare.
1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, i beni d’uso e impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.2)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.3) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.5, 1.6 e 2),
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole abbinate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 9
Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza (assicurazione a primo rischio relativo), trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
2.2 per somma assicurata ai sensi dell’art. 8, punto 2 delle ABS, s’intende il valore complessivo in base al quale viene calcolata la somma assicurata a primo rischio relativo.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Nel caso di beni d’uso e impianti aziendali, inizialmente il Contraente ha unicamente diritto:
1.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.3 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
13. Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione
Articolo 10 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati i danni da rottura occorsi al vetro assicurato (art. 3).
Sono esclusi dall’assicurazione:
Articolo 2 Danni non assicurati
1. danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
2. danni a supporti e cornici;
3. xxxxx xxxxxxxxx;
4. danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
5. xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
6. xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
7. danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.1 e 7.2);
7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 7 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 7.1-7.5, ovvero le loro conseguenze.
1. Cose assicurate
Articolo 3
Cose e spese assicurate
Sono assicurate le lastre in vetro, i vetri in plastica e i vetri speciali indicati in polizza.
2. Spese assicurate
Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese indispensabili per lo spostamento, la modifica o la salvaguardua di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di griglie o barre di protezione e simili.
2.2 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Spese per vetrate o strutture in legno d’emergenza e maggiorazioni per straordinari.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
I vetri sono assicurati solo nel luogo assicurato indicato in polizza.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione dei supporti e delle cornici dei vetri assicurati.
Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
1. Obbligo di salvataggio
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1 provvedere alla conservazione e al salvataggio dei vetri assicurati;
1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Se il sinistro è stato causato da un terzo, se possibile devono essere comunicati all’Assicuratore l’autore del fatto ed eventuali testimoni.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 7 Valore assicurato
Per valore assicurato dei vetri assicurati s’intendono le spese di ripristino o rimpiazzo secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi inclusi il distacco e la rimozione dei cocci. Non concorrono al valore assicurato le spese di cui all’art. 3.2.
Articolo 8 Indennizzo
1. Vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo secondo i prezzi correnti nella zona in questione per il vetro assicurato interessato dal sinistro, ivi comprese le spese per il distacco e la rimozione dei cocci (spese di riparazione).
Non sono rimborsate maggiorazioni per essersi avvalsi di un servizio urgente.
2. Non viene riconosciuto alcun rimborso se il vetro assicurato era già svalutato in modo permanente prima della rottura.
In particolare, un vetro assicurato è svalutato in modo permanente se non è più utilizzabile in generale o per l’impiego per esso previsto.
Articolo 9 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 10
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata..
2. Die Versicherungssumme wird nicht dadurch vermindert, dass eine Entschädigung gezahlt wurde.
14. CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI GENERALI INTEGRATIVE DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE (AHVB 2008*) E EHVB 2008*))
Le Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB) trovano applicazione qualora le Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB) non prevedano pattuizioni speciali.
Indice
Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB)
Articolo 1 Che cosa è un sinistro e che cosa è assicurato?
Articolo 2 Che cosa s’intende per incremento del rischio assicurato? Articolo 3 Dove è operante l’assicurazione? (validità territoriale) Articolo 4 Quando è operante l’assicurazione? (validità temporale) Articolo 5 Fino a che importo e in che misura risarcisce l’Assicuratore?
Articolo 6 Come è disciplinata la copertura assicurativa in caso di danni materiali causati da danni ambientali? Articolo 7 Che cosa non è assicurato? (esclusioni del rischio)
Articolo 8 A cosa è necessario fare attenzione prima e dopo il verificarsi del sinistro? (obblighi) Che facoltà sono concesse all’Assicuratore?
Articolo 9 Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti d’indennizzo?
Articolo 10 A chi compete l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione? Chi deve adempiere ai doveri derivanti dal contratto di assicurazione? (posizione giuridica delle persone interessate dal contratto)
Articolo 11 Che cosa s’intende per periodo di assicurazione? Quando deve essere pagato il premio e da quando decorre la copertura assicurativa? In quali casi si ha la regolazione del premio?
Articolo 12 Quanto dura il contratto di assicurazione? Chi può recedere in caso di sinistro? Che cosa s’intende per cessazione del rischio assicurato?
Articolo 13 Dove e quando possono essere esercitati in via giudiziale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione? (foro competente e diritto applicabile)
Articolo 14 In che forma devono essere rese le dichiarazioni?
Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB) Sezione A:
Disposizioni generali per tutti i rischi d’impresa
1. Estensione della copertura assicurativa
2. Rischio per RC del produttore
3. Inosservanza consapevole di norme
4. Acquisto dell’azienda
Sezione B:
Disposizioni integrative per rischi specifici aziendali e non
1. Copertura dei meri danni patrimoniali
2. Ferrovie di raccordo e depositi ferroviari presi in locazione
3. Edilizia e attività analoghe
4. Officine meccaniche per autoveicoli e attività analoghe
5. Spazzacamini
6. Aziende agricole e forestali
7. Attività alberghiera
8. Stabilimenti balneari
9. Medici, dentisti, veterinari (cliniche veterinarie)
10. Istituti ospedalieri, istituti di cura, sanatori, case di convalescenza, case di riposo e simili
11. Proprietà di casa e terreno
12. Detenzione di animali
13. Imbarcazioni
*) Nei rimandi alle condizioni si menziona semplicemente AHVB o EHVB, tralasciando l’indicazione dell’anno.
14. Associazioni
15. Squadre servizi antincendio e anti-inondazione
16. Responsabilità civile privata
17. Estensione della responsabilità civile privata
18. Pubblica istruzione
19. Scuole speciali
20. Istruttori speciali
21. Comuni politici
22. Chiese, comunità religiose ALLEGATO
Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB)
Articolo 1
Che cosa è un sinistro e che cosa è assicurato?
1. Sinistro
1.1 Il sinistro è il verificarsi di un evento dannoso che deriva dal rischio assicurato e che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori (punto 2.) in capo al Contraente.
1.2 Sinistro in serie
Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s’intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.
2. Copertura assicurativa
2.1 In caso di sinistro l’Assicuratore
2.1.1 provvede ad adempiere agli obblighi risarcitori derivanti al Contraente a seguito di un danno a persone, materiale o patrimoniale, riconducibile a un danno assicurato a persone o materiale, in forza delle disposizioni di legge di RC di diritto civile *);
2.1.2 si accolla le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’art. 5, punto 5.
2.2 Gli obblighi risarcitori derivanti da perdita o smarrimento di cose materiali sono assicurati solo se specificamente convenuto nelle Condizioni generali integrative di assicurazione di RC (EHVB). In tali casi trovano applicazione le disposizioni relative ai danni materiali.
2.3 Per danno alle persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o un danno alla salute di persone. Per danno materiale
s’intende il danneggiamento o la distruzione di cose materiali.
Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponibilità di dati memorizzati su supporto elettronico.
Articolo 2
Che cosa s’intende per incremento del rischio assicurato?
1. L’assicurazione copre anche aggravamenti o estensioni del rischio assicurato dovuti a cause aziendali o professionali.
2. Qualora l’aggravamento del rischio assicurato sia dovuto alla modifica o all’emanazione di norme legislative, l’Assicuratore può disdire il contratto di assicurazione a mezzo raccomandata entro un anno dall’entrata in vigore di dette norme, osservando un preavviso di 30 giorni.
Articolo 3
Dove è operante l’assicurazione? (validità territoriale)
1. La copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in Austria. Non sono assicurate le pretese risarcitorie per danni che in base al diritto statunitense, canadese o australiano vengono rivendicate intentando azioni legali, a prescindere dal tribunale adito.
2. Tuttavia, gli obblighi risarcitori (obblighi di rivalsa) nei confronti degli enti austriaci di previdenza sociale sono coperti dall’assicurazione se il sinistro si è verificato all’estero.
Articolo 4
Quando è operante l’assicurazione? (validità temporale)
1. L’assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (validità del contratto di assicurazione con riferimento ai §§ 38 e segg. della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]).
I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato erano ignari della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.
1) In prosieguo per brevità "obblighi risarcitori".
2. Un sinistro in serie s’intende occorso nel momento in cui si verifica il primo evento dannoso della serie; in questo caso è determinante l’entità della copertura assicurativa convenuta al verificarsi di quest’ultimo. Se l’Assicuratore recede dal rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 12 o in caso di cessazione del rischio (art. 12, punto 4.), la copertura assicurativa è operante non solo nel periodo di validità, ma anche per gli eventi dannosi di una serie occorsi successivamente alla cessazione del contratto
Qualora il primo evento dannoso di una serie preceda la stipulazione del contratto di assicurazione e il Contraente o l’Assicurato siano ignari del verificarsi del danno in serie, quest’ultimo s’intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, se per esso non sussiste altra copertura.
Qualora il primo evento dannoso di una serie si verifichi in un momento nel quale la copertura assicurativa è sospesa e il Contraente o l’Assicurato siano ignari del verificarsi del danno in serie, quest’ultimo s’intende occorso con il primo evento dannoso verificatosi da quando la copertura in parola torna ad essere nuovamente operativa.
3. Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s’intende occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.
Articolo 5
Fino a che importo e in che misura risarcisce l’Assicuratore?
1. La somma assicurata rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per un evento assicurato ai sensi dell’art. 1, punto 1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.
Qualora sia stata concordata una somma assicurata globale, questa vale congiuntamente per danni alle persone, danni materiali e patrimoniali riconducibili a un danno assicurato a persone o materiale.
2. L’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo, fino a un importo massimo pari al triplo della somma assicurata di riferimento.
3. L’Assicuratore contribuisce a una garanzia o deposito che il Contraente deve costituire per legge o in forza di una disposizione dell’autorità giudiziaria a copertura di un obbligo risarcitorio, nella stessa misura con la quale interviene nel risarcimento.
4. Qualora il Contraente debba pagare una pensione e il valore capitalizzato di quest’ultima ecceda la somma assicurata o quanto di essa rimane detratti eventuali altri importi per il medesimo evento assicurato, la pensione da versare viene rimborsata solo per il rapporto che intercorre tra la somma assicurata o il relativo importo residuo e il valore capitalizzato della pensione stessa. A tale scopo, il valore di capitale della pensione viene determinato sulla scorta delle tavole generali austriache di mortalità OEM 90/92 e un tasso d’interesse annuale pari al 3%.
5. Spese di salvataggio; spese
5.1 L’assicurazione copre il rimborso delle spese di salvataggio.
5.2 L’assicurazione copre altresì le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
5.3 Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore (v. art. 8, punto 1.5) in un procedimento di carattere penale o disciplinare.
Le spese di cui ai punti 5.1-5.3 e gli interessi sono imputati alla somma assicurata.
6. Qualora l’Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell’opposizione del Contraente e dichiari a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.
Articolo 6
Come è disciplinata la copertura assicurativa in caso di danni materiali causati da danni ambientali?
Per gli obblighi risarcitori per danni materiali causati da danni ambientali, ivi inclusi danni a terreno o acque, la copertura assicurativa è operante solo se specificamente concordata secondo le condizioni di seguito elencate:
1. Per danno ambientale s’intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di immissioni.
2. La copertura assicurativa per danni materiali causati da danni ambientali, ivi inclusi danni a terreno e acque, è operante se il danno ambientale deriva da singolo fatto imprevisto, accaduto improvvisamente, che non rientra nella normale attività aziendale senza interferenze.
Pertanto, in particolare, la copertura assicurativa non è operante se un danno ambientale deriva solo da più fatti con effetti analoghi (quali spandimenti, evaporazione) e non si sarebbe verificato a seguito di singoli fatti della medesima natura.
Non trova applicazione l’art. 7, punto 11.
3. Disposizioni particolari per la copertura assicurativa di cui al punto 2.
3.1 Sinistro
3.1.1 In deroga all’art. 1, punto 1., il sinistro si configura con il primo accertamento verificabile di un danno ambientale che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
3.1.2 Sinistro in serie
In deroga all’art. 1, punto 1.2, s’intende come un sinistro l’accertamento di più danni ambientali derivati dal medesimo fatto. S’intendono, inoltre, come un sinistro gli accertamenti di danni ambientali derivati da fatti analoghi in connessione temporale, se tra detti fatti sussiste un nesso di natura giuridica, economica o tecnica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
3.2 Validità territoriale
In deroga all’art. 3 la copertura assicurativa è operante se gli effetti pregiudizievoli del danno ambientale si sono verificati in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
3.3 Validità temporale
In deroga all’art. 4, la copertura assicurativa è estesa a danni ambientali accertati nel periodo di operatività della copertura medesima o entro i due anni successivi (punto 3.1.1), laddove il fatto sia accaduto nel periodo di operatività in questione.
Un danno ambientale accertato nel corso dell’operatività della copertura assicurativa, ma riconducibile a un fatto precedente la stipulazione del contratto di assicurazione, è assicurato solo se tale fatto è accaduto nei due anni precedente la stipulazione predetta e fino al momento di tale stipulazione il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza del fatto o del danno ambientale, né potevano esserlo.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2.
3.4 Obblighi
A prescindere dal fatto che l’Assicuratore possa essere esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG], il Contraente deve
3.4.1 osservare le leggi, gli ordinamenti, le disposizioni e gli oneri di ordine amministrativo pertinenti e per lui determinanti, le normative austriache pertinenti e le direttive dell’associazione austriaca per l’idroeconomia;
3.4.2 effettuare o far effettuare manutenzione a regola d’arte di impianti e altre installazioni pericolosi per l’ambiente. Le riparazioni e i lavori di manutenzione necessari devono essere effettuati immediatamente.
Tali impianti e installazioni devono essere controllati da personale specializzato con cadenza almeno quinquennale, laddove la legge o disposizioni amministrative non prevedano un termine inferiore. Detto termine è calcolato dalla messa in esercizio dell’impianto o dal suo ultimo controllo, a prescindere dalla decorrenza della copertura assicurativa.
3.5 Franchigia
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, fino alla concorrenza di EUR 40.000.
3.6 Esclusioni dalla copertura assicurativa
Non sono coperti dall’assicurazione gli impianti di depurazione delle acque reflue, gli impianti di chiarificazione e di trattamento dei rifiuti; sono inoltre esclusi lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e lo stoccaggio finale di rifiuti di ogni genere (messa in discarica).
Articolo 7
Che cosa non è assicurato? (esclusioni del rischio)
1. In particolare, ai sensi dell’art. 1 l’assicurazione non copre
1.1 pretese relative a garanzia per vizi;
1.2 pretese che, in forza di un contratto o di un particolare impegno, eccedono l’obbligo risarcitorio previsto dalla legge;
1.3 l’adempimento di contratti e la prestazione sostitutiva in luogo dell’adempimento.
2. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori delle persone che hanno causato illegalmente e con dolo il danno del quale un terzo li rende responsabili. È equiparato al dolo
2.1 un’azione o un’omissione con la quale ci si doveva attendere il probabile verificarsi del danno, accettando tuttavia il rischio di tale eventualità (p. es. prediligendo una modalità di lavoro che consenta di risparmiare denaro o tempo);
2.2 l’essere a conoscenza del fatto che merci prodotte o fornite ovvero lavori eseguiti sono affetti da vizi o nocivi.
3. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. e alla legge austriaca sulla responsabilità civile di organi pubblici [Organhaftpflichtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 181/1967) e s. m. e i.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti dell’energia atomica, segnatamente con
4.1 reazioni di combustibili nucleari fissili o fusibili;
4.2 irraggiamento di sostanze radioattive ed effetto di radiazioni prodotte dall’accelerazione di particelle cariche;
4.3 contaminazione causata da materie radioattive.
5. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per i danni che il Contraente o le persone agenti per lui hanno causato con il possesso o l’utilizzo di
5.1 aeromobili,
5.2 apparecchi aerei,
5.3 autoveicoli o rimorchi che per la loro tipologia costruttiva e dotazione o il loro utilizzo con riferimento al rischio assicurato devono essere dotati di targa ufficiale, o lo sono effettivamente. Tuttavia, detta esclusione non interessa l’utilizzo di autoveicoli come fonte d’energia legata a un determinato luogo.
I termini aeromobile e apparecchio aereo devono intendersi ai sensi della legge austriaca sulla navigazione aerea [Luftfahrtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 253/1957) e s. m. e i., i termini autoveicolo, rimorchio e targa ufficiale ai sensi della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e s. m. e i.
5.4 Veicoli speciali a motore, quali motoslitte, veicoli battipista, moto d’acqua e simili.
6. L'assicurazione non copre danni causati
6.1 al Contraente stesso (ai Contraenti stessi);
6.2 ai familiari del Contraente (per familiari s’intendono il coniuge, i parenti in linea retta ascendente e discendente, i suoceri, i genitori adottivi, il patrigno e la matrigna come pure generi e nuore, i figli adottivi e i figliastri, i fratelli e le sorelle che convivono nel medesimo nucleo familiare; la convivenza more uxorio è equiparata nei suoi effetti a quella coniugale);
6.3 ai soci del Contraente e ai loro familiari (punto 6.2);
6.4 alle società nelle quali il Contraente o i suoi familiari (punto 6.2) detengono partecipazioni, e quindi proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal Contraente e dai suoi familiari (punto 6.2) in dette società; inoltre
alle società che appartengono al medesimo gruppo (ai sensi del § 15 della legge austriaca sulle società per azioni e le società in accomandita per azioni [AktG]) del Contraente o dei suoi familiari (punto 6.2), e quindi proporzionalmente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente detenuta dalla controllante in tali società.
Nel caso di persone giuridiche, persone incapaci di agire o limitatamente capaci di agire, i rappresentanti legali e familiari sono equiparati al Contraente e ai suoi familiari.
7. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni causati dalla modifica del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni umani; in tali casi è irrilevante se la modifica sia riconducibile alla trasmissione o all’effetto indiretto di patrimonio transgenico o all’intervento diretto con tecniche genetiche o riproduttive.
Non sono assicurati danni relativi a organismi geneticamente modificati.
8. L’Assicuratore non risponde per danni conseguenti ad atti di forza di Stati o contro Stati e i loro organi, atti di forza di organizzazioni politiche e terroristiche, atti di forza in occasione di raduni pubblici, eventi e cortei e atti di forza in occasione di scioperi e serrate.
9. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a lavori o cose prodotti o forniti dal Contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura.
10. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a
10.1 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
10.2 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
10.3 cose cedute al Contraente o alle persone che agiscono per lui a puro titolo di favore;
10.4 cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste.
10.5 quelle parti di cose immobili, che sono oggetto diretto di lavorazione, di utilizzo o di altra attività.
11. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose causati dall’emissione o dall’effetto graduali di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polveri ecc.).
12. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti che sono stati causati da impianti, provvedimenti e dotazioni del Contraente che richiedono un’autorizzazione ai sensi della legge austriaca sull’utilizzazione delle acque [Wasserrechtsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 215/1959) e s. m. e i. Parimenti, l’assicurazione non copre analoghi obblighi risarcitori dovuti al fatto che il Contraente collabora direttamente alla produzione, alla fornitura, alla manutenzione o alla riparazione di detti impianti.
13. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti di campi elettromagnetici.
14. Non sono assicurati gli obblighi risarcitori per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad amianto o materiali contenenti amianto, oppure in relazione ad essi.
15. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose e/o danni patrimoniali che rientrano nelle situazioni di cui alla sezione A, par. 2, punto 4. delle EHVB (estensione copertura RC del produttore).
16. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome.
17. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie.
1. Obblighi
Articolo 8
A cosa è necessario fare attenzione prima e dopo il verificarsi del sinistro? (obblighi) Che facoltà sono concesse all’Assicuratore?
Di seguito si individuano gli obblighi, la cui violazione comporta l’esonero dell'Assicuratore dalla prestazione conformemente al § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]:
1.1 Per mantenere l’equivalenza tra rischio e premio, su richiesta il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo veritiero i dati di cui all’art. 11, punto 3.1.
1.2 Il Contraente deve eliminare entro un termine adeguato le circostanze particolarmente rischiose, la cui eliminazione poteva essere ed è stata ragionevolmente pretesa dall’Assicuratore. In casi dubbi, una circostanza che ha già originato un danno deve intendersi come particolarmente rischiosa.
1.3 Il Contraente deve fare tutto ciò che ritiene ragionevole per chiarire le cause, l’andamento e gli effetti del sinistro e ridurre il danno che ne deriva.
1.4 Questi deve informare l’Assicuratore per iscritto, se necessario anche a mezzo telecomunicazione orale o scritta, in modo completo e senza indugio, entro e non oltre una settimana da quando ha avuto conoscenza del fatto.
In particolare devono essere indicati:
1.4.1 il sinistro;
1.4.2 la pretesa di un risarcimento danni;
1.4.3 la notifica di un decreto penale e l’apertura di un procedimento penale, amministrativo o disciplinare a carico del Contraente o dell’Assicurato;
1.4.4 tutti i provvedimenti di terzi atti a ottenere il risarcimento dei danni per via legale.
1.5 Il Contraente deve sostenere l’Assicuratore nel corso dell’accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
1.5.1 Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato nominato dall’Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
1.5.2 Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell’Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (anche all’opposizione a decreto penale).
1.5.3 Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.
2. Procura dell'Assicuratore
Relativamente al suo obbligo alla prestazione, l’Assicuratore ha facoltà di rilasciare in nome del Contraente tutte le dichiarazioni che appaiono opportune.
Articolo 9
Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti d’indennizzo?
Senza l’esplicito consenso dell’Assicuratore, il diritto d’indennizzo non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima del suo definitivo accertamento.
Articolo 10
A chi compete l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione? Chi deve adempiere ai doveri derivanti dal contratto di assicurazione? (posizione giuridica delle persone interessate dal contratto)
Se l’assicurazione copre non solo gli obblighi risarcitori del Contraente stesso, ma anche quelli di altre persone, tutte le disposizioni contrattuali relative al Contraente devono essere applicate per analogia a dette persone; esse sono responsabili dell’adempimento degli obblighi nella stessa misura in cui lo è il Contraente. L’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione spetta esclusivamente al Contraente.
Articolo 11
Che cosa s’intende per periodo di assicurazione? Quando deve essere pagato il premio e da quando decorre la copertura
assicurativa? In quali casi si ha la regolazione del premio?
1. Periodo di assicurazione
Se il contratto di assicurazione non è stato stipulato per un periodo inferiore, il periodo di assicurazione s’intende pari a un anno.
2. Premio e decorrenza della copertura assicurativa
2.1 Il Contraente deve pagare il primo premio o il premio unico, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni, entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione (ricevimento della polizza o di altra dichiarazione di accoglimento della domanda) e dalla richiesta di pagamento del premio (pagamento della polizza). La copertura assicurativa decorre dal pagamento della polizza, tuttavia non prima della data convenuta. Se il primo premio o il premio unico vengono richiesti solo successivamente, ma pagati entro 14 giorni o senza un ulteriore ritardo colposo, la copertura assicurativa decorre dal momento convenuto.
2.2 I premi successivi comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni devono essere versati entro le scadenze pattuite.
2.3 Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38 e segg. della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
3. Regolazione del premio:
3.1 Se per contratto il premio deve essere determinato in base al monte salari e stipendi, al fatturato o ad altro dato numerico, come base di calcolo si assume inizialmente un importo corrispondente alle condizioni prevedibili.
Al termine di ciascun periodo di assicurazione il Contraente deve indicare gli importi rispondenti alle condizioni effettive e, su richiesta, documentarle; egli deve altresì comunicare se e quali aggravamenti o estensioni del rischio assicurato di natura aziendale o professionale si sono avuti; il Contraente deve adempiere a detto obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicuratore.
Ricevuti i dati del Contraente, l’Assicuratore deve provvedere al calcolo definitivo del premio: l’importo eccedente o mancante del premio è esigibile 30 giorni dopo il ricevimento del calcolo stesso.
3.2 Qualora il Contraente non comunichi i dati tempestivamente l’Assicuratore può, a sua discrezione, citarlo per ottenere i dati o riscuotere un premio di mora. Se i dati mancanti si riferiscono al primo premio annuale o al premio per un’assicurazione di durata inferiore a un anno, il premio di mora è pari a quello stabilito inizialmente, altrimenti è pari al premio previsto per l'anno assicurativo che precede immediatamente l’anno da calcolare. Qualora i dati vengano comunicati successivamente, tuttavia entro due mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del premio di mora, l’Assicuratore deve rimborsare l’importo pagato in eccesso.
Per il premio di mora trova applicazione il punto 2.3.
3.3 Diritto di visione dell'Assicuratore; conseguenze della comunicazione di dati errati
L’Assicuratore ha il diritto di verificare i dati del Contraente. A tale fine il Contraente deve consentire la visione di tutta la documentazione rilevante. Qualora il Contraente abbia comunicato dati errati, si configura la violazione di un obbligo (v. art. 8, punto 1.1).
4. Definizioni
4.1 Monte salari e stipendi
Nel computo devono confluire tutti i salari, gli stipendi, le provvigioni, i pagamenti per contratti d’opera e d’appalto e i compensi di altra natura, a prescindere dalla loro denominazione (p. es. indennità di rischio, per lavori di montaggio, per lavori gravosi, di viaggio ecc.) di tutte le persone occupate presso l’azienda (anche lavoratori a domicilio e interinali ecc.); nei compensi devono essere considerati anche i pagamenti secondo onorario e ad agenzie di lavoro interinale e/o le retribuzioni a prestatori di servizi indipendenti. È irrilevante la sussistenza di un rapporto di lavoro.
Non devono essere conteggiati le quote di contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro; assegni ordinari familiari; pagamenti una tantum per matrimonio, nascita di un figlio, malattia, infortunio e decesso, nonché eventi aziendali, ricorrenze aziendali o di servizio; non devono essere considerati, inoltre, i contributi statali per la famiglia e l’abitazione e le liquidazioni.
4.2 Fatturato
Per fatturato annuo s’intende la somma di tutti i compensi che un’impresa ottiene a fronte di tutte le forniture di merci e degli altri servizi resi nei Paesi per i quali è territorialmente operante la copertura assicurativa, ad eccezione dei ricavi per licenze, cessioni di un’impresa o parti di essa e cessioni di beni facenti parte delle immobilizzazioni (§ 4 della legge austriaca sull'imposta sul valore aggiunto [UStG] 1994); fatturato IVA esclusa.
Articolo 12
Quanto dura il contratto di assicurazione? Chi può recedere in caso di sinistro?
Che cosa s’intende per cessazione del rischio assicurato?
1. Durata del contratto
Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, il rapporto contrattuale cessa senza che sia necessaria la disdetta.
2. Disdetta in caso di sinistro
Per la disdetta in caso di sinistro trova applicazione il § 158 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
3. Fallimento e concordato preventivo del Contraente
Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato preventivo sul patrimonio del Contraente l’Assicuratore può disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni.
4. Cessazione del rischio
Qualora un rischio assicurato cessi del tutto e in via definitiva, contestualmente si estingue l’assicurazione relativa al rischio in parola.
La limitazione della concessione amministrativa determina la limitazione del contratto di assicurazione per ciò che concerne i rischi rimanenti.
5. All’Assicuratore spettano i premi per il periodo di validità del contratto fino alla risoluzione dello stesso.
6. Una disdetta ai sensi del punto 1. o del punto 2., oppure una cessazione del rischio ai sensi del punto 4. non escludono l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, punto 3.
7. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se, relativamente al premio, è stato concesso uno sconto permanente del 20% sui premi, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di validità del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di validità del contratto.
Articolo 13
Dove e quando possono essere esercitati in via giudiziale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione?
(foro competente e diritto applicabile)
Per le controversie legali derivanti dal presente rapporto assicurativo è competente in via esclusiva il tribunale della residenza nazionale (sede) del Contraente.
Si applica il diritto austriaco.
Articolo 14
In che forma devono essere rese le dichiarazioni?
Fatte salve eventuali condizioni in deroga, per essere vincolanti le comunicazioni e le dichiarazioni del Contraente devono essere rese per iscritto.
Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB)
Sezione A:
Disposizioni generali per tutti i rischi d’impresa
1. Estensione della copertura assicurativa
1. In relazione al rischio indicato nel contratto di assicurazione (art. 1 AHVB), in funzione della copertura delle AHVB sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente per il possesso e l’utilizzo dell’intero equipaggiamento aziendale.
Nello stesso ambito sono pure assicurati gli obblighi risarcitori per la locazione o il noleggio non a scopo produttivo o commerciale di macchine e apparecchiature di lavoro. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è operante anche per l’esercizio di dette attività a scopo produttivo o commerciale.
2. Sono assicurati anche gli obblighi risarcitori del Contraente per
2.1 la presentazione di prodotti anche all’esterno dei terreni aziendali o nell’esercizio assicurato;
2.2 l’allestimento e la partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche;
2.3 il possesso di terreni, edifici o locali utilizzati esclusivamente per l’azienda o la professione assicurate e/o destinati esclusivamente all’uso residenziale del Contraente (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.4 il possesso di appartamenti e case di servizio, incluse dipendenze ad uso dei dirigenti e dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.5 dispositivi pubblicitari, anche se posti all’esterno del terreno aziendale;
2.6 un servizio antincendio aziendale (intervento ed esercitazioni, anche soccorso di terzi, trova applicazione la sez. B, par. 15 EHVB);
2.7 il possesso e l’uso per ragioni di servizio di armi da taglio, da punta e da fuoco da parte del Contraente o di persone da lui incaricate, premessa l'osservanza delle disposizioni legislative e amministrative pertinenti (fatta eccezione per l’uso di armi a scopo venatorio);
2.8 l’assistenza medica di dipendenti. S’intende assicurata pure la responsabilità legale personale dei medici per la loro attività nell’azienda, se per essa non sussiste altra copertura assicurativa;
2.9 strutture sociali per i dipendenti, quali p. es. mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali, anche se tali strutture sono utilizzate da persone esterne all’azienda (per gli stabilimenti balneari trova applicazione per analogia il par. 8, per le case di cura il par. 7, per i gruppi sportivi aziendali il par. 14 della sez. B, EHVB);
2.10 eventi aziendali. Nell’ambito dell’evento s’intende assicurato anche l’obbligo risarcitorio personale dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione per analogia il punto 3.);
2.11. l’allevamento di animali per scopi aziendali (trova applicazione la sez. B, par. 12 EHVB).
3. Relativamente ai punti 1. e 2. sono assicurati pure gli obblighi risarcitori
3.1 dei rappresentanti legali del Contraente e di quelle persone da questi preposte alla direzione o al controllo dell’azienda assicurata o di una sua parte;
3.2 di tutti gli altri dipendenti per danni da loro cagionati nell’esercizio della propria attività di servizio, fatta eccezione tuttavia per i danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) occorsi a dipendenti dell’esercizio assicurato ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz].
Ai sensi del punto 3.1 o del punto 3.2, s’intendono assicurati anche i familiari del Contraente che cooperano nell’azienda, anche se non sussiste un rapporto di lavoro.
4. Veicoli speciali a motore
Per impianti a fune e di risalita s’intende eliminato l’art. 7, punto 5.4.
2. Rischio per RC del produttore
Il rischio per RC del produttore s’intende pure assicurato secondo quanto previsto dalle AHVB e EHVB e, in particolare, dalle condizioni di seguito elencate:
1. Definizioni
Il rischio per RC del produttore è l’insieme di tutte le fattispecie di legge di responsabilità per danni causati da vizi di un prodotto successivamente alla fornitura o da vizi di un lavoro effettuato dopo la sua consegna.
In particolare, il vizio può essere riconducibile a concezione, progettazione, produzione, lavorazione, riparazione, stoccaggio, fornitura (anche errata), istruzioni d’uso, pubblicità o consulenza.
Per prodotti s’intendono tutte le cose materiali, o parti di esse, da considerare merce di scambi commerciali, inclusi accessori e imballaggio.
La fornitura è la consegna effettiva del prodotto a un terzo da parte dell’Assicurato, a prescindere dal motivo giuridico. S’intende effettuata quando l’Assicurato non può più effettivamente disporre del prodotto, ossia non ha più alcun influsso su di esso o sul suo utilizzo.
Per consegna di un lavoro effettuato s’intende la sua ultimazione e l’effettiva presa in consegna da parte del Committente o di un terzo da lui autorizzato.
2. Copertura assicurativa per programmi di produzione e di attività
2.1 Alla stipulazione del contratto, su richiesta il Contraente deve informare l’Assicuratore in modo completo circa i programmi attuali di produzione e di attività. In tale ambito è operante la copertura assicurativa.
2.2 Pertanto, l’art. 2 delle AHVB trova applicazione con il vincolo che la copertura assicurativa copre solo l’estensione del rischio assicurato di carattere quantitativo (estensione dell’azienda).
3. Copertura assicurativa per esportazioni non note
3.1 In deroga all’art. 3, punto 1. AHVB, la copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi in tutti gli stati del mondo, eccetto USA, Canada e Australia, se al momento della fornitura o della consegna il Contraente o le persone che agiscono per lui non erano a conoscenza, né potevano esserlo, dell’esportazione (anche successiva a lavorazione e trasformazione) dei suoi prodotti o lavori; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2. AHVB.
3.2 La сopertura assicurativa di cui al punto 3.1 non è operante nel caso in cui autorità statali, terzi o il Contraente impediscano l’accertamento e la liquidazione del sinistro, o l’adempimento di altri obblighi in capo all’Assicuratore.
4. Copertura assicurativa su specifico accordo (estensione della copertura della RC del produttore)
4.1 Solo su specifico accordo e indipendentemente dalla sussistenza di un danno materiale o patrimoniale ai sensi delle presenti condizioni, in deroga all’art. 1 e all’art. 7, punto 15. delle AHVB la copertura assicurativa è operante anche per il rischio per RC del produttore, laddove si tratti di
4.1.1 danni a terzi dovuti a vizi di cose occorsi solo con l’unione, la commistione o la trasformazione di prodotti forniti dal Contraente con altri prodotti, quindi
4.1.1.1 per l’impiego vano degli altri prodotti;
4.1.1.2 per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
4.1.1.3 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo della prestazione ai sensi dei punti 4.1.1.1 e 4.1.1.2 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto.
L’Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;
4.1.1.4 per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno. L’Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;
4.1.1.5 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.1.2 danni occorsi a terzi per l’ulteriore lavorazione o trasformazione di prodotti affetti da vizi forniti dal Contraente, senza che vi sia stata unione, commistione o trasformazione con altri prodotti, quindi
4.1.2.1 per le spese sostenute per la produzione del prodotto finale, eccetto il compenso per il prodotto non conforme del Contraente;
4.1.2.2 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo del risarcimento ai sensi del punto 4.1.2.1 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto. L’Assicuratore non risarcisce il danno secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita che ci si aspettava per il prodotto finale in caso di fornitura conforme;
4.1.2.3 per oneri sopportati in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno. L’Assicuratore non risarcisce gli oneri sopportati secondo la proporzione che intercorre tra il compenso per il prodotto del Contraente e il prezzo di vendita del prodotto finale;
4.1.2.4 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.1.3 oneri di terzi per smontaggio, rimozione e distacco di prodotti affetti da vizi e per montaggio, applicazione o posa in opera di prodotti sostitutivi conformi. Ciò non comprende le spese per la fornitura supplementare dei prodotti sostitutivi, incluse le spese di trasporto.
Qualora il vizio del prodotto possa essere eliminato in diversi modi, la copertura assicurativa sussiste fino alla concorrenza delle spese assicurate più economiche.
Non è operante alcuna copertura assicurativa,
4.1.3.1 se il Contraente stesso o le persone che agiscono per lui hanno applicato, montato o posto in opera i prodotti affetti da vizi o li hanno fatti applicare, montare o porre in opera su loro incarico o per loro conto.
4.1.4 danni a terzi dovuti al fatto che con le macchine fornite (o manutenute o riparate) dal Contraente, vengono prodotte o trasformate cose affette da vizi, senza che si configuri un danno materiale ai sensi dell’art. 1, punto 2.3 AHVB, quindi
4.1.4.1 per l’impiego vano dei prodotti inseriti nella macchina;
4.1.4.2 per le spese sostenute per produzione o trasformazione;
4.1.4.3 per un ulteriore pregiudizio patrimoniale connesso alla invendibilità del prodotto finale. Qualora il prodotto finale possa essere venduto solo riducendone il prezzo, in luogo del risarcimento ai sensi dei punti 4.1.4.1 e 4.1.4.2 l’Assicuratore risarcisce il minor ricavo ottenuto.
4.1.4.4 per oneri che si configurano in via supplementare per eliminare il vizio del prodotto finale, come previsto dalla legge e in modo economicamente adeguato, oppure per un’altra modalità di eliminazione del danno.
4.1.4.5 per le spese occorse all’acquirente diretto del Contraente per la pulizia e l’allestimento di macchine e impianti.
4.2 Disposizioni particolari per i casi di cui al punto 4.1
4.2.1 In deroga all’art. 1, punto 1. AHVB, per sinistro s’intende la fornitura di un prodotto o la consegna di un lavoro affetti da vizi (in prosieguo per brevità "fornitura").
4.2.2 Validità territoriale
In deroga all’art. 3 AHVB, la copertura assicurativa è estesa a forniture effettuate in Austria, qualora lì si configurino le fattispecie di cui ai punti 4.1.1-4.1.4. Tuttavia, trova applicazione per analogia il punto 3.
4.2.3 Validità temporale
In deroga all’art. 4 AHVB, la copertura assicurativa sussiste se la fornitura è effettuata nel periodo di operatività della copertura stessa e il danno è denunciato all’Assicuratore entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.
4.2.4 Sinistro in serie
In deroga all’art. 1, punto 1.2 AHVB, più forniture s’intendono come un sinistro se provocano danni che hanno la medesima causa. Inoltre, costituiscono un unico sinistro più forniture che provocano danni con cause analoghe in connessione temporale, laddove tra dette cause sussiste un nesso di natura giuridica, economica o tecnica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
4.2.5 Franchigia
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 500.
5. Esclusioni dalla copertura assicurativa
5.1 Anche in presenza di uno specifico accordo ai sensi del punto 4., sono escluse dalla copertura assicurativa
5.1.1 pretese relative alla garanzia obbligatoria per vizi, se non si tratta di fattispecie esplicitamente comprese nella copertura assicurativa ai sensi del punto 4.1. In particolare, si rimanda alla disposizione di cui all’art. 7, punti 1.1 e
1.3 e
al punto 9. delle AHVB;
5.1.2 pretese basate su promesse di garanzia o su effettivi contratti di garanzia e sull’usura che rientra nella norma;
5.1.3 pretese per danni causati da prodotti o lavori, il cui utilizzo o effetto in relazione al concreto impiego previsto non era stato sufficientemente testato in base alle attuali conoscenze tecniche e scientifiche. Tale test deve intendersi in ogni caso come non effettuato, se per l’utilizzo di un prodotto non si dispone della necessaria omologazione secondo le disposizioni di legge o amministrative;
5.1.4 pretese per danni provocati da prodotti o lavori la cui realizzazione è stata ceduta in licenza a terzi dal Contraente;
5.1.5 pretese per
5.1.5.1 la progettazione o la produzione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie o la fornitura di aeromobili, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie;
5.1.5.2 la progettazione o la produzione di parti di autoveicoli e la progettazione, produzione o fornitura di parti di aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie, se le parti erano chiaramente destinate alla realizzazione di autovetture, aeromobili, imbarcazioni, veicoli su rotaia, veicoli spaziali e funivie oppure al montaggio in essi;
5.1.5.3 attività su aeromobili o veicoli spaziali o parti di essi; quindi sia per danni ad aeromobili o veicoli spaziali, incluse le cose in essi trasportate e i passeggeri, sia anche per danni causati da aeromobili o veicoli spaziali.
5.2 Solo per le fattispecie assicurabili con specifico accordo ai sensi del punto 4. non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni indiretti quali, p. es., interruzione d'esercizio o fermo della produzione.
3. Inosservanza consapevole di norme
L’Assicuratore è liberato dall’obbligo del risarcimento se il sinistro è stato cagionato con dolo e consapevolmente non sono state osservate le leggi, le disposizioni o le norme amministrative vigenti per l’azienda o la professione assicurate, in particolare prediligendo un metodo di lavoro economico – in termini di costi o di tempo -, da un Contraente o dai suoi rappresentanti legali o dirigenti ai sensi della legge austriaca sul contratto collettivo e sulle rappresentanze dei lavoratori nelle aziende [Arbeitsverfassungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 22/1974) e s. m. e i., oppure su disposizione o con il consenso di una di dette persone.
4. Acquisto dell’azienda
Qualora l’azienda venga venduta a un terzo o da questi rilevata in base a usufrutto, contratto di affitto o un analogo rapporto giuridico, il terzo subentra in luogo del Contraente nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo per la durata della sua autorizzazione. Trovano applicazione per analogia le norme di cui al § 69, frasi 2 e 3 e ai §§ 70, 71 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
Sezione B:
Disposizioni integrative per rischi specifici aziendali e non
1. Copertura dei meri danni patrimoniali
Qualora le seguenti disposizioni o un Accordo particolare prevedano la copertura dei meri danni patrimoniali, trova applicazione quanto segue:
1. Per meri danni patrimoniali s’intendono quei danni che non rientrano né nei danni alle persone, né nei danni materiali (art. 1, punto 2. AHVB), né si possono far risalire a essi.
2. In deroga all’art. 1 delle AHVB, il sinistro è una violazione (azione o omissione) che nasce dalle attività assicurate e che ha comportato, o potrebbe comportare, obblighi risarcitori per il Contraente.
2.1 Sinistro in serie: per sinistro s’intendono anche tutte le conseguenze
2.1.1 di una violazione
2.1.2 di più violazioni che hanno la medesima causa
2.1.3 di più violazioni in connessione temporale e dovute a cause analoghe, laddove tra dette cause sussista un nesso di natura giuridica, tecnica o economica.
Trova applicazione per analogia l’art. 4, punto 2. delle AHVB.
3. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante se la violazione è stata commessa in una zona compresa nell’area di validità territoriale concordata nella polizza, ha in essa ripercussioni di carattere economico e parimenti in essa si rivendica il diritto; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. In deroga all’art. 4 AHVB, la copertura assicurativa è operante se la violazione è stata commessa nel periodo di validità della copertura stessa e il sinistro è denunciato all’Assicuratore entro due anni dalla cessazione del contratto di assicurazione.
4.1 Se un danno è dovuto a omissione, in casi dubbi la violazione s’intende commessa il giorno entro il quale avrebbe dovuto essere compiuta l’azione mancata per scongiurare il verificarsi del danno.
5. Sono esclusi dalla copertura assicurativa danni dovuti ad ammanchi di cassa per errori contabili, a violazioni all’atto dei pagamenti, ad appropriazione indebita del personale del Contraente o di altre persone che agiscono per lui, a perdita o sparizione di denaro, titoli di credito e oggetti di valore, come pure al superamento di preventivi e crediti.
2. Ferrovie di raccordo e depositi ferroviari presi in locazione
1. Ferrovie di raccordo
1.1 In deroga all’art. 1, punto 2. e all’art. 7, punto 1.2 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile contrattuale del Contraente sulla base della sezione "Responsabilità" delle "Disposizioni generali dei contratti relativi alle ferrovie di raccordo" delle Ferrovie federali austriache ÖBB (BH 510, versione del 1979).
1.2 Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.1-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile legale e contrattuale (di cui al punto 1.1) per il danneggiamento del materiale rotabile che si trova sul binario di raccordo. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche al danneggiamento del materiale rotabile da caricare o scaricare durante le operazioni di carico e scarico.
2. Depositi ferroviari presi in locazione
In deroga all’art. 1, punto 2. e all’art. 7, punto 1.2 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità contrattuale in capo al Contraente di cui ai punti 13.1-13.4 delle "Disposizioni generali dei contratti commerciali di locazione" delle Ferrovie federali austriache ÖBB (BH 512, versione del 1992).
3. Responsabilità contrattuale per meri danni patrimoniali
La copertura assicurativa di cui ai punti 1. e 2. è estesa anche alla responsabilità contrattuale in capo al Contraente per meri danni patrimoniali alle condizioni ivi indicate. La somma assicurata ammonta al 2,5% della somma assicurata complessiva.
4. Per i punti 1.-3.
4.1 Se è possibile dimostrare che l’evento dannoso è riconducibile, in tutto o in parte, a una colpa delle Ferrovie o di uno dei suoi organi, la responsabilità dell'Assicuratore viene meno o si riduce in funzione della colpa accertata.
4.2 L’assicurazione non copre penali di ogni genere, né l’obbligo del Contraente di risarcire le Ferrovie per lavori di allestimento, produzione e manutenzione, acquisti e simili dei quali esse si sono fatte carico poiché il Contraente non aveva osservato i propri obblighi in merito.
4.3 Le responsabilità che non rientrano nelle suddette "Disposizioni generali dei contratti relativi alle ferrovie di raccordo" e "Disposizioni generali dei contratti commerciali di affitto e locazione" sono incluse nella copertura assicurativa solo se specificamente convenuto con l’Assicuratore.
3. Edilizia e attività analoghe
1. Qui rientrano ai sensi delle presenti condizioni:
Imprese che realizzano opere edili soprassuolo e sottosuolo (incluse imprese di carpenteria metallica), costruttori edili (capomastri), carpentieri, fontanieri, impermeabilizzatori (umidità e acqua in pressione), asfaltatori e bitumatori, conciatetti, piastrellisti, lattonieri, installatori di condutture del gas e idriche, installatori di impianti elettrici (elettricisti), tecnici di impianti di riscaldamento e climatizzazione, imprese di demolizione, imprese di escavazione (movimento terra), estrattori di sabbia e ghiaia, imprese specializzate nei lavori di brillamento e artificieri, imprese specializzate in cave e perforazioni.
2. In funzione della copertura delle AHVB e della Sezione A delle EHVB, l’assicurazione copre in particolare anche gli obblighi risarcitori per
2.1 danni alle persone e materiali causati da progettazioni del Contraente;
2.2 danni a impianti sotterranei (quali condutture elettriche, del gas e idriche, cavi per telecomunicazioni, canali e simili), laddove non trova applicazione l’art. 7, punti 10.4 e 10.5 delle AHVB;
2.3 danni a seguito di sottomurazione di fabbricati;
2.4 danni per cedimento di terreni, anche di un fabbricato insistente sugli stessi o di una porzione di esso e per frane;
2.5 danni a fabbricati attigui a seguito della mancata realizzazione di sbadacchiature a regola d’arte (anche rinforzi e puntelli);
2.6 danni da brillamenti secondo le seguenti disposizioni:
2.6.1 La copertura assicurativa è operante solo se le operazioni di brillamento sono effettuate da personale abilitato ai sensi del regolamento austriaco in materia [Sprengarbeitenverordung] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 77/1954) e s. m. e i.
2.6.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali che si verificano in un raggio di 100 m dal punto di brillamento.
2.6.3 Inoltre l’Assicuratore non presta alcuna garanzia per quei danni materiali che devono essere di norma prevedibili a seguito di brillamenti, nonostante si adottino tutte le misure di sicurezza prescritte.
3. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente
3.1 è pari al 20% del danno, con un importo minimo di EUR 250 e un massimo di EUR 3.750, laddove si tratti di danni a impianti sotterranei.
3.2 è pari al 10% del danno, con un importo minimo di EUR 250 e un massimo di EUR 3.750, laddove si tratti di altri danni materiali.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori derivanti dalla partecipazione ad associazioni temporanee d’imprese. L’attività di un membro dell’associazione temporanea d’impresa in qualità di subappaltatore della stessa in forza di un incarico scritto non è da considerarsi una partecipazione all‘associazione in parola.
4. Officine meccaniche per autoveicoli e attività analoghe
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. per danni alle persone o materiali in relazione alla perizia di cui al § 57 a della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e
s. m. e i.
5. Spazzacamini
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
6. Aziende agricole e forestali
1. In funzione della copertura delle AHVB e della Sezione A delle EHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori
1.1 per la detenzione di animali, a prescindere dal loro impiego (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB).
Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per gli obblighi risarcitori per danni ad animali indotti all’inseminazione e per la cessione di animali da sella a persone esterne all’azienda.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni a campi o colture causati da animali al pascolo o selvaggina;
1.2 per l’abbattimento di alberi in boschi propri o altrui, tuttavia in quest’ultimo caso solo per il fabbisogno personale;
1.3 per la lotta contro i parassiti dei vegetali e l’utilizzo di diserbanti nelle aziende agricole o forestali assicurate, tuttavia con una franchigia pari al 20% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 150 e un massimo di EUR 1.500;
1.4 per danni materiali causati da danni ambientali da liquami, fertilizzanti e acque reflue di silo ai sensi dell’art. 6 AHVB;
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente è pari a EUR 400;
1.5 per brillamenti per scopi delle aziende agricole e forestali assicurate, tuttavia solo a condizione che le operazioni di brillamento siano effettuate da personale abilitato ai sensi del regolamento austriaco in materia [Sprengarbeitenverordung] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 77/1954) e s. m. e i. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali che si verificano in un raggio di 100 m dal punto di brillamento.
L’Assicuratore non è obbligato per quei danni materiali di norma prevedibili a seguito di brillamenti, nonostante si adottino tutte le misure di sicurezza prescritte.
1.6 per la realizzazione di strade poderali, se i costi complessivi del progetto, considerando eventuali lavori eseguiti in proprio, non superano EUR 15.000. Trova applicazione la Sezione B, par. 3, punto 2. delle EHVB. Per tali progetti s’intendono assicurati pure gli obblighi risarcitori del Contraente quale committente;
1.7 per attività commerciali e industriali secondarie ai sensi del § 2, comma 1, riga 2 (in combinato disposto con il § 2, comma 4) della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell’industria [GewO] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 194/1994) e s.
m. e i., se il costo annuale del lavoro, considerando eventuali prestazioni in natura concesse, non supera EUR 15.000 (tuttavia trova applicazione il punto 1.1, frase 2.);
1.8 per osterie stagionali contadine ai sensi del § 2, comma 1, riga 5 (in combinato disposto con il § 2, comma 9) della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell’industria [GewO] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 194/1994) e s. m. e i., se il costo annuale del lavoro, considerando eventuali prestazioni in natura concesse, non supera EUR 15.000;
1.9 per l’attività alberghiera conformemente alla Sezione B, par. 7 EHVB, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo.
2. Inoltre, è assicurato l’obbligo risarcitorio del Contraente quale privato conformemente alla Sezione B, par. 16 delle EHVB e l’analogo obbligo risarcitorio delle persone assicurate nella Sezione B, par. 16, punti 3.1 e 3.2 delle EHVB.
3. Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per obblighi risarcitori
3.1. per il trasporto di persone con carrozze e slitte di ogni genere;
3.2. per il trasporto commerciale di persone con rimorchi, se la legge impone la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile.
7. Attività alberghiera
1. Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente quale depositario per il danneggiamento di cose portate dagli ospiti alloggiati. S’intendono portate le cose consegnate al Contraente o al suo personale o trasportate in un luogo da questi indicato o a ciò destinato.
2. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche alla responsabilità analoga del Contraente per la perdita e la sparizione delle cose di cui al punto 1.
Qualora sussista detto accordo e l’Assicuratore sia esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG],
2.1 in caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente;
2.2 se per l’esercizio dell’attività alberghiera è necessaria una licenza commerciale di carattere amministrativo, il Contraente deve inoltre affiggere un cartello ben visibile specificando che il denaro, i titoli (sistemi di pagamento per i viaggi) e gli oggetti di valore devono essere depositati a fronte di ricevuta nel luogo dell’azienda assicurata indicato a tale scopo
3. Esclusioni dalla copertura assicurativa
L’estensione della copertura assicurativa conformemente ai punti 1. e 2. non include pretese per danni
3.1 alle cose portate nel corso o in seguito a un’attività che esula dal trasporto, svolta su o con esse dal Contraente o dal suo personale;
3.2 ad autoveicoli o imbarcazioni portati dagli ospiti, ai relativi accessori e componenti e alle cose che si trovano su o in detti veicoli, se l’obbligo risarcitorio fa riferimento ai §§ 970 o 970a del codice civile austriaco [ABGB];
4. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
8. Stabilimenti balneari
1. In deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente quale depositario per il danneggiamento di cose portate dai bagnanti nello stabilimento balneare.
2. Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è estesa anche alla responsabilità analoga del Contraente per la perdita e la sparizione delle cose che i bagnanti tenevano chiuse nelle cabine e negli armadietti messi a disposizione dallo stabilimento o da esso prese in custodia.
Qualora sussista detto accordo e l’Assicuratore sia esonerato altrimenti dalla prestazione ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG],
2.1 in caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente;
2.2 il Contraente deve affiggere un cartello ben visibile specificando che il denaro, i titoli (sistemi di pagamento per i viaggi) e gli oggetti di valore devono essere depositati presso la cassa a fronte di ricevuta.
3. L’estensione della copertura assicurativa conformemente ai punti 1. e 2. non include pretese per danni ad autoveicoli o imbarcazioni portati dai bagnanti nello stabilimento, ai relativi accessori e componenti e alle cose che si trovano su o in detti veicoli, se l’obbligo risarcitorio fa riferimento ai §§ 970 o 970a del codice civile austriaco [ABGB].
4. Trova applicazione la Sezione A, parr. 1 e 3 delle EHVB.
9. Medici, dentisti, veterinari (cliniche veterinarie)
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Nei periodi di ferie e malattia è assicurato anche l’obbligo risarcitorio personale del sostituto, se non è operante un’altra copertura assicurativa.
3. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in tutto il mondo, se il trattamento medico all’origine del danno è stato prestato in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2 delle AHVB.
In deroga all’art. 3 delle AHVB, sono assicurati in tutto il mondo anche gli obblighi risarcitori dei medici per prestazioni di primo soccorso; non trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
5. In deroga all’art. 7, punto 10. delle AHVB, sono assicurati pure gli obblighi risarcitori di medici veterinari e cliniche veterinarie per danni agli animali trattati.
6. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
10. Istituti ospedalieri, istituti di cura, sanatori, case di convalescenza, case di riposo e simili
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Responsabilità per oggetti portati dai pazienti e dai loro accompagnatori: Trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 7 delle EHVB.
3. In deroga all’art. 1, punto 2. delle AHVB, l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in tutto il mondo, se il trattamento medico all’origine del danno è stato prestato in Austria; trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
In deroga all’art. 3 delle AHVB, sono assicurati in tutto il mondo anche gli obblighi risarcitori dei medici per prestazioni di primo soccorso, tuttavia solo se a tale riguardo non è operante un’altra copertura assicurativa; non trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1, frase 2. delle AHVB.
5. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
11. Proprietà di casa e terreno
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori
1.1 per il possesso, la gestione, la sorveglianza, l’approvvigionamento, la pulizia, l’illuminazione e la cura dell’immobile assicurato, ivi inclusi i fabbricati e le installazioni che si trovano all’interno o su di esso, quali p. es. ascensori, impianti di riscaldamento e climatizzazione, piscine, aree gioco per bambini e giardini.
È assicurata anche una spiaggia privata direttamente contigua all’immobile assicurato;
1.2 per l’esecuzione di lavori di demolizione, costruzione, riparazione e scavo nel bene immobile assicurato, se i costi complessivi del progetto, considerando eventuali lavori eseguiti in proprio, non superano EUR 75.000. Trova applicazione la Sezione B, par. 3, punto 2. delle EHVB. Per tali progetti s’intendono assicurati anche gli obblighi risarcitori del Contraente quale committente;
1.3 per l’attività alberghiera nell’immobile assicurato conformemente alla Sezione B, par. 7 EHVB, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo.
1.4 per danni materiali dovuti a danni ambientali relativi allo stoccaggio di prodotti petroliferi con un volume di stoccaggio fino a 100 l conformemente all’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva. Per ogni sinistro la franchigia a carico del Contraente è pari a EUR 400.
2. Conformemente al punto 1 sono assicurati anche gli obblighi risarcitori
2.1 del proprietario e del possessore della casa;
2.2 dell’amministratore e del portiere della casa;
2.3 di coloro che, su incarico del Contraente agiscono per suo conto, se ciò non rientra nell’esercizio della loro professione o attività;
2.4 di coloro che operano in luogo del Contraente in seguito a usufrutto, amministrazione fallimentare o giudiziaria.
Sono esclusi i danni alle persone, qualora si tratti di infortuni sul lavoro ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] tra soggetti equiparati, che assolvono un incarico ai sensi dei punti 2.1-2.4.
3. In caso di danni a tappezzerie, pitture di interni, stucchi decorativi, rivestimenti di pareti, pavimenti, cavi elettrici, telefonici o altri e ad altri accessori della casa nei locali abitativi e commerciali concessi in locazione dovuti a precipitazioni atmosferiche
– fatta eccezione per finestre e porte esterne dell’edificio – in deroga all’art. 1 delle AHVB l’Assicuratore paga il risarcimento anche se il locatore non è civilmente responsabile nei confronti del locatario. Il risarcimento comprende le spese per i lavori di ripristino, salvo quelle per interventi conservativi, che il locatore deve sostenere per legge.
Qualora i danni suddetti siano originati da inondazioni, acque freatiche o da terremoti, l’Assicuratore è obbligato solo ai sensi dell’art. 1 AHVB.
Le spese di asciugatura sono assicurate solo previo accordo con l’Assicuratore e solo se oggettivamente utili a ridurre al minimo o limitare un danno assicurato.
4. Sono assicurati anche gli obblighi risarcitori di comproprietari, condomini, usufruttuari e loro familiari (art. 7, punto 6.2 AHVB), se dette persone o i loro rappresentanti legali non si sono rese direttamente responsabili del danno occorso con loro azioni od omissioni.
Per analogia la copertura assicurativa di cui al punto 3. è operante anche per i locali abitativi e commerciali utilizzati da queste persone.
12. Detenzione di animali
1. L’assicurazione copre anche l’obbligo risarcitorio del relativo custode, addetto o autorizzato.
Solo previo specifico accordo la copertura assicurativa è operante per gli obblighi risarcitori per danni ad animali indotti all’inseminazione.
2. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
13. Imbarcazioni
1. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori del proprietario, del detentore e delle persone che possono utilizzare l’imbarcazione o esservi trasportate con il benestare di quest’ultimo.
2. Il conducente dell’imbarcazione assicurata deve essere abilitato alla sua conduzione come previsto dalle disposizioni amministrative; la violazione di tale obbligo comporta l’esonero dell’Assicuratore dalla prestazione (§ 6 legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG]).
3. In deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche le cose che le persone trasportate hanno indosso o il bagaglio che portano con sé.
4. La copertura assicurativa non è operante per gli obblighi risarcitori per danni subiti con la partecipazione a corse con motoscafi e ai relativi allenamenti.
14. Associazioni
(ai sensi della legge austriaca sulle associazioni [Vereinsgesetz], Gazzetta ufficiale [BGBl.] I, n. 66/2002 e s. m. e i.)
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori relativi
1.1 al possesso o utilizzo di terreni, edifici, locali, impianti, installazioni e apparecchiature per gli scopi statutari del Contraente (trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 11 EHVB);
1.2 all’attuazione di eventi di associazioni da parte del Contraente, indipendentemente dal luogo della manifestazione.
2. Conformemente al punto 1 sono assicurati anche gli obblighi risarcitori
2.1 di rappresentanti legali o procuratori del Contraente e di quelle persone da questi preposte alla direzione o al controllo dell’associazione;
2.2 di tutti gli altri dipendenti del Contraente per danni da loro cagionati nell’esercizio delle proprie attività di servizio, fatta eccezione tuttavia per i danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) occorsi a dipendenti dell’associazione assicurata ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz].
2.3 di tutti i soci per l’esercizio delle attività statutarie all’interno dell’associazione, in occasione di eventi della stessa e all’esterno dell’associazione su incarico di essa, se non è operante un’altra copertura assicurativa.
3. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per
3.1 il possesso o l’utilizzo di
3.1.1 tribune e impianti per spettatori;
3.1.2 piste per bob e slittini, trampolini, piste da sci alpino e fondo.
3.2 la detenzione o l’utilizzo di
3.2.1 animali;
3.2.2 imbarcazioni.
3.3 l’esecuzione di gare regionali, federali o internazionali.
4. Trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
15. Squadre servizi antincendio e anti-inondazione
1. Trova applicazione per analogia la Sezione B, par. 14, punti 1. e 2. delle EHVB.
2. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i.
3. Per gli interventi all’estero e la partecipazione a gare internazionali, in deroga all’art. 3 la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose, il cui salvataggio era stato affidato alle squadre dei servizi antincendio o anti-inondazione.
5. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per danni a cose messe a disposizione del Contraente per interventi o esercitazioni.
6. Per le squadre dei servizi antincendio professionali e aziendali trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
16. Responsabilità civile privata
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori del Contraente, quale privato, derivanti dai rischi quotidiani, fatta eccezione per il rischio di un’attività aziendale, professionale o commerciale, in particolare
1.1 in qualità di possessore di un’abitazione (tuttavia non proprietario di una casa e/o di un terreno) e datore di lavoro di personale domestico, inclusa l’attività alberghiera, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo (trova applicazione la Sezione B, par. 7 EHVB);
1.2 per il possesso e l’esercizio di un impianto di ricezione radio e TV;
1.3 per la detenzione e l’utilizzo di biciclette e carrozzelle per disabili;
1.4 per attività sportive non professionali, fatta eccezione per la caccia;
1.5 per il regolare possesso di armi da taglio, da punta e da fuoco e per il loro utilizzo in attività sportive e per legittima difesa;
1.6 per la detenzione di animali di piccola taglia, fatta eccezione per i cani (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB);
1.7 per l’utilizzo occasionale di barche elettriche e a vela, ma non per la loro detenzione (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.8 per la detenzione e l’utilizzo di altre imbarcazioni non a motore e di modelli di barche (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.9 in deroga all’art. 7, punto 5.2 delle AHVB, per la detenzione e l’utilizzo di aeromodelli non a motore con peso in volo fino a 5 kg.
2. Per il rischio di cui al punto 1. sono assicurati i danni materiali per danni ambientali in funzione dell’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva.
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 400.
3. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori analoghi
3.1 del coniuge che convive con il Contraente o del suo convivente more uxorio;
3.2 dei figli minorenni (anche xxxxxx (di nonni), figli adottivi, figli in affidamento e figliastri che convivono con il Contraente) del Contraente, del suo coniuge o convivente more uxorio pure assicurato; inoltre, detti figli sono assicurati fino al compimento del 25° anno d’età, se e nella misura in cui non costituiscono un proprio nucleo familiare e non dispongono di un proprio reddito regolare;
3.3 di persone che eseguono lavori domestici per il Contraente in forza di un contratto di lavoro o a titolo di favore, in tale qualità. Sono esclusi danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] occorsi a dipendenti del Contraente.
4. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
17. Estensione della responsabilità civile privata
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori del Contraente, quale privato, derivanti dai rischi quotidiani, fatta eccezione per il rischio di un’attività aziendale, professionale o commerciale, in particolare
1.1 in qualità di possessore di un’abitazione (tuttavia non proprietario della casa e/o del terreno) e datore di lavoro di personale domestico, inclusa l’attività alberghiera, quando non è necessaria nessuna licenza commerciale di ordine amministrativo (trova applicazione la Sezione B, par. 7 EHVB);
1.2 per il possesso e l’esercizio di un impianto di ricezione radio e TV;
1.3 per la detenzione e l’utilizzo di biciclette e carrozzelle per disabili;
1.4 per attività sportive non professionali, fatta eccezione per la caccia;
1.5 per il regolare possesso di armi da taglio, da punta e da fuoco e per il loro utilizzo in attività sportive e per legittima difesa;
1.6 per la detenzione di animali di piccola taglia, fatta eccezione per i cani (trova applicazione la Sezione B, par. 12 EHVB);
1.7 per l’utilizzo occasionale di barche elettriche e a vela, ma non per la loro detenzione (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.8 per la detenzione e l’utilizzo di altre imbarcazioni non a motore e di modelli di barche (trova applicazione la Sezione B, par. 13 EHVB);
1.9 in deroga all’art. 7, punto 5.2 delle AHVB, per la detenzione e l’utilizzo di aeromodelli non a motore con peso in volo fino a 5 kg.
2. Per il rischio di cui al punto 1. sono assicurati i danni materiali per danni ambientali in funzione dell’art. 6 delle AHVB.
A tale riguardo la somma assicurata ammonta a EUR 75.000 della somma assicurata complessiva.
La franchigia a carico del Contraente è pari al 10% del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 400.
3. L’art. 7, punto 10. delle AHVB trova applicazione solo se le cose vengono prese in comodato, in locazione, in leasing, in affitto dal Contraente o dalle persone assicurate, oppure sono state cedute a questi ultimi a puro titolo di favore;
inoltre, se le cose sono state prese in custodia o sottoposte a lavorazione (in particolare riparazione o manutenzione), o sono state cedute a puro titolo di favore.
4. In deroga all’art. 7, punto 10.1 delle AHVB, la copertura assicurativa è altresì operante per gli obblighi risarcitori relativi a danneggiamento dei locali presi in locazione e dei beni in essi. Tale copertura assicurativa vale solo per rapporti locatizi di durata non superiore a un mese.
5. L’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori analoghi
5.1 del coniuge che convive con il Contraente o del suo convivente more uxorio;
5.2 i figli minorenni (anche xxxxxx (di nonni), figli adottivi, figli in affidamento e figliastri che convivono con il Contraente) del Contraente, del suo coniuge o convivente more uxorio pure assicurato; inoltre, detti figli sono assicurati fino al compimento del 25° anno d’età, se e nella misura in cui non costituiscono un proprio nucleo familiare e non dispongono di un proprio reddito regolare;
5.3 di persone che eseguono lavori domestici per il Contraente in forza di un contratto di lavoro o all’occorrenza, in tale qualità. Sono esclusi danni alle persone, se si tratta di infortuni sul lavoro (malattie professionali) ai sensi della legge austriaca sulla previdenza sociale [Sozialversicherungsgesetz] occorsi a dipendenti del Contraente.
6. In deroga all’art. 7, punto 6.2 delle AHVB, sono escluse dalla copertura assicurativa solo le pretese risarcitorie delle persone assicurate ai sensi dei punti 5.1 e 5.2.
7. In deroga all’art. 3 delle AHVB la copertura assicurativa è operante per tutto il mondo. Trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB, se il sinistro non si è verificato negli USA, in Canada o in Australia.
18. Pubblica istruzione
1. Scuole e collegi
1.1 Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
1.2 Inoltre, in deroga all’art. 7, punti 10.2-10.4 delle AHVB, l’assicurazione copre anche la responsabilità del Contraente per il danneggiamento (non per la perdita o la sparizione) di cose degli studenti o degli allievi.
2. Personale docente o di sorveglianza
In funzione della copertura delle AHVB, l’assicurazione è operante per gli obblighi risarcitori dell’Assicurato relativi all’attività di docenza o sorveglianza.
3. La copertura assicurativa è operante per la realizzazione di eventi scolastici (anche viaggi di maturità), ossia anche al di fuori del programma didattico, tuttavia con l’approvazione della direzione scolastica. In deroga all’art. 3 delle AHVB, la copertura assicurativa è operante per sinistri occorsi in Europa o in uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo in relazione alla realizzazione di detti eventi; trova applicazione la limitazione ai sensi dell’art. 3, punto 1., frase 2 delle AHVB.
4. Obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz]:
In deroga all’art. 7, punto 3. delle AHVB, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori relativi alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i., essendo operante anche per i meri danni patrimoniali fino a una somma assicurata di EUR 7.500.
19. Scuole speciali
Per le scuole speciali, quali p. es. scuole guida, di volo (anche paracadutismo), barche a motore, sci nautico, vela, surf, equitazione e sci trova applicazione quanto segue:
1. Trova applicazione la Sezione A delle EHVB.
2. Non trova applicazione la Sezione B, par. 18 delle EHVB.
3. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per la detenzione o l’utilizzo di autoveicoli, rimorchi, aeroplani e apparecchi aerei ai sensi dell’art. 7, punto 5. delle AHVB.
La lezione pratica su dette cose e il trasporto delle stesse sono equiparati all’utilizzo.
Nell’ambito del rischio assicurato, la copertura assicurativa si riferisce anche all’attività di insegnamento e sorveglianza e alla lezione pratica con l’utilizzo di barche a motore, a vela, surf o cavalli da sella.
20. Istruttori speciali
Per gli istruttori speciali, quali p. es. di guida, volo (anche paracadutismo), barche a motore, sci nautico, vela, surf, equitazione, sci e guide alpine trova applicazione quanto segue:
1. Trova applicazione la Sezione A, par. 3 delle EHVB.
2. Non trova applicazione la Sezione B, par. 18 delle EHVB.
3. La copertura assicurativa fa riferimento a tutte le attività all’esercizio delle quali il Contraente è abilitato in forza delle leggi, disposizioni e norme amministrative vigenti per il suo lavoro.
4. La qualifica di un’associazione alpina è equiparata a una qualifica ufficiale.
5. Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per la detenzione o l’utilizzo di autoveicoli, rimorchi, aeroplani e apparecchi aerei ai sensi dell’art.7, punto 5. delle AHVB.
La lezione pratica su dette cose e il trasporto delle stesse sono equiparati all’utilizzo.
Nell’ambito del rischio assicurato, la copertura assicurativa si riferisce anche all’attività di insegnamento e sorveglianza e alla lezione pratica con l’utilizzo di barche a motore, a vela, surf o cavalli da sella.
21. Comuni politici
1. In funzione della copertura delle AHVB, l’assicurazione è operante per gli obblighi risarcitori del comune
1.1 derivanti da fabbricati e terreni di sua proprietà non destinati a scopo agricolo, forestale, commerciale o industriale e non ceduti in locazione o in affitto, nonché dall’esistenza e gestione di cimiteri e crematori (trova applicazione la Sezione B, par. 11 delle EHVB);
1.2 per i lavori effettuati esclusivamente per la costruzione o la manutenzione di strade, vie, piazze e ponti comunali, se le spese per tali lavori sono sostenute unicamente con fondi comunali (trova applicazione la Sezione B, par. 3 EHVB);
1.3 per il possesso e la gestione di depositi di materiale edile, cave di pietre, ghiaia e sabbia, tuttavia solo a condizione che questi servano esclusivamente ai rischi assicurati di cui ai punti 1. e 2. (trova applicazione la Sezione B, par. 3 delle EHVB);
1.4 per lo smaltimento dei rifiuti gestito dal comune.
Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche gli obblighi risarcitori per il possesso e l’esercizio di discariche e di impianti comunali di smaltimento rifiuti, di approvvigionamento idrico, canalizzazione e chiarificazione.
2. L’assicurazione copre altresì gli obblighi risarcitori delle persone impiegate in lavori manuali a titolo gratuito.
3. Solo previo specifico accordo l’assicurazione copre anche i danni materiali da danni ambientali ai sensi dell’art. 6 delle AHVB.
4. Trova applicazione la Sezione A, parr. 1 e 3 delle EHVB.
22. Chiese, comunità religiose
1. In funzione della copertura delle AHVB l’assicurazione è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti
1.1 dall’esercizio di incarichi di comunità ecclesiastiche o religiose;
1.2 dall’attuazione di eventi da parte del Contraente, indipendentemente dal luogo della manifestazione;
1.3 dal possesso o utilizzo di terreni, fabbricati, locali, impianti, installazioni e apparecchiature non destinati a scopo agricolo, forestale, commerciale o industriale e non ceduti in locazione o in affitto, nonché dall’esistenza e gestione di cimiteri e crematori (trova applicazione la Sezione B, par. 11 delle EHVB);
2. Ai sensi del punto 1. sono assicurati anche gli obblighi risarcitori dei rappresentanti legali del Contraente e di tutte le persone che agiscono per lui su suo incarico.
ALLEGATO
Copertura assicurativa sussidiaria
Per i rami assicurativi che fanno riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e/o alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative per RC (AHVB/EHVB) trovano applicazione, a titolo integrativo, le seguenti disposizioni:
Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale,
15. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA (CGE)
Articolo 1 Cose assicurate Articolo 10 Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Articolo 2 Danni e rischi assicurati Articolo 11 Motivi particolari di decadenza
Articolo 3 Ubicazione del rischio Articolo 12 Procedura peritale
Articolo 4 Somma assicurata; valore assicurato Articolo 13 Pagamento dell’indennizzo Articolo 5 Adeguamento delle somme assicurate Articolo 14 Beni recuperati
Articolo 6 Circostanze del rischio alla stipula del contratto e aggravamento del rischio
Articolo 7 Premio; decorrenza e termine della responsabilità
Articolo 15 Rapporto giuridico in caso di sinistro Articolo 16 Forma scritta, rigetto della disdetta
Articolo 8 Sostituzione delle cose assicurate Articolo 17 Foro competente Articolo 9 Calcolo dell’indennizzo; sottoassicurazione Articolo 18 Disposizione finale Articolo 9a Sovrassicurazione, doppia assicurazione
1. Sono assicurati
Articolo 1 Cose assicurate
1.1 gli impianti e gli apparecchi tecnologici medicali, per la trasmissione di informazioni, la comunicazione,
1.2 e gli altri impianti e apparecchi elettrotecnici ed elettronici indicati nel contratto di assicurazione.
2. Se non diversamente convenuto,
2.1 i supporti dati (archivio dati per informazioni leggibili a macchina) sono assicurati solo se non sostituibili dall’utente (x.xx. dischi fissi di ogni genere);
2.2 i dati (informazioni leggibili a macchina) sono assicurati solo se necessari per la funzione di base delle cose assicurate (dati di programmi di sistemi operativi o dati ad essi assimilabili).
3. Non sono assicurati
3.1 materiali ausiliari e d’esercizio, materiali di consumo e strumenti di lavoro, p. es. rivelatori, reagenti, toner, agenti refrigeranti ed estinguenti, nastri, pellicole, supporti audio e video, pellicole multiple, carte preparate, supporti video di scrittura, retini, pipette, cuvette sostitutive, recipienti per reagenti;
3.2 macchine utensili di ogni genere, p. es. trapani e fresatrici;
3.3 altre parti che, per la durata delle cose assicurate, come l’esperienza dimostra, devono essere sostituite più volte,
p. es. fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, masse ed elementi filtranti.
Articolo 2
Danni e rischi assicurati
1. L’Assicuratore eroga una prestazione indennitaria per danni materiali alle cose assicurate, derivanti da eventi non previsti tempestivamente dal Contraente o dai suoi rappresentanti, e per la perdita delle stesse a seguito di furto, furto con scasso e rapina.
L’indennizzo viene riconosciuto per eventi dannosi o distruttivi (danni materiali), cagionati in particolare da
1.1 errori di utilizzo, imperizia, colpa;
1.2 sovratensione, induzione, cortocircuito;
1.3 incendio, fulmine, esplosione o implosione (ivi inclusi danni dovuti a cancellazione, demolizione, sgombero o perdita in occasione di detti eventi);
1.4 acqua, umidità, inondazioni;