Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di Clausole campione

Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2); 17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Per il punto 17 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 17.1-17.5, ovvero le loro conseguenze.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2); 17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta: 1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose) 2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1; 3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili; 4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente; 5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false; 6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato; 7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri); 8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione; 9. Danni per lucro cessante e danni indiretti; 10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Si rinvia anche alle relative disposizioni ...
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. 10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela die consumatori (Konsumenten- schutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.

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  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.