Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di Clausole campione

Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2); 17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Per il punto 17 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 17.1-17.5, ovvero le loro conseguenze.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2); 17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni di assicurazione.
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Come meglio precisato dall’articolo 2 delle condizioni generali per l’assicurazione furto con scasso (AEB) cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta: 1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose) 2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1; 3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili; 4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente; 5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false; 6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato; 7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri); 8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione; 9. Danni per lucro cessante e danni indiretti; 10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Si rinvia anche alle relative disposizioni ...
Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di. 10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche; 10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni; 10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2); 10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari, eccetto gli eventi di cui all’art. 1.1; 10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. 10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela die consumatori (Konsumenten- schutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.

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  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.