Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.A.G.
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
“Per gli esercizi alberghieri”
TGGI14
Il presente fascicolo informativo contenente
- la nota informativa con il glossario
- l’informativa sulla privacy
- le condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza.
Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente la nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ai sensi del Regolamento n. 35, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione e forma giuridica dell’impresa di assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
b) Indirizzo della sede legale in Austria
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx
c) Indirizzo della sede secondaria in Italia
Xxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
d) Recapiti telefonici, sito Internet e indirizzo di posta elettronica
Telefono: 0000-0000 000000
Telefax: 0039-0471 052601
e) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
L'Impresa è iscritta nel Registro austriaco delle imprese (Österreichisches Firmenbuch) al numero 32927Y, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Istituto austriaco per la vigilanza sulle assicurazioni (Österreichische Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht).
La sede secondaria è iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero 182399.
L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo assicurazioni contro i danni a cose, con comunicazione della
FMA del 10 aprile 1996 e autorizzazione dell’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS del 12 ottobre 2005. L’impresa svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
a) Patrimonio netto
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a EUR 51.100.000,- e corrisponde, secondo le disposizioni per le società mutue di assicurazione, alle riserve patrimoniali.
b) Indice di solvibilità
L’indice di solvibilità rilevabile dal bilancio per l’anno 2014 è pari a 325,0 %. Questa cifra indica il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato in polizza.
Avvertenza:
Il Contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire alla medesima almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno s‘intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 13 e 14 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (AS08).
3. Coperture assicurative offerte, limitazioni ed esclusioni
A seconda delle sezioni di polizza richiamate dal presente contratto di seguito sono riportati gli ambiti operativi della copertura assicurativa.
Le garanzie s‘intendono prestate per i beni, le somme assicurate e il tipo di garanzia indicati nella scheda di polizza.
3.1 Incendio
3.1.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB)
3.1.1.1 Incendio ai sensi dell’art. 1, punto 1.1 AFB
3.1.1.2 Fulmine ai sensi dell’art. 1, punto 1.2 AFB
3.1.1.3 Esplosione ai sensi dell’art. 1, punto 1.3 AFB
3.1.1.4 Caduta aerei ai sensi dell’art. 1, punto 1.4 AFB
3.1.1.5 Incendio doloso da parte di terzi ai sensi dell’art. 1, punto 1.1 AFB
3.1.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione incendio
Ai sensi della Sezione III, punti 1-22 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione ”Per gli esercizi alberghieri“
3.1.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione incendio
Ai sensi della Sezione IV, punti 1-13 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“
3.1.4 Esclusioni nell’assicurazione incendio
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.1.4.1 Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
3.1.4.2 Danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3.1.4.3 Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
3.1.4.4 Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non sono assicurati se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
3.1.4.5 Danni a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
3.1.4.6 Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
3.1.4.7 Xxxxx dovuti a proiettili di armi da fuoco;
3.1.4.8 Danni da depressione (implosione);
3.1.4.9 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.1.4.9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.1.4.9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.1.4.9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.1.4.9.1 e 3.1.4.9.2);
3.1.4.9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.1.4.9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 3.1.4.1 a 3.1.4.8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso è assicurato.
Per i punti 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.6, 3.1.4.7 e 3.1.4.8 vale quanto segue: detti danni sono assicurati se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro.
Avvertenza:
Se è assicurato un edificio, s’intendono altresì assicurati i danni dovuti all’incendio del camino dell’edificio assicurato, in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB).
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.1.5 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Incendio, fulmine, esplosione, caduta aerei | Limite massimo di indennizzo 100% della somma assicurata | Franchigia - |
Incendio doloso da parte di terzi | 100% della somma assicurata | - |
3.1.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.1.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articolo 5;
3.1.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articolo 8.
3.2 Estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (extended coverage)
3.2.1 Garanzie secondo le Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”
3.2.1.1 Eventi sociopolitici (disordini interni, danneggiamento doloso, sciopero, serrata, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici) ai sensi dell’articolo 1, punto 1.1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.2.1.2 Colaggio da impianto sprinkler ai sensi dell’articolo 1, punto 1.2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.2.1.3 Inondazioni e colate detritiche ai sensi dell’articolo 1, punto 1.3 e 1.4 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.2.1.4 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe ai sensi dell’articolo 1, punto 1.5 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.2.2 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Garanzie: Eventi sociopolitici Disordini interni, danneggiamento doloso, sciopero, serrata, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici | Limite massimo di indennizzo 50% della somma assicurata al massimo EUR 1.000.000,- | Franchigia EUR 1.500,- per sinistro |
Colaggio da impianto sprinkler | 100% della somma assicurata al massimo EUR 200.000,- | EUR 500,- per sinistro |
Inondazioni e colate detritiche | 50% della somma assicurata al massimo EUR 500.000,- | EUR 5.000,- per sinistro |
Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe | 50% della somma assicurata al massimo EUR 500.000,- | EUR 5.000,- per sinistro |
Esempio per l’applicazione della franchigia:
Danno da vandalismo di EUR 5.000 al netto della franchigia di EUR 1.500. Quindi l’ammontare dell’indennizzo è di EUR 3.500.
Esempio relativo al limite massimo di indennizzo:
Danno da inondazione di EUR 800.000 e somma assicurata di EUR 1.500.000. Il limite di indennizzo è del 50% della somma assicurata con und limite massimo di EUR 500.000. Quindi in questo caso l’indennizzo ammonta a massimo EUR 500.000.
3.2.3 Esclusioni nell’assicurazione di estensioni di garanzia relative all’assicurazione incendio (extended coverage)
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.2.3.1 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.2.3.1.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.2.3.1.2 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punto 3.2.3.1.1);
3.2.3.1.3 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
3.2.3.1.4 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 1, punto 1.1.1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri” ).
3.2.4 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.2.4.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”, articoli 6 e 7;
3.2.4.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”, articolo 10.
3.3 Acqua condotta
3.3.1 Garanzie secondo le Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
3.3.1.1 Xxxxx materiali causati dalla fuoriuscita di acqua condotta ai sensi dell’articolo 1, punto 1 AWB.
3.3.1.2 Danni di rottura o gelo alle tubature idriche (in caso di assicurazione di un edificio) ai sensi dell’articolo 1, punto 2 AWB.
3.3.1.3 Spese di scongelamento (in caso di assicurazione di un edificio) ai sensi dell’articolo 3, punto 2.2.1 AWB.
3.3.1.4 Spese di ricerca (in caso di assicurazione di un edificio) ai sensi dell’articolo 3, punto 2.2.2 AWB.
3.3.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione contro i danni da acqua condotta
Come indicato alla Sezione III, punti 1, 8, 11-18, 21 e 23-25 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“.
3.3.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione contro i danni da acqua condotta
Come indicato alla Sezione IV, punti 1-9 nonché punto 14 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“.
3.3.4 Esclusioni nell’assicurazione contro i danni da acqua condotta
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.3.4.1 Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
3.3.4.2 Danni da rottura di tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3.3.4.3 Danni da rottura di tubature idriche all’esterno degli edifici;
3.3.4.4 Danni da rottura di raccordi o di dispositivi ad essi collegati;
3.3.4.5 Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
3.3.4.6 Danni al sistema di emissione di calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, o dovuti ad esso;
3.3.4.7 Danni a impianti solari con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
3.3.4.8 Danni a impianti di climatizzazione con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
3.3.4.9 Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
3.3.4.10 Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
3.3.4.11 Danni a merci sotto il livello del terreno, che sono collocate fino a 12 cm al disopra del pavimento;
3.3.4.12 Rimozione di ostruzioni di qualsivoglia natura;
3.3.4.13 Perdita di acqua, perdita della pigione o altri danni indiretti;
3.3.4.14 Danni da acque freatiche, acqua alta, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
3.3.4.15 Danni da carie del legno, marciume o muffe, ancorché causati da acqua condotta;
3.3.4.16 Xxxxx causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei.
3.3.4.17 Xxxxx causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.3.4.17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.3.4.17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.3.4.17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.3.4.17.1 e 3.3.4.17.2);
3.3.4.17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.3.4.17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti. Avvertenza:
Se espressamente convenuto in polizza è possibile assicurare
- danni da rottura dovuti a corrosione, danni alle guarnizioni di tubazioni, danni a dispositivi e raccordi collegati, nonché danni a tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio sul fondo assicurato;
- danni da ostruzione (le spese per la rimozione dell’ostruzione all’interno del fabbricato assicurato).
Non sono assicurati: danni dovuti a ristagno e rigurgito della rete fognaria pubblica.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.3.5 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Xxxxx dovuti alla fuoriuscita di acqua condotta, danni alle tubature idriche dovuti a rottura o gelo | Limite massimo di indennizzo 100% della somma assicurata al massimo EUR 200.000 per anno assicurativo | Franchigia EUR 500 per sinistro |
Esempi relativi alla franchigia:
Assicurazione contro i danni da acqua condotta
Franchigia di EUR 500 per sinistro nell’assicurazione contro i danni da acqua condotta:
Danno da acqua condotta: EUR 5.000 meno la franchigia di EUR 500 ==> indennizzo di EUR 4.500.
Esempi relativi al limite di indennizzo:
Assicurazione contro i danni da acqua condotta
Limite di indennizzo di EUR 200.000 nell’assicurazione contro i danni da acqua condotta:
In caso di un danno da acqua condotta da EUR 250.000, l’indennizzo è limitato a EUR 200.000,
3.3.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.3.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta, articoli 5 e 6;
3.3.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta, articolo 9.
3.4 Eventi atmosferici
3.4.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
3.4.1.1 Tempesta ai sensi dell’art. 1, punto 1.1 AStB
3.4.1.2 Grandine ai sensi dell’art. 1, punto 1.2 AStB
3.4.1.3 Sovraccarico di neve ai sensi dell’art. 1, punto 1.3 AStB
3.4.1.4 Frane in roccia/caduta massi ai sensi dell’art. 1, punto 1.4 AStB
3.4.1.5 Frana ai sensi dell’art. 1, punto 1.5 AFB
3.4.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione contro gli eventi atmosferici
Ai sensi della Sezione III, punti 1, 8, 11-16, 18 e 25 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri “.
3.4.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione di eventi atmosferici
Ai sensi della Sezione IV, punti 1-9, 13 e 15-17 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“.
3.4.4 Esclusioni nell’assicurazione contro gli eventi atmosferici
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.4.4.1 Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
3.4.4.2 Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3.4.4.3 Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aeroplani o veicoli spaziali;
3.4.4.4 Xxxxx causati da acqua o dal relativo ristagno.
Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse.
3.4.4.5 Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
3.4.4.6 Xxxxx causati da cedimento del terreno;
3.4.4.7 Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
3.4.4.8 Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose) s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
3.4.4.9 Xxxxx dovuti al fatto che
3.4.4.9.1 edifici assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
3.4.4.9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
3.4.4.10 Xxxxx causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.4.4.10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.4.4.10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.4.4.10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.4.4.10.1. e 3.4.4.10.2.);
3.4.4.10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.4.4.10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.4.5 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Tempesta, grandine, sovraccarico di neve, frana in roccia, caduta massi, frana | Limite massimo di indennizzo 100% della somma assicurata | Franchigia EUR 500 per sinistro |
Esempio relativo all’applicazione della franchigia:
Danno da grandine di EUR 2.000 al netto della franchigia di EUR 500: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 1.500.
3.4.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.4.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articoli 5 e 6;
3.4.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articolo 9.
3.5 Interruzione d’esercizio
3.5.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB) e le Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio di imprese industriali, commerciali e di altre aziende.
3.5.1.1 Assicurazione contro l’interruzione di esercizio sulla base di una percentuale del danno (se concordato)
Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Edifici e/o Contenuto (contenuto pertinente all’attività, magazzino merci e scorte) afferente alle assicurazioni contro l'incendio, alle estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (Extended Coverage), alle assicurazioni contro i danni da acqua condotta e alle assicurazioni contro gli eventi atmosferici, l’Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l’interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza. Nel caso di danni elettrici l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo supplementare.
3.5.1.2 Assicurazione contro l’interruzione di esercizio sulla base del margine di contribuzione (se concordato)
Copertura assicurativa per la perdita del margine di contribuzione in caso d’ interruzione d’esercizio, totale o parziale, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini dell’assicurazione contro l'incendio, dell’assicurazione contro i danni da acqua condotta o dell’assicurazione contro gli eventi atmosferici.
3.5.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio
Ai sensi della Sezione III, punti 8, 9, 12, 13, 17-22 e 26 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione ”Per gli esercizi alberghieri“.
3.5.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio
3.5.3.1 Ai sensi della Sezione IV, punto 6 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“.
3.5.3.2 Il periodo di indennizzo è di 12 mesi e può essere esteso o ridotto con pattuizione specifica.
3.5.4 Esclusioni nell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio sulla base del margine di contribuzione
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.5.4.1 Non s’intendono danni materiali:
3.5.4.1.1 Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
3.5.4.1.2 Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3.5.4.1.3 Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
3.5.4.1.4 Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico);
Inoltre, detti danni non s’intendono come danni materiali se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni.
3.5.4.1.5 Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
3.5.4.1.6 Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
3.5.4.1.7 Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
3.5.4.1.8 Danni da depressione (implosione);
3.5.4.2 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.5.4.2.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.5.4.2.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.5.4.2.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.5.4.2.1 e 3.5.4.2.2);
3.5.4.2.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.5.4.2.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 3.5.4.1.1.-3.5.4.1.8 vale quanto segue: se i danni in parola provocano un incendio o un’esplosione, il sinistro così occorso rientra tra i danni materiali.
Per i punti 3.5.4.1.2, 3.5.4.1.3, 3.5.4.1.4, 3.5.4.1.6, 3.5.4.1.7 e 3.5.4.1.8 vale quanto segue: i danni in parola s’intendono danni materiali se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 3.5.4.2 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.5.4.2.1-3.5.4.2.5, ovvero le loro conseguenze.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.5.5 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Limite massimo di indennizzo | Franchigia | |
Margine di contribuzione perso a seguito di sinistro coperto da assicurazione contro l’incendio, i danni da acqua condotta o gli eventi atmosferici | 100% del margine di contribuzione annuo con periodo di indennizzo di 12 mesi (possibilità di frazionamento in funzione del periodo di indennizzo convenuto) | EUR 500 per sinistro |
Esempio per l’applicazione della franchigia:
Danno da interruzione d’esercizio di EUR 10.000 al netto della franchigia di EUR 500: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 9.500.
3.5.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.2.4.3 3.5.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito d’incendio, articoli 7 e 8;
3.5.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito d’incendio, articolo 11.
3.6 Estensione di garanzia relativa all’interruzione d’esercizio (Extended Coverage)
La presente estensione di garanzia s‘intende assicurata automaticamente se sarà assicurata anche l’estensione di garanzia relativa all’assicurazione contro l’incendio.
La somma assicurata si basa sul periodo di indennizzo concordato nell’ambito dell’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio sulla base del margine di contribuzione.
3.6.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari:
3.6.1.1 Eventi sociopolitici (disordini interni, danneggiamento doloso, sciopero, serrata, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici) ai sensi dell’articolo 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
3.6.1.2 Colaggio da impianto sprinkler ai sensi dell’articolo 2, punto 1.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
3.6.1.3 Inondazioni e colate detritiche ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
3.6.1.4 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe ai sensi dell’articolo 2, punto 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
3.6.2 Esclusioni nell’assicurazione estensione di garanzia relativa all’interruzione d’esercizio
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.6.2.1 Non rientrano tra i danni materiali i danni a cose non assicurate ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, finanche se utili all’esercizio assicurato.
3.6.2.2 Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.
3.6.2.3 Se non diversamente convenuto, non rientrano tra i danni materiali: Xxxxx causati dall’effetto diretto o indiretto di:
3.6.2.3.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.6.2.3.2 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.6.2.3.1);
3.6.2.3.3 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
3.6.2.3.4 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 2, punto 1.1. delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari
3.6.2.4 Per il punto 3.6.2.3 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.6.2.3.1 – 3.6.2.3.4, ovvero le loro conseguenze.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.6.3 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Garanzie: | Limite massimo di indennizzo | Franchigia |
Eventi sociopolitici Disordini interni, danneggiamento doloso, sciopero, serrata, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici | 50% della somma assicurata al massimo EUR 500.000 | EUR 1.500 per sinistro |
Colaggio da impianto sprinkler | 100% della somma assicurata al massimo EUR 100.000 | EUR 500 per sinistro |
Inondazioni e colate detritiche | 50% della somma assicurata al massimo EUR 250.000 | EUR 5.000 per sinistro |
Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe | 50% della somma assicurata al massimo EUR 250.000 | EUR 5.000 per sinistro |
Esempio per l’applicazione della franchigia:
Danno da vandalismo di EUR 5.000 al netto della franchigia di EUR 1.500: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 3.500.
Esempio relativo al limite massimo di indennizzo:
Danno da inondazione di EUR 800.000 e somma assicurata di EUR 1.500.000. Il limite di indennizzo è del 50% della somma assicurata con un limite massimo di EUR 250.000, quindi in questo caso l’indennizzo ammonta a massimo EUR 250.000.
3.6.4 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.6.4.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, articoli 7 e 8;
3.6.4.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, art. 11.
3.7 Furto con scasso
3.7.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB)
3.7.1.1 I danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato ai sensi dell’articolo 1, punto 1. AEB.
3.7.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione contro il furto con scasso
Come indicato alla Sezione III, punti 8, 11, 13, 14, 16, 18, 21 e 27-30 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.7.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione contro il furto con scasso
Come indicato alla Sezione IV, punti 1-6, 9 e 18-22 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.7.4 Esclusioni nell’assicurazione contro il furto con scasso
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione contro il furto con scasso, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.7.4.1 Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose);
3.7.4.2 Furto o perdita di cose senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3.7.4.3 Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
3.7.4.4 Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
3.7.4.5 Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
3.7.4.6 Xxxxx dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
3.7.4.7 Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
3.7.4.8 Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
3.7.4.9 Danni per lucro cessante e xxxxx xxxxxxxxx;
3.7.4.10 Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
3.7.4.10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.7.4.10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.7.4.10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.7.4.10.1 e 3.7.4.10.2);
3.7.4.10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.7.4.10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.7.5 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Limite massimo di indennizzo | Franchigia | |
Danni a seguito di furto con scasso, consumato o tentato, che ha interessato il contenuto pertinente all'attività, merci e provviste o il contenuto di casse e contenitori | 100% della somma assicurata in caso di assicurazione a valore intero, ovvero la rispettiva quota in caso di assicurazione a primo rischio relativo | EUR 500 per sinistro se osservate tutte le misure minime di sicurezza, 10% del sinistro, minimo EUR 1.000 per sinistro, se non sono osservate tutte le misure minime di sicurezza |
Esempio per l’applicazione della franchigia in presenza delle misure minime di sicurezza:
Danno da furto con scasso di EUR 10.000 al netto della franchigia di EUR 500: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 9.500.
Esempio per l’applicazione della franchigia in assenza delle misure minime di sicurezza:
Danno da furto con scasso di EUR 8.000 al netto della franchigia del 10%, minimo EUR 1.000: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 7.000.
3.7.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.7.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso, articoli 5 e 6;
3.7.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso, art. 9.
3.8 Vetri e cristalli
L’indennizzo massimo è, a scelta, EUR 2.500 o EUR 5.000 per singolo elemento di vetro.
3.8.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (AGB)
3.8.1.1 Danni da rottura occorsi al vetro assicurato ai sensi dell’articolo 1 ABG.
3.8.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione vetri e cristalli
Come indicato alla Sezione II, punti 8.5.1-8.5.4 e alla Sezione III, punti 8, 13, 18, 21 e 30 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.8.3 Coperture aggiuntive soggette a premio nell’ambito dell’assicurazione vetri e cristalli
Come indicato alla Sezione II, punti 8.6.1 e 8.6.3-8.6.8 e alla Sezione IV, punto 23 delle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.8.4 Esclusioni nell’assicurazione vetri e cristalli
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione vetri e cristalli (ABG), cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.8.4.1 Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
3.8.4.2 Xxxxx a supporti e cornici;
3.8.4.3 Xxxxx xxxxxxxxx;
3.8.4.4 Xxxxx causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
3.8.4.5 Xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
3.8.4.6 Xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
3.8.4.7 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.8.4.7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.8.4.7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.8.4.7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.8.4.7.1 e 3.8.4.7.2);
3.8.4.7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.8.4.7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.8.5 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Variante: Danni da rottura occorsi al vetro assicurato | Limite massimo di indennizzo EUR 2.500 per singolo elemento di vetro | Franchigia nessuna |
Danni da rottura occorsi al vetro assicurato | EUR 5.000 per singolo elemento di vetro | nessuna |
3.8.6 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.8.6.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli, articoli 5 e 6.
3.8.6.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, art. 8 e ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli, art. 9.
3.9 Responsabilità civile
3.9.1 Garanzie secondo le Condizioni generali e le Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB 2008 e EHVB 2008)
3.9.1.1 Copertura assicurativa per gli effetti di legge della responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio assicurato con soddisfazione delle pretese risarcitorie legittime di terzi e rigetto di quelle illegittime.
Nota: la copertura assicurativa è operante anche per pretese risarcitorie avanzate a seguito di azioni dolose commesse da persone per le quali il Contraente è responsabile a tenore dell’art. 2049 c.c.
Il massimale convenuto rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per i danni complessivi, siano essi a persone o materiali.
3.9.1.2 Se non diversamente previsto dalle Condizioni generali e dalle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante per i sinistri occorsi nel territorio europeo.
3.9.2 Rischi coperti automaticamente nell’ambito dell’assicurazione di responsabilità civile
L’assicurazione può essere stipulata con una copertura TOP o STANDARD. La tipologia di copertura desiderata deve essere documentata nella richiesta di stipula e in polizza. Trova applicazione la prestazione relativa alla tipologia di copertura scelta conformemente a quanto previsto alla Sezione V, numeri 1-28 della Condizione particolare del contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”, come pure conformemente alle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB), Sezione A, par. 2, punti 1-3.
3.9.3 Esclusioni nell’assicurazione di responsabilità civile
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 7 delle Condizioni generali per l’assicurazione di responsabilità civile, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
3.9.3.1 In particolare, ai sensi dell’art. 1 dell’assicurazione di responsabilità civile l’assicurazione non copre
3.9.3.1.1 pretese relative a garanzia per vizi;
3.9.3.1.2 pretese che, in forza di un contratto o di un particolare impegno, eccedono l’obbligo risarcitorio previsto dalla legge;
3.9.3.1.3 l’adempimento di contratti e la prestazione sostitutiva in luogo dell’adempimento.
3.9.3.2 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori delle persone che hanno causato illegalmente e con dolo il danno del quale un terzo li rende responsabili. Sono equiparati al dolo
3.9.3.2.1 un’azione o un’omissione con la quale ci si doveva attendere il probabile verificarsi del danno, accettando tuttavia il rischio di tale eventualità (p. es. prediligendo una modalità di lavoro che consenta di risparmiare denaro o tempo);
3.9.3.2.2 l’essere a conoscenza del fatto che merci prodotte o fornite ovvero lavori eseguiti sono affetti da vizi o nocivi.
3.9.3.3 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori in base alla legge austriaca sulla responsabilità amministrativa [Amtshaftungsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 20/1949) e s. m. e i. e alla legge austriaca sulla responsabilità civile di organi pubblici [Organhaftpflichtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBl.] n. 181/1967) e s. m. e i.
3.9.3.4 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti dell’energia atomica, segnatamente con
3.9.3.4.1 reazioni di combustibili nucleari fissili o fusibili;
3.9.3.4.2 irraggiamento di sostanze radioattive ed effetto di radiazioni prodotte dall’accelerazione di particelle cariche;
3.9.3.4.3 contaminazione causata da materie radioattive.
3.9.3.5 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per i danni che il Contraente o le persone agenti per lui hanno causato con il possesso o l’utilizzo di
3.9.3.5.1 aeromobili,
3.9.3.5.2 apparecchi aerei,
3.9.3.5.3 autoveicoli o rimorchi che per la loro tipologia costruttiva e dotazione o il loro utilizzo con riferimento al rischio assicurato devono essere dotati di targa ufficiale, o lo sono effettivamente. Tuttavia, detta esclusione non interessa l’utilizzo di autoveicoli come fonte d’energia legata a un determinato luogo.
I termini aeromobile e apparecchio aereo devono intendersi ai sensi della legge austriaca sulla navigazione aerea [Luftfahrtgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 253/1957) e s. m. e i., i termini autoveicolo, rimorchio e targa ufficiale ai sensi della legge austriaca sugli autoveicoli [Kraftfahrgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 267/1967) e s. m. e i.
3.9.3.5.4 Veicoli speciali a motore, quali motoslitte, veicoli battipista, moto d’acqua e simili.
3.9.3.6 L'assicurazione non copre danni causati
3.9.3.6.1 al Contraente stesso (ai Contraenti stessi);
3.9.3.6.2 ai familiari del Contraente (per familiari s’intendono il coniuge, i parenti in linea retta ascendente e discendente, i suoceri, i genitori adottivi, il patrigno e la matrigna come pure generi e nuore, i figli adottivi e i figliastri, i fratelli e le sorelle che convivono nel medesimo nucleo familiare; la convivenza more uxorio è equiparata nei suoi effetti a quella coniugale);
3.9.3.6.3 ai soci del Contraente e ai loro familiari (punto 3.9.3.6.2);
3.9.3.6.4 alle società nelle quali il Contraente o i suoi familiari (punto 3.9.3.6.2) detengono partecipazioni, e quindi proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal Contraente e dai suoi familiari (punto 3.9.3.6.2) in dette società; inoltre
alle società che appartengono al medesimo gruppo (ai sensi del § 15 della legge austriaca sulle società per azioni e le società in accomandita per azioni [AktG]) del Contraente o dei suoi familiari (punto 3.9.3.6.2), e quindi proporzionalmente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente detenuta dalla controllante in tali società.
Nel caso di persone giuridiche, persone incapaci di agire o limitatamente capaci di agire, i rappresentanti legali e familiari sono equiparati al Contraente e ai suoi familiari.
3.9.3.7 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni causati dalla modifica del patrimonio genetico di cellule germinali o embrioni umani; in tali casi è irrilevante se la modifica sia riconducibile alla trasmissione o all’effetto indiretto di patrimonio transgenico o all’intervento diretto con tecniche genetiche o riproduttive.
Non sono assicurati danni relativi a organismi geneticamente modificati.
3.9.3.8 L’Assicuratore non risponde per danni conseguenti ad atti di forza di Stati o contro Stati e i loro organi, atti di forza di organizzazioni politiche e terroristiche, atti di forza in occasione di raduni pubblici, eventi e cortei e atti di forza in occasione di scioperi e serrate.
3.9.3.9 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a lavori o cose prodotti o forniti dal Contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura.
3.9.3.10 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a
3.9.3.10.1 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
3.9.3.10.2 cose che il Contraente o le persone che agiscono per lui hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
3.9.3.10.3 cose cedute al Contraente o alle persone che agiscono per lui a puro titolo di favore;
3.9.3.10.4 cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste;
3.9.3.10.5 quelle parti di cose immobili, che sono oggetto diretto di lavorazione, di utilizzo o di altra attività.
3.9.3.11 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose causati dall’emissione o dall’effetto graduali di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polveri ecc.).
3.9.3.12 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose per allagamenti provocati da acque ferme o correnti che sono stati causati da impianti, provvedimenti e dotazioni del Contraente che richiedono un’autorizzazione ai sensi della legge austriaca sull’utilizzazione delle acque [Wasserrechtsgesetz] (Gazzetta ufficiale [BGBI.] n. 215/1959) e s. m. e i. Parimenti, l’assicurazione non copre analoghi obblighi risarcitori dovuti al fatto che il Contraente collabora direttamente alla produzione, alla fornitura, alla manutenzione o alla riparazione di detti impianti.
3.9.3.13 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni in rapporto diretto o indiretto con gli effetti di campi elettromagnetici.
3.9.3.14 Non sono assicurati gli obblighi risarcitori per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad amianto o materiali contenenti amianto, oppure in relazione ad essi.
3.9.3.15 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni a cose e/o danni patrimoniali che rientrano nelle situazioni di cui alla Sezione A, par. 2, punto 4. delle EHVB (estensione copertura RC del produttore).
3.9.3.16 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome.
3.9.3.17 L’assicurazione non copre gli obblighi risarcitori per danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.9.4 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Copertura base: | Limite massimo di indennizzo | Franchigia |
Copertura assicurativa per gli effetti di legge della responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio assicurato, con soddisfazione delle pretese risarcitorie legittime di terzi e rigetto di quelle illegittime. | 100% del massimale desiderato o del sottolimite pattuito | 10%, con un minimo di EUR 200 e un massimo di EUR 2.000 per evento assicurato, ovvero in base alle pattuizioni convenute nel contratto e nelle condizioni |
Esempio per l’applicazione della franchigia
Assicurazione di responsabilità civile:
Franchigia del 10%, minimo EUR 200, massimo EUR 2.000 nell’assicurazione di responsabilità civile:
a) Danno da responsabilità civile di EUR 1.000 ==> 10% di franchigia = EUR 100, ma poiché la franchigia minima ammonta a EUR 200 viene applicata quest’ultima.
b) Danno da responsabilità civile di EUR 5.000 ==> 10% di franchigia = EUR 500.
c) Danno da responsabilità civile di EUR 100.000 ==> 10% di franchigia = EUR 10.000, ma poiché la franchigia massima ammonta a EUR 2.000 viene applicata quest’ultima.
Esempio relativo al limite di indennizzo
Assicurazione di responsabilità civile:
50% del massimale come limite massimo di indennizzo previsto dall’assicurazione di responsabilità civile per danni ambientali:
Nell’ipotesi in cui il massimale sia pari a EUR 1.500.000 e il danno materiale di natura ambientale ammonti a EUR
1.000.000 saranno rimborsati EUR 750.000.
3.9.5 Obblighi contrattuali AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.9.5.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative dell’assicurazione di responsabilità civile, articolo 8.
3.10 Elettronica
3.10.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE)
3.10.1.1 Ubicazione del rischio:
3.10.1.1.1 Per tutti gli impianti e gli strumenti fissi, la copertura assicurativa nel luogo assicurato è operante sulla base delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) se essi hanno un’alimentazione elettrica, sono utilizzati per l’attività produttiva o commerciale e sono di proprietà del Contraente.
3.10.1.1.2 La copertura per gli impianti e gli strumenti mobili (portatili, movibili) è operante all’interno e all’esterno dell’esercizio (entro i confini dell’Europa geografica).
3.10.1.2 S’intendono assicurati gli impianti e gli strumenti di seguito nominati e fino a un valore per singolo impianto/strumento di EUR 7.500:
3.10.1.2.1 Impianti e strumenti per IT
Server, stazioni di lavoro, PC, varie periferiche quali mouse, tastiera, cavi e sim., stampante, scanner, reti informatiche, gruppi di continuità;
3.10.1.2.2 Impianti e strumenti per la comunicazione
Impianti telefonici, ivi inclusi telefoni cordless, citofoni interni ed esterni, modem, apparecchi telex, teletext, telefax, segreterie telefoniche;
3.10.1.2.3 Impianti e strumenti per l’ufficio
Macchine copiatrici, calcolatrici e macchine per scrivere elettriche, apparecchiature per microfilm, distruggi documenti, apparecchi stampa indirizzi, affrancatrici e imbustatrici, piccole macchine offset;
3.10.2 Rischi coperti automaticamente nell’assicurazione elettronica
Spese accessorie nell’assicurazione elettronica come indicato alla Sezione III, punto 31.
3.10.3 Esclusioni nell’assicurazione elettronica
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa:
3.10.3.1 A prescindere dalle concause, l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo per danni
3.10.3.1.1 cagionati con dolo del Contraente o dei suoi rappresentanti;
3.10.3.1.2 cagionati da eventi bellici di ogni genere o da disordini interni;
3.10.3.1.3 cagionati da energia nucleare;
3.10.3.1.4 che si verificano nel corso di terremoti come loro conseguenza;
3.10.3.1.5 cagionati da usura o invecchiamento dovuti all’esercizio, normali o precoci, tuttavia, l’indennizzo viene riconosciuto per danni indiretti ad altre unità sostitutive. È fatto salvo il punto 3.10.3.2.
3.10.3.2 Se la prova di sussistenza di una delle cause di cui ai punti 3.10.3.1.2 – 3.10.3.1.4 non può essere fornita, è sufficiente la netta probabilità che il danno sia riconducibile a una di queste ultime.
3.10.3.3 A prescindere dalle concause, l’Assicuratore non riconosce altresì alcun indennizzo per danni, per i quali deve rispondere un terzo quale fornitore (produttore o commerciante), imprenditore o in funzione di un incarico di riparazione.
Qualora il terzo contesti la propria responsabilità, l'Assicuratore liquida provvisoriamente l’indennizzo. Se, dopo il pagamento in questione, si evidenzia che un terzo deve rispondere del danno, e questi contesta la propria responsabilità, il Contraente trattiene provvisoriamente l’indennizzo già liquidato.
Nei casi in parola non trova applicazione l'art. 67 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). Il Contraente deve far valere il suo diritto a spese dell'Assicuratore e secondo le sue indicazioni, in via stragiudiziale e, se necessario, giudiziale.
L’indennizzo deve essere restituito se il Contraente non osserva un’istruzione dell'Assicuratore, ovvero se il terzo risarcisce il Contraente medesimo.
3.10.3.4 L’indennizzo per componenti elettronici (pezzi) della cosa assicurata sarà riconosciuto solo se nel complesso il rischio assicurato è intervenuto in modo comprovabile, agendo dall’esterno su una unità sostitutiva (in caso di riparazione, normalmente una unità da sostituire), ovvero sulla cosa assicurata medesima. Se tale prova non può essere fornita, è sufficiente la netta probabilità che il sinistro sia riconducibile ad un rischio assicurato esterno.
Tuttavia, l’indennizzo viene riconosciuto per danni indiretti ad altre unità sostitutive.
3.10.3.5 L’indennizzo per dati assicurati (art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica) viene riconosciuto solo se si è avuta una perdita o un’alterazione dei dati a seguito di un danno assicurato al supporto sul quale essi erano memorizzati.
3.10.3.6 Se non diversamente convenuto, l’Assicuratore eroga la prestazione indennitaria per tubi (p. es. tubi catodici, tubi di potenza ad alta frequenza, tubi per raggi X, tubi laser) e supporti per immagini intermedie (p. es. tamburi al selenio) solo in caso di danni dovuti a
3.10.3.6.1 incendio, fulmini, esplosione, solo nella misura in cui detti rischi possono essere coperti da un’assicurazione contro gli incendi;
3.10.3.6.2 furto con scasso, rapina, atti vandalici, solo nella misura in cui detti rischi possono essere coperti da un’assicurazione contro il furto con scasso;
3.10.3.6.3 acqua condotta, solo nella misura in cui detto rischio può essere coperto da un’assicurazione contro i danni da acqua condotta. Sono fatti salvi i punti 3.10.3.1 e 3.10.3.3.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle Condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.10.4 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione generali e particolari nonché alla scheda di polizza.
Assicurazione globale ufficio: | Limite massimo di indennizzo | Franchigia |
Tutti gli impianti e gli strumenti fissi e mobili per IT, comunicazione e ufficio | 5% del valore a nuovo dell’intero contenuto pertinente all’attività | EUR 200 per evento assicurato o secondo quanto convenuto nel contratto |
(25% del danno per impianti e apparecchi mobili esterni al luogo assicurato in caso di furto, furto con scasso, rapina o saccheggio) |
Esempio per l’applicazione della franchigia:
Danno cagionato a strumento elettrico per ufficio di EUR 2.000 al netto della franchigia di EUR 200: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 1.800.
Esempio per l’applicazione della franchigia in caso di uno strumento mobile danneggiato fuori dall’ubicazione del rischio:
Danno cagionato a strumento elettrico mobile per ufficio di EUR 2.000 al netto della franchigia del 25%: l’indennizzo ammonta pertanto a EUR 1.500.
3.10.5 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.10.5.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione elettronica, articolo 10.
3.10.5.2 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione elettronica, articolo 9, punto 12.
3.11 Merci in refrigerazione
3.11.1 Garanzie secondo le Condizioni generali di assicurazione di merci in refrigerazione
3.11.1.1 L’Assicuratore garantisce la copertura assicurativa per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della merce in refrigerazione assicurata a seguito dei sinistri di seguito elencati:
3.11.1.1.1 Guasti meccanici o elettrici degli impianti frigoriferi dovuti, a titolo esemplificativo, a difetti di materiale o di fabbricazione, cortocircuiti, difetti d’isolamento, sovratensioni o anche a imperizia, negligenza o malafede;
3.11.1.1.2 Fuoriuscita di soluzione idrosalina, ammoniaca o di altri fluidi refrigeranti;
3.11.1.1.3 Interruzione dell’alimentazione dovuta a guasti della rete pubblica di fornitura dell’energia elettrica;
3.11.1.1.4 Interruzione dell’approvvigionamento idrico dovuta a guasti della rete idrica pubblica.
3.11.2 Rischi coperti automaticamente nell’assicurazione di merci in refrigerazione
3.11.2.1 Gelati come indicato alla Sezione III, punto 32.
3.11.2.2 Conservazione frigorifera come indicato alla Sezione III, punto 33
3.11.3 Esclusioni nell’assicurazione di merci in refrigerazione
Avvertenza: come meglio precisato dall’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di merci in refrigerazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, sono esclusi dalla copertura assicurativa offerta:
A prescindere dalla causa che li ha originati, la copertura assicurativa non è operante per danni occorsi:
3.11.3.1 in caso di disordini interni, sciopero, azioni di persone in sciopero o in serrata che s’introducono all’interno del terreno aziendale o vi rimangono illecitamente, violazioni della neutralità, eventi bellici di ogni natura, occupazione o invasione militare, disposizioni dei pubblici poteri, sottrazione o sequestro da parte di qualsivoglia forza o autorità,
in caso di terremoti e di eventi ascrivibili a un effetto dannoso dell’energia nucleare,
salvo nell’ipotesi in cui il Contraente dimostri che tra il danno e detti eventi non sussiste un nesso diretto né indiretto;
3.11.3.2 per errori e vizi presenti alla stipula dell’assicurazione che erano – o avrebbero dovuto essere - noti al Contraente, all’Assicurato o alle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive;
3.11.3.3 per azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato o dalle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive.
Si configura una colpa grave nel caso in cui vengano prescritte o impostate colposamente una temperatura o una umidità inappropriate per le merci in questione oppure, a fronte di un avviso di interruzione della fornitura elettrica o idrica, nel caso in cui le persone anzidette abbiano colposamente omesso di prendere i provvedimenti necessari e ragionevoli per evitare il danno;
3.11.3.4 come conseguenza, laddove sia comprovabile la sussistenza di un nesso diretto, della normale usura degli impianti di refrigerazione e in seguito a segni d’invecchiamento, corrosione, ruggine o altri depositi;
3.11.3.5 per calo o variazione delle merci dovuta a fattori naturali;
3.11.3.6 per trattamento preliminare o confezionamento della merce inappropriato o affetto da vizi e per condizioni della merce non perfette al momento dello stoccaggio, per congelamento inappropriato, per stoccaggio inadeguato;
3.11.3.7 per messa in servizio precoce dell’impianto di refrigerazione successivamente a un danno, prima che sia concluso il ripristino definitivo dello stesso e prima che sia garantito un regolare esercizio.
Si rinvia anche alle relative disposizioni nelle condizioni particolari per il contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
3.11.4 Franchigie e limiti di indennizzo AVVERTENZA:
Per determinate sezioni di garanzia presenti in polizza sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo separati. Per il dettaglio si rinvia alle relative condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Copertura assicurativa per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata in conseguenza di un sinistro assicurato (v. condizioni) | Limite massimo di indennizzo | Franchigia |
100 % della somma assicurata | 10% del sinistro, minimo EUR 200 per sinistro |
Esempio per l’applicazione della franchigia:
a) Xxxxx alla merce in refrigerazione di EUR 1.000 ==> 10% di franchigia = EUR 100,-, ma poiché la franchigia minima ammonta a EUR 200,- viene applicata quest’ultima. L’indennizzo ammona pertanto a EUR 800,-.
b) Danno alla merce in refrigerazione di EUR 5.000 ==> 10% di franchigia = EUR 500.
3.11.5 Obblighi contrattuali e assicurazione parziale AVVERTENZA:
Per gli aspetti di dettaglio in merito agli obblighi contrattuali e all’assicurazione parziale si rinvia agli articoli delle condizioni qui di seguito elencate:
3.11.5.1 Obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione di merci in refrigerazione, articoli 5 e 6.
3.11.5.2 Obblighi ai sensi delle Condizioni particolari relative all’contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri“, Sezione II, punto 11.5.
3.11.5.3 Disposizioni relative all’assicurazione parziale ai sensi delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, articolo 8.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), all’articolo 8 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, all’articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione dello stesso, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), nonché agli articoli 1897 e 1898 c.c.
A titolo esemplificativo precisiamo che il cambiamento di un’attività commerciale nel fabbricato assicurato costituirebbe un aggravamento del rischio.
A titolo esemplificativo precisiamo che il passaggio di un fabbricato da “non stabilmente abitato” a “stabilmente abitato” costituirebbe una diminuzione del rischio nell’assicurazione contro il furto con scasso.
6. Premi
Il Contraente è tenuto a pagare il premio o la prima rata di premio al momento della consegna della polizza. I premi successivi o le rate di premio successive sono da corrispondere alle date di pagamento fissate in polizza.
È possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento può essere trimestrale, semestrale o annuale e non comporta nessun aumento del premio.
Il premio o la rata di premio devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.o all’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. o l’agente in qualità di agente TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
La società e/o l’intermediario si riservano di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico- commerciali.
Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e alla decorrenza del contratto si rinvia all’articolo 4 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), all’articolo 11 delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB) e all’articolo 7 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica.
7. Diritto di rivalsa
Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi.
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta a un inquilino, ai suoi domestici, ovvero a un altro familiare che convive all’interno del medesimo nucleo familiare (anche conviventi more uxorio).
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo o colpa grave. Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di seguito riportate:
Diritto di rivalsa Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articolo 11;
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose, articolo 14;
Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), articolo 12;
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articolo 12; Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), articolo 12; Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 10.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 14 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), all’articolo 12 delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB) e all’articolo 16 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE).
Avvertenza:
Le parti possono recedere dal presente contratto entro 30 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all’articolo 12 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), all’articolo 12 delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB) e all’articolo 15 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE).
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo azione.
10. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti stabiliscono di comune accordo la competenza del foro di Bolzano.
Ai sensi dell'art. 180 del d. lgs. 7 settembre 2005 n.209, le parti possono convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
Tutti i riferimenti a norme e disposizioni austriache nelle condizioni di assicurazione s‘intendono riferiti alle rispettive norme e disposizioni della legislazione italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all’imposta nella misura del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA:
Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Valgono le disposizioni dell’articolo 1913 c.c.
AVVERTENZA: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Obblighi in caso di sinistro Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articolo 5;
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose, articolo 7;
Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), articolo 6; Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articolo 6;
Condizioni generali per l’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito d’incendio, articolo 8;
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, articolo 8;
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), articolo 6; Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 6; Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB), articolo 8;
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), articolo 10; Condizioni generali di assicurazione di merci in refrigerazione, articolo 6.
Nota:
Le condizioni di assicurazione prevedono ulteriori obblighi che devono essere osservati prima che si verifichi il sinistro. Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Pagamento dell’indennizzo Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 11;
Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articoli 7 e 9;
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose, articoli 9 e 12;
Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), articoli 8 e 10;
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articoli 8 e 10;
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito d’incendio, articoli 9 e 12;
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, articoli 9 e 13;
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), articoli 8 e 10; Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG), articolo 8;
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB), articolo 5;
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), articoli 9 e 13; Condizioni generali di assicurazione di merci in refrigerazione, articolo 7.
13. Reclami
Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione del sinistro devono essere rivolti per iscritto al seguente recapito: TIROLER VERSICHERUNG V.a.G., Direzione e Rappresentanza per l’Italia, Ufficio Reclami, xxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, numero fax 0000-0000 000000, indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. L'esponente che non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS, servizio tutela degli utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx,00, 00000 Xxxx
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove sussistano i presupposti.
14. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto è previsto il ricorso all’arbitrato disciplinato dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportate:
Procedura peritale Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), articolo 9; Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), articolo 10;
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose, articolo 13;
Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), articolo 11;
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), articolo 11;
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito d’incendio, articolo 13;
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari, articolo14;
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), articolo 11;
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), articolo 12; Condizioni generali di assicurazione di merci in refrigerazione, articolo 9.
AVVERTENZA:
Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’autorità giudiziaria.
D. Informazioni sui termini assicurativi
15. Glossario
Caduta aerei Per caduta aerei s’intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
Colate detritiche La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
Contenuto pertinente all’attività Qui rientra tutto il contenuto utile all’attività che si trova all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto, che non fa parte degli impianti tecnici dell’edificio.
In particolare rientrano in questa voce:
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, l‘elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati – punto 1.4.2);
o impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
o macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
o veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli regolarmente immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se regolarmente immatricolati;
o allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
o macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
o silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
o fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
o macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
o attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
o contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
o dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
o insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
o contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
Edifici Per edifici s’intendono tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità.
Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
- opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
- opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
- opere che nel capitale immobilizzato sono considerate edifici.
A titolo esemplificativo: xxxxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Frana Con frana s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi Con frane in roccia e caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Furto con scasso Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio, superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso e, nonostante detti locali siano chiusi, vi sottrae cose, aprendo le serrature con l’ausilio di arnesi o chiavi false ovvero utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza o con una rapina.
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo indicato in polizza
- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
Merci e scorte Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Misure minime di sicurezza In edifici sempre abitati:
Tutte le porte esterne devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza;
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello;
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento;
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione;
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento. In edifici non sempre abitati:
Oltre alle misure di sicurezza indicate per gli edifici sempre abitati deve essere previsto quanto segue:
le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento.
Nota: possono essere convenute ulteriori misure di sicurezza conformemente alla Sezione II, punto 7.3 della Condizione particolare del contratto di assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”.
Onda d’urto da valanga L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Rapina Per rapina s‘intende la sottrazione o la consegna coatta di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Retribuzioni annue lorde Nel computo devono confluire tutti i salari, gli stipendi, le provvigioni e gli altri pagamenti (a
prescindere dalla loro denominazione, p. es. indennità di rischio, per lavori di montaggio, per lavori gravosi, di viaggio) di tutte le persone occupate presso l’azienda (anche lavoratori a domicilio ecc.), indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro. Per aziende a conduzione familiare – intendendo per esse aziende nelle quali lavorano a titolo gratuito esclusivamente i membri di una medesima famiglia – deve essere calcolata la somma minima.
Non devono essere conteggiati gli importi versati dal datore di lavoro a titolo di contributi previdenziali; assegni ordinari familiari; pagamenti una tantum per matrimonio, nascita di un
figlio, malattia, infortunio e decesso, nonché eventi aziendali, ricorrenze aziendali e di servizio, liquidazioni, contributi statali per la famiglia e l’abitazione.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Spese accessorie Le spese accessorie vengono risarcite nell’ambito della somma assicurata appositamente convenuta, fino all’ammontare delle spese documentate.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono: Spese di estinzione nell’assicurazione contro l’incendio;
Spese di spostamento e di messa in sicurezza (ivi incl. le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici;
Spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici;
Spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per le spese di smaltimento s’intende convenuta la Condizione particolare per “Spese di smaltimento con terreno” (v. allegato).
Spese di estinzione incendio Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio.
Spese di demolizione e sgombero Le spese per le attività effettuate nel luogo indicato in polizza afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di smaltimento Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
Spese di spostamento/
di protezione Le spese di spostamento e di protezione sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo indicato in polizza.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore a nuovo Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione.
Valore corrente Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
Valore di mercato Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non
concorre il valore del fondo.
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Bolzano, 31.12.2014
TIROLER VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
CONDIZIONI D’ASSICURAZIONE
Capitolo A: Condizioni particolari relative al contratto d’assicurazione “Per gli esercizi alberghieri”
Sezione I:
Disposizioni generali per tutti i rami assicurativi
1. Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08) Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), versione del 2008 (abbreviate in FE08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in FZI08)
Condizioni generali di assicurazione per l’assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per gli esercizi alberghieri“, versione del 2008 (abbreviate in ECGG08)
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), versione del 2008 (abbreviate in LW08) Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta per le imprese,
versione del 2008 (abbreviate in LZI08)
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), versione del 2008 (abbreviate in ST08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in SZI08)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), versione del 2008 (abbreviate in FU08)
Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio per le imprese, versione del 2008 (abbreviate in BZ5)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per gli esercizi alberghieri“, versione del 2008 (abbreviate in ECUGG08)
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), versione del 2008 (abbreviate in ED08) Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG), versione del 2008 (abbreviate in GL08)
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB 2008), versione del 2008 (abbreviate in HP08)
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), versione 1996, (abbreviate in EL96)
Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione), versione 2008 (abbreviate in KG08)
Di seguito le basi contrattuali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
2. Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
2.1 Decorrenza della copertura assicurativa
L’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio, in caso contrario l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno in cui è pagato il premio.
2.2 Pagamento del premio
Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 1901 del codice civile. Restano impregiudicate le successive scadenze.
2.3 I premi devono essere pagati all’Assicuratore.
3. Modifiche del contratto di assicurazione
Eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere apportate in forma scritta.
4. Diritto d’ispezione
L’Assicuratore ha facoltà di effettuare in ogni momento un sopralluogo nei siti dove viene esercitata l’attività indicata in polizza, mentre il Contraente è tenuto a dare tutte le indicazioni e predisporre tutte le informazioni necessarie. Con l’esercizio del diritto in oggetto il Contraente non viene esonerato dai suoi doveri.
5. Imposte
Gli oneri fiscali connessi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
6. Foro competente
A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, quale foro competente si conviene il tribunale di Bolzano.
7. Altre assicurazioni
Qualora per i medesimi beni e per il medesimo rischio siano operanti più assicurazioni, il Contraente deve informare ciascun assicuratore in merito agli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente deve denunciare il danno a tutti gli assicuratori e chiedere a ciascuno di essi l’indennizzo che gli compete in virtù degli specifici contratti di assicurazione.
Qualora il totale di dette prestazioni indennitarie ecceda l’importo complessivo del danno – escludendo da tale calcolo solo gli indennizzi dovuti in base all’assicurazione contro il rischio d’insolvenza –, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. sarà tenuta unicamente a pagare una quota in proporzione all’indennizzo dovuto in forza dello specifico contratto pattuito. È esclusa qualsivoglia responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
8. Nomina dei periti per la stima del danno
Il sinistro viene liquidato con l’accordo diretto tra le parti o, su richiesta di una di esse, con una procedura peritale, laddove un perito è nominato dall’Assicuratore e l’altro dal Contraente.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno dei periti, questi ultimi nominano un terzo perito, mettendo ai voti le decisioni circa i punti controversi. Qualora una parte non nomini il proprio perito o i periti non siano concordi sulla nomina del terzo collega, su iniziativa della parte procedente la scelta è demandata al presidente del tribunale territorialmente competente per il luogo del sinistro. Su richiesta di parte deve essere nominato un perito che non provenga dalla provincia nella quale si è verificato il sinistro.
Assicuratore e Contraente si accollano i costi del proprio perito e suddividono equamente i costi del terzo. A tale proposito il Contraente facoltizza l’Assicuratore a saldare integralmente detti costi, detraendo dall’indennizzo la quota di competenza del Contraente medesimo.
Al riguardo s'intende modificato l'articolo 9 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose.
9. Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso disciplinato dall’art. 1914 c.c., l’Assicuratore non può essere tenuto per nessun motivo a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
10. Compensazione tra partite
Qualora le somme assicurate delle singole voci siano maggiori dei relativi valori assicurati, le quote eccedenti vengono ripartite tra le voci per le quali si configura una sottoassicurazione o per le quali la somma assicurata non è sufficiente a coprire le spese sopportate per evitare o ridurre il danno. Se per le singole voci sono applicati tassi di premio differenti, la somma assicurata eccedente deve essere convertita proporzionalmente al premio.
Per la ripartizione si farà riferimento al rapporto tra le somme che rappresentano l’eccedenza tra il valore assicurato delle singole voci e la somma assicurata, senza considerare, pertanto, quali voci sono interessate dall’evento assicurato.
Qualora per una voce sia stata concordata una clausola di adeguamento degli importi monetari, la somma assicurata s’intende costituita dalla somma iniziale maggiorata secondo tale adeguamento.
Sono escluse dalla compensazione le scorte per le quali è stipulata un'assicurazione fluttuante e le somme assicurate a primo rischio.
Qualora per più luoghi indicati in polizza siano state concordate somme assicurate specifiche, la compensazione viene effettuata solo tra le voci dei singoli luoghi.
11. Rinuncia all'applicazione della sottoassicurazione
11.1 Le disposizioni contenute nelle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) con riguardo alla sottoassicurazione (articolo 8, punto 2) trovano applicazione per gli edifici e per il contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività solo se
11.1.1 all’incremento di valore dovuto a modifiche dell’edificio assicurato (ampliamenti, ristrutturazioni, migliorie e sim.) non è
corrisposto un aumento delle somme assicurate;
11.1.2 le somme assicurate modificate successivamente alla pattuizione della presente clausola su richiesta del Contraente non corrispondevano al valore effettivo delle cose assicurate;
11.1.3 dopo la compensazione tra partite il valore assicurato eccede la somma assicurata di oltre il 20%.
11.2 Qualora siano stipulate più assicurazioni per il medesimo interesse (coassicurazione indiretta) la rinuncia all'applicazione della sottoassicurazione fa riferimento solo alla parte del danno che corrisponde al rapporto tra la somma assicurata all’atto della pattuizione di detta rinuncia e il valore in quel momento assicurato.
11.3 Ai sensi dell’art. 8, punto 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), la somma assicurata indicata in polizza relativamente alla voce interessata dal danno, effettuata la compensazione tra partite, rappresenta il limite della prestazione risarcitoria.
12. Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza:
12.1 Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
12.2 L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 - Xxxx, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
12.3. Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.
Sezione II:
Disposizioni particolari per i singoli rami assicurativi
1. Assicurazione contro l’incendio
1.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB);
Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese.
1.2 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 1.2.1-1.2.22 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro l'incendio.
1.2.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
1.2.2 Danni dovuti all’incendio del camino conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 2
1.2.3 Danni dovuti a fumi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 3
1.2.4 Danni cagionati da veicoli ignoti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 4
1.2.5 Danni da onde soniche conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 5
1.2.6 Caduta di ascensori o montacarichi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 6
1.2.7 Scoppio di esplosivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 7
1.2.8 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
1.2.9 Deroga temporanea a norme di sicurezza conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 9
1.2.10 Clausola del valore residuo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 10
1.2.11 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
1.2.12 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
1.2.13 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
1.2.14 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
1.2.15 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
1.2.16 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
1.2.17 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
1.2.18 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
1.2.19 Responsabilità per lavori (operai edili) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 19
1.2.20 Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 20
1.2.21 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
1.2.22 Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 22
1.3 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 1.3.1-1.3.13 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
1.3.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
1.3.2 Denaro e valori assimilabili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
1.3.3 Spese di ripristino per supporti dati e sim. conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
1.3.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
1.3.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
1.3.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
1.3.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
1.3.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
1.3.9 Spese accessorie: spese di estinzione incendio, di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie
1.3.10 Danni elettrici conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 10
Franchigia pari a EUR 250 per evento assicurato.
1.3.11 Autoveicoli del Contraente, dei suoi familiari o degli ospiti che si trovano sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 11
1.3.12 Ricorso terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 12
1.3.13 Impianti e installazioni sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 13
2. Estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l'incendio (extended coverage)
2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione di rischi supplementari per l’assicurazione di cose “Per alberghi ed esercizi ricettivi”
2.2 Indennizzo massimo
Per tutti i sinistri di un anno assicurativo vale il limite massimo di indennizzo indicato in polizza per ogni rischio assicurato.
2.3 Franchigia
Vale la franchigia indicata in polizza per ciascun rischio in tutti gli eventi assicurati.
3. Assicurazione contro i danni da acqua condotta
3.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB);
Condizioni supplementari di assicurazione contro i danni da acqua condotta per le imprese.
3.2 Indennizzo massimo
Il limite massimo di indennizzo per tutti gli eventi assicurati per ciascun anno assicurativo è pari a EUR 200.000.
3.3 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
3.4 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 3.4.1-3.4.13 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro i danni da acqua condotta.
3.4.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
3.4.2 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
3.4.3 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
3.4.4 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
3.4.5 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
3.4.6 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
3.4.7 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
3.4.8 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
3.4.9 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
3.4.10 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
3.4.11 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
3.4.12 Impianto di riscaldamento a pavimento conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 23
3.4.13 Piscine nell’edificio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 24
3.5 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 3.5.1-3.5.10 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
3.5.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
3.5.2 Denaro e valori assimilabili tenuti sotto chiave conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
3.5.3 Spese di ripristino per supporti dati e sim. conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
3.5.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
3.5.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
3.5.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
3.5.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
3.5.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
3.5.9 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
3.5.10 Garanzia estesa conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 14 Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione.
Estensione della copertura assicurativa a: danni alle guarnizioni di tubazioni, danni a dispositivi e rubinetteria collegati, danni da ostruzioni.
Assicurazione dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio sul fondo assicurato.
4. Assicurazione contro gli eventi atmosferici
4.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB):
Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese.
4.2 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
4.3 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 4.3.1-4.3.12 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro gli eventi atmosferici.
4.3.1 Colpa grave ai sensi del diritto italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 1
4.3.2 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
4.3.3 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
4.3.4 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
4.3.5 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
4.3.6 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
4.3.7 Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione del rischio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 15
4.3.8 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
4.3.9 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
4.3.10 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
4.3.11 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
4.3.12 Danni all’interno dell’edificio dovuti all’acqua di disgelo, all’acqua piovana e all’acqua che trabocca dalle grondaie conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 25.
4.4 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 4.4.1-4.4.13 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
4.4.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
4.4.2 Denaro e valori assimilabili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
4.4.3 Spese di ripristino per supporti dati e simili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
4.4.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
4.4.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
4.4.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
4.4.7 Costi maggiori dovuti ad obblighi imposti dalle autorità conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 7
4.4.8 Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 8
4.4.9 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
4.4.10 Impianti e installazioni sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 13
4.4.11 Contenuto mobile all’aperto sul luogo indicato in polizza conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 15
4.4.12 Tende da sole avvolgibili fissate all’edificio conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 16
4.4.13 Bar-tendone conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 17
5. Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio
5.1 Assicurazione contro l’interruzione d’esercizio proporzionale al danno materiale
5.1.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali per il ramo assicurativo in questione conformemente a quanto specificato nella Sezione II, punti 1-4;
Condizioni supplementari per il ramo assicurativo in questione conformemente a quanto specificato nella Sezione II, punti 1- 4.
5.1.2 Copertura
Verificatosi un danno soggetto a indennizzo relativamente alle voci Edifici e/o Contenuto (contenuto pertinente all’attività, magazzino merci e scorte) afferente alle assicurazioni contro l'incendio, alle estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l’incendio (extended coverage), alle assicurazioni contro i danni da acqua condotta e alle assicurazioni contro gli eventi atmosferici, l’Assicuratore corrisponde un indennizzo supplementare per l’interruzione d'esercizio e/o i costi maggiori secondo la percentuale della prestazione per danno materiale indicata in polizza. Nel caso di danni elettrici l’Assicuratore non riconosce alcun indennizzo supplementare.
5.2 Assicurazione contro l'interruzione d'esercizio secondo il margine di contribuzione
5.2.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB); Condizioni supplementari di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio di imprese.
5.2.2 Copertura
5.2.2.1 Ad estensione dell’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), ovvero con riferimento alle Condizioni supplementari di assicurazione contro l’incendio per le imprese, per danno materiale s’intende anche il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di una cosa utile all’esercizio a seguito di
- acqua condotta ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
- tempeste, grandine, sovraccarico di neve, frane in roccia, caduta massi e movimenti franosi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
L’assicuratore risarcisce il danno da interruzione dovuto a un danno materiale come sopra definito solo se quest’ultimo sarebbe stato risarcibile sulla base delle Condizioni generali e delle Condizioni particolari convenute. I limiti massimi di indennizzo pattuiti trovano applicazione anche per l’assicurazione contro l’interruzione di esercizio.
5.2.2.2 Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
5.2.2.2.1 L’Assicuratore concede al Contraente:
5.2.2.2.1.1 il rimborso di un importo fino al 33% (1/3) del premio annuale versato in anticipo, se nell’anno assicurativo concluso il valore assicurato era inferiore alla somma assicurata, e
5.2.2.2.1.2 un’assicurazione automatica di nuovi rischi fino al 20% della somma assicurata e del limite di indennizzo per sinistro a fronte del premio addizionale addebitato successivamente per gli importi di tale assicurazione utilizzati.
5.2.2.2.2 Al termine di ogni anno assicurativo, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore entro sei mesi l’effettivo valore assicurato (margine di contribuzione di cui all’art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio - AFBUB) per l’anno concluso.
5.2.2.2.2.1 Qualora l’importo comunicato sia inferiore alla somma assicurata, sarà restituito il premio in via proporzionale fino al 33% (1/3) del premio annuale versato in anticipo.
5.2.2.2.2.2 Qualora l’importo comunicato ecceda la somma assicurata, sarà addebitato successivamente il premio addizionale in via proporzionale fino al 20% del premio annuale versato in anticipo.
5.2.2.2.3 Qualora non si intenda proseguire il rapporto contrattuale, il premio sarà restituito in via proporzionale solo se un fiduciario conferma che l’importo predetto corrisponde all’effettivo valore assicurato dell’ultimo anno di assicurazione conclusosi.
5.2.2.2.4 Nell’ipotesi in cui si ometta di comunicare l’effettivo valore assicurato, anche a fronte di tempestivo avviso scritto dell’Assicuratore, decorso il termine di sei mesi quest’ultimo può immediatamente addebitare integralmente il 20% del premio addizionale.
5.2.2.2.5 Qualora in caso di sinistro risulti che l’importo comunicato per l’anno assicurativo concluso era inferiore al valore assicurato effettivo per il medesimo periodo, viene ridotto l’indennizzo individuato come convenuto secondo il rapporto che intercorre tra l’importo in parola e detto valore, tuttavia nei limiti del rapporto che intercorre con la somma assicurata maggiorata del 20% per i nuovi rischi nell’anno assicurativo conclusosi.
Tale riduzione dell’indennizzo contrattuale è applicata salva una riduzione dovuta a una sottoassicurazione in essere conformemente all’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio - AFBUB.
5.2.2.2.6 Se sono assicurate più voci, le anzidette disposizioni trovano applicazione per ciascuna voce assicurata.
5.2.2.2.7 Qualora la somma assicurata abbia subito variazioni nel corso dell’anno assicurativo, per somma assicurata ai sensi delle presenti Condizioni particolari s’intende la media delle somme assicurate calcolata in funzione dei relativi periodi.
5.2.3 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato.
5.2.4 Rischi coperti automaticamente
S’intendono automaticamente assicurati anche i rischi di cui ai punti 5.2.4.1-5.2.4.11, se l’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio viene stipulata in funzione del margine di contribuzione.
5.2.4.1 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
5.2.4.2 Deroga temporanea a norme di sicurezza conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 9
5.2.4.3 Ricostruzione su territorio italiano conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 12
5.2.4.4 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
5.2.4.5 Isotopi radioattivi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 17
5.2.4.6 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
5.2.4.7 Responsabilità per lavori (operai edili) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 19
5.2.4.8 Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 20
5.2.4.9 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
5.2.4.10 Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 22
5.2.4.11 Obblighi imposti dalle autorità e aggravio del danno da interruzione conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 26
5.2.5 Copertura soggetta a premio
La copertura soggetta a premio di cui al punto 5.2.5.1 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
5.2.5.1 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6.
6. Estensioni di garanzia relative all’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio (Extended Coverage)
6.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione d’esercizio per rischi supplementari “Per gli esercizi alberghieri”.
6.2 Indennizzo massimo
Per tutti i sinistri di un anno assicurativo vale il limite massimo di indennizzo indicato in polizza per ogni rischio assicurato.
6.3 Franchigia
Vale la franchigia indicata in polizza per ciascun rischio in tutti gli eventi assicurati.
6.4 Garanzia di restituzione del premio e assicurazione automatica di nuovi rischi ai sensi della Sezione II, punto 5.2.2.2 Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
7. Assicurazione contro il furto con scasso e la rapina
7.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB).
7.2 Immobili sempre abitati
Se nella polizza si pattuisce che l’edificio dove si trovano i beni assicurati è sempre abitato, si dà per convenuto quanto segue:
L’edificio in cui si trovano i beni assicurati è sempre abitato nel corso dell’anno. Se la disabitazione dell’edificio si protrae per oltre 40 giorni all’anno, è necessario denunciarlo senza indugi all’Assicuratore, configurandosi un aggravamento del rischio. Un edificio s’intende abitato solo se effettivamente utilizzato per scopi abitativi.
7.3 Misure minime di sicurezza
S’intendono convenute le seguenti misure minime di sicurezza:
7.3.1 In edifici sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne inferiore a 40 giorni) Tutte le porte esterne devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza;
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello;
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento;
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione;
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento.
7.3.2 In edifici non sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne superiore a 40 giorni) Per gli edifici disabitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli abitati.
Si danno altresì per convenute le seguenti misure di sicurezza:
le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento.
7.4 Franchigia
La franchigia ammonta a EUR 500 per ciascun evento assicurato laddove le misure minime di sicurezza convenute non presentino mancanze.
Per ciascun evento assicurato la franchigia ammonta al 10%, con un importo minimo pari a EUR 1.000, laddove le predette misure non siano complete.
7.5 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 7.5.1-7.5.11 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione contro il furto con scasso e la rapina.
7.5.1 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
7.5.2 Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 11
7.5.3 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
7.5.4 Beni di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 14
7.5.5 Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 16
7.5.6 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
7.5.7 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
7.5.8 Atti vandalici (danneggiamento doloso di cose) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 27
7.5.9 Spese per elementi strutturali conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 28
7.5.10 Spese di sostituzione della serratura conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 29
7.5.11 Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 30
7.6 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 7.6.1-7.6.12 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
7.6.1 Cose degli ospiti e del personale conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 1
7.6.2 Denaro e valori assimilabili tenuti sotto chiave conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 2
7.6.3 Spese di ripristino per supporti dati e simili conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 3
7.6.4 Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 4
7.6.5 Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 5
7.6.6 Spese di perizia conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 6
7.6.7 Spese accessorie: spese di spostamento e di protezione, spese di demolizione e di sgombero e spese di smaltimento conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 9, fino al 50% della somma assicurata convenuta per le spese accessorie.
7.6.8 Cose, ivi inclusi merci e contanti in vetrinette, vetrine e distributori automatici esterni all’edificio assicurato ma all’interno del fondo indicato in polizza, conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 18
7.6.9 Rapina all’interno dei locali assicurati, ivi inclusa la rapina a danno di clienti conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 19
7.6.10 Rapina di portavalori in Italia per una guardia senza scorta conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 20
7.6.11 Xxxxx conseguenti alla sparizione di chiavi originali a seguito di furto con scasso o rapina conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 21
7.6.12 Spese di sostituzione della serratura in caso di sparizione della chiave della cassa conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 22
8. Assicurazione vetri e cristalli
8.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG).
8.2 Indennizzo massimo
L’indennizzo massimo per singola lastra è limitato all’importo specificatamente indicato in polizza.
8.3 Opzioni di copertura
8.3.1 Assicurazione d’esercizio forfetaria in funzione del valore di costruzione dell’edificio
Sono assicurate tutte le lastre dell’edificio indicato in polizza, fatta eccezione per i tipi di vetro di cui al punto 8.4, ivi inclusi i vetri di sicurezza, i lucernari a cupola e i vetri in materia plastica, acrilico o plexiglas fino all’indennizzo massimo convenuto per ogni singolo elemento. Le lastre dei locali ceduti in locazione s’intendono parimenti assicurate in via sussidiaria rispetto ad altre eventuali assicurazioni in essere stipulate dal locatario.
8.3.2 Assicurazione sulla base del valore del contenuto
Sono assicurate tutte le lastre dell’esercizio indicato in polizza, fatta eccezione per i tipi di vetro di cui al punto 8.4, ivi inclusi i vetri di sicurezza, i lucernari a cupola e i vetri in materia plastica, acrilico o plexiglas fino all’indennizzo massimo convenuto per ogni singolo elemento.
8.4 Non sono assicurati
insegne aziendali ed etichette modulari in vetro, vetrate di verande da giardino, ivi incluse coperture in vetro, vetrate a piombo, ottone e artistiche, vetri blindati, tetti in vetro, rivestimenti di facciate in vetro, rivestimenti di pareti in vetro, strutture per colture protette, serre e vetri di impianti solari.
8.5 Rischi coperti automaticamente
I rischi di cui ai punti 8.5.1-8.5.8 sono parimenti assicurati in via automatica laddove sia stipulata un’assicurazione vetri e cristalli. Essi s’intendono coperti in funzione del limite massimo di indennizzo convenuto per singola lastra.
8.5.1 Spese per vetrate e coperture d’emergenza, per straordinari e per le impalcature necessarie a effettuare la sostituzione
8.5.2 Rottura di lampadari
8.5.3 Vetri da interni quali specchi da parete, vetrine, scrivanie e simili
8.5.4 Spese di smaltimento fino al 50 % della prestazione indennitaria per i vetri interessati dal danno
8.5.5 Riconoscimento (buona fede) conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 8
8.5.6 Somme assicurate dopo il sinistro conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 13
8.5.7 Pagamento dell’indennizzo conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 18
8.5.8 Periti conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 21
8.6 Coperture soggette a premio
Ciascuna delle coperture soggette a premio di seguito elencate ai punti 8.6.1-8.6.8 è operante solo se specificamente convenuta e documentata in polizza.
8.6.1 Insegne aziendali ed etichette modulari in vetro
8.6.2 Vetrate a piombo, xxxxxx e artistiche conformemente a quanto specificato nella Sezione IV, punto 23
8.6.3 Pellicole e pitture
8.6.4 Spese per la sorveglianza che si rende necessaria nell’immediato a seguito di un danno risarcibile a termini di polizza
8.6.5 Vetrate di verande, incluso tetto in vetro
8.6.6 Vetri blindati
8.6.7 Tetti in vetro
8.6.8 Vetri di impianti solari
9. Assicurazione di responsabilità civile
9.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali e Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB)
9.1.1 Accordi supplementari relativi al punto 9. 1
9.1.1.1 Limite aggregato
9.1.1.1.1 Qualora sia stato convenuto un massimale pari a EUR 5.000.000:
in deroga all’art. 5, punto 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo fino a un importo massimo pari al doppio della somma assicurata di riferimento.
9.1.1.1.2 Qualora sia stato convenuto un massimale pari o superiore a EUR 8.000.000:
in deroga all’art. 5, punto 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore risarcisce i sinistri verificatisi nel corso di un anno assicurativo fino alla concorrenza della somma assicurata di riferimento.
9.1.1.2 Azienda a conduzione familiare senza impiegati/operai
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza.
Conformemente a quanto indicato nella proposta di assicurazione la Sua impresa è un’azienda senza impiegati né operai. Non è superato il monte minimo annuo salari e stipendi come individuato dalla tariffa dei premi.
Pertanto, in deroga alle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB), l’Assicuratore rinuncia all’invio del modulo per l’accertamento del monte annuo salari e stipendi.
Tuttavia, l’eventuale superamento del monte salari e stipendi documentato in polizza deve essere immediatamente notificato all’Assicuratore.
Si rimanda espressamente agli effetti comportati dalla comunicazione di dati inesatti conformemente alle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile (AHVB).
9.2 Franchigia
Per ogni sinistro con danni materiali la franchigia ammonta al 10% del danno, prevedendo un importo minimo pari a EUR 200 e un massimo pari a EUR 2.000; la franchigia non trova applicazione per danni alle persone.
9.3 Garanzie delle coperture TOP e STANDARD
9.3.1 Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 1
9.3.2 Assicurazione di RC prodotti conformemente alle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (EHVB), Sezione A, par. 2, punti 1-3
9.3.3 RCT a seguito di incendio (ricorso terzi) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 2
9.3.4 Estensione territoriale Europa conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 3
9.3.5 Proprietà edilizie e fondiarie cedute in locazione insistenti sul fondo assicurato conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 4
9.3.6 Rischio della committenza per progetti edilizi fino a EUR 400.000 conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 5
9.3.7 Rischio locativo conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 6
9.3.8 Assicurazione di responsabilità civile privata e sportiva in viaggi di servizio conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 7
9.3.9 Pretese dei rappresentanti legali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 8
9.3.10 Xxxxx materiali dovuti a danni ambientali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 9
9.3.11 Assicurazione di responsabilità civile per isotopi relativa a rilevatori di fumo e gas a ionizzazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 10
9.3.12 Guardaroba dipendenti conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 11
9.3.13 Proprietà degli ospiti conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 12
9.3.14 Rischio di parcheggio: autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 13
9.4 Garanzie complementari della copertura TOP
9.4.1 Impianti sportivi e ricreativi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 14
9.4.2 Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 15
9.4.3 Seminari e corsi di formazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 16
9.4.4 Locazione professionale (noleggio) conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 17
9.4.5 Parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 18
9.4.6 Camping sul fondo indicato in polizza conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 19
9.4.7 Servizio catering conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 20
9.4.8 Carico e scarico di veicoli di terzi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 21
9.4.9 Xxxxx a cose dovuti ad allagamento conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 22
9.4.10 Attività svolte su cose immobili conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 23
9.4.11 Attività su cose mobili, lavori di manutenzione e riparazione conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 24
9.4.12 Danni graduali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 25
9.4.13 Meri danni patrimoniali conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 26
9.4.14 Servizi di ritiro e di consegna di veicoli conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 27
9.4.15 Guardaroba custoditi conformemente a quanto specificato nella Sezione V, punto 28
10. Assicurazione elettronica
10.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE)
10.2 Copertura
S’intendono assicurati tutti gli impianti e gli strumenti con un valore proprio fino a EUR 7.500 di seguito elencati.
10.2.1 Impianti e strumenti per IT
p. es. server, stazioni di lavoro, PC, laptop, notebook, organizer, varie periferiche quali mouse, tastiera, cavi e sim.; modem, stampante, scanner, reti informatiche, gruppi di continuità;
10.2.2 Impianti e strumenti per la comunicazione
p. es. impianti telefonici, ivi inclusi telefoni cordless, telefoni cellulari, pager, citofoni interni ed esterni, apparecchi telex, teletext, telefax, segreterie telefoniche;
10.2.3 Impianti e strumenti per l’ufficio
p. es. macchine copiatrici, calcolatrici, macchine per scrivere, apparecchiature per microfilm, distruggi documenti, apparecchi stampa indirizzi, affrancatrici e imbustatrici, piccole macchine offset;
10.3 Franchigia
10.3.1 Se nella polizza non è indicata una franchigia maggiore, questa è pari a EUR 200 per ogni evento assicurato.
10.3.2 In deroga al punto 10.3.1, in caso di danni all’esterno del luogo indicato in polizza causati da furto, furto con scasso, rapina o saccheggio la franchigia minima è pari al 25% del danno.
10.4 Limite massimo di indennizzo
Il limite massimo di indennizzo per periodo assicurativo ammonta al 5% della somma assicurata riportata in polizza.
10.5 Ubicazione del rischio
10.5.1 Per tutti gli impianti e gli strumenti fissi, la copertura assicurativa nel luogo assicurato è operante sulla base delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) se essi hanno un’alimentazione elettrica, sono utilizzati per l’attività produttiva o commerciale e sono di proprietà del Contraente.
10.5.2 Se specificamente convenuto e documentato in polizza: impianti e strumenti mobili (portatili, movibili), vale a dire laptop, notebook, organizer, telefoni cellulari, pager, dittafoni, videocamera, videoproiettore, si considerano assicurati fino alla concorrenza del 30% del limite massimo di indennizzo ai sensi del punto 10.5.1 per impianti e strumenti fissi, con un massimo di EUR 15.000.
La copertura è operante all’interno e all’esterno dell’esercizio (entro i confini dell’Europa geografica).
10.6 Rischi coperti automaticamente
10.6.1 Spese accessorie nell’ambito dell’assicurazione elettronica conformemente a quanto specificato nella Sezione III, punto 31, indennizzo massimo per sinistro: 10% dell’ultimo limite di indennizzo, al massimo EUR 9.000.
11. Assicurazione di merci in refrigerazione
11.1 Basi contrattuali generali
Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione).
11.2 Copertura
In deroga all’art. 2 (1) delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione), l’Assicuratore garantisce la copertura per danni materiali dovuti a deterioramento o perdita della cosa assicurata a seguito dei sinistri di seguito elencati:
11.2.1 Guasti meccanici o elettrici degli impianti frigoriferi dovuti, a titolo esemplificativo, a difetti di materiale o di fabbricazione, cortocircuiti, difetti d’isolamento, sovratensioni o anche a imperizia, negligenza o malafede;
11.2.2 Fuoriuscita di soluzione idrosalina, ammoniaca o di altri fluidi refrigeranti;
11.2.3 Interruzione dell’alimentazione dovuta a guasti della rete pubblica di fornitura dell’energia elettrica;
11.2.4 Interruzione dell’approvvigionamento idrico dovuta a guasti della rete idrica pubblica;
11.2.5 S’intendono eliminate tutte le altre disposizioni dell’art. 2 (1) delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere (assicurazione di merci in refrigerazione).
11.3 Libro di magazzino, per celle frigorifere e impianti commerciali:
Al Contraente corre l’obbligo di tenere un libro o uno schedario di magazzino per registrare tutte le merci da lui stoccate, dal quale possano evincersi:
11.3.1 Data di stoccaggio;
11.3.2 Nome dell’Assicurato;
11.3.3 Natura e quantità delle merci stoccate;
11.3.4 Denominazione dei magazzini frigoriferi utilizzati;
11.3.5 Data di uscita dal magazzino;
11.4 Merci scadute;
Per le merci scadute non è previsto alcun risarcimento.
11.5 Norme di sicurezza e obblighi:
Il Contraente deve osservare le seguenti norme e i seguenti obblighi ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione di merci in congelatori e celle frigorifere:
11.5.1 Osservare scrupolosamente le norme di uso e manutenzione;
11.5.2 Far effettuare tempestivamente i controlli previsti da una ditta specializzata;
11.5.3 Sbrinare l’impianto con cadenza regolare come prescritto;
11.5.4 Dotare tutti gli impianti di refrigerazione di un termometro per il controllo della temperatura. effettuare quotidianamente almeno tre controlli, eccetto domeniche e festivi. mantenere nei congelatori una temperatura di almeno -18º C;
11.5.5 Predisporre l’alimentazione di corrente affinché non possa essere interrotta involontariamente, accidentalmente o intenzionalmente;
11.5.6 Nei congelatori possono essere conservate solo merci surgelate con procedimento industriale.
11.6 Franchigia
11.6.1 La franchigia è pari al 10 % del danno per ogni sinistro, con un importo minimo di EUR 200.
11.7 Rischi coperti automaticamente
11.7.1 Gelati conformemente a quanto specificato alla Sezione III, punto 32
11.7.2 Conservazione frigorifera conformemente a quanto specificato alla Sezione III, punto 33
12. Assicurazione della costruzione grezza senza versamento di premi
Il presente accordo trova applicazione se documentato in polizza:
Qualora sia stata stipulata un’assicurazione della costruzione grezza senza versamento di premi, per il periodo in cui l’opera è tale trova applicazione quanto segue in deroga alla polizza e alle Sezioni II-V:
12.1 Decorrenza della garanzia
12.1.1 Fatta eccezione per le voci di cui al punto 12.1.2, l’assicurazione contro l'incendio decorre dal giorno indicato in polizza.
12.1.2 Per danni indiretti causati da fulmini, estensioni della garanzia e dispositivi menzionati nell’assicurazione contro l'incendio, come anche per tutti gli altri rami la garanzia decorre dal giorno in cui il Contraente notifica per iscritto all’Assicuratore l’ultimazione dell’edificio o l’ingresso dell’inquilino in quest’ultimo. Decorso il periodo relativo al primo premio, coperto a titolo gratuito, il pagamento dei premi successivi previsti dall’Assicuratore sottende la notifica di ingresso dell’inquilino.
12.1.3 Per tutti i rami il premio è computato dal giorno della notifica.
12.2 Per il presente contratto si conviene l’esonero dal pagamento dei premi assicurativi fino all’entrata dell’inquilino o all’ultimazione dell’edificio. Il predetto esonero sarà concesso a condizione che, al termine dello stesso, per il rischio assicurato si stipuli un contratto che vincoli al pagamento di premi per almeno 3 anni, in caso contrario l'Assicuratore è legittimato ad accreditare successivamente i premi dovuti per il periodo di esenzione.
Qualora si verifichi un sinistro nel periodo coperto dall’assicurazione della costruzione grezza, cessa automaticamente l’esonero concordato e si richiede il premio dal momento in cui è occorso il danno.
12.3 L’entrata dell’inquilino o l’ultimazione dell’edificio (fa fede la prima data tra le due) dovrà essere denunciata senza indugio per iscritto all’Assicuratore. A decorrere da questo momento dovrà essere corrisposto il premio concordato.
Sezione III:
Disposizioni particolari relative ai rischi coperti automaticamente dalle assicurazioni di cose, contro l’interruzione d’esercizio, contro il furto con scasso e la rapina e contro la rottura di vetri e cristalli
1. Colpa grave ai sensi del diritto italiano
In deroga parziale alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), artt. 3 e 10, e alle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), art. 4, s’intendono parimenti assicurati i danni riconducibili a colpa grave ai sensi del diritto italiano.
2. Danni dovuti all’incendio del camino
S’intendono parimenti assicurati i danni dovuti all’incendio del camino dell’edificio assicurato, in deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB).
3. Danni dovuti a fumi
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento dell’edificio assicurato non riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole, a condizione che detto impianto sia collegato a canne fumarie e camini adeguati.
4. Danni cagionati da veicoli ignoti
S’intendono parimenti assicurati i danni a recinzioni del fondo e i danni a campi e colture cagionati da veicoli ignoti fino a un massimo di EUR 10.000. La franchigia ammonta a EUR 150 per ciascun evento assicurato.
5. Danni da onde soniche
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate da onde xxxxxxx. Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano la velocità del suono.
6. Caduta di ascensori o montacarichi
S’intendono parimenti assicurati i danni dovuti alla caduta di ascensori o montacarichi, limitatamente ai danni subiti dall'edificio, ivi inclusi i danni agli ascensori o montacarichi stessi a seguito di una rottura dell’impianto.
7. Scoppio di esplosivi
S’intendono parimenti assicurati i danni cagionati alle cose assicurate dallo scoppio di esplosivi ai sensi dell’art. 1, punto 1.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB).
8. Riconoscimento (buona fede)
L’Assicuratore riconosce che alla stipulazione del contratto era a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti per la stima del rischio, fatta eccezione per quelle che gli sono state taciute dolosamente.
È fatto salvo l’obbligo in capo al Contraente di comunicare tutte le circostanze di aggravamento del rischio che intervengono successivamente.
9. Deroga temporanea a norme di sicurezza
9.1. Deroghe temporanee a norme di sicurezza e aziendali per lavori di costruzione, ristrutturazione, riparazione sul fondo assicurato non costituiscono violazione dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) se tali lavori sono dovuti a motivi cogenti di natura tecnica e se in corso d'opera si osserva la maggiore attenzione dovuta, né costituiscono una violazione dell’art. 2 delle medesime Condizioni qualora dette deroghe comportino contestualmente un aggravamento dei rischi.
9.1.1 Tuttavia, le deroghe che si prolungano per oltre quattro mesi non sono più considerate temporanee.
9.2. Il punto 9.1 non trova applicazione per l’esecuzione di lavori a caldo, indipendentemente dal fatto che essi siano effettuati da personale interno o da ditte terze.
9.2.1 Per i lavori a caldo di qualsiasi natura devono essere rispettate in ogni caso le disposizioni di cui alle Norme generali di sicurezza per impianti industriali e commerciali e il Contraente è responsabile in toto dell’osservanza delle disposizioni in questione.
9.2.2 Inoltre il punto 9.1 non trova applicazione per gli accordi raggiunti in merito agli impianti antincendio e di rilevazione automatica presenti. Anche in questo caso il Contraente è l’unico responsabile ai sensi del punto 9.2.1.
10. Clausola del valore residuo
Ad integrazione dell’art. 7, punto 7.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio, in caso di sinistro ai fini della prestazione risarcitoria per l’edificio non sarà considerato il valore residuo se esso non supera il 10% del risarcimento in questione e i resti non possono essere effettivamente utilizzati per la ricostruzione.
Qualora i resti vengano utilizzati parzialmente per la ricostruzione, ovvero qualora essi vengano valorizzati diversamente, la prestazione risarcitoria sarà proporzionalmente ridotta.
11. Limite minimo per l’indennizzo del valore a nuovo
In deroga alle Condizioni generali di riferimento s’intende convenuto che gli edifici oggetto di manutenzione continua e utilizzati per scopi aziendali, come pure gli impianti manutenuti e utilizzati in via permanente per scopi aziendali e gli impianti tecnici e commerciali del processo produttivo, hanno un valore corrente non inferiore al 40% e, quindi, in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo.
12. Ricostruzione in Italia
In deroga all’art. 9, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio, si stabilisce che è possibile procedere con la ricostruzione o il ripristino anche in mancanza di un divieto amministrativo di ricostruzione in Italia, tuttavia la prestazione indennitaria è limitata alla somma per la ricostruzione o il ripristino nel medesimo luogo e di pari entità.
Per l’assicurazione contro l'interruzione d'esercizio s’intende convenuto che, in caso di ricostruzione o ripristino dell’esercizio in altro luogo in Italia, la prestazione indennitaria è limitata alla somma per la ricostruzione o il ripristino nel medesimo luogo e di pari entità considerando il periodo di indennizzo concordato.
13. Somme assicurate dopo il sinistro
Ai sensi delle Condizioni generali di riferimento e ad integrazione dell’art. 12 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), la somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
14. Beni di terzi
S’intende parimenti assicurata la proprietà di terzi affidata al Contraente dai proprietari per essere lavorata, utilizzata, custodita ovvero per altri motivi, laddove non si tratti di cose di ospiti del Contraente o di coloro che prestano servizio presso di lui.
La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.
15. Operatività dell'assicurazione al di fuori dell'ubicazione del rischio
Nell’ambito delle somme assicurate per il contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività e per le provviste le cose assicurate, qualora esse si trovino all’esterno del terreno aziendale, ma sempre in Italia, in riparazione, in locazione, in lavorazione, in custodia ovvero per un altro motivo (tuttavia non in esposizioni e fiere), s’intendono parimenti assicurate in via automatica fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, se non può essere richiesto un indennizzo in forza di una differente garanzia. Nel caso di assicurazione contro i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, la copertura in oggetto vale solo all’interno degli edifici (non nelle tende o all’aperto).
16. Libera dislocazione all’interno del fondo assicurato
Qualora non vi siano pattuizioni in deroga, la copertura è operante per le cose mobili in tutti gli edifici sul fondo assicurato. Per quanto concerne l’assicurazione contro l'incendio, possono essere liberamente dislocate anche le cose che si trovano all’aperto sul fondo assicurato. Le assicurazioni contro il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici non sono operanti per le cose all’interno di tende o di costruzioni leggere.
17. Isotopi radioattivi
17.1 In deroga alle Condizioni generali sono assicurati i danni dovuti a isotopi radioattivi, segnatamente quelli cagionati da inquinamento radioattivo (contaminazione), solo nel caso in cui
17.1.1 il sinistro si verifichi nel luogo indicato in polizza e
17.1.2 gli isotopi radioattivi che danno origine alla contaminazione siano cose assicurate o loro parti.
17.2 Se sono assicurate
17.2.1 le spese di estinzione dell'incendio (art. 3, punto 2.2.1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio/AFB),
17.2.2 le spese di spostamento e di protezione (AFB, art. 3, punto 2.2.2),
17.2.3 le spese di demolizione e di sgombero (AFB, art. 3, punto 2.2.3),
17.2.4 le spese di smaltimento (AFB, art. 3, punto 2.2.4),
vengono indennizzati anche i costi maggiori che risultano sulla base di un obbligo imposto da un'autorità per un danno dovuto a isotopi radioattivi, conformemente a quanto specificato al punto 1.
17.3 Ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio, per danni materiali s’intendono i danni cagionati da isotopi radioattivi, segnatamente quelli dovuti a inquinamento radioattivo (contaminazione), tuttavia solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 17.1.1 e 17.1.2.
18. Pagamento dell’indennizzo
In deroga a quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose s’intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente.
Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al Contraente.
19. Responsabilità per lavori (operai edili)
Anche qualora terzi debbano eseguire dei lavori, è necessario garantire che essi osservino le norme di sicurezza e che personale affidabile effettui i necessari controlli.
Laddove ciononostante, nel corso di lavori edili e/o di montaggio sul fondo indicato in polizza, gli artigiani incaricati dell’esecuzione, loro dipendenti od operai violino le norme di sicurezza ignorando dolosamente le indicazioni del Contraente, a quest’ultimo non può essere imputata alcuna responsabilità.
20. Dichiarazioni del Contraente relative all’assicurazione contro l’incendio o l’interruzione d’esercizio
Qualora l'assicurazione contro l'incendio e l’assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio siano accese presso il medesimo assicuratore, ovvero gestite dal medesimo assicuratore, le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipulazione del contratto o alla variazione del rischio successivamente a detta stipulazione sono valide per entrambe le assicurazioni.
21. Periti
L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari.
Nel caso di periti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti che svolgono abitualmente la loro attività per un concorrente.
22. Danni subiti da impianti di essiccazione e altri impianti di riscaldamento a seguito di incendio
Sono altresì assicurati i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento, incluso il relativo contenuto, se l’incendio scoppia all’interno degli stessi.
Ai sensi dell’art. 3, punti 1 e 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), per danni materiali s’intendono i danni cagionati da un incendio agli impianti di essiccazione e agli altri impianti di riscaldamento, incluso il relativo contenuto, anche se l’incendio scoppia all’interno degli impianti stessi.
23. Impianto di riscaldamento a pavimento
In deroga all’art. 2, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), s’intendono assicurati i danni al sistema di emissione del calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, ovvero i danni cagionati dal sistema predetto. Sono parimenti assicurati i danni da rottura delle tubazioni; in deroga all’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), vengono rimborsate anche le spese sostenute per una serpentina riscaldante.
24. Piscine nell’edificio
In deroga all’art. 2, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), s’intendono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita di acqua da piscine che si trovano negli edifici assicurati.
25. Danni all’interno dell’edificio dovuti all’acqua di disgelo, all’acqua piovana e all’acqua che trabocca dalle grondaie
In deroga all’art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), sono assicurati anche i danni all’interno di edifici conseguenti all’infiltrazione dal tetto di acqua di disgelo e piovana e i danni conseguenti all’acqua che trabocca dalle grondaie, fino alla concorrenza di EUR 10.000 per periodo di assicurazione.
26. Obblighi imposti dalle autorità e aggravio del danno da interruzione
26.1 In deroga all’art. 9, punto 2.2.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), l’Assicuratore indennizza anche l’aggravio del danno da interruzione dovuto a restrizioni di natura amministrativa relative alla ricostruzione o all’esercizio disposte successivamente al verificarsi del danno materiale in caso di ripristino dell’esercizio assicurato.
26.2 L’estensione della garanzia conformemente al punto 26.1 trova applicazione solo nel caso in cui le anzidette restrizioni amministrative facciano riferimento a cose direttamente interessate da un danno materiale come previsto dall’art. 3 delle AFBUB.
26.3 Inoltre, l’Assicuratore indennizza l’aggravio del danno da interruzione conformemente al punto 26.1 solo se le restrizioni amministrative in parola non sono dovute a una variazione della destinazione d’uso, ovvero a un nuovo impiego dell’esercizio assicurato.
26.4 Nel caso in cui l’esercizio assicurato debba essere ripristinato altrove in forza di una decisione amministrativa, l’indennizzo massimo riconosciuto a fronte del danno da interruzione corrisponderà all’importo che sarebbe stato liquidato qualora il ripristino fosse stato effettuato nel medesimo luogo.
26.5 Tale estensione di garanzia è limitata al 10% del danno da interruzione che si sarebbe avuto in assenza delle restrizioni di natura amministrativa relative alla ricostruzione o all’esercizio e vale al più un mese nel periodo di indennizzo convenuto.
27. Atti vandalici (danneggiamento doloso di cose)
In deroga all’art. 2, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono coperti i danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza (danneggiamento doloso di beni), se un vandalo ai sensi dell’art. 1, punto 2 delle medesime si è introdotto nei locali assicurati.
28. Spese per elementi strutturali
Sono parimenti assicurate le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza secondo le Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
29. Spese di sostituzione della serratura
Sono parimenti assicurate le spese per le necessarie sostituzioni delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500 se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
30. Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine
Sono parimenti assicurate le spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc.), secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), art. 3.
31. Spese accessorie nell’assicurazione elettronica
S’intendono parimenti assicurate a primo rischio le spese accessorie fino alla concorrenza di un importo complessivo pari al 10% del limite massimo di indennizzo, che non può eccedere comunque EUR 9.000, che il Contraente deve pagare in caso di sinistro.
Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
31.1 Spese di sgombero, di decontaminazione e di smaltimento
In caso di un danno parziale previsto dall’art. 9, punti 3-8 e 10-13 delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE), l’Assicuratore indennizza anche le spese che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro per sgomberare, ed eventualmente decontaminare, la cosa assicurata (interessata dal danno in parola) ovvero sue parti, e i costi (una tantum) per trasportare dette parti nella discarica idonea più vicina, ivi depositarle o eliminarle.
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro per sgomberare e, eventualmente, decontaminare
a) dette cose assicurate (interessate dal danno), ovvero loro parti o resti, in caso di danno totale,
b) altre cose oggetto del contratto di assicurazione, loro parti o resti, che si trovano nel luogo indicato in polizza,
c) altre cose non assicurate, loro parti o resti, che si trovano nel luogo indicato in polizza,
nonché le spese per trasportare dette cose, loro parti o resti nella discarica idonea più vicina, ivi depositarle o eliminarle.
Tuttavia non sono indennizzate le spese sostenute per la decontaminazione e lo smaltimento di terreno o acque, le spese per l’eliminazione di elementi pregiudizievoli per le acque freatiche o per la natura come anche quelle per l’eliminazione di emissioni nell’aria.
Non è riconosciuto alcun indennizzo qualora il Contraente possa richiedere il risarcimento a termini di un altro contratto di assicurazione.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
31.2 Spese di spostamento e di protezione
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese di spostamento e di protezione che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro.
Per spese di spostamento e di protezione s’intendono quelle sostenute per il necessario spostamento, la modifica o la protezione di cose differenti da quelle assicurate danneggiate o distrutte; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di impianti e apparecchiature, per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di edifici o per l’allargamento di aperture.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
31.3 Spese per movimenti di terra, lavori di pavimentazione, muratura, scalpellatura; impalcature, lavori di recupero, approntamento di opere provvisorie, trasporto aereo
Ad estensione delle Condizioni generali di assicurazione elettronica (ABE) di riferimento per il contratto, l’Assicuratore indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta (a primo rischio) le spese per
a) movimenti di terra, lavori di pavimentazione, muratura e scalpellatura,
b) impalcature, lavori di recupero o approntamento di opere provvisorie,
c) trasporto aereo,
che il Contraente deve sostenere a seguito di un sinistro.
La liquidazione di un indennizzo non comporta una riduzione della somma assicurata convenuta.
32. Gelati
Fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita s’intende parimenti assicurato lo stoccaggio di prodotti di gelateria, anche insieme ad altre merci.
33. Conservazione frigorifera
Fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita s’intendono parimenti garantiti i danni alle merci assicurate in caso di interruzioni nel processo di conservazione frigorifera.
Sezione IV:
Disposizioni particolari relative alle garanzie soggette a premio delle assicurazioni di cose, contro l’interruzione d’esercizio, il furto con scasso, la rapina e la rottura di vetri e cristalli
1. Cose degli ospiti e del personale
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
L’indennizzo sarà liquidato solo se non può essere pretesa alcuna prestazione indennitaria in forza di un’altra assicurazione.
Sono esclusi dall’assicurazione:
autoveicoli, contanti, titoli di credito e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Denaro e valori assimilabili
2.1 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
2.2 Devono essere tenuti elenchi sempre aggiornati sui titoli di credito assicurati (fatta eccezione per carta moneta, banconote, cedole d’interessi, titoli di rendita e cedole di dividendi, francobolli e altri valori bollati), dai quali sia possibile evincere tutti i dati necessari per avviare una procedura d’ammortamento. Detti elenchi devono essere custoditi separatamente per evitare, laddove possibile, che in caso di sinistro siano distrutti, danneggiati o sottratti contestualmente alle cose assicurate.
2.3 In relazione ai titoli di credito assicurati e agli altri atti, in caso di sinistro il Contraente ha l’obbligo di esperire senza indugio la procedura d’ammortamento e di tutelare eventuali altri diritti.
2.4 Qualora il Contraente riceva un indennizzo relativo alla procedura d’ammortamento, ovvero vengano recuperati titoli di credito sottratti, il Contraente deve denunciare il fatto all’Assicuratore e rendere l’indennizzo considerando in modo equo un possibile deprezzamento.
2.5 La copertura è operante solo per le cose assicurate all’interno dei contenitori indicati in polizza.
2.6 Denaro e valori assimilabili in contenitori aperti nell’assicurazione contro il furto con scasso
Nei limiti della somma assicurata convenuta per il denaro contante nell’assicurazione contro il furto con scasso, sono assicurati fino a EUR 150 in ogni registratore di cassa aperto, cassa portatile e mobile non chiuso, fino a un massimo di EUR 750 per luogo indicato in polizza.
Non sono assicurati i danni causati dall’apertura forzata di registratori di cassa chiusi (Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso, art. 5, punto 3) dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e la conseguente sottrazione di denaro e valori assimilabili.
3. Spese di ripristino per supporti dati e simili
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Il risarcimento per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e sim. fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario il risarcimento è pari al valore del materiale.
4. Spese comportate dalla procedura d'ammortamento e spese per la dichiarazione di nullità di titoli di credito
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Sono assicurate le spese della procedura d’ammortamento e di ripristino, ivi inclusi gli altri esborsi comportati da quest’ultimo se il Contraente poteva ritenerli necessari in funzione delle circostanze. L’assicurazione copre anche le spese per dichiarazioni giurate di riconoscimento, se esse si rendono necessarie secondo le leggi per l’esercizio dei diritti in forza di atti, nonché la perdita d’interessi dovuta alla proroga delle prestazioni di per sé esigibili.
L’assicurazione è operante anche per le spese dovute alla dichiarazione di nullità dei titoli di credito per i quali è ammessa detta procedura.
5. Costi maggiori dovuti a rialzo dei prezzi
5.1 In deroga alle Condizioni generali o particolari di riferimento per il contratto, sono parimenti assicurati gli incrementi della prestazione risarcitoria per costi maggiori dovuti al rialzo dei prezzi.
5.2 Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione, vengono risarciti i costi maggiori effettivamente occorsi per il rialzo dei prezzi avutosi nel periodo che intercorre tra il momento del sinistro e quello del ripristino o del rimpiazzo.
5.3 Qualora il Contraente non predisponga senza indugio il ripristino o il rimpiazzo, i costi maggiori vengono risarciti solo per l'esborso che si sarebbe sostenuto in caso di ripristino o rimpiazzo immediato.
5.4 Non vengono risarciti i costi maggiori dovuti a eventi straordinari, mancanza di capitali, restrizioni di natura amministrativa relativi alla ricostruzione o all’esercizio.
5.5 Se è stipulata una sottoassicurazione per una voce interessata dal danno che prevede la copertura dei costi maggiori dovuti al rialzo dei prezzi di cui al punto 5.1, l’importo individuato ai sensi dei punti 5.2-5.4 sarà risarcito solo in via proporzionale.
6. Spese di perizia
6.1 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
6.2 L’Assicuratore risarcisce l’80% delle spese di perizia che il Contraente deve sostenere secondo quanto previsto dalla Sezione I, punto 7, ovvero dall’art. 9, punto 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose, ma non quelle relative alla prestazione dell’arbitro, e comunque fino alla concorrenza dell’importo specificamente indicato in polizza per il ramo assicurativo in questione sotto voce distinta.
6.2.1 Tale pattuizione trova applicazione solo nel caso in cui la procedura peritale sia richiesta dall’Assicuratore, ovvero il danno accertato nel caso in questione sia superiore a EUR 40.000.
6.3 Il risarcimento delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento dei danni subiti dalle cose oggetto del contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
6.4 L’Assicuratore non nominerà periti che siano concorrenti, connazionali o stranieri, del Contraente, ovvero che intrattengano con lui un qualsivoglia rapporto di affari.
6.5 Nel caso di periti giurati del tribunale, un rapporto d'affari si configura solo quando si tratta di periti immobiliari di un concorrente.
7. Costi maggiori dovuti a obblighi imposti dalle autorità
7.1 Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro in forza di disposizioni di legge od obblighi imposti dalle autorità per il riacquisto del contenuto pertinente all'attività o per la ricostruzione di edifici.
7.2 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori dovuti a disposizioni di legge od obblighi imposti dalle autorità, laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e i costi in parola interessino direttamente le cose assicurate danneggiate a seguito del sinistro risarcibile a termini di polizza. Per ciò che concerne l’assicurazione dell’edificio, vengono risarciti solo quei costi maggiori che interessano parti di edificio e accessori assicurati direttamente interessati dal sinistro.
7.3 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione e solo nella misura in cui le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano applicabili o riconducibili a una diversa destinazione d’uso dell’impianto aziendale, dell’edificio o delle parti di esso in questione, ovvero a una variazione dell’impiego per essi previsto.
7.4 L’Assicuratore risarcisce detti costi maggiori solo fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo assicurativo in questione, tuttavia fino al 30% del danno a valore a nuovo e solo per l’importo corrispondente allo standard tecnico minimo effettivamente imposto per legge o per disposizione di ordine amministrativo. In caso di sottoassicurazione la prestazione risarcitoria per i costi maggiori viene ridotta in via proporzionale.
8. Costi maggiori a fronte di migliorie di carattere tecnologico
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta per il ramo interessato.
Verificatosi un sinistro soggetto a risarcimento, le cose assicurate distrutte possono essere ripristinate o rimpiazzate con cose analoghe di ultima generazione, a condizione che ciò non comporti variazioni dello scopo aziendale o di utilizzo originari e che le spese di ripristino o di rimpiazzo non eccedano il valore assicurato delle cose distrutte.
9. Spese accessorie
Le spese accessorie vengono indennizzate nei limiti della somma assicurata appositamente convenuta per il ramo in questione, fino all’ammontare delle spese documentate.
9.1 Ai sensi del presente accordo, per spese accessorie s’intendono:
9.1.1 spese di xxxxxxxxxx nell’assicurazione contro l’incendio;
9.1.2 spese di spostamento e di protezione (ivi incluse le spese di smontaggio e rimontaggio) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici;
9.1.3 spese di demolizione e sgombero nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici;
9.1.4 spese di smaltimento (incl. costi di discarica) nell’assicurazione contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta, la rottura di vetri e cristalli e gli eventi atmosferici; nelle assicurazioni contro l’incendio, il furto con scasso, i danni da acqua condotta e gli eventi atmosferici, per le spese di smaltimento la prestazione in parola è limitata al 50% della somma assicurata pattuita per le spese accessorie. Per ciò che concerne le spese di smaltimento trova applicazione il punto 9.2.
9.2 Spese di smaltimento con terreno
Ad integrazione dell’art. 3, punto 2.2.4 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), dell’art. 3, punto 2.2.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB) e dell’art. 3, punto 2.3.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurate anche le spese di smaltimento nei limiti della somma assicurata specificamente definita in polizza.
9.2.1. Nei limiti della somma assicurata a primo rischio specificamente pattuita per le spese di smaltimento, sono coperte le spese di analisi, rimozione, trattamento e messa in discarica.
9.2.1.1 Le predette spese devono essere sostenute a fronte di
9.2.1.1.1 un rischio assicurato con il presente contratto e
9.2.1.1.2 beni assicurati e/o terreno che si trovano nel luogo indicato in polizza.
9.2.1.2 Viene assicurata la pratica di volta in volta più economica, laddove le disposizioni di legge o amministrative ammettano diverse possibilità di smaltimento.
9.2.1.3 Non sono coperte le spese di smaltimento dovute alla contaminazione di acque o dell’aria.
9.2.1.4 In caso di commistione di beni non assicurati e beni assicurati o terreno, saranno rimborsate solo le spese di smaltimento per i beni assicurati e il terreno.
9.2.1.5 Qualora le spese di smaltimento anzidette facciano riferimento a terreni o beni assicurati già contaminati prima del verificarsi del sinistro (siti contaminati), sono coperte solo le spese che eccedono l’importo necessario per la bonifica dei siti di pregressa contaminazione, a prescindere se e quando detto importo sarebbe stato speso senza il verificarsi del sinistro.
9.2.1.6 Per il terreno contaminato vale quanto segue:
Sono assicurati anche i costi per il necessario rinterro degli scavi.
Al verificarsi di un sinistro, per tali costi di rimpiazzo e per le spese di smaltimento del terreno contaminato l’importo dovuto a fronte di indennizzo sarà decurtato del 25% a titolo di franchigia.
9.2.2 Le spese di analisi sono quelle connesse alla necessità di stabilire, ricorrendo ad analisi di enti o periti, se risultano e, eventualmente, come devono essere trattati e/o messi a discarica
- rifiuti pericolosi o sostanze problematiche,
- cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali,
- terreno contaminato.
9.2.2.1 I rifiuti pericolosi e le sostanze problematiche sono intesi ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (Abfallwirtschaftsgesetz - AWG), Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 325/90 nella pubblicazione 155/94.
9.2.2.2 Per terreno contaminato s’intende quello per il quale sono obbligatori il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento debiti per la sua unione con altre cose (fatta eccezione per gli isotopi radioattivi) in base alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), Gazzetta ufficiale (BGBl.) 325/90, nella pubblicazione 155/94, ovvero alla legge austriaca sull’utilizzazione delle acque (Wasserrechtsgesetz) del 1959, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale (BGBl.) 252/90.
9.2.3 Per spese di rimozione s’intendono i costi sostenuti per il trasporto finalizzato al trattamento o alla messa in discarica.
9.2.4 Per costi di trattamento s’intendono quelli sostenuti a fronte di misure utili a riciclare, smaltire o poter mettere a discarica rifiuti pericolosi o sostanze problematiche, cose che devono essere consegnate in forza di disposizioni di legge in materia di utilizzo dei cadaveri di animali e/o terreno contaminato, ai sensi della legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (AWG), Gazzetta ufficiale 325/90, pubblicata nel numero 155/94.
9.2.4.1 Nei limiti della somma assicurata di cui al punto 9.1 sono coperte le spese per uno stoccaggio provvisorio di durata non superiore a sei mesi, a condizione che detto stoccaggio sia denunciato senza indugio all’Assicuratore.
9.2.5 I costi di discarica sono quelli sostenuti per la messa in discarica, ivi inclusi i relativi costi per i tributi pubblici da versare.
10. Danni elettrici
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
In deroga all’art. 2, punti 4 e 5 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB), sono assicurati anche danni da sovratensione o induzione da scariche elettriche e altri fenomeni di natura elettrica, quali quelli da fulmine indiretto e simili.
Tale estensione della copertura assicurativa trova applicazione nei limiti della somma assicurata pattuita a primo rischio per danni a parti elettriche ed elettroniche delle cose assicurate contro l’incendio.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;
- parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;
- parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;
- spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé (p. es. lavori di ricerca, di scalpellatura, di chiusura, spese di smaltimento e sim.);
- danni indiretti di qualsiasi natura.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 250 a titolo di franchigia.
Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Detta estensione di garanzia trova applicazione in via sussidiaria rispetto alle altre assicurazioni in essere, segnatamente rispetto alle assicurazioni per apparecchi elettrici, guasti alle macchine, EDP ed elettroniche.
11. Autoveicoli del Contraente, dei suoi familiari e degli ospiti che si trovano sul fondo assicurato
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta. Gli autoveicoli sul fondo indicato in polizza sono assicurati, a prescindere dal fatto che siano fermi o in movimento.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni occorsi al motore a seguito della regolare combustione della miscela ivi contenuta, ovvero dovuti alla pressione del gas che in esso si produce.
12. Ricorso terzi
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sono assicurati i danni a cose di terzi occorsi a seguito di incendio di cose di proprietà del Contraente o in suo possesso.
È assicurato l’adempimento di obblighi risarcitori costituitisi in capo al Contraente, essendo egli per legge la persona civilmente responsabile, per danni a cose di terzi causati da un danno da incendio delle cose assicurate.
Nono sono considerati terzi:
- l’Assicurato e tutte le persone registrate nel certificato di stato di famiglia del Contraente. Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a beni che sono stati lasciati all’Assicurato, o gli sono stati dati in custodia, ovvero che egli ha per un qualsivoglia motivo; l’assicurazione copre tuttavia i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i veicoli adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero i veicoli parcheggiati nel corso di dette operazioni e le merci trasportate negli stessi;
- danni di qualsivoglia natura a seguito di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno;
- i dipendenti dell’Assicurato nell’esercizio della loro attività.
13. Opere esterne sul fondo assicurato
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Ai sensi del presente accordo per opere esterne s’intendono recinzioni, antenne, insegne aziendali, impianti pubblicitari, lampioni, aste portabandiera e impianti solari e fotovoltaici non integrati, inclusi copertura in vetro, fissaggi, asfaltatura e pavimentazione del fondo assicurato.
Fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurati i danni a dette opere esterne conseguenti a un danno da incendio o eventi atmosferici soggetto a rimborso verificatosi negli edifici assicurati.
14. Garanzia estesa
14.1 Assicurazione di danni da rottura dovuti a corrosione
In deroga all’art. 1, punto 2.2, all’art. 2, punti 2 e 3 e all’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurati i danni da rottura, inclusi i lavori secondari su condutture di acqua interne all’edificio necessari per il loro ripristino, su tubi di approvvigionamento di acqua fredda e calda e sistemi di acqua calda a circuito chiuso anche esterni all’edificio assicurato, che si trovano sul fondo indicato in polizza, a prescindere dalla causa che ha originato il danno.
Per ogni sinistro sono parimenti assicurati i costi per la posa di nuovi tubi, fino a una lunghezza massima di 6 m. Se dopo un sinistro vengono posati tubi di lunghezza superiore ai 6 m, il danno sarà rimborsato nella proporzione che intercorre tra il tubo di 6 m e la lunghezza del tubo effettivamente messo in posa.
14.2 Estensione della copertura assicurativa
14.2.1 Danni alle guarnizioni di tubazioni
Ad estensione dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), la copertura assicurativa è operante anche per le spese sostenute per ripristinare i danni alle guarnizioni di condutture idriche all’interno dell’edificio assicurato, tuttavia non i danni ai dispositivi ad esse collegati e alla rubinetteria, che si trovano.
14.2.2 Danni alla rubinetteria e ai dispositivi collegati
In deroga all’art. 2, punto 4 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), vengono risarciti i danni ai dispositivi e alla rubinetteria collegati alla tubazione se è necessario rinnovarli o ripararli per ripristinare un tubo ai sensi dell’art. 1, punto 2.2 delle Condizioni generali predette (AWB).
14.2.3 Danni da ostruzioni
Sono parimenti assicurate le spese di ripristino a seguito di ostruzioni di tubi di scarico all’interno dell’edificio assicurato.
14.3 Assicurazione dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio sul fondo assicurato
Ad estensione dell’art. 2, punti 2 e 3 e dell’art. 8, punto 8 delle Condizioni generali di assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), sono assicurati i danni da rottura dei tubi di scarico dell’acqua esterni all’edificio assicurato, all’interno del fondo indicato in polizza, a prescindere dalla causa che li ha originati.
Per ogni sinistro sono parimenti assicurati i costi per la posa di nuovi tubi, fino a una lunghezza massima di 6 m. Se dopo un sinistro vengono posati tubi di lunghezza superiore ai 6 m, il danno sarà rimborsato nella proporzione che intercorre tra il tubo di 6 m e la lunghezza del tubo effettivamente messo in posa.
15. Contenuto mobile all’aperto sul luogo indicato in polizza
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sono assicurati i mobili da giardino, gli ombrelloni, i giochi per bambini e oggetti simili che si trovano sul fondo indicato in polizza.
16. Tende da sole avvolgibili fissate all’edificio
Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurate le tende da sole avvolgibili fissate all’edificio.
La prestazione indennitaria per la copertura è limitata al valore corrente.
17. Bar-tendone
Nei limiti della somma assicurata specificamente convenuta, s’intendono assicurati i bar-tendone incluso il relativo contenuto tecnico e commerciale pertinente all'attività.
La prestazione indennitaria per la copertura è limitata al valore corrente.
18. Cose, ivi inclusi merci e contanti in vetrinette, vetrine e distributori automatici esterni all’edificio assicurato, ma all’interno del fondo indicato in polizza
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Nei limiti della somma assicurata, sono parimenti coperti il danneggiamento e l’asportazione del contenitore stesso, inclusi i danni ai vetri, laddove per essi non sia operante alcuna altra assicurazione.
19. Rapina all’interno dei locali assicurati, ivi inclusa la rapina a danno di clienti
19.1 In deroga all’art. 2, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono assicurati anche i danni a seguito di rapina (fatta eccezione per le rapine durante i trasporti), laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
19.1.1 la rapina deve essere perpetrata nei locali indicati in polizza o all’interno del fondo sul quale essi insistono (luogo del reato),
19.1.2 deve essere minacciata o usata violenza nei confronti del Contraente, di coloro che prestano servizio presso di lui o di altre persone presenti sul luogo del reato,
19.1.3 le cose che il ladro sottrae o si fa consegnare coattivamente devono trovarsi sul luogo del reato all’atto dello stesso.
19.2 Xxxxxxx non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione, nei limiti della somma assicurata sono parimenti coperti i danni materiali (incluse le spese di cui all’art. 3, punto 2.4 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso) che occorrono sul luogo del reato, ovvero che subiscono le persone derubate.
19.3 Rapina di clienti all’interno dei locali assicurati
Nei limiti della somma assicurata contro la rapina, s’intende coperta la rapina di persone terze presenti nei locali assicurati all’atto dell’aggressione, laddove a riguardo non sia operante alcuna altra assicurazione.
19.4 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
20. Rapina di portavalori in Italia per una guardia senza scorta
20.1 Rapina durante il trasporto
20.1.1 In deroga all’art. 2, punto 7 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), sono assicurati anche i danni a seguito di rapina durante i trasporti, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
20.1.1.1 la rapina deve essere perpetrata durante il trasporto in Italia; la copertura assicurativa è altresì operante nei Paesi stranieri limitrofi se il luogo di accettazione e consegna del trasporto in questione si trova in Italia e il passaggio oltre confine consente di effettuare il trasporto con maggiore rapidità,
20.1.1.2 deve essere minacciata o usata violenza nei confronti del Contraente, ovvero delle guardie o della scorta da lui incaricati nel corso del trasporto sui percorsi loro assegnati.
20.1.2 La copertura assicurativa decorre dal momento della regolare accettazione dei valori e cessa con la regolare consegna degli stessi.
20.1.3 L’incarico di guardia o di scorta può essere demandato solo a persone maggiorenni a ciò adeguate. Non sono adeguate persone con deficit mentali o fisici.
20.1.4 Non sono assicurati i danni conseguenti ad appropriazione indebita delle guardie e i danni cagionati con dolo o colpa grave delle guardie o della scorta incaricate.
20.1.5 Nei limiti della somma assicurata, sono parimenti coperti i danni materiali subiti dalle persone derubate.
20.2 Infortuni di portavalori
L’Assicuratore presta la propria garanzia anche nel caso in cui le guardie e la relativa scorta assicurate, se quest’ultima è contrattualmente prevista, diventano incapaci di agire a seguito di un infortunio di natura fisica e terze persone sottraggono i valori sfruttando questa loro condizione.
20.3 Estensioni della garanzia a danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione
L’Assicuratore risponde anche della distruzione o del danneggiamento a seguito di incendio, fulmine ed esplosione dei valori assicurati ai sensi della presente polizza, che sono stati affidati in custodia al portavalori ovvero che viaggiano con lui nei veicoli.
20.4 Obbligo di soccorso in capo al portavalori
Nel caso di trasporto di denaro e valori assimilabili, l’Assicuratore presta la propria garanzia anche per la sottrazione di valori da parte di terzi, qualora essi approfittino del fatto che il portavalori presta soccorso come previsto dalla legge.
20.5 L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
21. Xxxxx conseguenti alla sparizione di chiavi originali a seguito di furto con scasso o rapina
In deroga all’art. 1, punto 3.2 delle Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB), la responsabilità dell’Assicuratore viene estesa ai danni conseguenti all’apertura dei contenitori chiusi indicati in polizza con chiavi originali o duplicati che il ladro si è procurato con una rapina al di fuori dei locali assicurati, ovvero con un furto con scasso in un edificio sempre abitato insistente su un altro fondo, a condizione che in quest’ultimo caso le chiavi si trovassero in contenitori chiusi che offrono elevate garanzie contro la sottrazione dei contenitori stessi.
La copertura assicurativa è operante a condizione che il furto con scasso o la rapina siano perpetrati a danno del legittimo proprietario delle chiavi e che il ladro non sia persona autorizzata a disporre delle stesse.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
22. Spese di sostituzione della serratura in caso di sparizione della chiave della cassa
In caso di sparizione delle chiavi della cassa, l’assicurazione copre le spese sostenute a fronte delle modifiche della serratura, la realizzazione di nuove chiavi, l’apertura forzata inevitabile della cassa e il ripristino della stessa.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
23. Vetrate a piombo, ottone e artistiche
I danni occorsi a vetrate a piombo sono a carico dell’Assicuratore solo nel caso in cui si tratti di una rottura del vetro ed essi non siano dovuti a trascuratezza nelle operazioni di manutenzione della piombatura e della relativa bordatura.
L’assicurazione è prestata a primo rischio fino alla concorrenza della somma assicurata specificamente convenuta.
Sezione V:
Disposizioni particolari relative alle garanzie dell’assicurazione di responsabilità civile
1. Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
L’assicurazione vale per
1.1 persone soggette all’assicurazione contro gli infortuni prevista dalla legge (INAIL/RCO). La società s'impegna a tenere indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in termini di capitale, interessi e spese
1.1.1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, per infortuni subiti da lavoratori da lui dipendenti e ai quali sono state assegnate attività incluse nella copertura assicurativa;
1.1.2 ai sensi del codice civile in forza del titolo giuridico di risarcimento per danni non disciplinati dal DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1.1 per morte e lesioni personali che comportino un’invalidità temporanea o permanente, calcolati sulla base delle tabelle allegate al DPR predetto.
Dalla presente assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
1.2 Persone non soggette all’obbligo di legge di assicurazione contro gli infortuni. Per gli infortuni subiti durante il lavoro sono considerati “terzi” anche gli impiegati dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, relativamente alle lesioni personali (fatta eccezione per le malattie professionali) che subiscono durante il lavoro o il servizio.
1.3 Le persone che non dipendono dall'Assicurato che si trovano nelle aree di lavoro e della cui opera si serve l’Assicurato medesimo, ossia
1.3.1 i titolari degli esercizi e gli impiegati, per i quali la legge non prevede l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, di ditte quali, a titolo esemplificativo, società di trasporti, fornitori, imprese di pulizia, manutenzione e riparazione, nonché imprese che assumono appalti in veste di coappaltatori o subappaltatori, effettuando con l’Assicurato lavori di tipo integrativo rispetto a quelli indicati in polizza;
1.3.2 liberi professionisti quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali.
Infine l’assicurazione vale anche per le pretese di rivalsa avanzate dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222 del 12 giugno 1984.
D. lgs. 626/94 – Sicurezza sul lavoro: la prestazione assicurativa vale anche per la responsabilità civile per eventi in rapporto al d. lgs. 626/94 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, come pure per la responsabilità civile del responsabile della sicurezza e della salute dei dipendenti sul posto di lavoro nominato dal Contraente nell’ambito di detto decreto, nonché per la loro attività esclusiva svolta a favore del Contraente.
2. Responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui siano avanzate pretese al Contraente, quale obbligato di regresso, per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione, dal terzo danneggiato ovvero dal suo assicuratore in base a disposizioni di RC di diritto privato.
A tale proposito non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 7, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3. Estensione territoriale Europa
3.1 In deroga all’art. 3, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche sul territorio extranazionale europeo. In tale ambito vale per il diritto italiano ed estero.
Il termine Europa deve intendersi in senso geografico, tuttavia la copertura non è operante per Islanda, Groenlandia e Spitzbergen, le isole Canarie, Madeira, Cipro, le Azzorre e i territori asiatici della Turchia e della CSI.
Trova applicazione la limitazione di cui all’art. 3., punto 1, riga 2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile. Trova applicazione l’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3.2 La copertura assicurativa di cui al punto 3.1 si riferisce a sinistri
3.2.1 causati da prodotti del Contraente, pervenuti nei luoghi predetti senza che questi ve li abbia consegnati o li abbia fatti consegnare,
3.2.2 causati da prodotti che il Contraente ha consegnato in tali luoghi o abbia fatto consegnare,
3.2.3 derivanti da lavori di montaggio, manutenzione (ivi inclusi ispezione e assistenza clienti), riparazione ed edili, nonché dalla detenzione e dall’utilizzo del contenuto mobile pertinente all'attività per l’esecuzione di detti lavori.
Pertanto, l’assicurazione di responsabilità civile aziendale per gli stabilimenti all’estero non è garantita in via automatica, ma solo dietro specifico accordo.
3.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa
3.3.1 in deroga alla Sezione A, par. 1 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, tutti gli obblighi risarcitori del Contraente derivanti
3.3.1.1 dalla detenzione di fondi, edifici o locali;
3.3.1.2 dalla detenzione di alloggi di servizio e abitazioni, incluse dipendenze;
3.3.1.3 da dispositivi pubblicitari;
3.3.1.4 dal servizio antincendio aziendale;
3.3.1.5 dall’assistenza medica di dipendenti;
3.3.1.6 da strutture sociali per dipendenti, quali p. es. mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali;
3.3.2 diritti d’indennizzo di natura punitiva (quali p. es. punitive o exemplary damages);
3.3.3 tutte le disposizioni e gli istituti relativi al diritto del lavoro (quali p. es. employer`s liability, worker`s compensation);
3.3.4 diritti risultanti da danni ambientali (pollution); pertanto, a parziale deroga dell’art. 1, punto 2.1.1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa non include danni alle persone causati da danni ambientali. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni materiali causati da danni ambientali anche nel caso in cui sia stato stipulato l’Accordo particolare di cui all’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
3.4 La сopertura assicurativa di cui al punto 3.1 non è operante nel caso in cui autorità statali, terzi o il Contraente impediscano l’accertamento e la liquidazione del sinistro, ovvero l’adempimento di altri obblighi in capo all’Assicuratore.
Tuttavia, anche in quel caso permane in essere l’obbligo indennitario dell’Assicuratore se, sulla scorta della documentazione prodotta dal Contraente, è possibile liquidare il danno, sia in quanto a motivazione sia in quanto ad ammontare.
4. Fondi, edifici o locali ad uso di terzi
In deroga alla Sezione A, par. 1, punto 2.3 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche se fondi, edifici o locali insistenti sul fondo assicurato sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
5. Rischio della committenza
5.1 La copertura assicurativa fa riferimento a obblighi di risarcimento dei danni in capo al Contraente quale committente di lavori edili, se il costo complessivo del progetto, considerando eventuali lavori prestati dal medesimo, non supera EUR 400.000, a condizione che la progettazione, la direzione e l’esecuzione tecnica dei lavori siano affidate ad un ingegnere civile o a un imprenditore ufficialmente abilitati e che il Contraente non partecipi in alcun modo a detti lavori. La comunicazione degli obiettivi nel corso della gara d’appalto per il progetto e i necessari controlli costanti dei lavori da parte del Contraente non sono soggetti a tale limitazione.
5.2 I danni ai fabbricati causati da innalzamenti, abbassamenti o vibrazioni sono inclusi nella copertura assicurativa di cui al punto 5.1 solo se e nella misura in cui tali cause compromettono la struttura statica del fabbricato in modo tale da rendere insufficienti gli elementi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, oppure da non garantire più la stabilità.
Premesso ciò, la copertura assicurativa è operante, in particolare, anche per danni a soffitti, pareti, pavimenti, intonaci, pitture, tappezzerie, piastrellature, comprese quelle in maiolica, altri rivestimenti di pareti e soffitti, finestre e porte.
5.3 Sono esclusi dalla copertura i danni causati da polverizzazione.
6. Rischio locativo
6.1 La copertura assicurativa include altresì gli obblighi risarcitori per danni causati da incendi, esplosioni o acqua condotta a edifici o locali presi in locazione, in affitto o in leasing per scopi aziendali, se non è in essere un’altra copertura assicurativa.
6.2 Non trova applicazione l’art. 7, punto 10.1.
7. Assicurazione RC privata e sportiva in viaggi di servizio
Per il titolare dell’azienda, i membri del consiglio di amministrazione o gli amministratori e coloro che prestano servizio presso l’azienda assicurata, per la durata dei viaggi di servizio s’intende parimenti garantita l’assicurazione RC privata e sportiva come definito nelle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, Sezione B, punto 16.
Tale copertura è sussidiaria rispetto a eventuali assicurazioni in essere, con particolare riferimento all’assicurazione economia domestica.
8. Richieste di risarcimento dei rappresentanti legali
In deroga all’art. 7, punto 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurate le pretese risarcitorie dei rappresentanti legali del Contraente e dei loro dipendenti se dette persone, o i loro rappresentanti legali, non sono responsabili del danno occorso per azioni personali oppure omissioni. Rimangono esclusi i danni relativi alla responsabilità civile allargata del produttore.
9. Danni materiali dovuti a danni ambientali
È stipulato l’Accordo particolare di cui all’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
La somma assicurata ammonta al 50% del massimale.
10. Assicurazione di responsabilità civile per isotopi relativa a rilevatori di fumo e gas a ionizzazione
Per rilevatori di fumo e gas a ionizzazione installati nei locali assicurati s’intende convenuta l’assicurazione RC per isotopi nell’ambito delle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione RC per radionuclidi.
La somma assicurata ammonta al 25% del massimale.
11. Guardaroba dipendenti
11.1 In deroga all’art. 1, punto 2.2. e all’art. 7, punto 10.1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori del Contraente per danneggiamento, distruzione, perdita o sparizione di cose dei dipendenti riposti in guardaroba con sistema di chiusura a chiave.
11.2 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
11.3 Obblighi
In caso di perdita o sparizione di una cosa il Contraente deve immediatamente sporgere denuncia all’autorità di polizia competente, altrimenti viene meno l’obbligo all’indennizzo in capo all’Assicuratore.
12. Proprietà degli ospiti
È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 7, punto 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (attività alberghiera).
A parziale deroga delle Condizioni generali e delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile (AHVB e EHVB), la copertura assicurativa include i danni dei quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 II c.c.
L’Assicuratore riconosce i seguenti indennizzi:
- per ciascun ospite, per la responsabilità civile di cui all’art. 1783 e segg. c.c. a fronte di cose non consegnate: il centuplo del prezzo della camera per un singolo pernottamento;
- per ciascun ospite, per la responsabilità civile di cui agli artt. 1784 e 1785 II c.c. a fronte di cose consegnate: duecento volte il prezzo della camera per un singolo pernottamento.
Per periodo di assicurazione è riconosciuto un indennizzo fino alla concorrenza del 10% del massimale.
13. Rischio di parcheggio: autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni
13.1 Le seguenti disposizioni trovano applicazione solo per quegli autoveicoli, rimorchi e imbarcazioni che, conformemente a quanto previsto dalla Sezione B, par. 7, punto 1 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile, sono stati parcheggiati dagli ospiti che soggiornano nella struttura ricettiva e si trovano
13.1.1 nei garage della stessa,
13.1.2 nei parcheggi della stessa ovvero
13.1.3 in altre aree destinate al parcheggio.
13.2 Copertura assicurativa per veicoli conformemente al punto 13.1;
È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 7, punto 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile. In deroga alla Sezione B, par. 7, punti 3.1 e 3.2, la copertura assicurativa include anche gli obblighi risarcitori per danneggiamento, distruzione, perdita o sparizione a seguito di
13.2.1 incendio, fulmine ed esplosione;
13.2.2 messa in funzione, guida o spostamento;
13.2.3 eventi che agiscono improvvisamente dall’esterno per via chimica o meccanica, non voluti dal Contraente (Assicurato);
13.2.4 utilizzo non autorizzato da parte di dipendenti del Contraente o di terzi;
13.2.5 furto o rapina.
13.3 Richiede una specifica pattuizione l’assicurazione di un servizio di ritiro o consegna veicoli.
13.4 Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
13.4.1 danni interni dovuti al normale esercizio e a rotture;
13.4.2 furto o rapina di componenti o accessori del veicolo;
13.4.3 contenuto e carico del veicolo. Nel carico del veicolo non rientrano le imbarcazioni su carrelli.
13.5 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
14. Impianti sportivi e ricreativi
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi a impianti sportivi e ricreativi di pertinenza dell’esercizio assicurato e alla loro gestione quali, a titolo esemplificativo, piscine coperte e scoperte, saune, solarium, bagni turchi, bowling, aree gioco per bambini, impianti fitness e wellness, campi sportivi e simili.
15. Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive
La copertura assicurativa è altresì operante nei limiti del massimale per attività di animazione e iniziative ricreative, culturali e sportive, che possono avere luogo anche all’esterno della proprietà aziendale, quali p. es. passeggiate, escursioni in montagna, con sci o mountain bike, grigliate serali e simili.
Per le iniziative e le attività di seguito elencate la presente copertura assicurativa è operante solo per esplicita pattuizione: bungee jumping, canyoning, rafting in acque vive e su neve, accendere fuochi d’artificio, utilizzare aeromobili quali parapendii e deltaplani, mongolfiere e simili.
16. Seminari e corsi di formazione
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per seminari e corsi di formazione che si tengono nell’esercizio assicurato, a condizione che gli stessi siano organizzati dal Contraente.
17. Locazione professionale (noleggio)
È concluso l’Accordo particolare di cui alla Sezione A, par. 1, punto 1, riga 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile. Sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori derivanti da locazione e/o noleggio professionali di macchine da lavoro, strumenti e videocassette.
18. Parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi alla gestione di attività di parrucchieri, xxxxxxxx e di centri estetici nel luogo indicato in polizza e di pertinenza dell’esercizio assicurato. La presente assicurazione non trova applicazione per parrucchieri, xxxxxxxx e centri estetici indipendenti non gestiti dal Contraente.
19. Camping sul fondo indicato in polizza
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per aree camping che si trovano sul fondo indicato in polizza e per la gestione delle stesse.
20. Servizio catering
La copertura assicurativa è operante nei limiti del massimale anche per attività di catering.
21. Carico e scarico di veicoli di terzi
21.1 In deroga all’art. 7, punto 10 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a veicoli terrestri o imbarcazioni nel corso di operazioni di carico o scarico, o a seguito di queste, effettuate manualmente o con sollevatori o macchine per il caricamento che non fanno cadere la merce, quali p. es. argani, paranchi, carrelli elevatori o a forca, gru di ogni genere.
21.2 È stipulato l’Accordo particolare di cui alla Sezione B, par. 2, punto 1.2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
21.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
22. Xxxxx a cose dovuti ad allagamento
22.1 La seguente disposizione non trova applicazione per danni materiali conseguenti a danni ambientali. Per essi la copertura assicurativa è operante esclusivamente in forza di un Accordo particolare ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
22.2 In deroga all’art. 7, punto 12 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati anche gli obblighi risarcitori per danni a cose dovuti ad allagamento da acque ferme o correnti, se detti danni sono la conseguenza di una causa improvvisa, che non rientra nell’attività regolare d’esercizio senza interferenze.
22.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
23. Attività su cose immobili
23.1 In deroga all’art. 7, punto 10.5 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori per danni a quelle parti di cose immobili che sono direttamente oggetto di lavorazione, utilizzo o di altra attività.
23.2 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
24. Attività su cose mobili, lavori di manutenzione e riparazione
24.1 La copertura assicurativa include obblighi risarcitori per danni a cose mobili che occorrono nel corso o in conseguenza del loro utilizzo, del loro trasporto, della loro lavorazione o di un’altra attività svolta su queste o con queste.
Non trova applicazione l’art. 7, punti 10.4 e 10.5 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile.
24.2 In deroga all’art. 7, punto 10.2 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, s’intende altresì assicurato il rischio di responsabilità civile derivante dalla custodia (anche come obbligo accessorio).
24.3 Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa autoveicoli, aeroplani e imbarcazioni, sistemi informatici nonché gli oggetti che il Contraente ha preso a noleggio, in prestito e/o in leasing.
24.4 S’intendono parimenti assicurati gli obblighi risarcitori in capo al Contraente relativi a lavori di manutenzione e riparazione effettuati su cose degli ospiti.
24.5 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
25. Danni graduali
25.1 In deroga all’art. 7, punto 11 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa include anche obblighi risarcitori per danni a cose causati da emissioni graduali o dall’azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi o umidità.
25.2 Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni di cui al punto 25.1 causati da emissioni costanti dell’esercizio assicurato.
25.3 Per i danni materiali causati da danni ambientali trovano esclusiva applicazione le disposizioni dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, se è stipulato il presente Accordo particolare ivi previsto.
25.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
26. Puri danni patrimoniali
26.1 In deroga all’art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, sono parimenti assicurati i danni patrimoniali puri.
Tuttavia, tale estensione dell'assicurazione non trova applicazione per il settore Danni ambientali ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile e per il settore Rischio per la responsabilità RC del produttore di cui alla Sezione A, par. 2 delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
26.2 Trova applicazione la Sezione B, segnatamente la premessa delle Condizioni generali integrative di assicurazione di responsabilità civile.
26.3 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli obblighi risarcitori per:
26.3.1 danni causati da immissioni costanti (p. es. rumori, odori, vibrazioni);
26.3.2 violazione di diritti di proprietà industriale e diritti d’autore;
26.3.3 attività di progettazione, consulenza, direzione di lavori edili o di montaggio, di verifica o di perizia;
26.3.4 dichiarazioni in merito alla durata di lavori edili o ai tempi di consegna;
26.3.5 mancata osservanza di scadenze e date di consegna;
26.3.6 superamento di preventivi e crediti;
26.3.7 mancato o tardivo adempimento di contratti;
26.3.8 attività in rapporto a negozi di carattere monetario, creditizio, assicurativo, fondiario, di leasing o simili di natura economica, procedure di pagamento di ogni genere, tenuta di cassa, malversazione e appropriazione indebita;
26.3.9 attività in rapporto a elaborazione dati, razionalizzazione e automazione;
26.3.10 sparizione di cose, a titolo esemplificativo anche denaro, assegni, titoli di credito e oggetti di valore.
26.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
27. Servizi di ritiro e di consegna di veicoli
27.1 In deroga all’art. 1, punto 2.2 e all’art. 7, punti 5.3, 10.2 e 10.4 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti dal danneggiamento, dalla distruzione, dalla perdita o dalla sparizione di veicoli presi in custodia, ivi inclusi i relativi accessori, lungo il tragitto percorso per raggiungere l’esercizio assicurato, e ritorno, in relazione alle operazioni di ritiro e di consegna presso il cliente.
La copertura predetta non è estesa ad aeromobili, né al loro contenuto o al loro carico.
27.2 È fatto obbligo – pena la decadenza dell'obbligo indennitario in capo all'Assicuratore ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG) - che:
all’atto del sinistro il conducente del veicolo sia in possesso dell’abilitazione prescritta dalle norme vigenti per la guida del veicolo stesso su strade pubbliche;
in caso di perdita o sparizione si sporga denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente.
27.3 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
28. Guardaroba custoditi
28.1 Le seguenti disposizioni trovano esclusiva applicazione per quelle cose che il Contraente o una persona che agisce per suo conto hanno preso unicamente in custodia dietro consegna del relativo tagliando e che si trovano nel guardaroba custodito. Esse non trovano applicazione per denaro, assegni, titoli di credito e oggetti preziosi (qui in nessun caso rientrano capi di vestiario).
28.2 In deroga all’art. 1, punto 2.2 e all’art. 7, punti 10.2 e 10.4 delle Condizioni generali di assicurazione di responsabilità civile, la copertura assicurativa è operante anche per gli obblighi risarcitori derivanti da danneggiamento, distruzione, perdita, sparizione o scambio di cose conformemente a quanto precisato al punto 28.1.
28.3 Il Contraente, pena la decadenza dell’obbligo indennitario in capo all’Assicuratore ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), deve
28.3.1 provvedere acché durante l’orario di apertura i guardaroba siano sempre custoditi e accessibili solo al personale addetto;
28.3.2 sporgere denuncia senza indugio all’autorità di polizia competente in caso di perdita o sparizione di una cosa.
28.4 La somma assicurata ammonta al 10% del massimale.
Capitolo B: Elenco delle condizioni
1. Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS)
Campo d’applicazione:
Le presenti ABS costituiscono la Parte generale di quei rami assicurativi cose che rimandano espressamente ad esse.
Indice
Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto Articolo 2 Aggravamento del rischio
Articolo 3 Norme di sicurezza
Articolo 4 Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa Articolo 5 Effetti della procedura fallimentare e di concordato Articolo 6 Altre assicurazioni; franchigia concordata
Articolo 7 Sovrassicurazione, assicurazione presso diversi assicuratori Articolo 8 Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione
Articolo 9 Procedura peritale
Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
Articolo 12 Rapporto giuridico in caso di sinistro Articolo 13 Forma delle dichiarazioni
Articolo 14 Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto
Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto. La violazione colposa degli obblighi in parola legittima l’Assicuratore a recedere dal contratto ai sensi dei §§ 16-21 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz) del 1958 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d’Austria (BGBl.) 2/1959) e successive modifiche (VersVG) e, in questo caso, egli è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione.
Articolo 2 Aggravamento del rischio
1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
2. Se, dopo la stipulazione del contratto, intervengono circostanze che portano a un aggravamento del rischio, l’Assicuratore può esercitare il diritto di recesso. Inoltre, qualora il Contraente violi uno degli obblighi di cui al par. 1, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione ex artt. 23 - 31 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
3. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.
Articolo 3 Norme di sicurezza
1. Qualora il Contraente violi norme di sicurezza legali, amministrative o pattuite, ovvero ne tolleri la violazione, l’Assicuratore, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione in parola, può recedere dal contratto assicurativo con un preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso viene meno con il ripristino delle condizioni in essere prima della violazione.
2. L’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, se il sinistro si verifica dopo la violazione ed essa si basa su dolo o colpa grave del Contraente. L’obbligo alla prestazione permane se la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro, o nella misura in cui essa non ha influito in alcun modo sull’entità dell’indennizzo, o se al momento del sinistro non era stato esercitato il diritto di recesso, nonostante fosse scaduto il relativo preavviso.
3. Per la parte restante trova applicazione il § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). Se alla violazione di una norma di sicurezza è connesso un aggravamento dei rischio, trovano applicazione le disposizioni relative a quest’ultimo.
Articolo 4
Premio, decorrenza e termine della copertura assicurativa
1. Il Contraente deve versare il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
2. La garanzia assicurativa ha inizio con il pagamento della polizza, tuttavia non prima della data ivi stabilita. Se il pagamento del primo premio è richiesto solo successivamente alla data predetta, ma è pagato entro 14 giorni, la garanzia assicurativa decorre dal momento indicato nella polizza.
3. Per ciò che concerne gli effetti di un pagamento non tempestivo dei premi, trovano applicazione i §§ 38, 39, 39a e 91 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
4. Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di assicurazione o comunque anticipatamente, all’Assicuratore spetta il premio per l’effettiva durata del contratto, salvo condizioni particolari non dispongano altrimenti.
Qualora il contratto di assicurazione cessi prima della scadenza ivi prevista per il venir meno dell’interesse, all’Assicuratore spetta il premio che avrebbe potuto incassare, se l’assicurazione fosse stata richiesta solo fino al momento in cui egli è venuto a conoscenza del cessato interesse.
5. Qualora l’Assicuratore abbia concesso una riduzione del premio in funzione della durata del contratto convenuta, in caso di risoluzione anticipata dello stesso, questi può chiedere il pagamento posticipato degli sconti concessi per un contratto di durata maggiore. Se è stato concesso uno sconto del 20% sui premi per contratti a lungo termine, laddove si riduca il periodo contrattuale, deve essere sempre corrisposto posticipatamente il 25% del premio ridotto per tutto il periodo di vigenza del contratto. Se il contratto è stato stipulato per 10 anni, la percentuale dei premi da pagare posticipatamente si riduce al 12,5% trascorsi almeno cinque anni di vigenza del contratto. Per i rami assicurativi relativi a guasti alle macchine, fermi macchina, apparecchi elettrici, apparecchi elettronici e merci immagazzinate in impianti di raffreddamento, nonché per i settori industriali (contro i rischi d’incendio nelle industrie, extended coverage e all risks per i rischi di incendio nelle industrie, interruzione dell’esercizio a seguito di incendio, extended coverage e all risks per interruzione dell’esercizio a seguito di incendio) il presente accordo trova applicazione con la condizione derogatoria che lo sconto per contratti a lungo termine è del 10% e si applica una percentuale dell’11,11% in luogo del 25% e una percentuale del 5,5% in luogo del 12,5%.
Articolo 5
Effetti della procedura fallimentare e di concordato
Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’amministrazione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni.
Articolo 6
Altre assicurazioni; franchigia concordata
1. Qualora il Contraente, per l’oggetto del contratto, stipuli un’altra assicurazione presso un altro assicuratore contro gli stessi rischi, deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro assicuratore e la somma assicurata.
2. È convenuto che il Contraente deve far fronte autonomamente a parte del danno (franchigia concordata), per la quale non può stipulare un’altra assicurazione. In caso contrario, l’indennizzo sarà ridotto in misura tale che il Contraente debba far fronte autonomamente alla parte del danno concordata.
Articolo 7
Sovrassicurazione; assicurazione presso diversi assicuratori
1. L’assicurazione non può portare ad un arricchimento: anche se la somma assicurata è superiore al valore assicurabile (sovrassicurazione), l’Assicuratore è tenuto a fornire una prestazione risarcitoria nei limiti di quanto stabilito.
2. Qualora la somma assicurata sia notevolmente superiore al valore assicurabile, ai sensi dell’art. 51 legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), il Contraente e l’Assicuratore possono pretendere una riduzione della somma assicurata e del premio, fatto salvo un premio minimo tariffario.
3. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori trovano applicazione i §§ 59 e 60 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Articolo 8
Limite dell’indennizzo; sottoassicurazione
1. La somma assicurata rappresenta il limite della prestazione risarcitoria dell'assicuratore, quindi detta prestazione per i beni assicurati sotto ogni singola voce della polizza è limitata alla somma assicurata per la relativa voce.
2. Se la somma assicurata è inferiore al valore assicurabile (v. le disposizioni relative al valore assicurabile nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo assicurazione cose - Sottoassicurazione), il danno è risarcito solo nella proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile. È necessario accertare distintamente per ogni voce della polizza l’eventuale configurarsi di una sottoassicurazione.
Articolo 9 Procedura peritale
1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistro.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro;
violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro
1. Qualora il Contraente, o una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, cagioni il danno con dolo o colpa grave, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione al Contraente medesimo.
Nell’ambito della liquidazione del sinistro, devono essere fornite all’Assicuratore tutte le informazioni, scritte ed orali, in modo completo e veritiero.
Se, dopo il verificarsi del sinistro, le predette persone disattendono, con colpa grave o dolo, gli obblighi che devono essere adempiuti, si ha l’esonero dalla prestazione ex § 6, co. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
2. Qualora al Contraente, o a una delle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive, venga comminata una pena con una sentenza passata in giudicato per il danno cagionato, ovvero per un inganno o un tentato inganno in relazione all’accertamento dell’obbligo di prestazione o dell’indennizzo, l’esonero dalla prestazione s’intende appurato.
Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è esigibile solo dopo essere stato definitivamente appurato, tuttavia, decorso 30 giorni dalla denuncia del danno, è possibile chiedere, a titolo di acconto, la somma minima da liquidare in base allo stato dei fatti. La decorrenza dei termini viene sospesa fino a che, per colpa del Contraente, l’indennizzo non possa essere appurato o pagato.
2. L’Assicuratore ha facoltà di differire il pagamento
2.1 fino alla produzione delle prove necessarie, se sussistono dubbi sul diritto in capo al Contraente di ricevere il pagamento;
2.2 fino alla conclusione di un’indagine di polizia o un’istruzione penale, eventualmente avviate a carico del Contraente a seguito del danno.
3. Se la richiesta di indennizzo non è fatta valere per vie giudiziali entro un anno dal momento in cui l’Assicuratore respinge per iscritto la pretesa avanzata dal Contraente, indicando almeno uno dei fatti sui quali attualmente si fonda il rigetto, le relative disposizioni legali o contrattuali e gli effetti legali connessi alla decadenza del termine, l’Assicuratore viene liberato dall’obbligo indennitario.
4. Per la parte restante trovano applicazione le disposizioni in materia di scadenza e prescrizione della prestazione assicurativa di cui ai §§ 11 e 12 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
Articolo 12
Rapporto giuridico in caso di sinistro
1. Se nelle Condizioni generali di assicurazione del relativo ramo cose, ovvero in un altro accordo contrattuale, non sono previste disposizioni in deroga, al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore, sia il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, tuttavia solo entro 30 giorni dalla conclusione delle trattative relative all’indennizzo.
L’Assicuratore deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Il Contraente non può recedere per un periodo successivo al termine del periodo di assicurazione in corso.
3. Entrambe le parti rinunciano a recedere in caso di sinistro, se nel periodo di assicurazione in questione si è verificato complessivamente un solo evento dannoso e l’indennizzo da liquidare a fronte di quest’ultimo non eccede un premio annuale (del ramo interessato dal sinistro in parola).
4. Le limitazioni di cui al par. 3 non trovano applicazione né in caso di frode assicurativa, compiuta o semplicemente tentata, né se il Contraente ha rivendicato dolosamente un diritto infondato o compie dolosamente un inganno in fase di accertamento del danno o dell’indennizzo. In detti casi l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con effetto immediato senza osservare il preavviso.
Articolo 13
Forma delle dichiarazioni
Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta. Per ciò che concerne le denunce di danni, si vedano le disposizioni circa gli obblighi del Contraente in caso di sinistro nelle Condizioni generali di assicurazione del ramo cose interessato.
Articolo 14
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione
1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza.
2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.
ALLEGATO
Copertura sussidiaria
Per i rami che fanno riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) e/o alle Condizioni generali e Condizioni generali integrative per RC (AHVB/EHVB) trovano applicazione, a titolo integrativo, le seguenti disposizioni:
Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, in particolare, anche quando accordi sussidiari al presente sono stati stipulati precedentemente a quelli del contratto concorrente.
2. Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 6 Valore assicurato
Articolo 7 Indennizzo
Articolo 8 Sottoassicurazione
Articolo 9 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari Articolo 10 Procedura peritale
Articolo 11 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Rischi assicurati
1.1 Incendio; l’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
1.2 Fulmine; il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
1.3 Esplosione; l’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
1.4 Caduta aerei; per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro);
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero;
2.4 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Articolo 2 Danni non assicurati
Non sono assicurati:
1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
4. Danni a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non sono assicurati se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
5. Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
6. Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
7. Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
8. Danni da depressione (implosione);
9. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 9.1 e 9.2);
9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 1-8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso è assicurato.
Per i punti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 vale quanto segue: detti danni sono assicurati se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 9 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 9.1-9.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio, escluse le spese di cui al punto 2.3.
2.2.2 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.3 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.4.
2.2.4 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Non sono assicurate:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
Articolo 6 Valore assicurato
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 il valore a nuovo;
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 il valore corrente;
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 il valore di mercato;
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni d’uso e gli impianti aziendali può essere pattuito:
1.2.1 il valore a nuovo;
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 il valore corrente;
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 il valore di mercato;
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 7 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.6, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.6, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.6, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 8 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 7 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 9
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni d’uso e gli impianti aziendali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
3. Per edifici che all’atto del sinistro erano gravati da ipoteche, diritti al soddisfacimento, oneri reali o diritti di usufrutto acquisiti in forza di quanto prescritto nell'ordinamento austriaco in materia di esecuzione (Executionsordnung), l’indennizzo sarà pagato solo se ne viene garantita la destinazione alla ricostruzione.
Il pagamento sarà effettuato senza riserve se i creditori ipotecari iscritti all’atto del sinistro non si oppongono entro
30 giorni dal momento in cui sono stati informati dell’intenzione di disporre il pagamento senza garanzie sull’impiego del denaro per la destinazione prevista.
Il pagamento senza riserve presuppone il benestare scritto dei creditori ipotecari che hanno denunciato il loro diritto ipotecario all’Assicuratore.
Articolo 10 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 11
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
3. Condizioni supplementari di assicurazione contro l'incendio per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008, (abbreviato in AS08) Condizioni generali di assicurazione contro l’incendio (AFB), versione del 2008 (abbreviato in FE08) Di seguito le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con specifiche definizioni, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Edifici
Sono assicurati gli edifici con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono considerate edifici.
A titolo esemplificativo: xxxxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
1.1.2 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono considerati edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.2.1 dispositivi parafulmine
1.1.2.2 impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale
1.1.2.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi
1.1.2.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori
1.1.2.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti
1.1.2.6 scale, anche a pioli, saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne
1.1.2.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti
1.1.2.8 tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento
1.1.2.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti
1.1.2.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione e in caso di sinistro viene ripartita tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra tutto il contenuto utile all’attività che si trova all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto, che non fa parte degli impianti tecnici dell’edificio di cui al punto 1.1.2.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati – punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli regolarmente immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se regolarmente immatricolati;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione e in caso di sinistro viene ripartita tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui si annoverano tutte le merci e le provviste che si trovano all’interno del luogo assicurato, sia negli edifici sia anche all’aperto. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
1.4 Altre cose
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili regolarmente immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1);
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili;
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie lo strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo si annoverano modelli da fonderia, schede per tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili;
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito;
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Xxxxxx e danni assicurati e non assicurati
2.1 Danni dovuti allo scoppio di esplosivi
In deroga all’art. 1, punto 1.3 delle Condizioni generali di assicurazione contro l'incendio (AFB) non sono assicurati i danni dovuti allo scoppio di esplosivi quando
2.1.1 l’esplosivo è stato portato sul luogo assicurato secondo modalità ammesse o controllabili, oppure
2.1.2 il Contraente sapeva o avrebbe dovuto sapere che su un terreno confinante, non a sua disposizione, si trovano esplosivi.
Per esplosivi s’intendono tutte le sostanze esplosive allo stato solido o liquido, o loro miscele, e quelle detonanti, indipendentemente dal fatto che esse siano effettivamente utilizzate per sparo o brillamento se l’esplosione, dato lo svolgimento dei fatti e il suo effetto proporzionale, è conforme agli esplosivi utilizzati nella tecnica di sparo e brillamento
2.2 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa – a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
3. Altre disposizioni contrattuali
3.1 Rinuncia alle pretese risarcitorie nei confronti di una compagnia ferroviaria o portuale
In deroga al § 67 (1), c. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), in caso di sinistro la copertura assicurativa rimane immutata laddove il Contraente abbia rinunciato, per esempio, ad avanzare pretese risarcitorie per danni da incendio o esplosione nei confronti delle ferrovie federali austriache o di un’altra compagnia ferroviaria o portuale.
3.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
3.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
3.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
3.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
3.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore ai costi di revisione, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 3.3.2.
3.4 Liquidazione del sinistro in caso di concorso tra assicurazione contro l’incendio e assicurazione contro guasti alle macchine
Qualora siano contestualmente in essere un’assicurazione contro l’incendio e un’assicurazione contro guasti alle macchine e sia controverso se sussista un danno da incendio o da guasto alle macchine, ovvero di quale entità esso sia, le società che hanno stipulato le assicurazioni in parola possono chiedere che l’ammontare dei danni da incendio o guasto alle macchine sia accertato tramite procedura peritale. L’accertamento è vincolante se non viene dimostrato che esso, in tutta evidenza, diverge considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
Le spese della procedura peritale sono poste a carico degli assicuratori proporzionalmente all’indennizzo dovuto.
Trascorso 30 giorni dalla notifica del sinistro il Contraente può richiedere un pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti. Se in quel momento non si è ancora accertato in che misura il danno sia riconducibile a incendio o guasto alle macchine, ciascun assicuratore liquida provvisoriamente metà della somma.
4. Norme generali di sicurezza
Devono essere osservate le norme di sicurezza legali e amministrative, nonché le norme di seguito indicate.
I seguenti obblighi s’intendono norme di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS). La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni della legge austriaca sui contratti di assicurazione.
4.1 Espletamento di qualsivoglia attività a rischio d’incendio
A titolo esemplificativo, ai sensi delle presenti norme di sicurezza rientrano tra le attività a rischio d’incendio:
- saldatura e tranciatura (autogena, elettrica, con termite)
- molatura e troncatura alla mola (in particolare con rettificatrice a mano Flex)
- brasatura
- fiammatura (scongelamento, asportazione a fiamma, imballi cellofanati, bitume, ecc.). Dette attività s’intendono in particolare a rischio di incendio per
- le fiamme libere utilizzate
- le elevate temperature adoperate o risultanti
- la formazione e la propagazione di scintille infiammabili
- il metallo liquido incandescente o gocciolante
- i pezzi fortemente riscaldati, spesso parti metalliche incandescenti. Rischi particolari:
- Scariche di scintille possono provocare incendi in un raggio di oltre 10 metri!
- Vi è un elevato rischio di incendio durante l’esecuzione di lavori a fiamma libera in cantieri e postazioni di montaggio
- Qualora si svolgano attività a rischio di incendio su contenitori o condutture per liquidi combustibili, vi è rischio di esplosione particolarmente elevato quando questi sono svuotati, ma contengono ancora vapori di detti liquidi!
- Parimenti vi è rischio di esplosione svolgendo attività a rischio d’incendio nei pressi di polveri di solidi combustibili, anche di metalli!
Pertanto, svolgendo attività a rischio di incendio al di fuori delle postazioni di lavoro specificamente previste e attrezzate per dette operazioni è assolutamente necessario osservare le seguenti norme di sicurezza:
4.1.1 Qualsivoglia attività a rischio di incendio può essere svolta solo previa esplicita approvazione della direzione. A prescindere dal fatto che detti lavori siano svolti da personale interno o esterno, quest’ultima deve provvedere acché essi siano controllati da un dipendente affidabile e capace e che siano rispettate, senza eccezione alcuna, le norme di sicurezza legali e amministrative e le disposizioni seguenti.
4.1.2 Deve essere essenzialmente evitata qualsivoglia attività a rischio di incendio in prossimità di solidi facilmente combustibili e di liquidi combustibili. Le parti sottoposte a lavorazione devono essere portate in una postazione specificamente prevista e opportunamente attrezzata.
4.1.3 Per poter eseguire qualsivoglia attività a rischio di incendio è richiesta la relativa autorizzazione (modello sub allegato 3), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalla direzione aziendale, ovvero dal responsabile antincendio e da coloro che effettueranno le attività in parola.
4.1.4 Le attività a rischio di incendio possono essere eseguite solo da personale affidabile e specificamente qualificato, pienamente consapevole dei rischi connessi a tali operazioni. Per ciò che concerne la qualifica, a titolo esemplificativo, dei saldatori, si vedano le ÖNORMEN dell’istituto di normalizzazione austriaco EN 287, parte 1 e parte 2, EN 719, M 7805, M 7807, M 7813.
4.1.5 L’organo di sorveglianza deve informare il personale interessato circa il sistema costruttivo adottato per la struttura e le sostanze combustibili negli ambienti o nei settori limitrofi, nonché predisporre un opportuno sistema antincendio.
4.1.6 Cose combustibili mobili, solidi e liquidi combustibili da stoccare, polveri e rifiuti devono essere allontanati dalla zona circostante la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio prima dell’avvio dei lavori.
4.1.7 Sempre in fase preliminare è necessario proteggere opportunamente elementi strutturali combustibili fissi con rivestimenti non combustibili, acqua, tessuti umidi o sabbia da fiamme, scintille e parti calde o roventi.
4.1.8 Varchi ad ambienti limitrofi, quali aperture nei soffitti o nelle pareti, vani ascensore, passaggi per condutture e cavi, giunzioni e fessure devono essere sigillati in modo ignifugo prima dell’inizio dei lavori. Nel corso dei lavori è necessario controllare costantemente che nei settori attigui a rischio non si formino fuochi, siano essi con o senza fiamma (p. es. per conduzione termica, scariche di scintille e simili).
4.1.9 Rivestimenti, armature, coibentazioni combustibili e simili devono essere allontanati dall’area a rischio prima dell’inizio dei lavori.
4.1.10 Prima di avviare i lavori è necessario svuotare i contenitori, le condutture e i canali per solidi, liquidi e gas combustibili, pulirli accuratamente e, se possibile, riempirli di acqua.
4.1.11 Acqua antincendio e altri estintori adeguati devono essere approntati in quantità sufficiente presso la postazione di lavoro e negli altri settori a rischio.
4.1.12 Prima di avviare i lavori è necessario verificare il corretto funzionamento degli attrezzi che saranno utilizzati. Qualora si ripongano temporaneamente cannelli ardenti per saldatura, taglio, brasatura e fiammatura, la fiamma libera deve essere sorvegliata con attenzione e osservata costantemente.
4.1.13 Concluse le attività a rischio d’incendio, la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio devono essere controllati verificando accuratamente e ripetutamente, anche dopo diverse ore, che non vi siano incendi, fumi o odore d’incendio, facendo particolare attenzione ai punti difficilmente accessibili o ispezionabili. È necessario prestare molta accuratezza nello spegnere anche il più piccolo incendio, sia esso con o senza fiamma. Già alle prime avvisaglie di incendio, fumo o odore di incendio devono essere avvertiti a titolo preventivo i vigili del fuoco più vicini.
4.1.14 Laddove non sia garantita sufficiente protezione, è necessario evitare qualsivoglia attività a rischio d’incendio.
4.2 Elementi strutturali ignifughi e dispositivi antincendio
Le misure di carattere edile atte alla compartimentazione, quali elementi strutturali ignifughi, chiusure resistenti al fuoco e simili non possono essere rimosse, né ne può essere pregiudicata l’efficacia. Con cadenza regolare deve essere verificata la funzionalità di dette misure di compartimentazione e degli altri dispositivi antincendio.
4.3 Carica elettrostatica
Per le macchine e il contenuto pertinente all’attività che in fase d’esercizio possono generare elettricità statica devono essere previste una specifica messa a terra o altre misure atte a deviare efficacemente le cariche elettrostatiche.
4.4 Impianti di combustione e riscaldamento
4.4.1 L’utilizzo di detti impianti può essere affidato solo a determinato personale, affidabile, che conosca bene gli impianti stessi, le disposizioni di legge e le norme amministrative in materia.
4.4.2 Solidi, liquidi e gas infiammabili non possono essere stoccati in prossimità di zone di combustione, tubi di fumo, raccordi e fori di pulizia di canne fumarie.
4.5 Primo intervento e intervento avanzato
Devono essere osservate le disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz) TRVB F 124 97.
4.6 Lavori di terzi
Anche qualora i lavori siano eseguiti da terzi deve essere garantito il rispetto delle norme di sicurezza. I necessari controlli saranno effettuati da personale interno capace e affidabile.
4.7 Ordine e pulizia; controlli
Mantenendo ordine e pulizia in tutto l’impianto aziendale si può ridurre considerevolmente la probabilità che un danno si verifichi e si propaghi.
Dopo l’orario di chiusura dell’esercizio personale adeguato e affidabile deve provvedere al controllo di tutto l’impianto. Il personale in questione non deve verificare solo il rispetto di ordine e pulizia, ma anche delle altre norme di sicurezza.
4.8 Stoccaggi
4.8.1 Per qualsivoglia stoccaggio trovano applicazione le seguenti disposizioni, fatto salvo il caso in cui nelle Condizioni particolari siano convenute norme di sicurezza più restrittive.
4.8.2 Laddove non trovino applicazione disposizioni più restrittive (p. es. prescrizioni per impianti di estinzione incendi), per lo stoccaggio a blocchi la superficie chiusa occupata non può essere superiore a 200 m². I singoli blocchi così costituiti devono essere posti a una distanza tale da garantire in caso d’incendio l'accesso degli addetti all’intervento da ogni lato del blocco. Le aree tra i blocchi di stoccaggio devono essere sempre tenute libere.
4.8.3 Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1, 2 e 3 devono essere stoccate in magazzini dotati di propria compartimentazione (v. classi di pericolosità di sostanze e merci sub allegato 1).
4.8.4 Nei magazzini e nelle aree di stoccaggio non sono ammesse stufe per il riscaldamento.
4.8.5 Gli impianti tecnici nei magazzini, quali p. es. stazioni di ricarica per carrelli elevatori, impianti per imballaggi con film retraibili ecc., devono essere collocati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o errato utilizzo degli stessi, si eviti che il sinistro (incendio, esplosione) interessi le cose attigue (distanze di sicurezza libere, montaggio di pannelli tagliafuoco ecc.).
4.9 Disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB)
Si rimanda espressamente alle seguenti disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi (TRVB), elaborate congiuntamente dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen) e dall’associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband):
A 101 67 Elementi per la valutazione della pericolosità di incendi ed esplosioni
A 104 64 Rischi di incendio nelle operazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a caldo B 108 91 Elementi strutturali e dispositivi antincendio
F 124 97 Primo intervento e intervento avanzato
F 128 00 Colonne montanti e idranti a parete (condutture dell’acqua fisse ad uso antincendio a umido/secco) F 134 87 Zone per vigili del fuoco su terreni
O 119 88 Organizzazione del sistema aziendale di protezione antincendio O 120 88 Controllo interno del sistema aziendale di protezione antincendio O 121 96 Piani di protezione antincendio
4.10 Allegato
Allegato 1 Classi di pericolosità di sostanze e merci
Allegato 2 Prevenzione antincendio durante le attività a rischio
Allegato 3 Autorizzazione allo svolgimento di attività a rischio d’incendio
Allegato 1
Classi di pericolosità di sostanze e merci
La pericolosità di incendi ed esplosioni di sostanze e merci allo stato gassoso, liquido e solido viene valutata in base a sei classi, che fanno riferimento al catalogo di valutazione del rischio di sostanze e merci elaborato dal Comitato Europeo delle Assicurazioni (CEA).
Classe di pericolosità 1: Gas combustibili. Solidi che possono infiammarsi con estrema facilità e bruciare rapidissimamente. Esempi: vernice bituminosa, fulmicotone, polvere sottile di alluminio. Liquidi con un punto di infiammabilità inferiore a 21 °C. Esempi: benzina, alcol, benzene, etere, acetone.
Classe di pericolosità 2: Solidi che possono infiammarsi facilmente e bruciare rapidamente. Esempi: lana di legno, fibre sintetiche, catrami, seta artificiale, polveri di legno. Liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra i 21 e i 55 °C. Esempi: greggio, catrame di carbone fossile, petrolio, alcolici.
Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1 e 2 sono indicate come facilmente infiammabili o combustibili nella denominazione tariffaria.
Classe di pericolosità 3: Solidi che hanno un punto di accensione superiore a quello delle sostanze della classe 2, ma possono bruciare dopo l’accensione. Esempi: resine sintetiche, gomma grezza, trucioli di piallatura, bitume. Liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra i 55 e i 100 °C. Esempi: olio combustibile, anilina, acido solforico fumante.
Classe di pericolosità 4: Solidi difficilmente infiammabili, che possono tuttavia arrivare a combustione. Esempi: cuoio, cartone, lana di pecora. Liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 100 °C. Esempi: oli per tempra, olio di colza, glicerina e oli combustibili pesanti.
Classe di pericolosità 5: Solidi e merci difficilmente combustibili o incombustibili che possono essere leggermente danneggiati da un incendio. Esempi: bachelite, vetro, stoviglie, resina ureica, sale da cucina, sapone.
Classe di pericolosità 6: gas inerti allo stato fondamentale. Solidi e merci incombustibili. Liquidi incombustibili.
Qualora gas, sostanze e merci siano versati o imballati in contenitori o involucri appartenenti a classi di pericolosità superiori, anche essi dovranno essere attribuiti alla classe del contenitore o dell'involucro in questione.
S’intendono sostanze incombustibili quelle che non possono essere bruciate e che non inceneriscono (p. es. sabbia, argilla, scorie, pietre naturali e artificiali, vetro, amianto, ferro e altri metalli in forma non particolata).
Rischio di esplosione – Classe di pericolosità | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sostanze e prodotti che sono più sensibili del dinitrobenzene se sottoposti a sollecitaz. meccanica o possono esplodere per effetto termico. Oggetti caricati con sostanze esplosive di cl. 1, eccetto quelli pirotecnici | Sostanze e prodotti destinati a produrre luci, suoni, fumo, nebbia, gas o movimento grazie all’energia in essi contenuta (articoli pirotecnici), articoli infiammabili (eccetto fiammiferi di sicurezza) e miscele esplosive di polveri e aria | Gas incombustibili in cilindri per gas compressi | |||
Rischio di incendio – Classe di pericolosità | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Solidi e merci che possono infiammarsi con estrema facilità e bruciano rapidissimamente | Solidi e merci che possono infiammarsi facilmente e bruciano rapidamente. Miscele esplosive di polveri e aria | Solidi e merci facilmente combustibili. | Solidi e merci mediamente combustibili. | Solidi e merci difficilmente combustibili o incombustibili che possono essere leggermente danneggiati da un incendio | Solidi e merci incombustibili |
Liquidi con punto di infiammabilità | Liquidi con punto di infiammabilità | Liquidi con punto di infiammabilità | Liquidi con punto di infiammabilità | Liquidi autoestinguenti | Liquidi incombustibili |
< 21 °C | 21 - 55 °C | > 55 - 100 °C | > 100 °C | ||
Gas combustibili | Gas inerti allo stato fondamentale |
Sostanze, sistemi di Sostanze, sistemi di sostanze e merci sostanze e merci autoinfiammabili già in autoinfiammabili solo in piccole quantità grandi quantità o a determinate circostanze Perossido organico, Ossigeno e ossidanti ossidanti, sensibili facilmente all’urto o autoreagenti decomponibili Sostanze e merci che sviluppano gas combustibili a contatto con l’acqua | |||||
Ossidanti difficilmente decomponibili Sostanze e merci che sviluppano calore a contatto con l’acqua | |||||
Sostanze combustibili il cui riscaldamento libera grandi quantità di gas combustibili e tossici | Sostanze mediamente combustibili i cui prodotti di decomposizione possono deflagrare | Sostanze incombustibili i cui prodotti di decomposizione possono deflagrare |
Allegato 2
Prevenzione antincendio durante le attività a rischio
Le operazioni di saldatura, taglio, brasatura, riscaldo, sverniciatura a fiamma, scongelamento, fiammatura, troncatura alla mola ecc. nei cantieri edili e, soprattutto, di riparazione, implicano quasi sempre un rischio d’incendio. È necessario riflettere sul fatto che: - per conduzione termica il materiale combustibile può incendiarsi anche se protetto da un rivestimento incombustibile (malta, fibrocemento, lamiera ecc.); - canali, pozzetti, condutture, assiti e cavità analoghe favoriscono la propagazione dell’incendio. Per poter operare correttamente è quindi innanzitutto opportuno fare un sopralluogo nella postazione di lavoro e nei dintorni e informarsi presso il cliente circa i rischi peculiari. Ulteriori informazioni relative ai rischi d’incendio connessi con i lavori a fiamma libera sono pubblicate dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Merkblatt BV 104): “Rischi di incendio nelle operazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a fiamma libera”. | - Approntare estintori portatili o tubazioni flessibili con lancia multifunzione, prendere dimestichezza con i diversi segnali d’allarme (vigili del fuoco) e con gli altri estintori e gli altri apparecchi di soccorso. - Richiedere assistenza per il controllo della postazione di lavoro e della zona limitrofa e, qualora vi siano rischi particolari, richiedere la sorveglianza della squadra antincendio aziendale o del comando dei vigili del fuoco di competenza. Durante i lavori: - Controllare costantemente e accuratamente le fiamme delle scintille generate, il flusso di calore dei materiali riscaldati ecc. - Inserire eventualmente le estremità degli elettrodi in una cesta di sabbia o in un secchio d’acqua. - Di tanto in tanto spruzzare acqua sugli elementi strutturali a rischio. |
Richiedete queste istruzioni all’ufficio competente per la vostra zona! Prima di iniziare i lavori: - Controllare che le attrezzature funzionino correttamente e individuare la postazione adeguata per le operazioni di saldatura o taglio per poter interrompere la fornitura di gas e di corrente laddove necessario. - Isolare aperture verso vani attigui presenti nelle pareti, nel pavimento e nel soffitto, assiti, giunzioni, fessure ed estremità aperte di tubi collegati alla postazione di lavoro con materiale incombustibile, quale lana minerale inumidita, argilla, malta e simili. Considerare l’eventuale conduzione termica! - Allontanare il materiale combustibile (anche le polveri) dall’area circostante considerando un raggio sufficiente e, in caso di brecce non chiudibili, anche dagli ambienti attigui, al disopra e al disotto della postazione di lavoro. - Proteggere efficacemente contro l’accensione le parti combustibili che non possono essere allontanate utilizzando rivesticombustibili (p. es. stuoie o lastre incombustibili, ma non lamiere). - Spruzzare acqua sugli elementi strutturali a rischio poco prima di avviare i lavori o coprirli con sabbia umida. - In presenza di un impianto automatico di rilevazione incendi, disinserire il settore o le zone interessate dalla postazione di lavoro! Le parti restanti dell’impianto predetto devono rimanere in funzione! - Allontanare il materiale isolante combustibile delle condutture | Conclusi i lavori: - Spruzzare nuovamente acqua sugli elementi strutturali riscaldati. - Controllare accuratamente e ripetutamente l’intera zona a rischio, inclusi i locali adiacenti, al disopra e al disotto, i pozzetti ecc. per individuare eventuali incendi senza fumo, odore di bruciato o formazione di fumo. - Accertarsi che le postazioni di lavoro e le aree limitrofe siano opportunamente sorvegliate per più ore e, qualora debbano essere necessariamente effettuati lavori a fiamma libera nel tardo pomeriggio, anche durante la notte. - Predisporre il reinserimento dell’impianto di rilevazione incendi (settore o zone interessate). - Reintrodurre i materiali combustibili solo il giorno seguente. Se inaspettatamente vi trovate a dover eseguire montaggi o riparazioni in un luogo dove non è possibile prendere le predette precauzioni, ovvero non è possibile tutelarsi sufficientemente, utilizzate procedimenti alternativi a freddo servendovi di viti, seghe ecc. Qualora non possiate decidere autonomamente, valutate come procedere con il vostro superiore o con un rappresentante del committente. In ogni caso è necessario richiedere il parere dei vigili del fuoco. Non ignorate queste indicazioni per mancanza di tempo o per altre motivazioni. IN CASO DI INCENDIO |
se possibile, avviare attività di lotta antincendio
chiamare i vigili del fuoco
-
-
- avvertire le persone a rischio
2. PRESTARE SOCCORSO
3. ESTINGUERE
L’INCENDIO
1. DARE L’ALLARME - attivare immediatamente il
segnalatore di incendio
- telefonare al n. ....................
oggetto dei lavori da entrambi i lati della postazione, in modo tale da scongiurare l’eventualità di un’accensione.
Allegato 3
AUTORIZZAZIONE allo svolgimento di attività a rischio d’incendio n.
Lavori a fiamma libera e a caldo, segnatamente operazioni di saldatura, taglio, brasatura, riscaldo, sverniciatura a fiamma, scongelamento, fiammatura, troncatura alla mola
Committente: | ||||
Luogo di lavoro: | ||||
Tipo di lavoro: | ||||
Periodo previsto: Data: .............................. dalle ore ....................................... alle ore ......................................... | ||||
Ditta esecutrice: ............................................................................................................................................................................. Personale interno: ............................................................................................................................................................................ | ||||
Autorizzazione Autorizzazione valida fino al: data: .................................................. ora: ............................................................. Provvedimenti particolari: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Settore/zona interessati: ..................................................................... far disinserire l’impianto di rilevazione incendi. Data: ...................................... Nome: ..................................................... Firma: ............................................................ | ||||
Conferma accettazione Esecutore (responsabile): ............................................................................................................................................................. Mi impegno al rispetto delle norme di prevenzione antincendio di cui sopra e a tergo e confermo di avere ricevuto la presente autorizzazione. Data: ..................................................... Firma: ............................................................. | ||||
Reinserimento settore/zona interessati del sistema di rilevazione incendi: Data: ......................................................................................................... Ora: ............................................................. Nome: ......................................................................................................... Firma: ............................................................. | ||||
Controlli a posteriori | ||||
Data | Ora | Nome | Firma | |
1 | ||||
2 |
3 | ||||
4 |
Distributore:
o ............................................. o ............................................. o ............................................. o .............................................
Associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband) – Gli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen)
4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DI RISCHI SUPPLEMENTARI PER L’ASSICURAZIONE DI COSE
“Per gli esercizi alberghieri”
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate Articolo 4 Cose non assicurate
Articolo 5 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 6 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 8 Valore assicurato
Articolo 9 Indennizzo
Articolo 10 Sottoassicurazione
Articolo 11 Limiti di indennizzo e scoperti
Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo 13 Procedura peritale
Articolo 14 Rivalsa, somma assicurata dopo il sinistro
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Rischi assicurati
1.1 Eventi sociopolitici
1.1.1 Disordini interni
Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l’ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
1.1.2 Danneggiamento doloso, atti vandalici, sabotaggio, terrorismo
Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
Fatta eccezione per i danni agli edifici assicurati, l’assicurazione non è estesa a danni dovuti a rapina, furto con scasso o atti vandalici nel corso di un furto con scasso.
Inoltre l’assicurazione non è estesa a danni cagionati
- dal Contraente medesimo, ovvero
- da dipendenti, ovvero
- da terze persone che operano nell’esercizio, ovvero
- da abitanti o inquilini degli edifici assicurati.
1.1.3 Sciopero e serrata
Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a cose dei dipendenti.
1.2 Colaggio da impianto sprinkler
Sono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita non conforme di acqua o liquidi a base acquosa da impianti antincendio installati nel luogo assicurato (impianti sprinkler o a schiuma).
Sono parte dell’impianto antincendio i punti di erogazione dell’acqua, il sistema di approvvigionamento idrico, le valvole di allarme, la rete di tubazioni e gli ugelli degli sprinkler, inclusi i relativi raccordi, destinati esclusivamente al funzionamento dell’impianto.
Non sono assicurati i danni
- all’impianto antincendio stesso;
- occorsi in occasione di prove di pressione o nel corso di lavori di revisione, controllo e manutenzione;
- a seguito di ristrutturazioni o riparazioni degli edifici o dell’impianto antincendio;
- Parimenti non sono assicurati danni da carie del legno, marciume o muffe.
1.3 Inondazione
L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche,
- ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche,
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti;
Non sono assicurati
- Danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
- Danni causati esclusivamente dall’innalzamento del livello della falda acquifera.
1.4 Colate detritiche
La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
1.5 Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato che interessa le cose assicurate nel luogo indicato in polizza (sinistro).
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro che interessa le cose assicurate;
2.3 si verificano con la sparizione di cose assicurate all’atto di un sinistro (fatta eccezione per il punto 1.1.2 “Danneggiamento doloso”).
Articolo 2 Danni non assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
1.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
1.2 guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
1.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 1.1-1.2);
1.4 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
1.5 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 1, punto 1.1.1)
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Le spese di estinzione dell'incendio, ossia le spese sostenute per la lotta antincendio, escluse le spese di cui al punto 2.3.
2.2.2 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di beni finalizzati al ripristino o al rimpiazzo di cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.3 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.4.
2.2.4 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio.
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4 Cose non assicurate
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Edifici non abitabili e cose mobili che si trovano all’interno degli stessi;
2. Lavori di costruzione e opere provvisionali;
3. Cose oggetto di lavori di costruzione o di montaggio;
4. Cose trasportate;
5. Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati;
6. Cose mobili all’aperto per i rischi di inondazioni, colate detritiche, valanghe e onde d’urto provocate da valanghe.
Articolo 5
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 6
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate.
2. Per impianti sprinkler e a schiuma devono essere adottate opportune precauzioni contro i danni causati dal gelo.
3. I condotti di deflusso sul luogo indicato in polizza devono essere mantenuti liberi e per gli ambienti a rischio di allagamento devono essere previste valvole di ritegno.
4. Le cose custodite negli ambienti in sottosuolo devono essere riposte almeno 12 cm al disopra del pavimento.
I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
5. La chiusura di un esercizio, anche di parte di esso, e il disuso permanente di un edificio costituiscono un aggravamento del rischio soggetto a notifica ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS).
Articolo 7
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
- provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
- a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. È necessario presentare notifica all’autorità di polizia anche per i danni dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno dei predetti obblighi, l’Assicuratore è liberato dalla prestazione indennitaria.
Articolo 8 Valore assicurato
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 il valore a nuovo.
Per valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 il valore di mercato.
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni di consumo e gli impianti industriali può essere pattuito:
1.2.1 il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 il valore di mercato.
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
- di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
- di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
- di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
- di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
- di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 9 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e il contenuto pertinente all'attività (art. 8, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 8,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
1.1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e il contenuto pertinente all'attività sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 8,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 8,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art. 8, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art. 8, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art. 8, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art. 8, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
7.5 Non viene reso alcun indennizzo per modifiche irrilevanti delle cose assicurate che non ne compromettono il valore intrinseco.
Articolo 10 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 9 vengono decurtati secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS); quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 11
Limiti di indennizzo e scoperti
1. Qualora sia convenuto un limite massimo di indennizzo questo, in deroga all’art. 8, par. 1 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), rappresenta il limite della prestazione indennitaria spese incluse.
2. Per ogni sinistro gli importi indennitari individuati in virtù dell’art. 9 vengono decurtati dello scoperto pattuito (con riguardo alla sottoassicurazione).
3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, tutti i sinistri che occorrono in connessione temporale nell’arco di 72 ore e sono originati da un’unica, medesima causa s’intendono come un sinistro.
Articolo 12
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione. Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 13 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 14
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente o all’Assicurato, vengono trasferiti all’Assicuratore gli eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente o dall’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
5. Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo Articolo 10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo 11 Procedura peritale
Articolo 12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Rixxxx x danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali causati direttamente dalla fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, raccordi o dispositivi ad essi collegati (sinistro).
Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di tale sinistro.
2. Solo per l’assicurazione di edifici s’intendono altresì quale sinistro:
2.1 Danni causati dal gelo alle tubature idriche, ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
2.2 Danni di rottura alle tubature idriche.
Articolo 2 Danni non assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Danni occorsi prima dell’operatività della copertura assicurativa, anche se divenuti visibili solo successivamente ad essa;
2. Danni di rottura a tubature idriche dovuti a corrosione, usura o logorio;
3. Danni di rottura alle tubature idriche all’esterno degli edifici;
4. Danni di rottura ai raccordi o ai dispositivi ad essi collegati;
5. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
6. Danni al sistema di emissione di calore di un impianto di riscaldamento a pavimento, o dovuti ad esso;
7. Danni a impianti solari con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
8. Danni a impianti di climatizzazione con flusso d’acqua, o dovuti ad essi;
9. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
10. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
11. Danni a merci sotto il livello del terreno, che sono collocate fino a 12 cm al disopra del pavimento;
12. Rimozione di ostruzioni di qualsivoglia natura;
13. Perdita di acqua, perdita della pigione o altri danni indiretti;
14. Danni da acque freatiche, acqua alta, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
15. Danni da carie del legno, marciume o muffe, ancorché causati da acqua condotta;
16. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei.
17. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
17.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
17.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
17.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 17.1 e 17.2);
17.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
17.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 17 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 17.1-17.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2 L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per l’assicurazione di edifici sono assicurate:
2.2.1 Spese di scongelamento;
2.2.2 Spese di ricerca, ossia le spese sostenute, nel caso di un sinistro soggetto a risarcimento, per la ricerca del punto in cui si è verificato il danno, ivi incluse quelle per la eliminazione dei danni così cagionati.
2.3 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.3.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.3.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.3.3.
2.3.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.4 Sono escluse dall’assicurazione:
2.4.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.4.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nel luogo assicurato indicato in polizza: se allontanate da esso, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, in particolare delle tubature idriche, dei raccordi e dei dispositivi ad essi collegati.
2. Se gli edifici rimangono disabitati per oltre 72 ore, vi è l’obbligo di chiudere tutte le condutture di approvvigionamento idrico.
Inoltre, durante i periodi di possibile utilizzo del riscaldamento devono essere svuotati da personale specializzato tutte le condutture e tutti gli impianti idrici, se il riscaldamento non è costantemente in funzione. Lo stesso dicasi per gli impianti messi provvisoriamente fuori servizio.
Non devono essere chiuse le condutture che alimentano i sistemi di sicurezza ad acqua (p. es. impianti antincendio sprinkler, allacciamenti idrici per i vigili del fuoco) e i necessari impianti di irrigazione, tuttavia è necessario adottare opportuni accorgimenti per evitare danni dovuti al gelo.
3. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 7 Valore assicurato
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di edifici è il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.2 Il valore assicurato di beni di consumo e impianti industriali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito,
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento,
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni della cosa, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
Il valore di mercato è il prezzo di vendita ottenibile, al quale, nel caso di edifici, non concorre il valore del fondo.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento o della rottura delle altre.
8. Disposizioni particolari di indennizzo:
In caso di eliminazione di un danno da rottura di tubature idriche (art.1, punto 2.2), saranno risarcite le spese sostenute per la sostituzione di una porzione di tubo fino a 2 m di lunghezza, ivi inclusi i lavori accessori a ciò necessari. Qualora la porzione di tubo sia superiore, le spese (incluse le spese per i lavori accessori) saranno ridotte in via proporzionale.
Articolo 9
Sottoassicurazione, assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza, trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
2.2 per somma assicurata ai sensi dell’art. 8, punto 2 delle ABS, s’intende il valore complessivo in base al quale viene calcolata la somma assicurata a primo rischio relativo.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione.
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio austriaco;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
6. Condizioni supplementari di assicurazione per le imprese contro i danni da acqua condotta
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali per l’assicurazione contro i danni da acqua condotta (AWB), versione del 2008 (abbreviate in LW08) In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con con termini generici, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Sono assicurati gli edifici con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono classificate come edifici.
A titolo esemplificativo: texxxxx, roulotte, baracche, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni.
1.1.2 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono classificati come edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.2.1 dispositivi parafulmine;
1.1.2.2 impianti sanitari, ossia installazioni WC e destinate all’igiene personale;
1.1.2.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
1.1.2.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
1.1.2.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
1.1.2.6 scale, anche a pioli, saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne;
1.1.2.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
1.1.2.8 tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento;
1.1.2.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
1.1.2.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione, essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra il contenuto utile all’attività e in edifici nel luog indicato in polizza, che non fa parte degli impianti domestici di cui al punto 1.1.3.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme.
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati - punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se immaticolati;;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori (eccetto acqua);
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione essendo ripartita in caso di tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui rientrano tutte le merci e le provviste in edifici nel luogo indicato in polizza. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
1.4 Altre cose
Qui rientrano le cose di seguito indicate che si trovano in edifici nel luogo indicato in polizza e sono di utilità per l’esercizio:
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1);
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili;
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie dello strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo si annoverano modelli da fonderia, schede da tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili;
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito.
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa - a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
7. Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione
Articolo 10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo; creditori ipotecari
Articolo 11 Procedura peritale
Articolo 12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Rixxxx x danni assicurati
1. Rischi assicurati
1.1 Tempesta; con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento dell’Istituto centrale per la meteorologia e la geodinamica ZAMG.
1.2 Grandine; con xxxxxxxx s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
1.3 Sovraccarico di neve; con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
1.4 Frane in roccia/caduta massi; con frane in roccia e la caduta massi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
1.5 Frana; con xxxxx s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
2. Danni assicurati
Sono assicurati i danni materiali che
2.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro).
Si configura un effetto diretto anche quando parti di edificio, alberi, pali o oggetti analoghi sono lanciati contro cose assicurate;
2.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
2.3 si verificano per perdita in caso di sinistro.
Articolo 2 Danni non assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. Danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
2. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, acqua alta, inondazioni o colate detritiche;
3. Danni causati dal risucchio o dalla pressione provocati da aereoplani o veicoli spaziali;
4. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno.
Tuttavia, i danni causati da acque di disgelo o meteoriche sono assicurati se l’acqua, a causa di un sinistro, penetra in un edificio in modo tale da danneggiare o distruggere elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse;
5. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
6. Danni causati da cedimento del terreno;
7. Danni causati da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
8. Danneggiamento senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
9. Danni dovuti al fatto che
9.1 edifici assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
9.2 in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
10. Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
10.6 Se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, a lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito solo se esplicitamente convenuto.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
1.4 Cose assicurate solo per esplicita pattuizione:
1.4.1 Vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi lucernari a cupola;
1.4.2 Impianti esterni di ogni genere, p. es. insegne e pubblicità, luci esterne, recinzioni, antenne, impianti solari, tende da sole;
1.4.3 Cose mobili all’aperto o durante il trasporto.
2. Spese assicurate
2.1 Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle predette spese e di indennizzo per i beni assicurati è riconosciuto nei limiti della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se gli interventi sono stati adottati su indicazione dell'Assicuratore.
2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.2.1 Spese di spostamento e protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la messa in sicurezza di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.2.2 Spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti interessate dal danno rimaste in piedi e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti. Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.2.3.
2.2.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Sono escluse dall’assicurazione:
2.3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
2.3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo negli edifici indicati in polizza insistenti sul luogo assicurato: se allontanate da essi, la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Il Contraente deve provvedere alla regolare manutenzione delle cose assicurate, con particolare riferimento all’orditura del tetto se si tratta di edifici.
2. Tale obbligo deve intendersi come prescrizione di sicurezza convenuta ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 7 Valore assicurato
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
1.1 Quale valore assicurato di edifici può essere pattuito:
1.1.1 Il valore a nuovo.
Quale valore a nuovo di un edificio s’intendono le spese necessarie per la sua riedificazione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e costruzione;
1.1.2 Il valore corrente.
Il valore corrente di un edificio è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni dell’edificio, segnatamente della sua età e del suo deterioramento.
1.1.3 Il valore di mercato.
Il valore di mercato di un edificio è dato dal ricavo ottenibile dalla sua vendita, al quale non concorre il valore del fondo.
1.2 Quale valore assicurato di beni di consumo e di impianti industriali può essere pattuito:
1.2.1 Il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità;
1.2.2 Il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo, in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento;
1.2.3 Il valore di mercato.
Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.3 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.4 Il valore assicurato
1.4.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.4.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.4.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.4.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.4.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.5 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.6 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato.
1.7 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.2-1.6, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.7, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico, che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili, che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio.
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 7, punti 1.1 e 1.2):
1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 7,
1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno per il valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.1.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
1.1.4 Se, immediatamente prima del sinistro, la cosa interessata dallo stesso si era svalutata in modo permanente, il limite massimo del risarcimento è il valore di mercato.
In particolare, un edificio è svalutato in modo permanente se è destinato alla demolizione o se non più utilizzabile in generale o per le sue finalità aziendali.
Segnatamente, i beni d’uso e gli impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i loro fini aziendali.
1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 7,
1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore di mercato.
1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 7,
1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.3)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima del sinistro, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.5) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.6, 1.7 e 2.1)
5.1 in caso di distruzione o perdita viene rimborsato il valore assicurato immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima dello stesso.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole correlate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 9 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
1.1 Per gli edifici
1.1.1 in caso di distruzione, al risarcimento del valore corrente, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
1.1.2 in caso di danneggiamento, al risarcimento del danno a valore corrente, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
1.2 Per i beni di consumo e gli impianti industriali
1.2.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
1.3 Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 L’edificio viene ricostruito nella medesima ubicazione.
Qualora un’autorità vieti di ricostruire nella medesima ubicazione, è sufficiente che si ricostruisca su territorio italiano;
2.3 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.4 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
8. Condizioni supplementari di assicurazione contro gli eventi atmosferici per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali di assicurazione contro gli eventi atmosferici (AStB), versione del 2008 (abbreviate in ST08) In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Cose assicurate
Se in polizza le cose assicurate sono indicate con termini generici trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
1.1 Gli edifici ad uso abitativo sono assicurati con tutti i relativi elementi strutturali in soprassuolo e sottosuolo, eccetto i vetri di ogni genere, anche quelli sintetici, compresi i lucernari a cupola.
1.1.1 Per edifici s’intendono:
1.1.1.1 tutti gli edifici in senso stretto, ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità;
inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
1.1.1.2 opere che costituiscono una parte integrante strutturale di edifici;
1.1.1.3 opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
1.1.1.4 opere che nel capitale immobilizzato sono classificate come edifici.
A titolo esemplificativo: coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione.
1.1.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurati:
xxxxxxx, roulotte, baracche e capanne per gli attrezzi, palloni pneumatici, recinzioni, tende e chioschi.
1.1.3 Rientrano tra gli edifici tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono classificati come edifici. A titolo esemplificativo:
1.1.3.1 dispositivi parafulmine;
1.1.3.2 impianti sanitari, ossia installazioni WC e destinate all’igiene personale;
1.1.3.3 impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme antincendio, rilevatori di fumo e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, inclusi installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
1.1.3.4 pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
1.1.3.5 pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
1.1.3.6 scale saldamente collegate all’edificio e aste portabandiera, anche esterne;
1.1.3.7 porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente, inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
1.1.3.8 veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento;
1.1.3.9 stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
1.1.3.10 ingressi di negozi, se di proprietà del proprietario dell’edificio o se questi deve provvedere al loro ripristino.
1.1.4 Elementi accessori assicurati solo per esplicita pattuizione:
aste portabandiera , sbarre nelle recinzioni, tende da sole e impianti solari.
1.1.5 Assicurazione automatica di nuovi rischi per edifici
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, edifici nuovi, ampliamenti, ristrutturazioni, riparazioni, valutazioni insufficienti e edifici o loro parti non indicati inavvertitamente in polizza. È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione, essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.2 Contenuto pertinente all’attività
1.2.1 Qui rientra tutto il contenuto in edifici nel luogo indicato in polizza e utile all’attività che non fa parte degli impianti domestici di cui al punto 1.1.3.
In particolare rientrano in questa voce:
1.2.1.1 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo di energia in tutte le forme;
In questa voce rientrano anche: essiccatori e bruciatori, forni tecnici per la produzione di mattoni, terraglia, porcellana e simili, affumicatori in muratura, cabine di trasformazione, impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria (apparecchi).
1.2.1.2 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per la creazione, la elaborazione, la trasmissione, il reindirizzamento e la memorizzazione di dati, informazioni e comunicazioni di ogni genere (ma senza supporti dati - punto 1.4.2);
1.2.1.3 impianti, allestimenti, apparecchi e installazioni per la misurazione, la verifica, la notifica, la regolamentazione e la tassazione di prodotti, condizioni d’esercizio e processi di lavorazione di ogni genere;
1.2.1.4 macchine, allestimenti, impianti e installazioni per il trasporto di persone, materiali, merci e sostanze di ogni genere, ivi compresi impianti di aspirazione e installazioni di condutture idriche, ossia qualsiasi impianto di approvvigionamento e smaltimento idrico inclusi i relativi apparecchi di misurazione, le valvole, gli impianti di filtraggio e gli accessori;
1.2.1.5 veicoli di ogni genere, macchine da lavoro semoventi e rimorchi, salvo il caso in cui si tratti di veicoli immatricolati (punto 1.4.1), veicoli prioritari dei vigili del fuoco, anche se immatricolati;
1.2.1.6 allestimenti, impianti, contenitori e recipienti per materiali, merci e sostanze di ogni genere; anche prodotti per imballaggio riutilizzabili, bancali, container e allestimenti di magazzini automatici;
1.2.1.7 macchine da lavoro di ogni genere, inclusi i relativi elementi propulsori e tutti gli accessori;
1.2.1.8 silos, depositi, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canne fumarie, canali, pozzetti, se utilizzati per la produzione e se non rientrano negli edifici; basi di macchine;
1.2.1.9 fluidi di esercizio negli impianti di produzione, inclusi catalizzatori;
1.2.1.10 macchine portatili e apparecchi di ogni genere;
1.2.1.11 attrezzi e altri ausili per la produzione di ogni genere per uso manuale e meccanico che non rientrano tra gli ausili per la riproduzione (punto 1.4.3);
1.2.1.12 contenuti dell’ufficio di ogni genere, anche riviste e libri; equipaggiamento e abiti di servizio di ogni genere; contenuti di ambienti collettivi, di alloggio e per ospiti, come anche di cucine, cantine, biblioteche e simili;
1.2.1.13 dispositivi di estinzione, di protezione antincendio, di sicurezza per gli impianti, sanitari e sportivi;
1.2.1.14 insegne aziendali e impianti pubblicitari, strumenti pubblicitari e decorativi;
1.2.1.15 contenuto pertinente all’attività messo fuori servizio e/o di riserva; ricambi e oggetti destinati a nuove installazioni non ancora montati di tutti i genere anzidetti, compresi ricambi di veicoli.
1.2.2 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
cose mobili all’aperto o in fase di trasporto e impianti e installazioni esterne, p. es. insegne aziendali e impianti pubblicitari di ogni genere.
1.2.3 Assicurazione automatica di nuovi rischi per contenuto pertinente all’attività
L’assicurazione automatica di nuovi rischi copre valorizzazioni, riparazioni, nuovi acquisti, sostituzioni, valutazioni insufficienti e contenuti pertinenti all’attività non indicati inavvertitamente in polizza.
È inoltre utile per compensare una sottoassicurazione essendo ripartita in caso di sinistro tra le somme assicurate di quelle voci per le quali è stata convenuta e sussiste una sottoassicurazione. La ripartizione viene effettuata in funzione della sottoassicurazione in essere per le singole voci.
1.3 Merci e provviste
Qui rientrano tutte le merci e le provviste in edifici nel luogo indicato in polizza. Vi rientrano materie prime, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, parti finite acquistate, merci di ogni genere, rifiuti recuperabili, opuscoli pubblicitari e prospetti, materiale d’esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, solventi, lubrificanti, combustibili, gas tecnici, materiale edile, alimentari e affini, imballaggi monouso di ogni genere, metalli e pietre preziose destinati a scopi produttivi.
Solo per esplicita pattuizione sono assicurati:
Merci e provviste all’aperto o in fase di trasporto.
1.4 Altre cose
Qui rientrano le cose di seguito indicate che si trovano in edifici nel luogo indicato in polizza e sono di utilità per l’esercizio:
1.4.1 Veicoli
Veicoli da strada, imbarcazioni e aeromobili immatricolati (eccetto veicoli prioritari dei vigili del fuoco - punto 1.2.1).
1.4.2 Supporti dati di ogni genere, inclusi programmi e dati ivi contenuti. A titolo esemplificativo si annoverano libri contabili, atti, disegni, memorie magnetiche, microfilm e simili.
1.4.3 Strumenti ausiliari per la riproduzione
Qui rientrano tutte le cose utili all’esercizio che soddisfano la seguente definizione:
Lo strumento ausiliare per la riproduzione contiene una forma, un modello, un design, un testo o un’altra informazione per un determinato prodotto, e questa forma (modello, design, scritto, altra informazione) viene trasferita al prodotto, laddove in caso di variazione o di fine serie dello strumento in parola non è più utilizzabile o quantomeno deve essere modificato.
A titolo esemplificativo: modelli da fonderia, schede da tessitura e schede jacquard, sagome di ogni genere, stampi da fonderia, stampi a iniezione e matrici per estrusione, profili, punzoni, matrici, clichés, lastre e cilindri per la stampa e simili.
1.4.4 Denaro e valori assimilabili
Rientrano in questa voce: denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito.
1.4.5 Beni del personale dell’esercizio
Qui non sono compresi denaro e valori assimilabili, gioielli, veicoli con o senza targa e suppellettili all’interno degli appartamenti.
1.4.6 Altre cose all’aperto o in fase di trasporto sono assicurate solo per esplicita pattuizione.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Basi di macchine
Se l’assicurazione non esclude le basi di macchine, la base di una macchina interessata da un sinistro è assicurata contro il danno dovuto al fatto che essa - a prescindere che sia danneggiata/distrutta o no – risulta tecnicamente inutilizzabile, in tutto o in parte, per il ripristino o la ricostruzione della macchina stessa.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3. Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
9. Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Esercizio assicurato Articolo 2 Rischi assicurati Articolo 3 Danno materiale Articolo 4 Interruzione d'esercizio
Articolo 5 Margine di contribuzione
Articolo 6 Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo
Articolo 7 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 9 Danno da interruzione, indennizzo Articolo 10 Spese di salvataggio
Articolo 11 Sottoassicurazione Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo Articolo 13 Procedura peritale
Articolo 14 Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Articolo 15 Cessione dell’esercizio assicurato
Articolo 1 Esercizio assicurato
È assicurato l’esercizio indicato in polizza, inclusa la relativa ubicazione (luogo assicurato).
Articolo 2 Rischi assicurati
La copertura è operante per i seguenti rischi:
1. Incendio; l’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
2. Fulmine; il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
3. Esplosione; l’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
4. Caduta aerei; per caduta aerei si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, di loro parti o del loro carico.
Articolo 3 Danno materiale
1. Per danno materiale s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che
1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro);
1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
1.3 sono causati, in caso di sinistro, da estinzione di un incendio, demolizione o sgombero;
1.4 si verificano per perdita in caso di sinistro.
2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.
3. Non s’intendono danni materiali:
3.1 Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
3.2 Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
3.3 Danni da bruciature (fuoco senza fiamma);
3.4 Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti all’energia della corrente elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico).
Inoltre, detti danni non s’intendono come danni materiali se si manifestano contestualmente fenomeni luminosi, termici o assimilabili a esplosioni;
3.5 Xxxxx a dispositivi elettrici dovuti a sovratensione o induzione in seguito a fulmine o scarica atmosferica (fulmine indiretto);
3.6 Danni dovuti a effetti meccanici d’esercizio e danni a motori a combustione dovuti a esplosioni che si verificano nella camera di combustione;
3.7 Danni dovuti a proiettili di armi da fuoco;
3.8 Danni da depressione (implosione);
3.9 Danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
3.9.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.9.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.9.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.9.1 e 3.9.2);
3.9.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
3.9.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per i punti 3.1-3.8 vale quanto segue: se tali danni provocano un incendio o un’esplosione, il danno così occorso rientra tra i danni materiali.
Per i punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8 vale quanto segue: detti danni s’intendono come danni materiali se si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro;
Per il punto 3.9 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.9.1-3.9.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 4 Interruzione d’esercizio
1. Per interruzione d’esercizio s’intende l’interruzione totale o parziale dell’esercizio assicurato a seguito di un danno materiale.
2. Essa decorre dal momento in cui si verifica il danno materiale e si conclude quando il ripristino del danno in parola consente di fornire la prestazione che si sarebbe ottenuta anche senza interruzione.
3. Non s'intendono interruzioni d'esercizio quelle interruzioni i cui effetti possono essere compensati senza spese significative.
Articolo 5 Margine di contribuzione
1. Ai fini dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio, per margine di contribuzione s’intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell’esercizio assicurato.
2. Rientrano tra i proventi ordinari dell’esercizio assicurato:
2.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni,
2.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
2.3 Immobilizzazioni per lavori interni,
2.4 Altri ricavi e proventi ordinari
al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.
3. Per costi variabili (non assicurati) s’intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un’interruzione d’esercizio.
Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d’esercizio.
Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d’impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l’interruzione d'esercizio.
Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.
4. Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione:
Xxxxxx e costi che non dipendono direttamente dall’esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all’esercizio o al periodo).
Articolo 6
Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo
1. Ai sensi del § 52 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), quale valore assicurato si intende il margine di contribuzione che si sarebbe conseguito nel corso dei 12 mesi successivi al sinistro, se non si fosse avuta un’interruzione d'esercizio.
2. Il periodo di indennizzo decorre dal momento del sinistro e dura 12 mesi.
In merito al periodo di indennizzo possono essere convenute pattuizioni in deroga, salvo il caso di esercizi stagionali.
3. Il rapporto tra il tetto massimo di indennizzo e la somma assicurata è uguale a quello che intercorre tra periodo di indennizzo e 12 mesi.
Articolo 7
Obblighi del Contraente prima del sinistro
Al Contraente corre l’obbligo di
1. Tenere debitamente la contabilità e le registrazioni, redigere inventari, stati patrimoniali e conti economici e conservare detti documenti per l’esercizio in corso e i tre precedenti.
2. Conservare supporti dati, libri contabili, atti, disegni e simili, proteggendoli dal rischio di danneggiamento, distruzione o perdita.
Predisporre copie di sicurezza di programmi e dati di elaboratori elettronici a intervalli adeguati e metterli al sicuro in un’altra zona di rischio con cadenza almeno settimanale.
3. I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione in capo all’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
Articolo 8
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola.
A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Ogni danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio deve essere denunciato senza indugio all’Assicuratore e parimenti all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute utili all’esercizio assicurato.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore e ai suoi periti di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa, l’entità e la durata dell’interruzione d’esercizio, nonché l’ammontare del relativo danno e della prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno. Su richiesta dell’Assicuratore, devono essere fornite in modo completo e veritiero tutte le informazioni utili e messi a disposizione tutti i documenti di cui all’art. 7.
Le relative spese sono a carico del Contraente.
L’Assicuratore e il suo perito dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è liberato dall’obbligo di indennizzo ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di salvataggio.
Articolo 9
Danno da interruzione, indennizzo
1. Danno da interruzione
1.1 Il danno da interruzione coincide con il margine di contribuzione effettivamente perduto a seguito dell’interruzione d'esercizio, detratte le spese assicurate risparmiate, maggiorato delle spese di salvataggio secondo le disposizioni di cui all’art. 10.
1.2 Per determinare il margine di contribuzione perso devono essere considerate tutte quelle circostanze che ne avrebbero condizionato l’ammontare anche senza l’interruzione d'esercizio, p. es. le condizioni tecniche ed economiche dell’esercizio assicurato, le modifiche previste nello stesso, l’andamento del mercato, eventi di forza maggiore, scioperi, serrate, boicottaggio, fallimento o concordato del Contraente.
1.3 Gli ammortamenti che si sarebbero dovuti registrare durante l’interruzione d'esercizio per gli impianti distrutti dal sinistro devono considerarsi spese risparmiate.
1.4 Non sono considerati danni da interruzione: penali o indennizzi dovuti dal Contraente per il mancato rispetto dei termini di consegna o di produzione, ovvero di altri obblighi assunti.
2. Indennizzo
2.1 L’Assicuratore risarcisce:
il danno da interruzione occorso per il periodo di indennizzo, comunque nei limiti del tetto massimo di indennizzo.
Tuttavia, detti limiti non valgono se e nella misura in cui essi sono stati superati per avere seguito le indicazioni dell'Assicuratore.
2.2 L’Assicuratore non riconosce alcun risarcimento, se il danno da interruzione è aggravato
2.2.1 da eventi straordinari verificatisi nel periodo di interruzione d'esercizio o da situazioni persistenti, tra le quali rientrano anche gli eventi di cui all’art. 3, punti 3.9.1-3.9.5;
2.2.2 da modifiche all’impianto o da innovazioni nell’esercizio assicurato, apportate o introdotte in fase di eliminazione del danno materiale;
2.2.3 da vincoli posti da autorità in relazione alla ricostruzione o all’esercizio;
2.2.4 da ritardi eccezionali nell’eliminazione del danno materiale, p. es. dovuti a chiarimenti circa rapporti di proprietà, possesso o locazione, regolamento di eredità, processi e simili;
2.2.5 dal fatto che il Contraente non provvede tempestivamente all’eliminazione del danno materiale, o non dispone di capitale sufficiente da destinare a ciò;
2.2.6 dal fatto che, nell’esercizio assicurato, non possono essere più utilizzate cose singole correlate, sebbene non siano danneggiate.
Articolo 10 Spese di salvataggio
1. Per spese di salvataggio s’intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
1.1 se detti provvedimenti consentono di ridurre complessivamente il danno da interruzione, ovvero
1.2 se il Contraente poteva ritenere obbligatori detti provvedimenti, tuttavia, data l’urgenza con la quale dovevano essere adottati, non poteva ottenere il previo consenso dell'Assicuratore. In questo caso l’Assicuratore deve essere informato senza indugio circa i provvedimenti adottati.
2. A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti atti a evitare e ridurre il danno si annoverano: costituire un esercizio sostitutivo o di emergenza, rivolgersi a un’azienda che esegue lavori conto terzi, conseguire il margine di contribuzione perso in tempi adeguati, incrementando la produttività successivamente all’interruzione d'esercizio.
3. Non rientrano tra le spese di salvataggio quelle sostenute per provvedimenti
3.1 dai quali il Contraente trae vantaggi anche successivamente all’interruzione d'esercizio,
3.2 che consentono di conseguire un margine di contribuzione non assicurato.
Articolo 11 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle ABS.
Articolo 12 Pagamento dell’indennizzo
1. Per quanto possibile, l’indennizzo deve essere calcolato in anticipo per tutta la durata dell’interruzione d'esercizio prevista, determinandone l’importo per ogni mese d’interruzione. Qualora l’importo definitivo dell’indennizzo si discosti dalla cifra calcolata precedentemente, quest’ultima dovrà essere rettificata.
L’indennizzo determinato in anticipo è esigibile mensilmente, per la quota di competenza dei singoli mesi d’interruzione d'esercizio.
2. Qualora non fosse possibile determinare l’indennizzo in anticipo, ma fosse possibile calcolare l’importo minimo che l’Assicuratore deve indennizzare per il protrarsi dell’interruzione d'esercizio solo trascorso un mese dall’inizio della stessa e al termine di ciascun mese successivo, il Contraente può pretendere che gli vengano liquidati detti importi, scalandoli dall’indennizzo determinato in via definitiva.
3. Finché l`indennizzo non è stabilito di comune accordo o da procedura peritale, non si può pretendere la cessione dell` indennizzo nei confronti dell’Assicuratore.
Articolo 13 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurato,
1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio,
1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Articolo 14
Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata, né il tetto massimo di indennizzo.
Articolo 15
Cessione dell’esercizio assicurato
In caso di cessione dell’esercizio assicurato troveranno applicazione per analogia i §§ 69-71 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).
10. Condizioni supplementari di assicurazione contro l'interruzione di esercizio a seguito di incendio per le imprese
A) Parte generale
Basi contrattuali generali
Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviate in AS08)
Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB), versione del 2008 (abbreviate in FU08)
In prosieguo le basi contrattuali generali saranno citate senza menzionare la versione e l'abbreviazione.
B) Sezione speciale
1. Xxxxxx e danni assicurati e non assicurati
1.1 Danni dovuti allo scoppio di esplosivi
Non rientrano tra i danni materiali ai sensi dell’art. 3, punto 1 delle Condizioni generali di assicurazione contro l’interruzione di esercizio a seguito di incendio (AFBUB) i danni dovuti allo scoppio di esplosivi, se
1.1.1 l’esplosivo è stato portato sul luogo assicurato secondo modalità ammesse o controllabili, oppure
1.1.2 il Contraente sapeva o avrebbe dovuto sapere che su un terreno confinante, non a sua disposizione, si trovano esplosivi.
Per esplosivi s’intendono tutte le sostanze esplosive allo stato solido o liquido, o loro miscele, e quelle detonanti, indipendentemente dal fatto che esse siano effettivamente utilizzate per sparo o a scopo dirompente se l’esplosione, dato lo svolgimento dei fatti e il suo effetto proporzionale, è conforme agli esplosivi utilizzati nella tecnica di sparo e brillamento.
2. Altre disposizioni contrattuali
2.1 Rinuncia alle pretese risarcitorie nei confronti di una compagnia ferroviaria o portuale
In deroga al § 67 (1), c. 3 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), in caso di sinistro la copertura assicurativa rimane immutata laddove il Contraente abbia rinunciato, per esempio, ad avanzare pretese risarcitorie per danni da incendio o esplosione nei confronti delle ferrovie federali austriache o di un’altra compagnia ferroviaria o portuale.
2.2 Delega alla gestione del contratto
Il coassicuratore delegatario o il suo ufficio indicato in polizza possono ricevere avvisi e dichiarazioni del Contraente per conto di tutti i coassicuratori interessati.
2.3 Condotta del processo
Se le basi contrattuali sono le medesime per tutti i coassicuratori interessati, si conviene e si stipula quanto segue:
2.3.1 In caso di controversia in ordine al presente contratto, il Contraente eserciterà le sue pretese solo contro il coassicuratore delegatario e per la parte di sua competenza.
2.3.2 Gli altri coassicuratori ammettono di essere vincolati nei confronti del Contraente alla decisione passata in giudicato contro il coassicuratore delegatario e agli accordi transattivi conclusi da quest’ultimo con il Contraente medesimo in seguito alla litispendenza. Dal canto suo il Contraente ammette di essere vincolato anche nei confronti degli altri coassicuratori all’esito di una causa con il coassicuratore delegatario.
2.3.3 Se la quota del coassicuratore delegatario è inferiore al valore del gravame, il Contraente può – o deve se ciò sia richiesto dal coassicuratore delegatario o da un altro coassicuratore - estendere l’azione a quest’ultimo e, se necessario, anche ad altri coassicuratori interessati fino al superamento di detto valore. Qualora tale richiesta non sia soddisfatta, non trova applicazione la disposizione di cui al punto 2.3.2.
2.4 Liquidazione del sinistro in caso di concorso tra l’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito di incendio e l’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio da guasti macchine
Qualora vi siano contestualmente in essere un’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio a seguito di incendio e un’assicurazione contro l’interruzione d’esercizio da guasti macchine e sia controversa la sussistenza di un danno riconducibile alla prima o alla seconda, ovvero di quale entità esso sia, le società di assicurazione che hanno stipulato le polizze in parola possono chiedere che l’ammontare dei danni da interruzione d’esercizio a seguito d’incendio o guasto alle macchine sia accertato tramite procedura peritale. L’accertamento è vincolante se non viene dimostrato che esso, in tutta evidenza, diverge considerevolmente dallo stato di fatto effettivo. Le spese della procedura peritale sono poste a carico degli assicuratori proporzionalmente all’indennizzo dovuto.
Trascorso 30 giorni dalla notifica del sinistro il Contraente può richiedere un pagamento parziale pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti. Se in quel momento non si è ancora accertato in che misura il danno sia riconducibile all’interruzione d’esercizio a seguito di incendio o guasto alle macchine, ciascun assicuratore liquida provvisoriamente metà della somma.
3. Norme generali di sicurezza
Devono essere osservate le norme di sicurezza legali e amministrative, nonché le norme di seguito indicate.
I seguenti obblighi s’intendono norme di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS). La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
3.1 Espletamento di qualsivoglia attività a rischio d’incendio
A titolo esemplificativo, ai sensi delle presenti norme di sicurezza rientrano tra le attività a rischio d’incendio:
- saldatura e tranciatura (autogena, elettrica, con termite)
- molatura e troncatura alla mola (in particolare con rettificatrice a mano Flex)
- brasatura
- fiammatura (scongelamento, asportazione a fiamma, imballi cellofanati, bitume, ecc.). Dette attività s’intendono in particolare a rischio di incendio per
- le fiamme libere utilizzate
- le elevate temperature adoperate o risultanti
- la formazione e la propagazione di scintille infiammabili
- il metallo liquido incandescente o gocciolante
- i pezzi fortemente riscaldati, spesso parti metalliche incandescenti. Rischi particolari:
- scariche di scintille possono provocare incendi in un raggio di oltre 10 metri!
- vi è un elevato rischio di incendio durante l’esecuzione di lavori a fiamma libera in cantieri e postazioni di montaggio
- qualora si svolgano attività a rischio di incendio su contenitori o condutture per liquidi combustibili, vi è rischio di esplosione particolarmente elevato quando questi sono svuotati, ma contengono ancora vapori di detti liquidi!
- parimenti vi è rischio di esplosione svolgendo attività a rischio d’incendio nei pressi di polveri di solidi combustibili, anche di metalli!
Pertanto, svolgendo attività a rischio di incendio al di fuori delle postazioni di lavoro specificamente previste e attrezzate per dette operazioni è assolutamente necessario osservare le seguenti norme di sicurezza:
3.1.1 Qualsivoglia attività a rischio di incendio può essere svolta solo previa esplicita approvazione della direzione. A prescindere dal fatto che detti lavori siano svolti da personale interno o esterno, quest’ultima deve provvedere acché essi siano controllati da un dipendente affidabile e capace e che siano rispettate, senza eccezione alcuna, le norme di sicurezza legali e amministrative e le disposizioni seguenti.
3.1.2 Deve essere essenzialmente evitata qualsivoglia attività a rischio di incendio in prossimità di solidi facilmente combustibili e di liquidi combustibili. Le parti sottoposte a lavorazione devono essere portate in una postazione specificamente prevista e opportunamente attrezzata.
3.1.3 Per poter eseguire qualsivoglia attività a rischio di incendio è richiesta la relativa autorizzazione (modello sub allegato 3), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dalla direzione aziendale, ovvero dal responsabile antincendio e da coloro che effettueranno le attività in parola.
3.1.4 Le attività a rischio di incendio possono essere eseguite solo da personale affidabile e specificamente qualificato, pienamente consapevole dei rischi connessi a tali operazioni. Per ciò che concerne la qualifica, a titolo esemplificativo, dei saldatori, si vedano le ÖNORMEN dell’istituto di normalizzazione austriaco EN 287, parte 1 e parte 2, EN 719, M 7805, M 7807, M 7813.
3.1.5 L’organo di sorveglianza deve informare il personale interessato circa il sistema costruttivo adottato per la struttura e le sostanze combustibili negli ambienti o nei settori limitrofi, nonché predisporre un opportuno sistema antincendio.
3.1.6 Cose combustibili mobili, solidi e liquidi combustibili da stoccare, polveri e rifiuti devono essere allontanati dalla zona circostante la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio prima dell’avvio dei lavori.
3.1.7 Sempre in fase preliminare è necessario proteggere opportunamente elementi strutturali combustibili fissi con rivestimenti non combustibili, acqua, tessuti umidi o sabbia da fiamme, scintille e parti calde o roventi.
3.1.8 Varchi ad ambienti limitrofi, quali aperture nei soffitti o nelle pareti, vani ascensore, passaggi per condutture e cavi, giunzioni e fessure devono essere sigillati in modo ignifugo prima dell’inizio dei lavori. Nel corso dei lavori è necessario controllare costantemente che nei settori attigui a rischio non si formino fuochi, siano essi con o senza fiamma (p. es. per conduzione termica, scariche di scintille e simili).
3.1.9 Rivestimenti, armature, coibentazioni combustibili e simili devono essere allontanati dall’area a rischio prima dell’inizio dei lavori.
3.1.10 Prima di avviare i lavori è necessario svuotare i contenitori, le condutture e i canali per solidi, liquidi e gas combustibili, pulirli accuratamente e, se possibile, riempirli di acqua.
3.1.11 Acqua antincendio e altri estintori adeguati devono essere approntati in quantità sufficiente presso la postazione di lavoro e negli altri settori a rischio.
3.1.12 Prima di avviare i lavori è necessario verificare il corretto funzionamento degli attrezzi che saranno utilizzati. Qualora si ripongano temporaneamente cannelli ardenti per saldatura, taglio, brasatura e fiammatura, la fiamma libera deve essere sorvegliata con attenzione e osservata costantemente.
3.1.13 Concluse le attività a rischio d’incendio, la postazione di lavoro e i settori limitrofi a rischio devono essere controllati verificando accuratamente e ripetutamente, anche dopo diverse ore, che non vi siano incendi, fumi o odore d’incendio, facendo particolare attenzione ai punti difficilmente accessibili o ispezionabili. È necessario prestare molta accuratezza nello spegnere anche il più piccolo incendio, sia esso con o senza fiamma. Già alle prime avvisaglie di incendio, fumo o odore di incendio devono essere avvertiti a titolo preventivo i vigili del fuoco più vicini.
3.1.14 Laddove non sia garantita sufficiente protezione, è necessario evitare qualsivoglia attività a rischio d’incendio.
3.2 Elementi strutturali ignifughi e dispositivi antincendio
Le misure di carattere edile atte alla compartimentazione, quali elementi strutturali ignifughi, chiusure resistenti al fuoco e simili non possono essere rimosse, né ne può essere pregiudicata l’efficacia. Con cadenza regolare deve essere verificata la funzionalità di dette misure di compartimentazione e degli altri dispositivi antincendio.
3.3 Carica elettrostatica
Per le macchine e il contenuto pertinente all’attività che in fase d’esercizio possono generare elettricità statica devono essere previste una specifica messa a terra o altre misure atte a deviare efficacemente le cariche elettrostatiche.
3.4 Impianti di combustione e riscaldamento
3.4.1 L’utilizzo di detti impianti può essere affidato solo a determinato personale, affidabile, che conosca bene gli impianti stessi, le disposizioni di legge e le norme amministrative in materia.
3.4.2 Solidi, liquidi e gas infiammabili non possono essere stoccati in prossimità di zone di combustione, tubi di fumo, raccordi e fori di pulizia di canne fumarie.
3.5 Primo intervento e intervento avanzato
Devono essere osservate le disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz) TRVB F 124 97.
3.6 Lavori di terzi
Anche qualora i lavori siano eseguiti da terzi deve essere garantito il rispetto delle norme di sicurezza. I necessari controlli saranno effettuati da personale interno capace e affidabile.
3.7 Ordine e pulizia; controlli
Mantenendo ordine e pulizia in tutto l’impianto aziendale si può ridurre considerevolmente la probabilità che un danno si verifichi e si propaghi.
Dopo l’orario di chiusura dell’esercizio personale adeguato e affidabile deve provvedere al controllo di tutto l’impianto. Il personale in questione non deve verificare solo il rispetto di ordine e pulizia, ma anche delle altre norme di sicurezza.
3.8 Stoccaggi
3.8.1 Per qualsivoglia stoccaggio trovano applicazione le seguenti disposizioni, fatto salvo il caso in cui nelle Condizioni particolari siano convenute norme di sicurezza più restrittive.
3.8.2 Laddove non trovino applicazione disposizioni più restrittive (p. es. prescrizioni per impianti di estinzione incendi), per lo stoccaggio a blocchi la superficie chiusa occupata non può essere superiore a 200 m². I singoli blocchi così costituiti devono essere posti a una distanza tale da garantire in caso d’incendio l'accesso degli addetti all’intervento da ogni lato del blocco. Le aree tra i blocchi di stoccaggio devono essere sempre tenute libere.
3.8.3 Le sostanze che rientrano nelle classi di pericolosità 1, 2 e 3 devono essere stoccate in magazzini dotati di propria compartimentazione (v. classi di pericolosità di sostanze e merci sub allegato 1).
3.8.4 Nei magazzini e nelle aree di stoccaggio non sono ammesse stufe per il riscaldamento.
3.8.5 Gli impianti tecnici nei magazzini, quali p. es. stazioni di ricarica per carrelli elevatori, impianti per imballaggi con film retraibili ecc., devono essere collocati in modo tale che, in caso di malfunzionamento o errato utilizzo degli stessi, si eviti che il sinistro (incendio, esplosione) interessi le cose attigue (distanze di sicurezza libere, montaggio di pannelli tagliafuoco ecc.).
3.9 Disposizioni tecniche austriache per la prevenzione degli incendi (Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB)
Si rimanda espressamente alle seguenti disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi (TRVB), elaborate congiuntamente dagli uffici austriaci di protezione antincendio (Österreichische Brandverhütungsstellen) e dall’associazione federale dei vigili del fuoco austriaci (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband):
A 101 67 Elementi per la valutazione della pericolosità di incendi ed esplosioni
A 104 64 Rischi di incendio nelle oeprazioni di saldatura, taglio, brasatura e di altri lavori a caldo B 108 91 Elementi strutturali e dispositivi antincendio
F 124 97 Primo intervento e intervento avanzato
F 128 00 Colonne montanti e idranti a parete (condutture dell’acqua fisse ad uso antincendio a umido/secco) F 134 87 Zone per vigili del fuoco su terreni
O 119 88 Organizzazione del sistema aziendale di protezione antincendio O 120 88 Controllo interno del sistema aziendale di protezione antincendio O 121 96 Piani di protezione antincendio
11. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONTRO L’INTERRUZIONE D’ESERCIZIO PER RISCHI SUPPLEMENTARI
“Per gli esercizi alberghieri”
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS) di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Esercizio assicurato Articolo 2 Rischi assicurati Articolo 3 Danno materiale Articolo 4 Interruzione d'esercizio
Articolo 5 Margine di contribuzione
Articolo 6 Valore assicurato, periodo di indennizzo, tetto massimo di indennizzo Articolo 7 Obblighi del Contraente prima del sinistro
Articolo 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 9 Danno da interruzione e indennizzo Articolo 10 Spese di salvataggio
Articolo 11 Sottoassicurazione
Articolo 12 Limiti di indennizzo e scoperti Articolo 13 Pagamento dell’indennizzo Articolo 14 Procedura peritale
Articolo 15 Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Art. 1 Esercizio assicurato
È assicurato l’esercizio indicato in polizza (luogo assicurato).
Art. 2 Rischi assicurati
1. Eventi sociopolitici
1.1 Disordini interni
Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da disturbare la quiete e l'ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
1.2 Danneggiamento doloso, atti vandalici, sabotaggio, terrorismo
Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento, distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
1.3 Sciopero e serrata
Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti in via proporzionale elevato attuata per un determinato scopo.
Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti in via proporzionale elevato attuata per un determinato scopo.
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- danni a cose dei dipendenti.
2. Colaggio da impianto sprinkler
Sono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita non conforme di acqua o liquidi a base acquosa da impianti antincendio installati nel luogo assicurato (impianti sprinkler o a schiuma).
Sono parte dell’impianto antincendio i punti di erogazione dell’acqua, il sistema di approvvigionamento idrico, le valvole di allarme, la rete di tubazioni e gli ugelli degli sprinkler, inclusi i relativi raccordi, destinati esclusivamente al funzionamento dell’impianto.
Non sono assicurati i danni
- all’impianto antincendio stesso,
- occorsi in occasione di prove di pressione o nel corso di lavori di revisione, controllo e manutenzione,
- a seguito di ristrutturazioni o riparazioni degli edifici o dell’impianto antincendio.
- Parimenti non sono assicurati danni da carie del legno, marciume o muffe.
3. Inondazione
L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche
- ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Non sono assicurati
- danni dovuti a inondazioni prevedibili. Per inondazioni prevedibili s’intendono quelle che in media, nel lungo periodo, si verificano più di una volta in un decennio.
- danni causati esclusivamente dall’innalzamento del livello della falda acquifera.
4. Colate detritiche
La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
5. Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe
Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Art. 3 Danno materiale
1. Per danni materiali s’intendono i danni a una cosa utile all’esercizio assicurato, che
1.1 si verificano come effetto diretto di un rischio assicurato (sinistro) e sono indennizzabili a termini dell’art. 2.
1.2 si verificano come conseguenza inevitabile di un sinistro,
1.3 si verificano per sparizione all’atto di un sinistro, fatta eccezione per i sinistri di cui all’art. 2, punto 1.2 (danneggiamento doloso)
1.4 Non rientrano tra i danni materiali i danni a cose non assicurate ai sensi dell‘art. 2 , finanche se utili all’esercizio assicurato.
2. Il sinistro deve verificarsi nel luogo assicurato indicato in polizza.
3. Se non diversamente convenuto, non rientrano tra i danni materiali: i danni causati dall’effetto diretto o indiretto di:
3.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
3.2 guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
3.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 3.1 e 3.2);
3.4 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
3.5 incendio, esplosione e caduta aerei, se non in relazione a disordini interni (conformemente all’art. 2, punto 1.1)
4. Per il punto 3 vale quanto segue: spetta al Contraente dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno materiale e gli eventi di cui ai punti 3.1-3.5, ovvero le loro conseguenze.
Art. 4 Interruzione d’esercizio
1. Per interruzione d’esercizio s’intende l’interruzione totale o parziale dell’esercizio assicurato a seguito di un danno materiale.
2. Essa decorre dal momento in cui si verifica il danno materiale e si conclude quando il ripristino del danno in parola consente di fornire la prestazione che si sarebbe ottenuta anche senza interruzione.
3. Se non diversamente convenuto, non s'intendono interruzioni d'esercizio quelle interruzioni i cui effetti possono essere compensati senza spese significative.
Art. 5
Margine di contribuzione
1. Ai fini dell’assicurazione contro l’interruzione di esercizio, per margine di contribuzione s’intende la differenza tra i proventi ordinari e i costi variabili dell’esercizio assicurato.
2. Rientrano tra i proventi ordinari dell’esercizio assicurato:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni,
- variazioni delle rimanenze di prodotti propri non finiti e finiti,
- immobilizzazioni per lavori interni,
- altri ricavi e proventi ordinari,
al netto degli sconti di pagamento e di altre riduzioni dei ricavi.
3. Per costi variabili (non assicurati) s’intendono quei costi che vengono meno o si riducono in seguito a un’interruzione d’esercizio.
Per questa variabile il criterio di valutazione è il mantenimento della disponibilità d’esercizio.
Rientrano altresì tra i costi variabili gli ammortamenti delle parti d’impianto soggette ad usura che non sono utilizzate durante l’interruzione d'esercizio.
Di norma i costi per il personale non rientrano tra i costi variabili.
4. Non rientrano nel calcolo del margine di contribuzione:
ricavi e costi che non dipendono direttamente dall’esercizio assicurato (p. es. proventi finanziari, risultato straordinario, ricavi o costi estranei all’esercizio o al periodo).
Art. 6
Valore assicurabile, periodo di indennizzo e tetto massimo di indennizzo
1. Quale valore assicurato si intende il margine di contribuzione che si sarebbe conseguito nel corso dei 12 mesi successivi al sinistro se non si fosse avuta un’interruzione d'esercizio.
2. Il periodo di indennizzo decorre dal momento del sinistro e dura 12 mesi.
In merito al periodo di indennizzo possono essere convenute pattuizioni in deroga, salvo il caso di esercizi stagionali.
3. Il rapporto tra il tetto massimo di indennizzo e la somma assicurata è uguale a quello che intercorre tra periodo di indennizzo e 12 mesi.
Art. 7
Obblighi del Contraente prima del sinistro Al Contraente corre l’obbligo di
1. tenere debitamente la contabilità e le registrazioni, redigere inventari, stati patrimoniali e conti economici e conservare detti documenti per l’esercizio in corso e i tre precedenti;
2. conservare supporti dati, libri contabili, atti, disegni e simili, proteggendoli dal rischio di danneggiamento, distruzione o perdita.
predisporre e conservare copie di sicurezza di programmi e dati elettronici a intervalli regolari;
3. sottoporre a regolare manutenzione le cose utili all’esercizio;
4. adottare opportune precauzioni contro i danni causati dal gelo per impianti sprinkler e a schiuma;
5. mantenere liberi i condotti di deflusso sul luogo indicato in polizza ed evitare ristagni negli ambienti a rischio di allagamento;
6. se non diversamente convenuto, riporre le cose custodite negli ambienti in sottosuolo almeno 12 cm al disopra del pavimento.
I predetti obblighi devono intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
Art. 8
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola.
A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
È necessario comunicare immediatamente all’Assicuratore i danni materiali che potrebbero comportare un’interruzione d'esercizio. Per i danni materiali dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose, è necessario presentare notifica anche all’autorità di polizia. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite utili all’esercizio assicurato.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore e ai suoi periti di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa, l’entità e la durata dell’interruzione d’esercizio, nonché l’ammontare del relativo danno e della prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno. Su richiesta dell’Assicuratore, devono essere fornite in modo completo e veritiero tutte le informazioni utili e messi a disposizione tutti i documenti di cui all’art. 7.
Le relative spese sono a carico del Contraente.
L’Assicuratore e il suo perito dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno dei predetti obblighi, l’Assicuratore è liberato dalla prestazione indennitaria.
Art. 9
Danno da interruzione e indennizzo
1. Danno da interruzione
1.1 Il danno da interruzione coincide con il margine di contribuzione effettivamente perduto a seguito dell’interruzione d'esercizio, detratte le spese assicurate risparmiate, maggiorato delle spese di salvataggio secondo le disposizioni di cui all’art. 10.
1.2 Per determinare il margine di contribuzione perso devono essere considerate tutte quelle circostanze che ne avrebbero condizionato l’ammontare anche senza l’interruzione d'esercizio, p. es. le condizioni tecniche ed economiche dell’esercizio assicurato, le modifiche previste nello stesso, l’andamento del mercato, eventi di forza maggiore, scioperi, serrate, boicottaggio, fallimento o concordato del Contraente.
1.3 Gli ammortamenti che si sarebbero dovuti registrare durante l’interruzione d'esercizio per gli impianti distrutti dal sinistro devono considerarsi spese risparmiate.
1.4 Non sono considerati danni da interruzione: penali o indennizzi dovuti dal Contraente per il mancato rispetto dei termini di consegna o di produzione, ovvero di altri obblighi assunti.
2. Indennizzo
2.1 L’Assicuratore risarcisce:
il danno da interruzione occorso per il periodo di indennizzo, comunque nei limiti del tetto massimo di indennizzo.
Tuttavia, detti limiti non valgono se e nella misura in cui essi sono stati superati per avere seguito le indicazioni dell'Assicuratore.
2.2 L’Assicuratore non riconosce alcun risarcimento se il danno da interruzione è aggravato
2.2.1 da eventi straordinari verificatisi nel periodo di interruzione d'esercizio o da situazioni persistenti, tra le quali rientrano anche gli eventi di cui all’art. 3, punti 3.1-3.5;
2.2.2 da modifiche all’impianto o da innovazioni nell’esercizio assicurato, apportate o introdotte in fase di eliminazione del danno materiale;
2.2.3 da vincoli posti da autorità in relazione alla ricostruzione o all’esercizio;
2.2.4 da ritardi eccezionali nell’eliminazione del danno materiale, p. es. dovuti a chiarimenti circa rapporti di proprietà, possesso o locazione, regolamento di eredità, processi e simili;
2.2.5 dal fatto che il Contraente non provvede tempestivamente all’eliminazione del danno materiale, o non dispone di capitale sufficiente da destinare a ciò;
2.2.6 dal fatto che, nell’esercizio assicurato, non possono essere più utilizzate cose singole correlate, sebbene non siano danneggiate.
Art. 10
Spese di salvataggio
1. Per spese di salvataggio s’intendono le spese sostenute per provvedimenti adottati dal Contraente al fine di evitare o ridurre il danno da interruzione,
1.1 se detti provvedimenti consentono di ridurre complessivamente il danno da interruzione, ovvero
1.2 se il Contraente poteva ritenere obbligatori detti provvedimenti, tuttavia, data l’urgenza con la quale dovevano essere adottati, non poteva ottenere il previo consenso dell'Assicuratore. In questo caso l’Assicuratore deve essere informato senza indugio circa i provvedimenti adottati.
2. A titolo esemplificativo, tra i provvedimenti atti a evitare e ridurre il danno si annoverano: costituire un esercizio sostitutivo o di emergenza, rivolgersi a un’azienda che esegue lavori conto terzi, conseguire il margine di contribuzione perso in tempi adeguati, incrementando la produttività successivamente all’interruzione d'esercizio.
3. Non rientrano tra le spese di salvataggio quelle sostenute per provvedimenti
3.1 dai quali il Contraente trae vantaggi anche successivamente all’interruzione d'esercizio,
3.2 che consentono di conseguire un margine di contribuzione non assicurato.
Art. 11 Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, l’indennizzo determinato ai sensi dell’art. 9 viene decurtato secondo le disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS).
Art. 12
Limiti di indennizzo e scoperti
1. Qualora sia convenuto un limite massimo di indennizzo, questo rappresenta il tetto della prestazione risarcitoria.
2. Per ogni sinistro gli importi indennitari individuati in virtù dell’art. 9 vengono decurtati dello scoperto pattuito (con riguardo alla sottoassicurazione).
3. Ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, tutti i sinistri che occorrono in connessione temporale nell’arco di 72 ore e sono originati da un’unica, medesima causa s’intendono come un sinistro.
Art. 13 Pagamento dell’indennizzo
1. Per quanto possibile, l’indennizzo deve essere calcolato in anticipo per tutta la durata dell’interruzione d'esercizio prevista, determinandone l’importo per ogni mese. Qualora l’importo definitivo dell’indennizzo si discosti dalla cifra calcolata precedentemente, quest’ultima dovrà essere rettificata.
L’indennizzo determinato in anticipo è esigibile mensilmente, per la quota di competenza dei singoli mesi d’interruzione d'esercizio.
2. Qualora non fosse possibile determinare l’indennizzo in anticipo, ma fosse possibile calcolare l’importo minimo che l’Assicuratore deve indennizzare per il protrarsi dell’interruzione d'esercizio solo trascorso un mese dall’inizio della stessa e al termine di ciascun mese successivo, il Contraente può pretendere che gli vengano liquidati detti importi, scalandoli dall’indennizzo determinato in via definitiva.
3. Qualora non vi sia accordo circa l’indennizzo, o questo sia stato determinato con una procedura peritale, non si può pretendere la cessione del relativo diritto nei confronti dell’Assicuratore.
Art. 14 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurabile,
1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio,
1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Art. 15
Somma assicurata e tetto massimo di indennizzo dopo l’evento dannoso
Se non altrimenti convenuto, il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata, né il tetto massimo di indennizzo.
12. Condizioni generali di assicurazione contro il furto con scasso (AEB)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati
Articolo 3 Cose e spese assicurate Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo Articolo10 Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo Articolo11 Procedura peritale
Articolo12 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
1. Sono assicurati i danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato (evento dannoso). Sono altresì assicurati i danni materiali occorsi inevitabilmente a seguito di un evento dannoso.
2. Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza
2.1 sfondando o forzando porte, finestre o altri parti dell’edificio;
2.2 superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;
2.3 e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose;
2.4 aprendo le serrature con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false. Per chiavi false s’intendono chiavi realizzate illegalmente;
2.5 utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
Per rapina si intende la sottrazione o la consegna coatta di cose, mediante violenza alla persona o minaccia;
2.6 e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti 2.1-2.5.
3. Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro
3.1 conformemente al punto 2 entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero lo apre con xxxxxx o chiavi false;
3.2 apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto.
Solo in forza di una specifica pattuizione l’apertura di contenitori con le chiavi autentiche è intesa come evento dannoso, se un ladro se le è procurate effettuando un furto con scasso ai sensi del punto 2 in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
3.3 entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori chiusi ivi riposti, ovvero li apre con l’ausilio di arnesi o chiavi false.
Articolo 2 Danni non assicurati
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
1. Danni causati da atti vandalici (danneggiamento intenzionale di cose)
2. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso ai sensi dell’art. 1;
3. Danni causati dalla sottrazione di merci o contante da distributori automatici utilizzando monete false o di valore non conforme, carte manipolate e simili;
4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
5. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
6. Danni dovuti a una rapina commessa nel luogo assicurato;
7. Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di fattorini o corrieri);
8. Danni dovuti a incendio, esplosione o fuoriuscita di acqua condotta; per contro, i danni cagionati dall’utilizzo di esplosivi nel corso di un furto con scasso sono assicurati, se non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione;
9. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
10. Danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di
10.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
10.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
10.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 10.1 e 10.2);
10.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
10.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 10 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 10.1-10.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
1.1 Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, ai lui vendute e consegnate con patto di riservato dominio, ovvero cedutegli in pegno.
1.2. L’assicurazione copre denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, titoli di credito, atti, gioielli, oggetti d’oro e di platino, pietre e metalli preziosi, perle naturali e collezioni di monete e francobolli solo se esplicitamente convenuto e se detti beni sono custoditi nei contenitori chiusi indicati in polizza.
1.3 Le cose altrui sono assicurate solo con uno specifico accordo e solo se per esse non può essere preteso un indennizzo in forza di un altro contratto di assicurazione.
Nel caso di assicurazione di cose altrui, per il valore assicurato è determinante l’interesse del proprietario, se non diversamente convenuto.
2. Spese assicurate Sono assicurate:
2.1 Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al verificarsi dell’evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc).
2.2 Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o adeguamenti dei locali indicati in polizza.
2.3 Le spese per le necessarie sostituzioni delle serrature dei locali indicati in polizza fino a EUR 1.500, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
L’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di cui ai punti 2.1-2.3 e di indennizzo per le cose assicurate è riconosciuto sino alla concorrenza della somma assicurata; tuttavia, ciò non trova applicazione se i provvedimenti sono stati adottati su indicazione dell'assicuratore;
2.4 Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.4.1 Le spese di spostamento e di protezione, ossia le spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti degli edifici.
2.4.2 Le spese di demolizione e di sgombero, ossia le spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Quanto detto non comprende le spese di smaltimento di cui al punto 2.4.3.
2.4.3 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
3. Non sono assicurate
3.1 Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio;
3.2 Le spese per prestazioni dei vigili del fuoco e di altri soggetti obbligati, intervenuti nell’interesse pubblico o su disposizione delle autorità.
Articolo 4
Validità locale dell’assicurazione
Le cose mobili sono assicurate solo nei locali indicati in polizza (= luogo assicurato): se allontanate da essi la copertura assicurativa s’intende sospesa. Qualora detto allontanamento sia definitivo, per tali cose si estingue il contratto di assicurazione.
Articolo 5
Obblighi del Contraente prima del sinistro
1. Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve
1.1 tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti;
1.2 chiudere debitamente i contenitori;
1.3 utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.
2. Le cassaforti a muro (cassaforti a parete) devono essere murate come prescritto (letto da 100 mm in calcestruzzo, classe di resistenza B 400).
3. Dopo la chiusura degli esercizi commerciali, i registratori di cassa devono essere lasciati aperti.
4. Se le cose sono custodite in edifici sempre abitati, anche di notte, il periodo complessivo di disabitazione non può essere superiore a 40 giorni all’anno.
5. I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza convenute ai sensi dell’art. 3 delle ABS. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore secondo le disposizioni di legge.
Articolo 6
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza.
Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
4. Esonero dall’obbligo di prestazione
Qualora il Contraente violi uno degli obblighi suesposti, l’Assicuratore è esonerato dall’obbligo indennitario ai sensi del § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG), ai sensi del § 62 della stessa per la violazione dell’obbligo di riduzione del danno.
Articolo 7 Valore assicurato
1. Disposizioni particolari per il valore assicurato
1.1 Il valore assicurato di beni d’uso e impianti aziendali è il valore a nuovo.
Per valore a nuovo s’intendono le spese necessarie per riacquistare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
1.2 Per valore assicurato di merci e provviste s’intendono le spese per ripristinare o rimpiazzare cose dello stesso genere e qualità.
Se, nel caso di merci e provviste, il prezzo di vendita realizzabile è inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, questo viene assunto come valore assicurato.
1.3 Il valore assicurato
1.3.1 di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
1.3.2 di libretti di risparmio senza codice segreto è l’importo del credito;
1.3.3 di libretti di risparmio con codice segreto sono le spese della procedura d’ammortamento;
1.3.4 di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
1.3.5 di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
1.4 Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
1.5 Il valore assicurato di veicoli, imbarcazioni e aeromobili omologati è il valore di mercato. Per valore di mercato s’intende la somma realizzabile con la vendita della cosa.
1.6 Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati ai punti 1.1-1.5, è il valore di mercato.
2. Disposizioni generali per il valore assicurato
2.1 A prescindere dalle disposizioni di cui ai punti 1.1-1.6, il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato:
2.1.1 nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
2.1.2 nel caso di cose mobili che sono noleggiate a scopi commerciali o industriali, p. es. libri, videocassette, macchine e apparecchi a noleggio;
2.2 All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 8 Indennizzo
1. Per ciò che concerne i beni d’uso e impianti aziendali (art. 7, punto 1.1),
1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi dell’evento dannoso;
1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto dell’evento dannoso (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente.
Il valore corrente è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione delle condizioni del bene, segnatamente della sua età e del suo deterioramento, e rimborsato nei limiti del suo ammontare.
1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale.
In particolare, i beni d’uso e impianti aziendali sono svalutati in modo permanente se definitivamente dismessi, ovvero se non più utilizzabili in generale o per i fini aziendali.
2. Per merci e provviste (art.7, punto 1.2)
2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso.
2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il prezzo ottenibile dalla vendita della cosa, detratte le spese risparmiate, era inferiore alle spese di ripristino o rimpiazzo, il limite massimo del rimborso è detto importo minore.
3. Per denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio e titoli di credito (art.7, punto 1.3) vengono rimborsate le spese di rimpiazzo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro.
4. Per supporti dati e simili (art.7, punto 1.4) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove questi sono necessari e compiuti effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
5. Per veicoli e altri beni mobili (art.7, punti 1.5, 1.6 e 2),
5.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
5.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima del sinistro.
6. Per le spese assicurate (art. 3, punto 2) vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
7. Disposizioni generali di indennizzo:
7.1 Qualora, a seguito di un intervento di riparazione, il valore assicurato di una cosa fosse maggiore di quello che la medesima aveva immediatamente prima del sinistro, dalle spese di riparazione sarà decurtato l’importo corrispondente a detto incremento.
7.2 In ogni caso viene conguagliato il valore di parti residue; in tale valutazione non saranno prese in considerazione limitazioni poste dalle autorità al ripristino o al rimpiazzo.
7.3 Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
7.3.1 Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
7.3.2 Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
7.4 Nel caso di cose singole abbinate tra loro, non sarà considerato l’eventuale deprezzamento subito dalle cose illese a seguito del danneggiamento, della rottura o della perdita delle altre.
Articolo 9
Sottoassicurazione; assicurazione a primo rischio relativo
1. In caso di sottoassicurazione, gli indennizzi determinati ai sensi dell’art. 8 vengono decurtati secondo le disposizioni delle ABS; quanto detto non trova applicazione se è stata stipulata un’assicurazione a primo rischio.
2. Qualora si convenga di assicurare solo una parte del valore complessivo indicato in polizza (assicurazione a primo rischio relativo), trova applicazione quanto segue:
2.1 Il danno è indennizzato nei limiti della somma assicurata a primo rischio relativo;
2.2 per somma assicurata ai sensi dell’art. 8, punto 2 delle ABS, s’intende il valore complessivo in base al quale viene calcolata la somma assicurata a primo rischio relativo.
Articolo 10
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
1. Nel caso di beni d’uso e impianti aziendali, inizialmente il Contraente ha unicamente diritto:
1.1 al risarcimento del valore corrente in caso di distruzione o perdita;
1.2 al risarcimento del danno a valore corrente in caso di danneggiamento.
Il rapporto tra danno a valore corrente e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore corrente e valore a nuovo.
2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento sub punto 1 solo quando e se sono soddisfatte le seguenti premesse:
2.1 è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
2.2 Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità aziendali o al medesimo impiego;
2.3 La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 11 Procedura peritale
Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Articolo 12
Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
1. Se l’Assicuratore risarcisce il danno al Contraente o all’Assicurato, sono parimenti trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni del Contraente o dell’Assicurato nei confronti di terzi.
2. Il pagamento di un indennizzo non riduce la somma assicurata.
13. Condizioni generali di assicurazione vetri e cristalli (ABG)
Parte generale
Per l’assicurazione trovano applicazione le Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), versione del 2008 (abbreviato in AS08), di TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Sezione speciale
Indice
Articolo 1 Rischi e danni assicurati Articolo 2 Danni non assicurati Articolo 3 Cose e spese assicurate
Articolo 4 Validità locale dell’assicurazione
Articolo 5 Obblighi del Contraente prima del sinistro Articolo 6 Obblighi del Contraente in caso di sinistro Articolo 7 Valore assicurato
Articolo 8 Indennizzo
Articolo 9 Sottoassicurazione
Articolo 10 Rivalsa, somma assicurata dopo l’evento dannoso
Articolo 1
Xxxxxx e danni assicurati
Sono assicurati i danni da rottura occorsi al vetro assicurato (art. 3).
Articolo 2 Danni non assicurati
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
2. danni a supporti e cornici;
3. xxxxx xxxxxxxxx;
4. danni causati da incendio, fulmine, esplosione o caduta aerei;
5. xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
6. xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
7. danni causati dall’effetto diretto o indiretto di
7.1 eventi bellici di ogni genere, con o senza dichiarazione di guerra, ivi incluse tutte le azioni di forza di stati o di organizzazioni politiche o terroristiche;
7.2 disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
7.3 tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (punti 7.1 e 7.2);
7.4 terremoti o altri eventi naturali straordinari;
7.5 energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
Per il punto 7 vale quanto segue: se il Contraente è imprenditore ai sensi della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), questi deve dimostrare che non vi è nesso di causalità, diretto o indiretto, tra il danno e gli eventi di cui ai punti 7.1-7.5, ovvero le loro conseguenze.
Articolo 3
Cose e spese assicurate
1. Cose assicurate
Sono assicurate le lastre in vetro, i vetri in plastica e i vetri speciali indicati in polizza.
2. Spese assicurate
Solo per esplicita pattuizione sono assicurate:
2.1 Spese di spostamento e di protezione, ossia le spese indispensabili per lo spostamento, la modifica o la salvaguardua di altre cose al fine di ripristinare o rimpiazzare cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di griglie o barre di protezione e simili.
2.2 Le spese di smaltimento sono quelle sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal sinistro.
2.3 Spese per vetrate o strutture in legno d’emergenza e maggiorazioni per straordinari.