Common use of Conferimento incarichi dirigenziali Clause in Contracts

Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali: ▪ natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; ▪ attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; ▪ rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001. 7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione). 9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse. 10. Ciascuna amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

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Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione della Presidenza e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali: ▪ natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; ▪ attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministrodell’organo di vertice politico; ▪ rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 6. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 20012001 ovvero per motivate ragioni organizzative e gestionali. 7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione). Nell’affidamento degli incarichi l’amministrazione, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, secondo alinea, al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti incarichi conferiti nell’ambito della Presidenza. 9. Le amministrazioni adottano L’amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse. 10. Ciascuna amministrazione L’amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

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Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione alla dotazione organica dell’ente o agenzia e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazionedell’ente o agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico, dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali: ▪ : a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; ▪ ; b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; ▪ e programmazione degli organi di vertice; c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001. 7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione6. Nell’affidamento degli incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti incarichi conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia. 9. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stessedegli stessi enti o agenzie. 10. Ciascuna amministrazione Ciascun ente o agenzia deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

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Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione alla dotazione organica dell’ente o agenzia e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazionedell’ente o agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico, dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, 1 del d. lgs. n. 165 del 20012001 , in base ai seguenti criteri generali: ▪ : a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; ▪ ; b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; ▪ e programmazione degli organi di vertice; c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001. 7. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione6. Nell’affidamento degli incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti incarichi conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia. 9. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stessedegli stessi enti o agenzie. 10. Ciascuna amministrazione Ciascun ente o agenzia deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

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Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione alla dotazione organica dell'ente o agenzia e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico L'incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazionedell'ente o agenzia, secondo quanto previsto dall’artdall'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggettol'oggetto, la durata dell’incarico, dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’artdall'art. 19, comma 1, 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali: ▪ : a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati; ▪ ; b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; ▪ e programmazione degli organi di vertice; c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. 3. Il conferimento dell’incarico dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico dell'incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’artdall'art. 24 del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene definito il corrispondente trattamento economico. 5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’artall'art. 19, comma 6, del citato d. lgs. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 6. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’artdell'art. 21 del d. lgs. n. 165 del 2001. 7. L’assegnazione L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incaricol'incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’artdall'art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamentoall'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione dell'informazione preventiva di cui all’artall'art. 6 (Informazione6. Nell'affidamento degli incarichi l'ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell'esperienza professionale complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell'espletamento di precedenti incarichi conferiti nell'ambito dell'ente o agenzia. 9. Le amministrazioni Gli enti o agenzie adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stessedell'imparzialità degli stessi enti o agenzie. 10. Ciascuna amministrazione Ciascun ente o agenzia deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.

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Conferimento incarichi dirigenziali. 1. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d. lgsD. Lgs. n. 165 del 20012001 e, per quanto riguarda gli incarichi di direzione di Dipartimenti e Uffici autonomi ed equiparati in base all’art. 28 della legge n. 400 del 1988. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico, dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice direzione politica nella direttiva annuale e nei propri atti di indirizzo e ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto. 2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai seguenti criteri generali: ▪ : a) natura e caratteristiche dei programmi e degli obiettivi prefissati; ▪ da realizzare, con riferimento sia a quelli di competenza ordinaria dell’ufficio cui l’incarico si riferisce sia a quelli specificamente fissati nella direttiva annuale dell’organo di direzione politica; b) specifici requisiti culturali e professionali del dirigente deducibili dal curriculum o da altri atti di ufficio, coerenti con l’incarico da conferire; c) attitudini e dimostrate dal dirigente nei precedenti incarichi, in particolare nell’ultimo triennio; d) capacità professionale del singolo dirigenteprofessionali manifestate nelle esperienze maturate, valutate anche in considerazione particolare nell’ultimo triennio; e) valutazione dei risultati conseguiti dal dirigente nel precedente incarico, con specifico riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; ▪ dell’organo di direzione politica, in particolare nell’ultimo triennio; f) rotazione degli incarichi, nel rispetto dei criteri di cui alle precedenti lett. da a) ad e), la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. I suddetti criteri sono applicati anche nel caso di conferimento degli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto dalle medesime disposizioni in relazione ai requisiti di assegnazione di tali incarichi. 3. Nel rispetto delle previsioni del comma 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta in via preventiva il sistema dei criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure, garantendo che gli stessi siano improntati a principi di trasparenza e pubblicità. 4. I criteri generali e le procedure di cui al comma 3 sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 6 (Informazione) del CCNL del 13 aprile 2006. 5. Il provvedimento di affidamento o anche di conferma dell’incarico deve essere adeguatamente motivato, in forma scritta, con specifico riguardo ai criteri di conferimento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli finanziarie e strumentali in rapporto agli obiettivi e dell’oggetto ed all’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire. 47. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del d. lgsD. Lgs. n. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNLdalle disposizioni contrattuali vigenti, viene definito il corrispondente trattamento economico. 58. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all’art. 19, comma 6, del citato d. lgsD. Lgs. n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimolegislativo. 69. Il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati alla Presidenza in posizione di prestito non è utile per la maturazione del periodo di cui all’art. 23, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009. Si conferma, altresì, quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 5, del d.lgs. n. 303 del 1999 in merito all’accesso ai ruoli dirigenziali della Presidenza. 10. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali gestionali, adeguatamente motivate nell’atto con cui viene disposta, oppure in seguito all’accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgsD. Lgs. 165 n.165 del 2001. 7. L’assegnazione degli incarichi non modifica 2001 e secondo le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. 8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva disposizioni di cui all’art. 6 7 (InformazioneFattispecie di responsabilità dirigenziale). 911. Le amministrazioni adottano La Presidenza adotta procedure dirette a consentire il tempestivo conferimento o rinnovo degli incarichi dei dirigenti dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse. 1012. Ciascuna amministrazione deve, altresì, assicurare La Presidenza prevede adeguate ed efficaci modalità che consentano la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli di tutti gli incarichi conferiti e dei di tutti i posti dirigenziali vacanti e ciò vacanti, anche mediante la semplificazione delle relative procedure. 13. Il sistema di pubblicità di cui al fine di comma precedente è diretto, altresì, a consentire le medesime opportunità nell’accesso agli interessati incarichi, nonché l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’assegnazione di quelli disponibili. 14. Nella individuazione delle procedure indicate al comma 12, possono essere previste modalità per il conferimento degli incarichi di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia, garantendo la correlazione tra la capacità professionale richiesta da ciascun incarico ed il possesso da parte del dirigente dei relativi requisiti. 15. Nel conferimento degli incarichi, l’Amministrazione deve, in ogni caso, tenere presente le esigenze di buon andamento e continuità dell’attività amministrativa mediante l’individuazione di professionalità, che abbiano acquisito una comprovata esperienza correlata all’incarico da conferire, nonché alla specificità della Presidenza. A tal fine, con il DPCM, previsto dall’art. 74, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, la Presidenza può individuare ulteriori criteri per l’affidamento degli incarichi in relazione alle posizioni dirigenziali disponibilidirigenziali, ivi compresi quelli di livello apicale, a professionalità interne, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 16. Il presente articolo sostituisce l’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali) del CCNL del 13 aprile 2006.

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