Conferimento dell’incarico Clausole campione
Conferimento dell’incarico. 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n.165/2001.
3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con l’attività della specifica Amministrazione, sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
4. L’incarico è conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nel caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a posti dirigenziali vacanti.
5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;
d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) nuovo incarico per mobilità professionale;
6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora l’Amministrazione abbia più sedi, vi...
Conferimento dell’incarico. L’incarico sarà affidato dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna sulla base della proposta formulata dall’apposita Commissione di valutazione e avrà durata quinquennale rinnovabile, nell’ambito di validità della convenzione specifica con verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle finalità dell’incarico. Gestione degli istituti correlati alla modifica, sospensione e cessazione del rapporto di lavoro; Gestione e monitoraggio degli istituti correlati all’articolazione dell’orario di lavoro; Presidio operativo/applicativo dei flussi relativi agli istituti con impatto sul trattamento economico; Conferimento incarichi; Sportello per il personale. Tutto secondo quanto meglio specificato negli allegati al Progetto esecutivo (Allegato A) alla convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Amministrazione Giuridica del Personale e del Servizio Amministrazione Economica del Personale, allegata alla deliberazione n. 307 del 8/8/2019. Si riportano di seguito gli obiettivi che il Responsabile della struttura semplice dovrà raggiungere in relazione ai risultati attesi dal processo di unificazione in parola: assicurare l’assolvimento dei compiti demandati alle Aziende dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai rispettivi contratti integrativi e regolamenti vigenti in materia di personale, come indicati negli allegati al Progetto; assicurare l’unicità di conduzione e l’ottimizzazione delle procedure, realizzare economie di scala, una razionalizzazione dei costi, garantire l’utilizzo più razionale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione; garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di qualità, sviluppo delle professionalità e responsabilità. Il Responsabile è tenuto al raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base del Progetto nonché di quelli ulteriori assegnati dagli Enti aderenti in attuazione della convenzione specifica, che saranno oggetto di verifica periodica e valutazione congiunta da parte degli Enti per gli effetti delle applicazioni contrattuali e di legge relativi agli incarichi dirigenziali. Al Responsabile dell’Unità Operativa Amministrazione del Rapporto di Lavoro (SS) sono attribuite le funzioni di cui al Progetto allegato alla convenzione specifica, fermo restando che le stesse potranno essere implementate o modificate nel corso dell’incarico.
Conferimento dell’incarico. 1. Nel rispetto delle procedure previste, il Presidente,a seguito di attenta valutazione da parte di Commissione attivata per lo specifico, conferisce l’incarico di prestazione d’opera intellettuale con atto, adeguatamente motivato, approvando il contratto di lavoro autonomo.
2. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale di natura professionale o di natura occasionale);
c) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico;
d) l’oggetto della prestazione;
e) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e di verifica;
f) l’ammontare del compenso per l’incarico, nonché le modalità per il relativo pagamento;
g) l’esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
i) il foro competente in caso di controversie.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico.
4. Anche in caso di espletamento di procedura comparativa mediante avviso pubblico, nei confronti del medesimo soggetto che sia già stato titolare di due precedenti incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale consecutivi - o attivati in un intervallo temporale inferiore a 6 mesi - non è, comunque, ammesso il conferimento di un terzo ulteriore incarico. Tale divieto non si applica qualora sia intercorso almeno un anno tra la scadenza dell’ultimo contratto ed il nuovo conferimento di prestazione d’opera intellettuale.
5. Il divieto di cui al comma precedente opera unicamente nei confronti dei soggetti per i quali il corrispettivo derivante dalla prestazione resa a favore dell’Ordine costituisca più del 70 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dall’incaricato stesso, nell’arco di due anni solari consecutivi precedenti all’incarico da conferire.
Conferimento dell’incarico. Il conferimento dell'incarico al singolo professionista sarà formalizzato all'interno di apposito contratto secondo quanto previsto nel regolamento aziendale che sarà sottoscritto sia dal Direttore della S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, su delega resa dal Direttore Generale di quest'Azienda, sia dal singolo incaricato. La sottoscrizione del contratto presuppone il possesso di P. IVA e assicurazione, da documentare all’Azienda tramite produzione della copia del contratto di stipula della polizza assicurativa a copertura degli infortuni (per un massimale pari ad €. 500.000,00 suddiviso in 250.000,00 per morte e 250.000,00 per invalidità permanente) e della responsabilità civile verso terzi in relazione all’attività professionale (per un massimale di € 1.500.000,00) corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale (Art.19 Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000). L'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico è effettuato a cura dell'Azienda. E’ richiesta l’apertura della Partita I.V.A. l’Azienda, sulla base della normativa vigente, provvederà a richiedere alla cassa previdenziale di appartenenza del professionista incaricato la certificazione di regolarità contributiva (DURC). L'Azienda potrà offrire la possibilità all'incaricato di utilizzare spazi aziendali per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore dell'utenza privata.
Conferimento dell’incarico. L’attribuzione di ciascuno dei ruoli/posizioni professionali regolati dal presente accordo sarà comunicata dall’Azienda all’interessato, ad ogni conseguente effetto, in forma scritta.
Conferimento dell’incarico. Il Commissario Straordinario/Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; qualora intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. della dirigenza medica. L’incarico ha durata quinquennale o settennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali vigenti, dai Regolamenti aziendali e dagli Accordi Sindacali. L’Azienda può procedere alla proroga dell’incarico: nelle more della conclusione dell’iter valutativo, per motivate esigenze organizzative aziendali, quali ad esempio, l’applicazione di disposizioni regionali o in caso di modifiche agli assetti organizzativi aziendali. Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 5/2015 il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico di cui trattasi è altresì incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private. L’incaricato potrà esercitare attività libero professionale esclusivamente nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina. Tale periodo è prorogabile di altri sei.
Conferimento dell’incarico. Il conferimento dell'incarico al singolo professionista sarà formalizzato all'interno di apposito contratto secondo quanto previsto nel regolamento aziendale che sarà sottoscritto sia dal Direttore della S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, su delega resa dal Direttore Generale di quest'Azienda, sia dal singolo incaricato. L’incarico è conferibile previa presentazione all’Azienda di copia della certificazione che attesti la stipula di polizze assicurative copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi a carattere patrimoniale in relazione alla attività professionale. L'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico è effettuato a cura dell'Azienda. E’ richiesta l’apertura della Partita I.V.A. e l’Azienda, sulla base della normativa vigente, provvederà a richiedere alla cassa previdenziale di appartenenza del professionista incaricato la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Conferimento dell’incarico. Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza antivirus Sophos. La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del Capitolato Speciale. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Conferimento dell’incarico. Il conferimento dell'incarico al singolo professionista sarà formalizzato all'interno di apposito contratto secondo quanto previsto nel regolamento aziendale che sarà sottoscritto sia dal Direttore della S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, su delega resa dal Direttore Generale di quest'Azienda, sia dal singolo incaricato. L’incarico è conferibile previa presentazione all’ Azienda di copia della certificazione che attesti la stipula di polizze assicurative a copertura degli infortuni (per un massimale pari ad € 500.000,00 suddiviso in 250.000,00 per morte e 250.000,00 per invalidità permanente) e della responsabilità civile verso terzi in relazione alla attività professionale (per un massimale di € 1.500.000,00). L'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico è effettuato a cura dell'Azienda. E’ richiesta l’apertura della Partita I.V.A. l’Azienda, sulla base della normativa vigente, provvederà a richiedere alla cassa previdenziale di appartenenza del professionista incaricato la certificazione di regolarità contributiva (DURC). L'Azienda potrà offrire la possibilità all'incaricato di utilizzare spazi aziendali per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore dell'utenza privata.
Conferimento dell’incarico. L'incarico di lavoro autonomo verrà disciplinato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico. In assenza di accettazione dell’incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, il CDA può provvedere all’individuazione di altro soggetto da incaricare tra quelli valutati o indire una nuova procedura di selezione. Ai fini della stipula del contratto è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013. L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte della Fondazione che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare e/o annullare, in qualsiasi momento, la procedura di selezione tramite comunicazione pubblicata sul sito istituzionale, ovvero di non stipulare il relativo contratto alla luce di sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In caso di mendacità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive non si procederà ad affidamento dall’incarico e il candidato decade dalla procedura.