Common use of CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA Clause in Contracts

CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA. La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte ARI - Settore Mobilità Extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale. Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale dei contributi erogati. Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente che: ● non abbia sostenuto esami o svolto la ricerca per tesi concordata per un minimo di 12 CFU e ottenuto conseguentemente il riconoscimento dei crediti maturati all'estero; ● abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la sua mobilità; ● abbia ricevuto come prima rata della borsa di studio un importo superiore a quello complessivo per l'intera durata della mobilità. La durata effettiva della mobilità sarà attestata dal certificato di arrivo e partenza (modulo reso disponibile sulla pagina personale dello studente assegnatario); ● il periodo di frequenza non risultasse continuativo; ● abbia dichiarato il falso (si veda art. 5.3) ● abbia rinunciato alla mobilità dopo la firma del contratto (si veda art. 8) Il saldo della borsa potrà non essere riconosciuto allo studente nel caso in cui: ● Si sia laureato prima della riconsegna della documentazione di fine mobilità presso ARI - Settore Mobilità Extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale senza quindi procedere al riconoscimento degli esami o della ricerca tesi prevista nel corso della mobilità; ● non fornisca tutta la documentazione di fine mobilità richiesta da ARI- Settore Mobilità Extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale entro i termini stabiliti nel contratto di mobilità.

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CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA. La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte ARI AROF - Settore Mobilità ExtraInternazionalizzazione didattica e mobilità extra-Eu e Accordi Didattica InternazionaleUE. Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale dei contributi erogati. Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente che: ● non abbia sostenuto esami o svolto la ricerca per tesi concordata per un minimo di 12 CFU e ottenuto conseguentemente il riconoscimento dei crediti maturati all'estero; ● abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la sua mobilità; ● abbia ricevuto come prima rata della borsa di studio un importo superiore a quello complessivo per l'intera durata della mobilità. La durata effettiva della mobilità sarà attestata dal certificato di arrivo e partenza (modulo reso disponibile sulla pagina personale dello studente assegnatario); ● il periodo di frequenza non risultasse continuativo; ● abbia dichiarato il falso (si veda art. 5.3) ● abbia rinunciato alla mobilità dopo la firma del contratto (si veda art. 8) Il saldo della borsa potrà non essere riconosciuto allo studente nel caso in cui: ● Si sia laureato prima della riconsegna della documentazione di fine mobilità presso ARI AROF - Settore Mobilità ExtraInternazionalizzazione didattica e mobilità extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale UE senza quindi procedere al riconoscimento degli esami o della ricerca tesi prevista nel corso della mobilità; ● non fornisca tutta la documentazione di fine mobilità richiesta da ARI- AROF - Settore Mobilità ExtraInternazionalizzazione didattica e mobilità extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale UE entro i termini stabiliti nel contratto di mobilità.

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