Congedi e permessi per handicap. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 della L. n. 53/2000. Ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi e permessi per handicap. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 dell'articolo 4, comma 1 della Legge legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo all'articolo 42, comma 1 della L. n. 53/2000. Ai sensi dell’artdell'art. 42 42, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’artall'art. 33 della Legge legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se purché continuativa, nell’ambito nell'ambito del mese. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza l'assistenza delle persone handicappate dall’artdall'art. 33 della Legge legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi e permessi per handicap. 1) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. .
2) In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 della L. n. 53/2000. .
3) Ai sensi dell’art. dell’Articolo 42 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. all’Articolo 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese. .
4) I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. dall’Articolo 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Legge n. 104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 della L. n. 53/2000.
3. Ai sensi dell’art. dell’Articolo 42 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. all’Articolo 33 della Legge n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. dall’Articolo 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
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Samples: Collective Labor Agreement
Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 dell’art.4 c.1 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 all’art.42 c.1 della L. n. 53/2000Legge n.53/2000.
3. Ai sensi dell’art. 42 comma 2 dell’art.42 c.2 del D.Lgs. n. 151/2001 D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010n.183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 all’art.33 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 dall’art.33 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 e successive modificazioni.
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Congedi e permessi per handicap. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 comma 1 dell’art.4 c.1 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1 all’art.42 c.1 della L. n. 53/2000Legge n.53/2000. Ai sensi dell’art. 42 comma 2 dell’art.42 c.2 del D.Lgs. n. 151/2001 D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n. 183/2010n.183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 all’art.33 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 dall’art.33 della Legge n. 104/1992 n.104/1992 e successive modificazioni.
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