Common use of Congedi e permessi per handicap Clause in Contracts

Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè: a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7. 4. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 6. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, nonché, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i familiari lavoratori che assistano con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di persona con handicap in situazione di gravità accertatahandicap, ancorché non convivente, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'artdall’art. 33 della Legge legge 5 febbraio 1992 1992, n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè: a) I. il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; b) II. in alternativa alla lettera a)al punto I, due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPSdell’lNPS; c) III. dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS dell’lNPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti aI), bIl) e c)III, sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7. 4. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, handicappato può scegliere, ove possibile, scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 6. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere bai punti II) e cIII) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottiviadottivi , di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 legge n. 104104/1992, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, legge n. 423423/1993, e cioè: a) il periodo di astensione facoltativa post-partum post -partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), ) del precedente comma sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c)) del comma 1, che si cumulano con quelli previsti dall'articolo dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 12041204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7. 4. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 6. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, accertato può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso espress o riferimento alle condizioni ed e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, accertata possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 legge 5.2.92 n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, legge 27.10.93 n. 423, e cioè: aI) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; bII) in alternativa alla lettera aal punto 1), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; cIII) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti aI), b) II), e cIII), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7. 4. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, handicappato può scegliere, ove possibile, scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 64. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, accertata può usufruire dei permessi di cui alle lettere bai punti II) e cIII) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall'art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè: a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7. 4. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 6. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

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Congedi e permessi per handicap. 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'artdall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall'artdall’art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè: a) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPSdell’INPS; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente. 2. Le agevolazioni di cui ai punti a), ; b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 3. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo dall’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204Legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo all’ultimo comma del medesimo art. 7. 4, Legge 1204/71. Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità. 6. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità 51 accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. 7. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigorevigore9.

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