Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEP, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni. 2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma. 3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997. 4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive modifiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'aziendadall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’Ente Bilaterale, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione l’occupazione di cui all'articolo all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come 236,come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive modifiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze com- petenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta scel- ta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'aziendadall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’Ente Bilaterale, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
21. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale eventua- le retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente prece- dente comma.
32. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale interpro- fessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione attuazio- ne del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
43. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattualicontrat- tuali, prevedano quote di riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione l’occupazione di cui all'articolo all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive modifichemo- difiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’ENBASS, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive modifiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’ENBASS, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 art.17 della legge n. 196 del 1997L. n.196/1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997L. n.196/1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1all'art.1, comma 7, del decreto-legge D.L. 20 maggio 1993, n. 148n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge Legge 19 luglio 1993, n. 236n.236, come previsto dall’art. 6 dall’art.6 della citata Legge 53/2000 L. n.53/2000 e successive modifiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione forma- zione per tutto l'arco l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionaliprofessio- nali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'aziendadall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati con- cordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’ENBASS, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione l’individua- zione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano preve- dano quote di riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, possono essere finanziati dalle RegioniRegio- ni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione l’occupazione di cui all'articolo all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive suc- cessive modifiche.
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Congedi per la formazione continua. 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi per- corsi di formazione per tutto l'arco l’arco della vita, per accrescere conoscenze conoscen- ze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'aziendadall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, tramite l’EBISEPl’Ente Bilaterale, in coerenza con quanto previsto dal citato ci- tato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. Il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario ed eventuale eventua- le retribuzione, connessi alla partecipazione ai percorsi di formazione, sono definiti nei piani formativi aziendali o territoriali di cui al precedente prece- dente comma.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale interpro- fessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione attuazio- ne del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. I progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattualicontrat- tuali, prevedano quote di riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, possono essere finanziati dalle Regioni, mediante le quote del Fondo per l'occupazione l’occupazione di cui all'articolo all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come previsto dall’art. 6 della citata Legge 53/2000 e successive modifichemo- difiche.
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