Common use of CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI Clause in Contracts

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti,genitori, nonni,fratelli, sorelle, suoceri,nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o del- l’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà esse- re prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distan- za del luogo da raggiungere. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di docu- mentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concorda- re, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all’anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere ini- zio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperan- do le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti,, genitori, nonni,, fratelli, sorelle, suoceri,, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o del- l’evento dell’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà esse- re essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distan- za distanza del luogo da raggiungere. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di docu- mentata documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concorda- reconcordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all’anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere ini- zio inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperan- do recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti,genitori, nonni,fratelli, sorelle, suoceri,nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o del- l’evento dell’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà esse- re essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distan- za distanza del luogo da raggiungere. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di docu- mentata documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concorda- reconcordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di 3 giorni all’anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere ini- zio inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali. In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperan- do recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.

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