Giorni festivi Clausole campione

Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al pun...
Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.
Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 30 (Riposo settimanale). Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20.11.2000 n. 336, sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 1) 25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 1° maggio (festa del lavoro); b) le festività di: 1) Capodanno ( 1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedi di Pasqua (mobile); 4) Fondazione della Repubblica (2 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre). c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento (per il Comune di Roma: SS Xxxxxx e Paolo - 29 giugno). Per il viaggiatore o piazzista che non faccia capo ad una unità produttiva, il giorno del S. Patrono sarà quello convenzionalmente stabilito. Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge. Le norme previste dalla legge 31 marzo 1954 n. 90 per il trattamento delle festività di cui al punto b) sono estese alle festività di cui al punto c). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente. Nel solo caso in cui una delle giornate festive di cui ai precedenti punti a), b) e c) cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad 1/26° della retribuzione normale di fatto.
Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( ponti infrasettimanali ).
Giorni festivi. 1. Complessivamente il datore di lavoro concede alle persone in formazione nove giorni festivi retribuiti conformemente all’Appendice 2. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di formazione. 2. Nei Cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, le persone in formazione possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godimento di tali giorni avviene d’in- tesa con il datore di lavoro. 3. Qualora i giorni festivi di cui all’Appendice 2 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per la persona in formazione, quest’ultima ha diritto di re- cuperare tali giorni festivi. 4. È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’art. 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio mili- tare). I giorni festivi che cadono durante il congedo non retribuito sono conside- rati come fruiti. 5. Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione dei saldi), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario. È possibile ricorrere al saldo vacanze solo su richiesta della persona in formazione. 6. Qualora i giorni festivi di cui all’Appendice 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza. 7. Nel caso in cui i giorni festivi cadano nei giorni di lezione della scuola professionale o dei corsi interaziendali in un luogo al di fuori della regolamentazione secondo l’Appendice 2, tali lezioni o corsi vanno frequentati. Viene corrisposto un supple- mento per il lavoro domenicale. Il giorno festivo può essere compensato in un altro giorno. 8. Nel caso di impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base del CCL (art. 5.3 dell’Allegato 1), in relazione ai giorni festivi valgono le disposi- zioni della rispettiva azienda terza.
Giorni festivi. 1 Il collaboratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all’anno, ossia mezza gior- nata al mese (festa nazionale inclusa). Per un anno di lavoro incompleto, il numero di giorni festivi è calcolato pro- porzionalmente alla durata del rapporto di lavoro. 2 Il diritto ai giorni festivi sussiste anche durante le vacanze. 3 Se non vengono né concessi né compensati con una giornata di riposo supplementare, i giorni festivi devono essere pagati al più tardi alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.
Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 30 (Riposo settimanale). Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 1) 25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 1º maggio (festa del lavoro); b) le festività di: 1) Capodanno (1º gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) lunedì di Pasqua (mobile); 4) fondazione della Repubblica (2 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1º novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento (per il comune di Roma: SS. Xxxxxx x Xxxxx - 29 giugno). Per il viaggiatore o piazzista che non faccia capo ad una unità produttiva, il giorno del S. Patrono sarà quello convenzionalmente stabilito. Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge. Le norme previste dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il trattamento delle festività di cui al punto b), sono estese alle festività di cui al punto c). ad 1/26 della retribuzione normale di fatto.
Giorni festivi. 1. Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n.370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale). 2. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n.260, della legge 5 marzo 1977, n.54 e del d.p.r. 28 dicembre 1985, n.792, sono considerati giorni festivi: A) le festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa della Repubblica); B)le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS Xxxxxx e Paolo per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione ( 8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792. 2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale 3 dicembre 1954. a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto 9, viene ridotto a 3. b) Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e Autostrada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto 9.
Giorni festivi. 41.1 Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche (o al diverso giorno di riposo settimanale) quelli riconosciuti allo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso: - 1 gennaio – Capodanno; - 6 gennaio – Epifania; - 25 aprile – Anniversario della Liberazione; - lunedì di Pasqua – Giorno dell’Angelo; - 1 maggio – Festa del Lavoro; - 2 giugno – Festa della Repubblica; - 15 agosto – Assunzione di M. Vergine; - 1 novembre – Ognissanti; - 8 dicembre – Immacolata Concezione; - 25 dicembre – X. Xxxxxx; - 26 dicembre – X. Xxxxxxx; - Patrono della Città (in cui è la sede di lavoro). 41.2 Le festività, ove ricadenti di domenica, verranno retribuite come una normale giornata lavorativa.