Giorni festivi Clausole campione

Giorni festivi. Sono giorni festivi: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
Giorni festivi. 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.
Giorni festivi. 1. Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n.370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29 (Riposo settimanale).
Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. Essi sono: Capodanno, Epifania, 25 aprile, 1° maggio, Lunedì dell’Angelo, 2 giugno, 15 agosto, Ognissanti, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono del luogo dove l’operatore/operatrice presta normalmente servizio. Per il trattamento economico delle ricorrenze festive di cui sopra che cadono di domenica e del 4 novembre, la determinazione della quota giornaliera viene effettuata dividendo lo stipendio per 22. A ciascun lavoratore/lavoratrice sono attribuite 4 (quattro) giornate annuali di riposo, da fruire nell’anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 e dall’accordo interconfederale, tali giornate potranno essere individuate, con deliberazione della Segreteria, anche in occasione di chiusure infrasettimanali della Sede ( ponti infrasettimanali ).
Giorni festivi. 1 Il collaboratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all’anno, ossia mezza gior- nata al mese (festa nazionale inclusa). Per un anno di lavoro incompleto, il numero di giorni festivi è calcolato pro- porzionalmente alla durata del rapporto di lavoro.
Giorni festivi. 1. I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792.
Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 30 (Riposo settimanale). Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del DPR 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20.11.2000 n. 336, sono considerati giorni festivi:
Giorni festivi. La collaboratrice/Il collaboratore ha diritto ad un massimo di 10 giorni festivi pagati (inclusa la festa nazionale del 1° agosto). Se cade in un giorno non lavora- tivo, il giorno festivo non dà diritto a nessun’indennità né può essere compen- sato in denaro. Se la collaboratrice/il collaboratore è impossibilitata/o al lavoro in un giorno festivo pagato, questo non può essere recuperato.
Giorni festivi. Ai giorni festivi previsti dalla legge (1) si aggiunge la festa del Santo Patrono del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro. Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi o con il giorno di riposo domenicale o periodico, al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale, calcolata nel modo previsto dall'art. 61 del presente c.c.n.l.