Conguagli e penali. Nel caso in cui si rendesse necessaria l’emissione di documenti contabili a conguaglio o nel caso di applicazioni delle penali di cui all'Articolo 3.3, gli stessi saranno emessi dalla Parte interessata entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi al mese di consegna di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale .