Consiglio Generale Clausole campione
Consiglio Generale. 4.1 Il Consiglio Generale (“Consiglio Generale” o anche solo “Consiglio”) svolge funzioni di natura prevalentemente consultiva con riferimento all’avvio, all’amministrazione ed alla vigilanza sul buon funzionamento della Procedura di Conciliazione ed alla predisposizione della relativa modulistica. Esso ha il compito precipuo di formulare alla Banca pareri e proposte non vincolanti, volti a migliorare l’efficienza delle attività conciliative.
4.2 Oltre alla funzione consultiva di cui sopra, il Consiglio Generale svolge altresì una funzione deliberativa con riferimento a: (i) singoli casi, o categorie di casi, ad esso segnalati dalla Commissione di Conciliazione in ragione della particolare complessità e/o criticità degli stessi; (ii) qualunque modifica e/o integrazione del presente Atto Modificativo (che dovrà comunque essere stipulata per iscritto tra la Banca e le Associazioni Stipulanti); (iii) ammissione alla Procedura degli enti di cui all’art. 3.4; (iv) eventuale proroga dei termini di cui agli articoli 3.14, 5.6 e 7.7; (v) esclusioni dalla Procedura ai sensi dell’articolo 11.
4.3 Il Consiglio Generale è composto da un esponente, o da un delegato, della Banca, e da un esponente, o da un delegato, di ciascuna delle Associazioni Stipulanti.
4.4 Per l’espletamento delle funzioni decisionali di cui al precedente articolo 4.2 troverà applicazione il principio paritetico, di tal che l’esponente, o il delegato, della Banca esprimerà un voto e gli esponenti, o i delegati, delle Associazioni Stipulanti esprimeranno congiuntamente un solo voto.
4.5 Le riunioni del Consiglio Generale avranno, di norma, cadenza quindicinale e potranno svolgersi con ogni mezzo di comunicazione. Riunioni straordinarie potranno essere convocate su richiesta scritta della Banca o di una delle Associazioni Stipulanti.
Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è l’organo deliberante di TERRA VIVA tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del comitato esecutivo ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso. La composizione del Consiglio Generale per ogni quadriennio viene così disciplinata: Componenti eletti dal Congresso
a) Componenti di diritto;
b) Componenti designati dalla Segreteria della Fai Cisl. La componente eletta dal congresso dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Esso opera sulla base delle norme fissate nel Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dall’ufficio di Presidenza. I membri che compongono il primo Consiglio Generale vengono nominati in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
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