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Contabilizzazione dell’orario Clausole campione

Contabilizzazione dell’orario. La contabilizzazione dell’orario (dovuto e riconosciuto) avviene secondo le seguenti modalità: a) per turno del tipo 5/2 (cinque giorni lavorativi a orario base di 7 ore e 12 minuti e 2 riposi settimanali); - per turno del tipo 6/1 (sei giorni lavorativi a orario base 6 ore e 1 riposo settimanale). b) L’orario dovuto (a debito del dipendente) per il rapporto lavorativo “full-time” - con turni detti 5/2 – si ottiene moltiplicando l’orario dovuto giornaliero (7 ore e 12 minuti) per i giorni lavorativi intendendosi tali quelli da calendario esclusi: - le domeniche, il giorno del patrono, i sabati e le altre festività infrasettimanali non coincidenti con il sabato o la domenica. L’orario dovuto con turni detti 6/1 si ottiene moltiplicando l’orario dovuto giornaliero per i giorni lavorativi intendendo come tale anche il sabato, escluse le domeniche, il giorno del patrono e le altre festività infrasettimanali non coincidenti con la domenica.

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  • Contabilizzazione dei lavori Art. 23 Lavori a misura......................................................................................................................................... Art. 24 Eventuale lavoro a corpo......................................................................................................................... Art. 25 Eventuali lavori in economia ................................................................................................................... Art. 26 Contabilizzazione dei costi di sicurezza ...................................................................................................

  • CONTABILIZZAZIONE La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli OdL e nei relativi Contratti Attuativi, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto (fatta salva la maggiorazione prevista per gli interventi in priorità 3 - “urgenti e di emergenza” e l’indennità di chiamata prevista per gli interventi in priorità 2 – “urgenti”). Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l’Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l’intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull’ODL e nel relativo progetto. Qualora la particolare natura dell’intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un’equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle economie avvalendosi: - delle ore di mano d’opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; - delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L.. - della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d’opera (valutati a numero, a peso, a superficie, ecc.) - dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL. La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l’Impresa verrà effettuata sul libretto di misura. La contabilità dei lavori avverrà nel rispetto del DLgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

  • Contabilità dei lavori Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del titolo XI del Regolamento Generale LLPP, artt. da 152 a 185, che qui si intendono richiamati. La valutazione dei lavori “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista” (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell’apposita tabella “B” contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. La contabilizzazione dei lavori “in economia” è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare: - la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. - il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, riga 4) della tabella 1, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente capitolato speciale.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Presentazione delle domande Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità: 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 2) a mezzo “raccomandata A/R”; 3) consegna a mano. Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione. La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: - redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; - accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato; - corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016; I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti per i “volontari FAMI”, nella domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale si ritiene di appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la documentazione atta a comprovare l’appartenenza a tale categoria. È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine. Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:  la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);  il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);  il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);  il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad acquisirla). Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE In seduta riservata la Commissione tecnica , designata per la valutazione di quanto offerto, procede relativamente a ciascun singolo lotto all’apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche . Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione Tecnica, completate le verifiche di conformità tecnica delle offerte proposte dagli operatori economici e consegnerà apposito verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza. Il R.U.P. procederà alla convocazione di una seduta di gara pubblica, per rendere noto agli operatori economici partecipanti l’esito della valutazione tecnica e conseguentemente all’apertura delle offerte economiche. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. Completate le verifiche di conformità tecnica sul servizio da svolgere, il Seggio di gara (composto come già precedentemente indicato al punto 18 del presente disciplinare), in apposita seduta pubblica, la cui data ed ora verranno preventivamente pubblicate sulla piattaforma telematica , secondo le modalità stabilite nel predetto punto 19, procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse. Redatta la graduatoria finale, in caso di ex aequo di due o più offerte, procederà mediante sorteggio. all’individuazione del concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Terminate le operazioni di cui sopra, il Seggio di GARA, redige la graduatoria ed apposito verbale delle operazioni di gara e trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora si individuano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la il seggio di gara , chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso. Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta. Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.