Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia.
3. Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero se, in relazione, alla dotazione organica possa essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.
4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art. 50.
9. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta dispon...
Pronta disponibilità. Con Accordo, le Parti (Azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, per i Lavoratori interessati, di prestare la “pronta disponibilità”, a fronte di un’indennità pari al 40% (quaranta per cento) dell’Indennità di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale istituto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del lavoratore, per effettuare interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto (per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento immediato o complessità dell’intervento che richieda, eccezionalmente, due interventisti).
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall’obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata. La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate alle singole Amministrazioni, sentite le RSU o le RSA, in caso di mancata costituzione delle RSU. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all’art. 45 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell’interessata o dell’interessato. Di norma non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
Pronta disponibilità. Ove ne ravvisi la necessità la Struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore Sanitario e la RSM Cimop. Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disci- plinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per es- so va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e fraziona- bile di 28 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal me- se successivo alla ratifica del presente CCNL. Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore. I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore Sanitario d'intesa con la RSM Cimop. In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestatoconlemaggiorazioniprevistedalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico. Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i Responsabili, gli Aiuti dirigenti, gli Aiuti e, in caso di necessità, gli Assistenti.
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 13 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 15,00 euro11 lorde per ogni 12 ore.
Pronta disponibilità. Qualora il Medico di C.A., al di fuori degli orari di reperibilità, sia impedito, per cause di forza maggiore, ad effettuare o a continuare il proprio turno di servizio, dopo aver provveduto, con i mezzi più opportuni (avviso scritto per i pazienti, messaggio in segreteria telefonica, trasferimento di chiamata), ad avvisare l’utenza, può allertare il Medico del presidio più vicino, il quale sarà tenuto ad assicurare gli interventi di urgenza nel Comune rimasto scoperto. A quest’ultimo spettano, aggiuntivamente, i normali compensi rapportati alla durata della sua pronta disponibilità, e che, ovviamente, sono trattenuti nella misura corrispondente al Medico che si è trovato nell’impossibilità di assicurare il servizio.
Pronta disponibilità. 1. L’istituto della pronta disponibilità è regolato dall’art. 17 del C.C.N.L. 3.11.2005.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere prontamente la struttura in cui presta servizio ovvero il territorio per i servizi territoriali. Di norma, il tempo necessario è quantificato in 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali eccezioni da definire nel Piano annuale di Pronta Disponibilità.
3. Si confermano le procedure attualmente in vigore nell’Azienda; eventuali modifiche e/o integrazioni ai piani di Pronta Disponibilità attualmente vigenti, derivanti da situazioni di emergenza non preventivabili, potranno costituire oggetto di revisione degli stessi.
4. Le prestazioni orarie effettuate dai dirigenti a seguito di chiamate in pronta disponibilità sono contabilizzate separatamente e, per lo scopo, ogni dirigente deve curare il rilevamento del servizio utilizzando l’apposito tasto del sistema di rilevamento automatizzato delle presenze, secondo le attuali procedure in atto. L'eventuale servizio in Pronta Disponibilità effettuato in regime di prestazione aggiuntiva, specificamente individuato con atto deliberativo aziendale, non potrà in nessun caso essere remunerato con una doppia indennità.
5. L’indennità di turno di Pronta Disponibilità viene definito per tutta l’Azienda nella misura contrattualmente prevista, pari a € 20,66.
6. Le ore straordinarie effettuate in Pronta Disponibilità non richieste in pagamento potranno essere recuperate dal Dirigente secondo le procedure in atto relative alle eccedenze di orario di cui all'art. 7 comma 8.
7. Le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di ridefinire l'intero Piano di Disponibilità alla luce del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale.
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio entro il più breve tempo possibile. Il servizio di pronta disponibilità è limitato, di norma, ai soli periodi notturni e festivi e di norma ha durata di dodici ore (due turni sono prevedibili solo per le giornate festive). Non potranno essere previsti di norma per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese (art. 17, commi 1, 3 e 4 del CCNL 2002-05 del 3.11.05). Il servizio di pronta disponibilità può essere sostitutivo o integrativo dei servizi di guardia: nel primo caso sono esclusi i dirigenti con incarico di Direzione di Struttura Complessa, nel secondo sono coinvolti tutti i dirigenti (art. 17, comma 3 del CCNL 2002-05 del 3.11.05). Gli interventi effettuati su chiamata in pronta disponibilità vengono pagati d’ufficio (salvo diversa indicazione del dipendente).
Pronta disponibilità. (art. 28)