Common use of Conto ore individuale Clause in Contracts

Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specifica; - per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto Parti, riconoscendo l'opportunità che il conto ore individuale costituisce un valido strumento i lavoratori, siano messi in condizione di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, la definizione della disciplina convengono di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. IIistituire il ore". Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono nel Nel conto ore individuale le prime 10 ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Qualora la fruizione dei riposi non fosse entro I'anno successivo a quello di maturazione e legittimo considerare per la stessa un ulteriore anno purché relative intese per la programmazione dei riposi si entro il normale orario 31 dicembre successivo a quello di lavoromaturazione. L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, e produtt I lavoratori, oltre che sono pertanto soggette per formativa di cui alla Parte VI, potranno i recuperi relativi ai maturati anche per necessità personali e familiari. A livello aziendale: - saranno realizzati incontri di norma al recupero monitoraggio dell'andamento del "conto ore" ed a un congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. - una informativa complessiva annuale in forma specifica; - per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo merito all'andamento del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligoe alle opzioni esercitate dai lavoratori Nel rispetto dello spirito della norma, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione eventualmente individuate finalità e aggiuntive. anche collettive, per dei riposi accantonati. Le ore accantonate saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimentievidenziate mensilmente nella busta paga.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Conto ore individuale. I. Le Parti Parti, si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimento, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 10 ore delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specifica; - per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo del conto ore individuale è previsto il diritto al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL66, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conto ore individuale. I. 1) Le Parti si danno atto Parti, riconoscendo l'opportunità che il conto ore individuale costituisce un valido strumento i lavoratori siano messi in condizione di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, la definizione della disciplina convengono di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. IIistituire il "conto ore". Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono nel Nel conto ore individuale le prime 10 ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lettera F), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il normale orario 31 dicembre dell'anno successivo a quello di lavoromaturazione. L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori, oltre che sono pertanto soggette per l'attività formativa di cui all'art. 63, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari. 2) A livello aziendale: - saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al recupero monitoraggio dell'andamento del "conto ore" e ad un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione - sarà realizzata una informativa complessiva annuale in forma specifica; - per il lavoratore che esprima la volontà di optare per il meccanismo merito all'andamento del conto ore individuale è previsto il diritto e alle opzioni esercitate dai lavoratori. 3) Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per la utilizzazione dei riposi accantonati, finalizzate anche ad iniziative di responsabilità sociale, quali ad esempio: - permessi per agevolare l'assistenza in gravi situazioni familiari - finanziamento del Fondo aziendale per l'integrazione al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione reddito di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata all'art. 60 - iniziative formative di riqualificazione per i successivi quattro mesil'occupabilità - altre iniziative convenute a livello aziendale. 4) Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono La normativa sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri non si applica ai rapporti di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - lavoro a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimentitermine di durata fino a 12 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo. Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che il - al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo - a partire dal 1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale costituisce un valido strumento ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimentoogni anno per l'anno successivo, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse. Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione. Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse. L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche-organizzative e produttive dell'azienda. I lavoratori oltre che per le prime 10 attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari. Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate. Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specificalavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie: - assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni; - manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti; - montaggio e rifacimento degli impianti; - assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge. Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1 la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per il lavoratore che esprima 165 la volontà retribuzione mensile composta dagli elementi di optare cui all'art. 28. Per i lavoratori di cui al gruppo 2, agli effetti di quanto previsto al comma 15 del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in atto al 1° maggio 1983. Le parti si incontreranno all'interno dell'Osservatorio per il meccanismo valutare eventuali problematiche relative al conto ore. Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore individuale è previsto il diritto in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo fine di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimentiverificarne l'effettiva praticabilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Conto ore individuale. I. Le Parti si danno atto che il prestazioni di lavoro straordinario sono compensate mensilmente con le maggiorazioni retributive di cui al presente articolo. Per quanto attiene alle quote orarie le parti convengono che, al di fuori delle ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo, a partire dal 1° gennaio 2002, le stesse saranno accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale costituisce un valido strumento ed evidenziate in busta paga; per il restante 50% delle quote il lavoratore potrà esercitare, entro la fine di flessibilità della prestazione lavorativa e convengono di demandare ad accordi specifici di secondo livello, che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di riferimentoogni anno per l'anno successivo, la definizione della disciplina di dettaglio e delle modalità applicative dell’istituto. II. Gli accordi di secondo livello dovranno essere definiti sulla base dei criteri di carattere generale di seguito enunciati: - per ciascun lavoratore confluiscono propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse. Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione. Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore potrà esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse. L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere realizzata in prima istanza tenendo conto delle esigenze tecniche-organizzative e produttive dell'azienda. I lavoratori oltre che per le prime 10 attività formative potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali e familiari. Con decorrenza semestrale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e le modalità di utilizzo delle ore accantonate. Non rientrano nel conto ore individuale di cui sopra le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, che sono pertanto soggette al recupero in forma specificalavoro straordinario riconducibili alle seguenti fattispecie: - assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni; - manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti; - montaggio e rifacimento degli impianti; - assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge. Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1 la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui agli artt. 19 e 20, viene ottenuta dividendo per il lavoratore che esprima 165 la volontà retribuzione mensile composta dagli elementi di optare cui all'art. 28. Per i lavoratori di cui al gruppo 2, agli effetti di quanto previsto al comma 15 del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in atto al 1° maggio 1983. Le parti si incontreranno all'interno dell'Osservatorio per il meccanismo valutare eventuali problematiche relative al conto ore. Le parti si riservano inoltre di effettuare ogni utile iniziativa di monitoraggio sullo strumento del conto ore individuale è previsto il diritto in funzione della situazione economico-produttiva dei settori al recupero delle ore effettuate oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo fine di ulteriori 110 ore annue; - l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Ulteriori cadenze di esercizio dell’opzione potranno essere fissate dalla contrattazione di secondo livello; - parimenti nell’ambito del secondo livello di contrattazione saranno definite le modalità di recupero delle ore che confluiscono nel conto ore individuale; - per le ore eccedenti il normale orario di lavoro che confluiscono sul conto ore individuale viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 70 del presente CCNL, da liquidarsi secondo le procedure in atto; - a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimentiverificarne l'effettiva praticabilità.

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