Common use of CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017) Clause in Contracts

CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017). Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) - stipulati in qualità di parte conduttrice da Imprese / Associazioni di Im- prese / datori di lavoro e da Associazioni / Cooperative Sociali / Onlus per la locazione di appartamenti destinati: ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari, per quanto attiene alle As- sociazioni Onlus che si occupano di immigrazione ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o se- gnalate dal comune (facoltà prevista dall’Accordo Integrativo depositato in Comune il 21/03/2019 ) Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto che nella locuzione “fruitore” - utilizzata nel comma 6 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte con- duttrice, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus. Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni inquilini e da un rappresentante delle Associa- zioni dei proprietari firmatarie dell’Accordo Territoriale con la Città di Torino. In conseguenza di quanto sopra, in tali tipologie di contratti, all’interno degli stessi devono essere inserite le seguenti clausole:

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CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017). Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) - stipulati in qualità di parte conduttrice da Imprese / o Associazioni di Im- prese / Imprese, datori di lavoro e da Associazioni / Cooperative Sociali / Onlus (che si occupano di immigrazione, per quanto riguarda queste ultime) - per la locazione di appartamenti destinati: ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari, per quanto attiene alle As- sociazioni Onlus che si occupano di immigrazione ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o se- gnalate dal comune (facoltà prevista dall’Accordo Integrativo depositato in Comune il 21/03/2019 ) Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto che nella locuzione “fruitore” - utilizzata nel comma 6 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte con- duttrice, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus. Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni inquilini e da un rappresentante delle Associa- zioni dei proprietari firmatarie dell’Accordo Territoriale con la Città di Torino. In conseguenza di quanto sopra, in tali tipologie di contratti, all’interno degli stessi devono essere inserite le seguenti clausole:

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CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017). Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) - stipulati in qualità di parte conduttrice da Imprese / o Associazioni di Im- prese / Imprese, datori di lavoro e da Associazioni / Cooperative Sociali / Onlus (che si occupano di immigrazione, per quanto riguarda queste ultime) - per la locazione di appartamenti destinati: al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro al soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari, per quanto attiene alle As- sociazioni Onlus che si occupano di immigrazione ⇒ al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o se- gnalate dal comune (facoltà prevista dall’Accordo Integrativo depositato in Comune il 21/03/2019 ) Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto che nella locuzione “fruitore” - utilizzata nel comma 6 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte con- duttrice, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus. Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante delle Associazioni inquilini e da un rappresentante delle Associa- zioni dei proprietari firmatarie dell’Accordo Territoriale con la Città di Torino. In conseguenza di quanto sopra, in tali tipologie di contratti, all’interno degli stessi devono essere inserite le seguenti clausole:

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CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017). Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) - -, stipulati in qualità di parte conduttrice conduttrice, da Imprese / o Associazioni di Im- prese / Imprese, datori di lavoro e da Associazioni / Cooperative Sociali / Onlus (che si occupano di immigrazione, per quanto riguarda queste ultime) - per la locazione di appartamenti destinati: al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro ; al soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari, per quanto attiene alle As- sociazioni Associazioni Onlus che si occupano di immigrazione ; al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o se- gnalate segnalate dal comune (facoltà prevista dall’Accordo Integrativo depositato in Comune il 21/03/2019 ) comune. Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto che nella locuzione “fruitore” - utilizzata nel comma 6 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte con- duttriceconduttrice, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus. Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da almeno un rappresentante delle Associazioni inquilini e da un rappresentante delle Associa- zioni dei proprietari firmatarie dell’Accordo Territoriale con la Città di Torino. In conseguenza di quanto sopra, in tali tipologie di contratti, all’interno degli stessi devono essere inserite le seguenti clausole:firmatarie.

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