Altre clausole Clausole campione

Altre clausole. Xxxxx, approvato e sottoscritto Il locatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Altre clausole. Xxxxx, approvato e sottoscritto Torino, il Il locatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore Il conduttore LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI Il/La sig./sig.ra di seguito denominato/a locatore (assistito/a da in persona di ) concede in locazione al sig. di seguito denominato conduttore, identificato mediante (assistito/a da in persona di ) che accetta, per sé e suoi aventi causa, porzione del proprio appartamento posto in via n. piano scala int. la porzione di alloggio, qui concessa in locazione è costituita da una camera da letto, individuata nella planimetria che viene contro- firmata dalle parti ed allegata al presente contratto e colorata con il colore rosso, planimetria che forma parte integrante. Il con- duttore potrà utilizzare la cucina nonché tutti gli elettrodomestici presenti al fine della preparazione dei pasti. Potrà altresì utilizzare il locale igienico, nonché gli spazi comuni. Per spazi comuni si intende: TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua altre COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: Certificato di collaudo e certificazione energetica: La locazione parziale è regolata dalle seguenti pattuizioni.
Altre clausole. Xxxxx, approvato e sottoscritto Torino, il Il locatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. Il locatore Il conduttore I sottoscritti: In qualità di locatore: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… E In qualità di conduttore: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… hanno sottoscritto in data ………/…….../……………… un contratto di locazione agevolata ai sensi dell’art. ………, comma ……… della Legge n. 431/1998 per un appartamento sito in Torino all’indirizzo ………………………………………………………………………….. il cui canone annuo di locazione: • per mq convenzionali ……………………. + % (maggiorazione prevista per i mq) • in zona …………………….…………………….……………………. • con la presenza di n. ……………. elementi, ovvero (elenco elementi: …………………….…………………….………………….. …………………….…………………….……………………………….…………………….…………………….………………………………….…………. è stato stabilito in € ………………………………….………. (euro…………………………………………………………….……………….…………………….) al quale sarà applicata una maggiorazione (o diminuzione) del: ⇒ …………% per ………………………………….……….………………………………….……….………………………………….………. ⇒ …………%per ………………………………….……….………………………………….……….………………………………….………. ⇒ …………%per ………………………………….……….………………………………….……….………………………………….………. ⇒ …………%per ………………………………….……….………………………………….……….………………………………….………. Pertanto il canone massimo mensile corrisponde ad € ……….………. (euro ) mensili in conformità all’Accordo depositato presso il Comune di Torino il 28/12/2017 Torino, lì ………………………………….………. Il LOCATORE ………………………………….………. IL CONDUTTORE ………………………………….……….
Altre clausole. Xxxxx, approvato e sottoscritto …………………………..., li ………………. Il locatore …………………………………… Il conduttore ………………………………… A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente contratto. Il locatore …………………………………… Il conduttore …………………………………
Altre clausole. Il Cliente è autorizzato a usare il Prodotto Knowledge Fusion o ogni Interfaccia di programmazione delle applicazioni indicata come pubblicata nella Documentazione (collettivamente le "API") come parte del Software PLM concesso in licenza soltanto per i fini aziendali interni del Cliente. Il Cliente non può usare le API per consentire l'uso non autorizzato del Software PLM. Il Cliente può acquistare una licenza separata per utilizzare determinate API pubblicate per sviluppare il software per l'uso esclusivo congiuntamente al Software PLM. Al Cliente è fatto divieto di rivendere il software sviluppato mediante l'uso delle API fatto salvo se (a) il Cliente disponga di debita autorizzazione separata in quanto membro di un programma solution partner SISW, o (b) il Cliente abbia acquistato una licenza di Solid Edge o Femap che includono le API che il Cliente può utilizzare per sviluppare software per il proprio uso interno e per la rivendita conformemente ai termini e condizioni di pari livello di protezione di quelli contenuti nel presente Contratto. Il Cliente non modificherà, adatterà o combinerà il Software PLM. Su SISW non ricadono obblighi o responsabilità relativamente al software sviluppato dal Cliente che usa le API. In qualsiasi circostanza al Cliente è fatto divieto di usare API non pubblicate.
Altre clausole. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, della Legge Prodi bis, salva successiva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell’Acquirente per i debiti relativi all’esercizio del Compendio Aziendale con riferimento alla sola BU Stefanel anteriori alla data di trasferimento dello stesso. Successivamente al trasferimento del Compendio Aziendale Stefanel, ai sensi dell’art. 64 della Legge Prodi bis, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Compendio Aziendale Stefanel con riferimento alla BU Stefanel. Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Compendio Aziendale Stefanel ovvero di una delle Business Unit di cui lo stesso si compone, sarà a carico dell’Acquirente.
Altre clausole. Le parti hanno concordato un canone inferiore a quello determinato sulla base dell’applicazione dei criteri e dei parametri stabiliti dall’Accordo stipulato il 15/10/2014 tra le XX.XX. UPPI e SUNIA-SICET-UNIAT-UNIONI INQUILINI-ASSOCASA ed il Comune di Ancona.
Altre clausole. L’appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato, per quanto non espressamente indicato nel medesimo, dal Codice Civile, dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in tema di contabilità, di appalti, di contratti ed in materie che attengono all’oggetto dell’appalto stesso, o comunque per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà sulla base di quanto previsto da norme di legge. Il titolare del trattamento dei dati è: ATAP S.p.A.. Durante l’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Altre clausole. Per tutto quanto non modificato dalla presente scrittura, le parti si danno reciproco atto che tutte le clausole e condizioni del contratto principale originario sono confermate. Letto approvato e sottoscritto, Lì indirizzo: Borgo S. Spirito,3-00193 Roma - Tel. 06/00000000.
Altre clausole. 1. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di fornitura e di paga- mento siano o diventino nulle o inefficaci in tutto o in parte, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti contraenti sono obbligate a sostituire la dispo- sizione nulla o invalidata con una nuova disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione invalidata. Lo stesso vale in caso di lacune nelle pre- senti condizioni generali di fornitura e di pagamento.