Common use of Contratto di fornitura di lavoro temporaneo Clause in Contracts

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001. 2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi; c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni. 5. L'ENAC è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 7. L'ENAC comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970. 8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 10.Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può stipulare contratti Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001. 2. I contratti di lavoro temporaneotemporaneo disciplinato dalla L. n.196/97 può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall'artdall’art. 1, comma 2, lett. lettere b) e c) della legge 196/1997stessa legge, sono stipulati anche nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1seguenti ipotesi: a) per far fronte a picchi consentire la temporaneo utilizzazione di attività professionalità non prevedibilipreviste nell’ordinamento degli enti, e per un periodo massimo anche al fine di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislativesperimentarne la necessità; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, vacanti per un periodo massimo di 60 giorni e 6 mesi, a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi; c) per soddisfare punte di attività o esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio; d) per la realizzazione di iniziative definite o predeterminate nel tempo e che non possono essere attuate ricorrendo unicamente al personale in servizio, e) per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e tecniche inerenti alla sostituzione ed alla modifica del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di diversi sistemi di contabilità e/o di controllo di gestione; f) per l’elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere; g) per specifiche esigenze di supporto tecnico assistenze nel campo della prevenzione prevenzione, della sicurezza e sicurezza degli ambienti dell’ambiente di lavoro. h) per particolari fabbisogni connessi all'attività progettuale dell'Ente. 2. Considerate le ridotte dimensioni numeriche degli Enti di Sviluppo Industriale, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite i prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle ipotesi individuate nel comma 1 non potranno superare per ciascun trimestre la media del 15%, la percentuale sarà del 20% nei casi previsti dal personale punto 1) comma c) del presente articolato dei dipendenti in servizio entro e non oltre quattro mesipresso l’amministrazione con contratto a tempo indeterminato. 3. Il numero dei contratti I profili di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo esiguo contenuto professionale per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni. 5. L'ENAC è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 7. L'ENAC comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970. 8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornituraquali, ai sensi dell’art. 71, comma 4, punto lettera a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 10.Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di leggeLegge 196/97, è fatto divieto all’ENAC vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono identificati in quelli ascritti alla categoria A del sistema di attivare rapporti per l’assunzione di personale classificazione di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla CCNL. 4. Si invia alle disposizioni della Legge 196/97 per gli aspetti non previsti dal presente articolo, in particolare per ciò che riguarda la forma e gli elementi del contratto di fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro temporaneo, l’individuazione dei soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le modalità di prestazione, il trattamento economico, la formazione professionale, gli obblighi dell’ente utilizzatore, i diritti sindacali, le norme previdenziali e della Previdenza socialele norme sanzionatorie.

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Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001D.Lgs.n.29/1993. 2. I contratti di lavoro temporaneoIn particolare, oltre che nei casi previsti dall'art. 1dall’art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997n.196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per far fronte a picchi consentire la temporanea utilizzazione di attività professionalità non prevedibilipreviste nell’ordinamento dell’amministrazione, e per un periodo massimo anche al fine di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislativesperimentarne la necessità; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli standard definiti di prestazione attesiprestazioni, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali; c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio; d) per particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione e aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio; e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesidei servizi alla persona con standards predefiniti. 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENACl’ente, arrotondandoarrotondato, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. Nei casi Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A, per quelli dell’area di contratti vigilanza e per quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro temporaneo per sostituzione che comportano l’esercizio di lavoratori assenti funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorniGoverno. 5. L'ENAC è tenutoSi rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, nei riguardi dei lavoratori temporaneie successive modificazioni ed integrazioni, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e per gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione aspetti non previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnatipresente articolo. 6. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa decentrata definisce le casi, condizioni, i criteri e le modalità per la determinazione e corresponsione di eventuali dei suddetti trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneoaccessori. 7. L'ENAC L’ente comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n.300/1970. 8. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati. 9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. L'ENAC provvede 10.Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11all’art.10, comma 12, del CCNL dell’1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7dell’art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 10.Alla 11.Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce anno le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari di cui all’art.10, comma 2, del presente CCNL dell’1.4.1999 tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma 910. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC agli enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate. 4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l’acquisizione di professionalità elevate; b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. 5. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato. 6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A. 7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3). 8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all’art.23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999. 9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC Il CNEL può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/200129/1993. 2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi; c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENACil CNEL, arrotondando, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. E’ vietato il ricorso al lavoro temporaneo per i profili ascritti all’area A del sistema di classificazione. 5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni. 56. L'ENAC Il CNEL è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 67. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65dall'art. 72, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdel CNEL. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 78. L'ENAC Il CNEL comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970. 89. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC il CNEL i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 10.Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può stipulare contratti Il contratto di fornitura di lavoro temporaneotemporaneo di cui alla legge 24.6.1997, secondo la disciplina n. 196 e successive modifiche e integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1, lettere b) e c), della legge n. 196/1997stessa, per soddisfare esigenze anche nelle seguenti ipotesi: a) incrementi produttivi a carattere temporaneo; b) per difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro derivanti da eventi non continuativo prevedibili e non altrimenti superabili; c) esecuzione di specifiche commesse e/o a cadenza periodicaservizi e/o collaborazioni, o collegate a situazioni definiti e determinati nel tempo, cui non sia possibile fare fronte con i normali assetti produttivi; d) esecuzione di urgenza particolari commesse, di durata temporanea, che, per la specificità del servizio richiesto, comportino l'utilizzo di professionalità e specializzazioni non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001dagli attuali assetti professionali. 2. I contratti Tenuto conto dei recenti sviluppi normativi in materia di cui all'art. 64, 1° comma, lett. b), della legge 23.12.1999, n. 488, considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'artal 4° comma dell'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi; c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in caso di frazioni, all’unità superiore. 4. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della citata legge n. 196/1997, la durata per le mansioni di seguito elencate: • addetti alla condotta dei contratti può comprendere periodi rotabili, dei mezzi di affiancamento per manovra e delle tradotte; • agenti che esplicano servizio a bordo treni con funzioni di capo treno/capo servizi treno; • addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento, deviatori in cabina e responsabili posto di blocco; • addetti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x/x xxxx xxxxxxx; • operatori con il passaggio delle consegnecompito di accertare che il treno si trovi in condizioni di sicurezza; • addetti agli apparati di sicurezza, per un massimo di quindici giorni. 5. L'ENAC è tenutooperatori addetti alla protezione cantieri, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 7. L'ENAC comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970. 8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e responsabili (livello A) di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendentecomplesse nella manutenzione dei rotabili. 9. L'ENAC provvede alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 10.Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC L'Amministrazione può stipulare contratti di lavoro temporaneotemporaneo con soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, secondo la disciplina della legge L. 24 giugno 1997, n. 196/1997196, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgsD. Lgs. 165/2001. 2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative; b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli di prestazione attesi; c) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo non può possono superare il tetto del limite numericamente inferiore fra il 50% delle vacanze organiche e il 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENAC, arrotondando, in caso di frazioni, all’unità superiore.in 43. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni. 5. L'ENAC è tenuto, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 6. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENAC. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 7. L'ENAC comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n.300/1970. 8. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. L'ENAC provvede L'Amministrazione provvederà alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai dei soggetti sindacali di cui all’art.11all'art. 8, comma 1, del CCNL 1998/2001, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC d'urgenza l'Amministrazione fornisce l’informazione l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’artdell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997L. 196/97. 4. I provvedimenti adottati dai competenti Direttori Generali devono essere motivati quanto alla sussistenza di presupposti per ricorrere a tale modalità di prestazione lavorativa e comunicati alla Direzione Generale per gli Affari generali, n.196il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, al fine di cui al successivo comma 5 e al fine di verifica delle procedure di cui al comma 3. 5. 10.Alla Alla fine di ciascun anno, l'ENAC l' Amministrazione Centrale fornisce ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL legittimati tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata delle percentuali fissate dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9. 00.Xx conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale2.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Ministero

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo. 1. L'ENAC può Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal d. lgs. 165/2001decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e carte dei servizi; b) per far fronte a picchi di attività non prevedibili, e per un periodo massimo di 60 giorni, o ad afflussi straordinari di utenza o a esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni legislative; bc) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire i livelli standard definiti di prestazione attesiprestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali; cd) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ENACl'ente, arrotondandoarrotondato, in caso di frazioni, all’unità all'unità superiore. 4. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili dell’area A del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999 nonché per il personale ispettivo. 5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni. 56. L'ENAC è tenutoGli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d. lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati. 67. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce le condizioni, i criteri e le modalità per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalità indicate dall'art.65dall'art. 32 del CCNL del 16/02/1999, nonché l’utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ENACdell’ente. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo. 78. L'ENAC L’ente comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 dell’art.7 della legge n.300/1970. 89. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso l'ENAC gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 910. L'ENAC provvede Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.11all’art. 8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza l'ENAC fornisce le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 11. 10.Alla Alla fine di ciascun anno, l'ENAC fornisce le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine l'ENAC fornisce gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 910. 12. 00.Xx In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto all’ENAC agli enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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