Common use of Contratto di lavoro a termine Clause in Contracts

Contratto di lavoro a termine. 1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne vigente, le parti convengono che: a) l’intervallo per la riassunzione del lavoratore con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Igs. n. 368/2001, come integrato dalla legge 28 giu- gno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridotto a 20 giorni nel caso di una durata fino a 6 mesi e a 30 giorni nel caso di una durata superiore a 6 mesi, in tutte le ipotesi di legittima apposizione del termine. b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 2° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive. 4. Ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al comma 7, lettera a) dell’art. 10, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dell’attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzione/riconversione di impianti di produzione. 5. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato d.Igs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’azienda; b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnolo- giche ed all’avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- tico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- no; d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (convention, congressi, ecc.). Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218. Le predette per- centuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 % in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo de- terminato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. 6. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 7. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- za, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3. 8. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 9. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività. 10. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a termine. 1. L’assunzione l’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In in attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne legislazione vigente, le parti convengono checonvengono: a) l’intervallo per la riassunzione del i termini ridotti di intervallo temporali nella successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’artcui all’art. 5, 5 comma 3, ultimo periodo, D.Igsperiodo del d. lgs. n. 368/2001, come integrato modificato dalla legge 28 giu- gno giugno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 20122012 n. 134 sono applicabili nei seguenti casi: - sostituzione di lavoratori assenti; - punte eccezionali di attività cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate; - start up di nuove iniziative connesse direttamente o indirettamente al business elettrico; - avvio di processi riorganizzativi; - partecipazione a programmi/progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie (quali ad esempio “reti intelligenti”, n. 134telecontrollo, è ridotto domotica, risparmio energetico, contenimento impatto ambientale, ecc.); - messa a 20 giorni nel caso punto e diffusione di una durata fino a 6 mesi nuovo prodotto o servizio anche nell’ambito della commercializzazione e a 30 giorni nel caso vendita di una durata superiore a 6 mesi, in tutte le ipotesi energia elettrica; - realizzazione di legittima apposizione del termineun’opera/costruzione/riconversione di impianti di produzione o della rete di distribuzione. b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, è delegata alla contrattazione aziendale l’eventuale applicazione definizione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-1 bis, secondo periodo, del d.Igsd. lgs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive368 del 6 settembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. 43. Ai ai fini dell’attuazione delle previsioni della previsione di cui al comma 7, lettera lett. a) e successive modificazioni e integrazioni, dell’art. 1010 del d. lgs. 6 settembre 2001, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001368, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dall’inizio dell’attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unicotesto unico, approvato con DPR dpr n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzionecostruzione/riconversione di impianti di produzione. 54. In in relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato d.Igsd. lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 7% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’azienda; b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnolo- giche tecnologiche ed all’avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- ticocon- dizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- nodell’anno; d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventionconventions, congressi, ecccongressi etc.). Tale tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. t.u. approvato con DPR dpr 6 marzo 1978, n. 218. Le predette per- centuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 % in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo de- terminato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. 6. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 7. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- za, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3. 8. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 9. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività. 10. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.n.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Settore Elettrico

Contratto di lavoro a termine. 1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne vigentedi quanto previsto dall’art. 23 punto 1 della legge 28.2.1987 n. 56, le parti convengono che: a) l’intervallo per la riassunzione del lavoratore l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Igs. n. 368/2001, come integrato oltre che nei casi previsti dalla legge 28 giu- gno 2012, n. 92 legislazione vigente e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134dagli accordi interconfederali, è ridotto a 20 giorni consentita nelle fattispecie e alle condizioni di seguito indicate: a) esecuzione di un’opera e di un servizio definiti o predeterminati nel caso di una durata fino a 6 mesi e a 30 giorni nel caso di una durata superiore a 6 mesitempo, in tutte che non sia possibile realizzare con le ipotesi di legittima apposizione del termine.risorse normalmente impiegate; b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma Iesecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 2° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive.altro periodo dell’anno; 4. Ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al comma 7, lettera a) dell’art. 10, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dell’attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzione/riconversione di impianti di produzione. 5. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato d.Igs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: ac) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’aziendadall’Azienda; bd) sostituzione di lavoratori assenti e per i quali le vigenti disposizioni di legge e/o di contratto dispongono la conservazione del rapporto di lavoro e di quelli temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; e) punte eccezionali di attività che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate; f) copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione all'introduzione di innovazioni tecnolo- giche tecnologiche ed all’avvio all'avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- tico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- no; dg) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventionconventions, congressi, congressi ecc.). 2. Il numero massimo di lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato ai sensi delle ipotesi sopra indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) è pari al 8% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’Azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Tale percentuale è aumentata al 910% in media annua per le aziende Aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218nei 3. Le predette per- centuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 % in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi E' comunque consentita la stipulazione di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare almeno 5 contratti a tempo de- terminato fino al numero di 5 prestatori di lavorotermine. 64. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 75. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- zamancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e CCNL territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3sopra indicate. 86. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto contratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 9. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attività. 10. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a termine. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) 1. L’assunzione L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne vigente, le parti convengono che: a) l’intervallo per la riassunzione del lavoratore con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Igs. n. 368/2001, come integrato dalla legge 28 giu- gno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridotto a 20 giorni nel caso di una durata fino a 6 mesi e a 30 giorni nel caso di una durata superiore a 6 mesi, in tutte le ipotesi di legittima apposizione del termine. b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 2° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive. 4. Ai fini dell’attuazione delle previsioni dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lettera lett. a) dell’art), dell'art. 1010 del decreto legislativo 6 settembre 2001, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001368, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dell’attività dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzionecostruzione/riconversione di impianti di produzione. 53. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’artdell'art. 10 del citato d.Igsd.lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa nell'impresa alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’aziendadall'azienda; b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione all'introduzione di innovazioni tecnolo- giche tecnologiche ed all’avvio all'avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- tico-climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- nodell'anno; d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (convention( conventions, congressi, ecc.congressi etc). Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218. Le predette per- centuali percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 % in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo de- terminato determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. 64. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 75. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- zamancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3. 86. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto contratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 97. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza all'esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attivitàdell'attività. 108. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a termine. 1. L’assunzione L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne legislazione vigente, le parti convengono checonvengono: a) l’intervallo per la riassunzione del i termini ridotti di intervallo temporali nella successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’artcui all’art. 5, 5 comma 3, ultimo periodo, D.Igsperiodo del D. Lgs. n. 368/2001, come integrato modificato dalla legge 28 giu- gno giugno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 20122012 n. 134 sono applicabili nei seguenti casi: • sostituzione di lavoratori assenti; • punte eccezionali di attività cui non sia possibile fare fronte con le risorse normalmente impiegate; • start up di nuove iniziative connesse direttamente o indirettamente al business elettrico; • avvio di processi riorganizzativi; • partecipazione a programmi/progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie (quali ad esempio “Reti intelligenti”, n. 134telecontrollo, è ridotto domotica, risparmio energetico, contenimento impatto ambientale, ecc); • messa a 20 giorni nel caso punto e diffusione di una durata fino a 6 mesi nuovo prodotto o servizio anche nell’ambito della commercializzazione e a 30 giorni nel caso vendita di una durata superiore a 6 mesi, in tutte le ipotesi energia elettrica; • realizzazione di legittima apposizione del termineun’opera/costruzione/riconversione di impianti di produzione o della rete di distribuzione. b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, è delegata alla contrattazione aziendale l’eventuale applicazione definizione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-1 bis, secondo periodo, del d.IgsD. Lgs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive368 del 6 settembre 2001 come modificato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. 43. Ai fini dell’attuazione delle previsioni dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lettera lett. a) dell’arte successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 1010 del D. Lgs. 6 settembre 2001, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001368, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dell’attività dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzionecostruzione/riconversione di impianti di produzione. 54. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’artdell'art. 10 del citato d.IgsD. Lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 7% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa nell'impresa alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’aziendadall'azienda; b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione all'introduzione di innovazioni tecnolo- giche tecnologiche ed all’avvio all'avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- ticoclimatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- nodell'anno; d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventionconventions, congressi, ecc.congressi etc). Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218. Le predette per- centuali percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 4% in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo de- terminato determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. 65. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 76. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- zamancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3. 87. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto contratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 98. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza all'esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attivitàdell'attività. 109. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto di lavoro a termine. 1. L’assunzione L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 2. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra azienda e lavoratore superi i 48 mesi comprensivi di proro- ghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore successivo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la competente DTL, secondo quanto previsto nel 3° periodo del comma 4-bis dell’art. 5 del D.Igs. n. 368/2001. 3. In attuazione delle deleghe normative affidate alla contrattazione collettiva dalla legislazio- ne vigente, le parti convengono che: a) l’intervallo per la riassunzione del lavoratore con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Igs. n. 368/2001, come integrato dalla legge 28 giu- gno 2012, n. 92 e dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ridotto a 20 giorni nel caso di una durata fino a 6 mesi e a 30 giorni nel caso di una durata superiore a 6 mesi, in tutte le ipotesi di legittima apposizione del termine. b) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 1° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, l’eventuale applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma I-bis, 2° periodo, del d.Igs. n. 368/2001, viene delegata alla contrattazione aziendale in considerazione delle specifiche esigenze delle singole unità produttive. 4. Ai fini dell’attuazione delle previsioni dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lettera lett. a) dell’art), dell'art. 1010 del decreto legislativo 6 settembre 2001, e degli artt. 5, comma 3, e 1, comma I-bis, 2° periodo, del D.Igs. n. 368/2001368, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’i- nizio dell’attività dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di co- struzionecostruzione/riconversione di impianti di produzione. 53. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’artdell'art. 10 del citato d.Igsd.lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa nell'impresa alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi: a) a. esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’aziendadall'azienda; b) b. per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione all'introduzione di innovazioni tecnolo- giche tecnologiche ed all’avvio all'avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione; c) c. esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni clima- tico-climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’an- nodell'anno; d) d. esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (convention( conventions, congressi, ecc.congressi etc). Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218. Le predette per- centuali percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4 % in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare contratti a tempo de- terminato determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro. 64. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale la quota di lavoratori assunti con contratto a termine di cui al precedente comma può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 75. Le competenti direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSU o, in mancan- zamancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a termine e le fattispecie utilizzate fra quelle di cui al precedente comma 3. 86. Ai lavoratori assunti con contratto a termine si applicano le disposizioni del presente con- tratto contratto sul periodo di prova eventualmente da riproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. 97. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza all'esperienza lavorativa ed alla tipologia dell’attivitàdell'attività. 108. In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i lavoratori assunti con con- tratto contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre alla scadenza del termine apposto nel contratto. 11. L’assunzione di personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi del TU n. 151/2001, può essere effettuata con 2 mesi di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo.

Appears in 1 contract

Samples: Collective Bargaining Agreement