Contratti di solidarietà Clausole campione
Contratti di solidarietà per le aziende non rientranti normativa CIGS Imprese destinatarie
Contratti di solidarietà. 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per (( la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, ((n. 448, come della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».
a) al secondo periodo, le parole da: «e' del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35 per cento.»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Contratti di solidarietà. Visto quanto previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 57/1993 divenuto legge n. 236/1993 in tema di contributo pubblico in caso di riduzione dell'orario di lavoro fino al 30%, le parti chiedono che per le imprese artigiane, le quali non usufruiscono di altre forme di ammortizzatori sociali, tale contributo sia superiore alla misura del 50% attualmente prevista dal 6º comma del citato articolo 5, considerata altresì la condizione di partecipazione dei Fondi bilaterali istituiti tra le parti. Nel contempo si chiede di garantire l'esenzione contributiva delle somme erogate dai citati Xxxxx bilaterali (quando gli stessi intervengono nelle ipotesi su espresse), riconoscendo la loro natura non retributiva ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legislativi, compresi gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali.
Contratti di solidarietà. Contratti di solidarietà per le imprese rientranti nel regime di CIGS ex L. n. 863/1984 – Solidarietà difensiva (art. 21,c. 5, D.Lgs. n. 148/2015) • Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS ex L. n. 236/1993
Contratti di solidarietà. Questi furono istituiti con la legge 863/84 (artt. 1 e 2) e possono essere:
a) Contratti di solidarietà espansiva o esterna che si prefiggono l'obbiettivo di incrementare, attraverso la riduzione dell'orario di lavoro, i livelli occupazionali dell'azienda.
b) Contratti di solidarietà difensiva o interna, normati dalla legge n° 863 del 19.12.1984 (Art. 1 comma 1) che, in presenza di situazioni aziendali di esuberi di personale, tendono ad evitare - in tutto o in parte - mediante l'accordo sulla riduzione dell'orario, il ricorso ai licenziamenti collettivi. Questi sono i contratti aziendali - stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro e un impiego più razionale del personale al fine di evitare - in tutto o in parte - la dichiarazione di esubero. Con la legge 236/93 è prevista la possibilità di riduzione dell'orario non solo giornaliera ma, anche settimanale, mensile od annuale; la stessa legge non consente di stipulare contratti di solidarietà per riduzioni di orario inferiori al 20%, cioè a 8 ore settimanali medie. Per gli operai e gli impiegati interessati dai contratti di solidarietà è prevista la corresponsione di un particolare trattamento di integrazione salariale che fa capo alla gestione straordinaria della C.I.G.. Tale trattamento è concesso per una durata massima di 24 mesi; il contratto può inoltre consentire il superamento dell'orario di lavoro (entro il limite dell'orario normale di lavoro) con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Contratti di solidarietà. La legge di stabilità 2015 nr. 190/2014 in merito ai Contratti di Solidarietà non ha rinnova- to l’integrazione del 70% della retribuzione persa com’è stato per l’anno 2014. Questo fa sì che la misura dell’integrazione dal 2015 in poi sarà del 60%. Abbiamo provveduto ad aggiornare la procedura per guidare al meglio l’utente nell’applicazione della nuova legge, pur mantenendo in essere la gestione del recupero del- la solidarietà accantonata nel 2013 e nel 2014 rispettivamente nella misura dell’80% e del 70%.
Contratti di solidarietà. (legge 19 luglio 1993, n. 236) Le parti individuano nei contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della legge n. 236/1993 e secondo le procedure definite a livello interconfederale, uno strumento valido anche al fine di evitare riduzioni del personale nei casi di crisi congiunturali. N.d.R.: L'accordo 29 aprile 2008 prevede quanto segue:
Contratti di solidarietà. Le novità introdotte con il D.L. 20.3.2014, n. 34, fatte salve eventuali possibili modifiche in sede di conversione, hanno un immediato significativo impatto sul diritto del lavoro e interessano da vicino tutti i datori di lavoro.
Contratti di solidarietà. 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per (( la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, (( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, )) comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.». (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «è del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è del 35 per cento.»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Contratti di solidarietà. Nuovi criteri per concessione della riduzione contributiva