Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti. 2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore. 3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 47 e 51 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite trami- te di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali previden- ziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 0,03, dei quali 0,02 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo rin- novo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno han- no natura retributiva, con decorrenza dal 1° 1 luglio 2007.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 47 e 51 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali previdenzia- li obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 0,03, dei quali 0,02 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo rin- novo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno han- no natura retributiva, con decorrenza dal 1° 1 luglio 2007.
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Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 47 e 51 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 0,03, dei quali 0,02 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° 1 luglio 2007.
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