Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese l'ANEIOA, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l’Associazione l'Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli previsto negli articoli precedenti 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente contratto e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali il funzionamento degli organismi paritetici al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISLlavoro, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza contrattuale per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti comma, tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 saranno stabilite entro il 30 giugno 2001 e formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al presente contrattoprimo comma e l'Istituto previdenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi commi fanno parte integrante del pre- sente presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti dipendenti il contenuto del presente articolo. Le parti costituiranno entro il 30 giugno 2001 il Fondo al quale affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l’altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS- UIL e FEDERCOLF.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti previsto negli artt. 41, 42, 43 e 44 del presente contratto e per assicurare l’efficienza l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISLlavoro, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza contrattuale per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti comma, tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al presente contratto1° comma e con l'Istituto previdenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi commi fanno parte integrante del pre- sente presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti dipendenti il contenuto del presente articolo.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che e dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISLlavoro, le Organizzazioni Unag e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo Filis/Cgil, Fisascat/Cisl e Uilsic/Uil, procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza contrattuali per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, Legge 04/06/1973 n. 311. I Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma punto precedente potranno essere corrisposti tanto dai i datori di lavoro che dai i rispettivi dipendenti. Le misure contributive dei contributi e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 al presente contrattoformeranno oggetto di appositi accordi tra le parti e l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai punti precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti il contenuto del presente articolo.
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Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 7 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti il contenuto del presente articolo.
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