Common use of Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno Clause in Contracts

Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno. L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribuna- le nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio peri- to; mentre quella del terzo sono a carico della parte soccombente. Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, www.mizarbrokers.it

Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno. L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribuna- le Tribu- nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenutoavve- nuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio peri- to; mentre quella del terzo sono a carico della del- la parte soccombente. Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.

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Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno. L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo dell’Indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribuna- le Tribu- nale nella cui giurisdizione il sinistro Sinistro è avvenutoavve- nuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio peri- tope- rito; mentre quella del terzo sono è a carico della parte soccombente. Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.

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