STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. L’Organizzatore potrà proporre al Viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D. Lgs. 206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore sul proprio sito internet, sulla documentazione o in altre forme la modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’or- ganizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle conte- stazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risolu- zione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai s ensi e per gli effetti di cui a ll’a rt. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al via gg ia tore - sul catalogo, s ulla docum entazione, s ul proprio s ito internet o in altre fo rm e – m odalità di ris oluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ris oluzione a lternativa proposta e gli effetti che tale adesione com porta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. zzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 22. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le s p e s e d i r i m p a t r i o e p e r l a p e r d i t a e \ o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 23 . GARANZIE AL TURISTA - FONDO DI GARANZIA A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 COD. TUR.) I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall'Organizzatore e dall'Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all'art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall'art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall'Organizzatore e/o dall'Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell'art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi 00000 - Xxxxxxx Xxx Xxxxx...
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. . T6ur7. l’Coordganizzatore pot- rsuàl cataplorgoo, psuollardorceumenatalzionte, urista sul proprio sito internet o in altre forme –modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzator indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.