Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione 1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, n. 183. 2. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione territoriale competente di Manageritalia. 3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni. 6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. 7. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 183/2010. 8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro; 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime. 10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. 92/2012. 11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010Legge 24/11/2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdell'art. 412-ter cod. proc. civc.p.c. come modificato dalla legge Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoroLavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’artdell'art. 412-412 ter cod. proc. civc.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 46.
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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali
Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale (Vedi accordo di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già rinnovo in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:nota)
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dalla legge Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoroLavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge Legge n. 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010Legge 24/11/2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civ412ter c.p.c. come modificato dalla legge Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro;Lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412-412 ter cod. proc. civc.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. Legge 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti ) A decorrere dal 1° maggio 2005, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’artagli artt. 412-ter 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, modificati dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 18380 e dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1998 n. 387.
2. ) La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, : da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, : da un rappresentante dell’Organizzazione dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. ) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. ) L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. ) Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorniprevisto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. ) Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. ) La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdegli artt. 412-ter cod. proc. civ410, 411 e 412 c.p.c. come modificato modificati dalla legge Legge n. 183/2010533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
8. 8) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Provinciale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) . il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) . la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Provinciale del lavoroLavoro;
3) . la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. ) Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che di conciliare la Commissionestessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civcomma 4 c.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie 410 e le transazioni 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesimeCommissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. 92/2012.
11. ) Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 4642.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010Legge 24/11/2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civc.p.c. come modificato dalla legge Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoroLavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412-412 ter cod. proc. civc.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La la Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. Legge 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale (Vedi accordo di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già rinnovo in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:nota)
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione dell'Associazione o Unione competente per territorio;territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdell'art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dalla legge Legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Territoriale del lavoro;Lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’artdell'art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’artall'art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’artall'art. 4, comma 17, legge Legge n. 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’artall'art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, n. 183.
2. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione dell'Associazione o Unione competente per territorio;territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdell'art. 412-ter cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 183/2010.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro;lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’artdell'art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all’artall'art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’artall'art. 4, comma 17, legge n. 92/2012.
11. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all’artall'art. 46.
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Controversie individuali di lavoro. La Commissione paritetica territoriale di conciliazione
1. Fatti ) A decorrere dal 1° maggio 2005, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche territoriali Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’artagli artt. 412-ter 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24 novembre 2010, modificati dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 18380 e dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1998 n. 387.
2. ) La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, : da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, : da un rappresentante dell’Organizzazione dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. ) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. ) L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/RAR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. ) Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorniprevisto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. ) Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione sindacale Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7. ) La Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’artdegli artt. 412-ter cod. proc. civ410, 411 e 412 c.p.c. come modificato modificati dalla legge Legge n. 183/2010533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
8. 8) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale Provinciale del lavoro Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) . il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) . la presenza dei Rappresentanti rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale Provinciale del lavoroLavoro;
3) . la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. ) Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che di conciliare la Commissionestessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, ai sensi dell’art. 412-ter cod. proc. civcomma 4 c.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie 410 e le transazioni 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesimeCommissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
10. La Commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. della previsione di cui all’art. 4, comma 17, legge n. 92/2012.
11. ) Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 4643.
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