Common use of COPERTURA E GARANZIA DEL PRESTITO Clause in Contracts

COPERTURA E GARANZIA DEL PRESTITO. 4.9.1 Lavoratore iscritto ad un Fondo di previdenza complementare Il prestito può essere concesso a condizione che sia coperto: a) dal trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. maturato dal lavoratore 1, e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione del prestito, se l'importo di detto trattamento, è pari o superiore all’entità del prestito ottenuto. In tal caso il lavoratore dovrà rilasciare impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e in ogni caso dal coniuge e dai figli maggiorenni; b) qualora l’importo di cui al punto a) non sia capiente, l’ammontare del prestito deve essere coperto, oltre che dal TFR anche dalla posizione individuale maturata, al momento della concessione del prestito medesimo, nella forma pensionistica complementare di riferimento. I valori a garanzia sia del TFR che del Fondo di previdenza complementare vanno considerati al netto degli oneri fiscali e di eventuali vincoli preesistenti all’atto della concessione del prestito. c) soltanto nel caso in cui i valori del TFR e del Fondo di previdenza complementare di cui ai precedenti punti a) e b), anche considerati cumulativamente, siano inferiori all’importo del prestito richiesto, si procede alla costituzione di ipoteca di 1° grado a favore del datore di lavoro all'atto della concessione del prestito sull'immobile da acquistare, costruire, o ristrutturare per l'importo eccedente il TFR e la posizione individuale presente presso il Fondo di previdenza complementare. 1 Comprensivo anche delle quote di TFR versate, alla data di concessione del prestito, al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS. In alternativa, il prestito viene concesso fino a concorrenza dell’importo garantito dal TFR e dal Fondo di previdenza complementare. L'iscrizione di ipoteca di 2° grado a favore del datore di lavoro è ammessa sempre che la rimanente quota del valore dell'immobile accertato dall’Azienda a seguito di accensione ipotecaria di 1° grado da parte di altro istituto finanziatore, copra interamente l'ammontare del prestito o la parte di esso non garantito dal TFR e dalla posizione presso il Fondo di previdenza complementare. Nell’ipotesi di cui al precedente punto a), il lavoratore rilascia: - garanzia della completa estinzione del mutuo residuo all’atto della cessazione mediante il TFR regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e con ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c) il lavoratore, oltre alla garanzia mediante TFR di cui sopra, rilascia altresì: - garanzia della completa estinzione del mutuo residuo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, mediante sottoscrizione dell’obbligo alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare. L’impegno alla cessione dei diritti patrimoniali deve essere sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni del beneficiario. In assenza degli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 c.c., detto impegno dovrà essere sottoscritto da coloro che sono stati designati beneficiari dal dipendente nei confronti della forma pensionistica complementare. 4.9.2 Lavoratore non iscritto ad un Fondo di previdenza complementare Il prestito può essere concesso a condizione che sia coperto: a) dal trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. maturato dal beneficiario 2, e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione del prestito, se l'importo di detto trattamento, è pari o superiore all’entità del prestito ottenuto. In tal caso il lavoratore dovrà rilasciare impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e in ogni caso dal coniuge e dai figli maggiorenni;

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COPERTURA E GARANZIA DEL PRESTITO. 4.9.1 5.6.1 Lavoratore iscritto ad un Fondo di previdenza complementare Il prestito può essere concesso a condizione che sia coperto: a) dal trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. maturato dal lavoratore 1(3), e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione del prestito, se l'importo di detto trattamento, è pari o superiore all’entità del prestito ottenuto. In tal caso il lavoratore dovrà rilasciare impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e in ogni caso dal coniuge e dai figli maggiorenni; b) qualora l’importo di cui al punto a) non sia capiente, l’ammontare del prestito deve essere coperto, oltre che dal TFR TFR, anche dalla posizione individuale maturata, al momento della concessione del prestito medesimo, nella forma pensionistica complementare di riferimentocui risulta iscritto. I valori a garanzia sia del TFR che sia del Fondo di previdenza complementare vanno considerati al netto degli oneri fiscali e di eventuali vincoli preesistenti all’atto della concessione del prestito. c) soltanto nel caso in cui i valori del TFR e del Fondo di previdenza complementare di cui ai precedenti punti a) e b), anche considerati cumulativamente, siano inferiori all’importo del prestito richiesto, si procede alla costituzione di ipoteca di 1° grado a favore del datore di lavoro all'atto della concessione del prestito sull'immobile da acquistare, costruire, o ristrutturare per l'importo eccedente il TFR e la posizione individuale presente presso il Fondo di previdenza complementare. 1 Comprensivo anche delle quote di TFR versate, alla data di concessione del prestito, al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS. In alternativa, il prestito viene concesso fino a concorrenza dell’importo garantito dal TFR e dal Fondo di previdenza complementare. L'iscrizione di ipoteca di 2° grado a favore del datore di lavoro è ammessa sempre che la rimanente quota del valore dell'immobile accertato dall’Azienda a seguito di accensione ipotecaria di 1° grado da parte di altro istituto finanziatore, copra interamente l'ammontare del prestito o la parte di esso non garantito dal TFR e dalla posizione presso il Fondo di previdenza complementare. Nell’ipotesi di cui al precedente punto a), ) il lavoratore rilascia: - garanzia della completa estinzione del mutuo residuo all’atto della cessazione mediante il TFR regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro lavoro, e con ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. ; Nell’ipotesi di cui ai precedenti punti al precedente punto b) e c) il lavoratore, oltre alla garanzia mediante TFR di cui sopra, rilascia altresì: - garanzia della completa estinzione del mutuo prestito residuo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, mediante sottoscrizione dell’obbligo alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare. L’impegno alla cessione dei diritti patrimoniali deve essere sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni del beneficiario. In assenza degli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 c.c., detto impegno dovrà essere sottoscritto da coloro che sono stati designati beneficiari dal dipendente mutuatario nei confronti della forma pensionistica complementare. 4.9.2 Lavoratore non iscritto ad un Fondo di previdenza complementare Il prestito può essere concesso a condizione che sia coperto: a) dal trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell’art. 2120 c.c. maturato dal beneficiario 2, e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione del prestito, se l'importo di detto trattamento, è pari o superiore all’entità del prestito ottenuto. In tal caso il lavoratore dovrà rilasciare impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e in ogni caso dal coniuge e dai figli maggiorenni;

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