Correttezza professionale Clausole campione
Correttezza professionale. Tutti i lavoratori che operano nel settore devono: - osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal proprio Responsabile diretto. Ove la disposizione sia palesemente contraria a normative, regolamenti o altre istruzioni è doveroso esprimere in modo civile il proprio dissenso illustrandone le ragioni. Se la disposizione è confermata per scritto è d'obbligo eseguirla purché ciò non comporti il mancato rispetto di norme sanzionate penalmente; - evitare di assentarsi dal proprio impiego simulando malattie o stati incompatibili con l'attività lavorativa; - evitare di frequentare i locali dell'impresa al di fuori dell'orario di lavoro; - evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali o familiari, che potrebbero influenzarne l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il migliore interesse per l’impresa e il modo più opportuno per perseguirlo; - evitare di promettere, erogare o ricevere favori, regali, omaggi, somme e benefici di altra natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia; - evitare di utilizzare o divulgare informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative, a vantaggio proprio o di terzi, e comunque in contrasto con gli interessi dell'impresa; - approcciare le spese dell’impresa con lo stesso spirito e diligenza delle spese per ragioni personali.
Correttezza professionale. Tutti i lavoratori che operano nel settore devono:
Correttezza professionale. Tutti i lavoratori che operano nel settore devono: - osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal proprio Responsabile diretto. Ove la disposizione sia palesemente contraria a normative, regolamenti o altre istruzioni è doveroso esprimere in modo civile il proprio dissenso illustrandone le ragioni. Se la disposizione è confermata per scritto è d'obbligo eseguirla purché ciò non comporti il mancato rispetto di norme sanzionate penalmente; - evitare di assentarsi dal proprio impiego simulando malattie o stati incompatibili con l'attività lavorativa; - evitare di frequentare i locali dell'impresa al di fuori dell'orario di lavoro; - evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali o familiari, che potrebbero influenzarne l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il migliore interesse per l'impresa e il modo più opportuno per perseguirlo; - evitare di promettere, erogare o ricevere favori, regali, omaggi, somme e benefici di altra natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia; - evitare di utilizzare o divulgare informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative, a vantaggio proprio o di terzi, e comunque in contrasto con gli interessi dell'impresa; - approcciare le spese dell'impresa con lo stesso spirito e diligenza delle spese per ragioni personali.
Art. 71 (Norme disciplinari)
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/1970, l'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e alla correttezza del comportamento, quali quelli indicati al precedente art. 70, potrà dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a tre ore della retribuzione giornaliera;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 7 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nell'individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'impresa terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto, nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore.
3. L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'impresa al risarcimento dei danni.
Correttezza professionale. Nell’ambito dei principi di correttezza professionale, l’Incaricato si impegna a non operare indebite pressioni su Aziende/Organizzazioni clienti della Società di Formazione, per il procacciamento o affidamento di incarichi professionali.
