Norme disciplinari. 1. Il lavoratore/trice in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’articolo20, comma 2, D.Lgs. 276/03.
2. L’ApL provvede, inoltre, ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
3. In relazione alla particolare natura dell’attività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore/trice è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali rice- vere le disposizioni.
4. Il lavoratore/trice deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve os- servare scrupolosamente l’orario di lavoro nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
5. L’inosservanza da parte dei lavoratori in somministrazione comporta i seguenti prov- vedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il datore di la- voro abbia ricevuto dall’impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito.
7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavora- tore/trice e, in copia, all’impresa utilizzatrice, in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore/trice per presentare le sue giustificazioni, salvo diverso termine superiore previsto dal contratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici.
8. In caso di addebiti di particolare gravità, che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l’ApL può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavora- tore/trice con effetto immediato.
9. Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rapporto di lavoro venga a ces- sare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa possono co- munque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le possibilità di ricorso del lavoratore/trice.
10. Per i lavoratori i...
Norme disciplinari. (Provvedimenti disciplinari)
Norme disciplinari. (artt. 52 e 53) Obblighi per i lavoratori in somministrazione - devono rispettare le disposizioni dei CCNL e dei regolamenti delle aziende utilizzatrici - devono svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, devono rispettare scrupolosamente l’orario di lavoro e conservare assoluta riservatezza su dati e fatti di cui vengono a conoscenza Obblighi per il datore di lavoro - le ApL devono affiggere nelle filiali copia del presente CCNL affinché i lavoratori somministrati possano venire a conoscenza delle norme disciplinari in esso previste - le norme disciplinari contenute nel CCNL e nei regolamenti o accordi aziendali delle ApL devono essere affissi in bacheche esposte in luogo facilmente accessibile Sanzioni disciplinari L’inadempimento degli obblighi previsti a carico dei lavoratori comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni (da applicare in base all’entità dell’inadempimento): - ammonizione verbale - ammonizione scritta - multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 5 giorni Procedimento disciplinare - la contestazione deve essere effettuata tempestivamente - il provvedimento disciplinare deve essere comunicato in forma scritta al lavoratore e, in copia, all’impresa utilizzatrice, entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni o entro il termine superiore eventualmente previsto dal CCNL o dai regolamenti applicati dall’utilizzatore - in caso di addebiti particolarmente gravi che possano condurre al licenziamento per giusta causa, l’ApL può disporre la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato - le sanzioni irrogabili anche laddove il rapporto di lavoro dovesse cessare per scadenza del termine sono l’ammonizione e la multa - ai lavoratori a tempo indeterminato in disponibilità si applicano le norme disciplinari contenute nell’art. 32 del presente CCNL Recesso da contratti di lavoro
Norme disciplinari. 1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente sono irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato dall’allegato codice disciplinare (Allegato E).
Norme disciplinari. Obblighi del prestatore di lavoro
Norme disciplinari. 1. Il lavoratore deve dichiarare all'azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cam- biamenti.
2. Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti il servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
3. Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indi- retti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con i lavoratori modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda.
4. Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'impre- sa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene è passi- bile di sanzioni disciplinari, salvo eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazio- ne, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all'interes- sato.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato la mancanza ed averlo sentito a sua difesa.
6. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui a- derisce o conferisce mandato.
7. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono es- sere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
8. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità e senza preavviso.
9. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
10. Il licenziamento con indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno prov- visoria del rapporto di lavoro.
11. Il licenziamento è inoltre ...
Norme disciplinari obblighi del lavoratore
Norme disciplinari. SEZIONE I Capi di istituto e personale docente Art. 56: Rinvio delle norme disciplinari
SEZIONE II Personale amministrativo, tecnico e ausiliario Art. 57: Doveri del dipendente
Norme disciplinari. Norme disciplinari 37
Norme disciplinari. SEZIONE I CAPI DI ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE