Procedimento disciplinare Clausole campione

Procedimento disciplinare. 1. L'impresa deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse.
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal X.Xxx. 27 ottobre 2009, n. 150.
Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele del medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Procedimento disciplinare. 1 Il provvedimento disciplinare è adottato dalla Società previa contestazione dell’addebito al dipendente e conseguente difesa dello stesso.
Procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli del presente contratto sono adottate da parte del competente ufficio regionale previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati. La contestazione è effettuata tempestivamente dal competente ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota dall’Ente stesso all’interessato, in ordine al comportamento del giovane che si presuma costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 8. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritenga integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. Il competente ufficio regionale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane. Il provvedimento sanzionatorio adottato deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Procedimento disciplinare. Art. 65 Disziplinarverfahren
Procedimento disciplinare. Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all’Art. 61 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.
Procedimento disciplinare. 1. L’azienda deve portare a conoscenza dei di- pendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
Procedimento disciplinare. Alla Regione Lazio compete l’esercizio, nelle forme e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia, del potere disciplinare nei confronti del personale distaccato, per le infrazioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, comunicando ad ARSIAL l’avvio del procedimento e l’esito dello stesso. Nel caso in cui la sanzione da adottare appaia più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, la Regione Lazio trasmette gli atti al medesimo Ente, tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della notizia del fatto punibile, dandone contestuale comunicazione agli interessati ai sensi delle norme vigenti e con le modalità di cui alle disposizioni generali emanate da ARSIAL.