Procedimento disciplinare. 1. L'impresa deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse.
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal X.Xxx. 27 ottobre 2009, n. 150.
Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele del medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Procedimento disciplinare. 1 Il provvedimento disciplinare è adottato dalla Società previa contestazione dell’addebito al dipendente e conseguente difesa dello stesso.
Procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli del presente contratto sono adottate da parte del competente ufficio regionale previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati. La contestazione è effettuata tempestivamente dal competente ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota dall’Ente stesso all’interessato, in ordine al comportamento del giovane che si presuma costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 8. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritenga integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. Il competente ufficio regionale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane. Il provvedimento sanzionatorio adottato deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Procedimento disciplinare. Art. 65 Disziplinarverfahren
Procedimento disciplinare. 1. I medici di medicina generale sono tenuti a comportamenti adeguati al proprio ruolo, a una condotta informata a principi di correttezza e rispetto e all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi Regionali e Aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi, inadempienze di altri operatori o dell'Azienda.
Procedimento disciplinare. 1. Il dirigente responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente svolge la propria attività, avuta conoscenza della commissione da parte del proprio dipendente di una presunta violazione sanzionabile ai sensi del presente Xxxxxx, ne informa per iscritto, tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni da detta conoscenza, il Segretario generale e il dipendente interessato. Il Segretario generale, verificato il fumus mediante sommarie indagini e sentito il dipendente, procede all’archiviazione dell’informativa entro e non oltre dieci giorni se il fatto non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante; oppure, previa informativa al Consiglio entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette gli atti all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale per l’avvio del procedimento disciplinare.
Procedimento disciplinare. 1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio del farmacista in formazione specialistica o a mezzo pec.