Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.Xxx. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 con riferimento al mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza degli atti per cui: • le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità. In ...
Procedimento disciplinare. 1. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
2. La competenza per il procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 50, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 è attribuita:
a) al Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente per il rimprovero verbale e scritto. Il medesimo dirigente deve dare contestuale comunicazione delle sanzioni applicate al Direttore Generale competente in materia di personale;
b) al Direzione Generale competente in materia di personale per la multa, la sospensione del lavoro, e il licenziamento.
3. L’addebito deve essere comunicato tempestivamente da parte del dirigente competente all’irrogazione della sanzione e comunque non oltre 10 giorni da quando il Dirigente competente ha avuto conoscenza del fatto.
4. La contestazione deve essere formulata in forma scritta, con l’indicazione delle presunte violazioni e con l’invito al lavoratore a fornire in un termine non inferiore a cinque giorni le giustificazioni scritte e con l’avviso che può essere sentito a sua difesa sia singolarmente che con l’assistenza di un professionista o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.
5. Nel caso trascorrano 10 giorni dalla comunicazione della contestazione senza che il lavoratore abbia chiesto di essere sentito o 15 giorni dalla convocazione senza che il lavoratore abbia esercitato la sua difesa, la sanzione viene irrogata e messa sollecitamente in esecuzione entro i termini di cui all’art. 12, 2° comma.
6. E’ consentito al dipendente e al suo delegato l’accesso agli atti istruttori. Delle dichiarazioni del dipendente o di un suo delegato viene redatto un processo verbale.
7. Il procedimento disciplinare, una volta instaurato, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso non venga portato a compimento in questo periodo il procedimento si estingue.
8. Quando si ravvisa che non vi sono i presupposti per procedere, si disporrà, altresì, per la chiusura del procedimento informandone l’interessato.
9. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dallo loro applicazione.
10. L’apertura e la definizione del procedimento disciplinare non libera il lavoratore dalle eventuali altre responsabilità di altro genere in cui sia incorso per i fatti addebitati.
11. Ne...
Procedimento disciplinare. 1. L'impresa deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. L'impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa.
Procedimento disciplinare. 1. La cooperative deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali.
4. La cooperative non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti modalità: • mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia; • con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di spedizione; • con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) il suddetto procedimento disciplinare si estingue. Art. 22
Procedimento disciplinare. L’Amministrazione non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari di cui ai precedenti articoli del presente contratto sono adottate da parte del competente ufficio regionale previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati. La contestazione è effettuata tempestivamente dal competente ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota dall’Ente stesso all’interessato, in ordine al comportamento del giovane che si presuma costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 8. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritenga integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. Il competente ufficio regionale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane. Il provvedimento sanzionatorio adottato deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Procedimento disciplinare. 1 Il provvedimento disciplinare è adottato dalla Società previa contestazione dell’addebito al dipendente e conseguente difesa dello stesso.
2 Il dipendente cui sia stata contestata una infrazione disciplinare ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni al responsabile dell’unità organizzativa presso la quale è assegnato, entro cinque giorni dalla notifica.
3 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 10 maggio 1970, n° 300, per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il dipendente cui sia stata contestata un’infrazione disciplinare potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento per il tramite dell’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
Procedimento disciplinare. Disziplinarverfahren
Procedimento disciplinare. Aggiungere una dichiarazione a verbale ove le parti si impegnano ad incontrarsi entro una certa data per verificare se esistono le condizioni per l’introduzione sperimentale dell’istituto dell’arbitrato per il trattamento delle questioni inerenti i provvedimenti disciplinari.
Procedimento disciplinare. 1. Il procedimento disciplinare è stabilito dall’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, al quale si fa rinvio, e dalla normativa vigente che, nella materia, si imponga con carattere di imperatività.