Doveri del lavoratore Clausole campione

Doveri del lavoratore. 1. Il dipendente deve svolgere la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione osservando le disposizioni normative, il regolamento e il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro. 2. Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti l’espletamento delle proprie mansioni, anteponendo al rispetto delle leggi e l’interesse della Società agli interessi privati ed altrui ed in particolare deve: a. svolgere con assiduità, diligenza e tempestività le mansioni a lui assegnate; b. non utilizzare per vantaggi personali, o di soggetti privati od estranei alla Società, le informazioni di cui disponga o venga a conoscenza per ragioni di servizio; c. astenersi dallo svolgere qualsiasi attività anche a titolo gratuito o qualunque altra forma di partecipazione in imprese che abbiano rapporti con la Società; x. xxxxxxxsi dallo svolgere attività contrarie alle finalità della Società o comunque non compatibili con i doveri del proprio ufficio; x. xxxxxxxsi dall’utilizzare mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o per fini personali; f. rispettare l’orario di lavoro, adempiendo alle finalità previste per la rilevazione della presenza, non assentandosi dal luogo di lavoro senza autorizzazione; x. xxxxxxxxx, durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali con gli utenti, una condotta improntata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; x. xxxxxxxsi dallo svolgere occupazioni estranee al servizio in periodi di malattia o infortunio; i. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati; j. non chiedere né accettare a qualsiasi titolo, neanche in occasione di festività, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; k. comunicare alla Società eventuali propri conflitti di interesse; l. osservare, con scrupolo e diligenza, le disposizioni che regolano l’accesso ai locali della Società da parte del personale e di non introdurre estranei, salvo che non siano espressamente autorizzati, nei locali aperti al pubblico; m. comunicare alla Società la propria residenza e, ove non coincidente con la sede lavorativa, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; n. non frequentare abitualmente persone o rappresentanti di imprese o di altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l’ufficio di servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ott...
Doveri del lavoratore. Il lavoratore ha l'obbligo di: - eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; - osservare l'orario di lavoro; - comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico; - avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito; - uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio; - osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa; - essere munito di idonea documentazione attestante la regolarità dell'assunzione fornita dall'impresa.
Doveri del lavoratore. 1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825; e) usare modi cortesi con il pubblico; f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto; h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente c.c.n.l. una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
Doveri del lavoratore. Il lavoratore ha l'obbligo di operare con diligenza e buona fede nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza , deve usare modi cortesi con il pubblico e con i colleghi e tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente merci, materiali e attrezzature e di operare in modo da favorire la crescita dell'impresa coordinandosi con le esigenze organizzative del datore di lavoro Il lavoratore non potrà trattenersi nei locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Parimenti, al lavoratore, non è consentito allontanarsi dal servizio durante il regolare svolgimento dell'orario di lavoro se non a seguito di esplicito permesso da parte dell'azienda. Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza dal posto di lavoro e tali assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui all'articolo 48, quante sono le giornate di assenza. I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e, nei confronti dei ritardatari, sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo. È dovere del personale dipendente comunicare ogni mutamento del proprio domicilio, sia durante il servizio che durante i congedi.
Doveri del lavoratore. I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori: a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita; b) di osservare l'orario di servizio; c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento; d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto; e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento; f) di mantenere il segreto d'ufficio; g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività; h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli. Xxxx insegnanti inoltre è fatto obbligo: i) di presentare tempestivamente al preside dell'istituto il programma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
Doveri del lavoratore. Le Parti concordano che nello svolgimento delle proprie attività ciascun lavoratore deve sempre porre in essere una condotta ispirata al rispetto del presente contratto, dei regolamenti dell’impresa, dei valori fondamentali di seguito specificati e da considerarsi parte integrante del presente Contratto.
Doveri del lavoratore. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dal teatro per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi del teatro, non trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nel teatro né svolgere attività contraria agli interessi del teatro. Non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Doveri del lavoratore. 1. il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo svolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare:
Doveri del lavoratore. Al lavoratore incombe l'obbligo di: • seguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive della Società fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni; • osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite per ciascun Servizio od Ufficio (registro, fogli di presenza, orologi, registratori, ecc. ); • non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione prevista ; • comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico ; • xxxxxxx il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni della Società ; • avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito ; • uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei rapporti attinenti al servizio ; • osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che la Società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dalla Società stessa; • osservare scrupolosamente le norme che vietano il contrabbando e il favoreggiamento di clandestini; • comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto reso noto - a norma dell'art. 7 - al momento dell'assunzione o successivamente.
Doveri del lavoratore. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi di produzione aziendale; 4) non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'impresa può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano nei limiti di cui al presente comma, e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del codice civile; 5) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati; 6) il lavoratore deve astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli.