CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di gas e/o energia elettrica scelti dallo stesso Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC, aumentato del corrispettivo delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dalla ARERA e dalle Autorità competenti, e ciò fatto salvo il caso in cui nella RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI.Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Per le sole forniture energia elettrica: I corrispettivi unitari (monorari e multiorari) riportati nelle CPF non sono comprensivi dei costi di relativi alle perdite di energia in rete, degli oneri di dispacciamento, di trasporto, di trasmissione, di sistema, di misura, di gestione della connessione, di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero e di commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva che verranno addebitati al Cliente, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 111/06 e dalla Delibera ARERA ARG/elt 107/04, in misura corrispondente all’addebito subito da Tecnoenergy. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, riguardo agli sbilanciamenti, di cui alla Del. AEEG 111/06. A titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera ARERA ARG/elt 198/11, Tecnoenergy addebiterà al Cliente un corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato A, art. 11, della Delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. Tecnoenergy potrà addebitare al Cliente, con decorrenza e modalità stabilite dall’Autorità Pubblica, ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti da Leggi e/o Delibere delle competenti autorità. E’ facoltà del fornitore applicare un corrispettivo commerciale aggiuntivo a suo insindacabile giudizio e comunque non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura saranno automaticamente applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall’articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 €/kWh. Per le sole forniture di Gas: I corrispettivi previsti dalle CPF inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto; (d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al Potere Calorifico Superiore (P) effettivo del gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valore pari a 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Tecnoenergy si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti ai Clienti salvo differente indicazione presente nelle CPF. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e alle Condizioni Contrattuali di cui alla Delibera ARERA n. 229/01.
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Samples: Richiesta Di Fornitura
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo i corrispettivi per la fornitura di gas e/o energia elettrica elettrica, scelti dallo stesso dal Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF nel modulo “Offerta FAC-SIMILE economica” che costituiscono costituisce parte integrante delle CGC, aumentato del presenti Condizioni Generali di Contratto e il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dalla ARERA e dalle Autorità competenti, e ciò fatto salvo il caso in cui nella RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI.Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione importo equivalente al valore del corrispettivo dovuto dal Cliente, di commercializ- zazione e vendita per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero così come definito dall’AEEG nella stessa misura delibera n. 349/07 e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERAsuccessive modifiche e inte- grazioni. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Per le sole forniture energia elettrica: I corrispettivi unitari (monorari e multiorari) riportati nelle CPF nel modulo Offerta economica non sono comprensivi dei costi di relativi alle perdite di energia in rete, degli oneri di dispacciamento, di trasporto, di trasmissione, di sistema, di misura, di gestione della connessione, di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero e di commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva che verranno addebitati al Cliente, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 111/06 e dalla Delibera ARERA ARG/elt 107/04, in misura corrispondente all’addebito subito da Tecnoenergy. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, riguardo agli sbilanciamenti, di cui alla Del. AEEG 111/06. A titolo di contributo per quantificate secondo le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera ARERA ARG/elt 198/11, Tecnoenergy addebiterà al Cliente un corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato A, art. 11, della Delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. Tecnoenergy potrà addebitare al Cliente, con decorrenza e modalità stabilite dall’Autorità Pubblica, ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti da Leggi e/o Delibere delle competenti autorità. E’ facoltà del fornitore applicare un corrispettivo commerciale aggiuntivo a suo insindacabile giudizio e comunque non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura saranno automaticamente applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall’articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 €/kWh. Per le sole forniture di Gas: I corrispettivi previsti dalle CPF inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto; (d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al Potere Calorifico Superiore (P) effettivo del gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente criteri stabiliti dall’AEEG, e pertanto sa- ranno applicati alla totalità dell’energia elettrica in riconsegna aumentata delle relative perdite. In caso di conversione sostituzione del misuratore monorario con uno mul- tiorario (Ctipo GME) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valore pari a 1 (uno) o nel caso in cui il distributore rendesse disponibili i prelievi aggregati in fasce, i corrispettivi applicati saranno quelli relativi ai siti multiorari articolati sulle tre fasce (F1, F2 ed F3). Il Cliente abbia installato per tutto il correttore automatico periodo di volumi efficacia del Contratto, conferisce in esclusiva mandato irrevocabile e gratuito al Fornitore, o sia soggetto all’applicazione del coefficiente a idonei soggetti da questa individuati, per la partecipazione all’assegnazione di correzione K comunicato capacità di interconnessione con l’estero e/o alle assegnazione di coperture dal Distributorerischio associate ai differenziali di prezzo tra le zone e per l’assegnazione di bande di capacità produttiva nazionali (c.d. Tecnoenergy si riserva energia cip6) su base annuale e/o per periodi temporali di applicare durata inferiore; quindi i corrispettivi unitari comprendono il vantaggio conseguibile dal Fornitore, relativamente ad assegnazioni di energia CIP6 e di energia di importazione che resterà di titolarità di quest’ultima nella misura definita dall’AEEG ovvero da altre istituzioni competenti in materia. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura non comprendono i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti ai Clienti gestione amministrativa, i costi relativi al recepimento della direttiva europea 2003/87/CE e quelli conseguenti all’applicazione del D.Lgs n. 79/99 – art. 11 così come successivamente modificato, che saranno calcolati ed applicati separata- mente e sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e rela- tive addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo differente indicazione presente nelle CPFche non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, il Fornitore effettuerà le dichiarazioni di legge e i relativi pagamenti presso gli UTF e/o Dogane competenti. Il Cliente finale Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed in misura fissa; l’imposta di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi bollo è a carico del TIVG approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e alle Condizioni Contrattuali di cui alla Delibera ARERA n. 229/01Fornitore.
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Samples: Energy Supply Agreement
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica scelti dallo stesso Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC, aumentato del corrispettivo delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le parti Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dalla ARERA dall’ARERA e dalle Autorità competenti, nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale - allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com, e ciò fatto salvo il caso in cui nella nel RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI.Qualoradall’AEGGSI. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contrattoContratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘ARERA dall’ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura bolletta sintetica in cui le variazioni sono applicate. Per le sole forniture energia elettrica: I corrispettivi unitari (monorari sono indicati al netto delle imposte e multiorari) riportati nelle CPF non al lordo delle perdite, in applicazione di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com. Si specifica che i corrispettivi sono comprensivi dei costi di relativi alle perdite di energia in reteindicati nel loro valore unitario al netto delle imposte sui consumi, degli oneri di trasporto e di dispacciamento, degli oneri di trasportocommercializzazione in aggiunta al corrispettivo PCV così come stabilito dalle delibere ARERA, di trasmissione, di sistema, di misura, degli oneri di gestione della connessione, tecnica amministrativa pari ad € 5/POD/mese e dell’allineamento alle migliori condizioni ed al lordo delle perdite di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero e di commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva che verranno addebitati al Cliente, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 111/06 e dalla Delibera ARERA ARG/elt 107/04, in misura corrispondente all’addebito subito da Tecnoenergyrete. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, rete riguardo agli sbilanciamenti, di cui alla Del. AEEG 111/06. A titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera delibera ARERA ARG/elt 198/11, Tecnoenergy Energia Comune addebiterà al Cliente un corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato A, art. 11, della Delibera delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. Tecnoenergy Energia comune potrà addebitare al Cliente, con decorrenza e modalità stabilite dall’Autorità Pubblica, ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti da Leggi leggi e/o Delibere delle competenti autoritàAutorità. E’ È facoltà del fornitore Fornitore applicare un corrispettivo commerciale aggiuntivo a suo insindacabile giudizio e comunque non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura saranno automaticamente applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall’articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 €/kWh. Per le sole forniture di Gasgas naturale: I i corrispettivi previsti dalle CPF inerenti la alla fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto; (d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al Potere Calorifico Superiore potere calorifico superiore (P) effettivo del gas naturale distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valore valori pari a ad 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Tecnoenergy Energia Comune si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti ai dai Clienti salvo differente indicazione presente nelle CPF. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas 64/09 naturale6409 e alle Condizioni Contrattuali Contrattuale di cui alla Delibera ARERA n. 229/01n.229/01.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di gas e/o energia elettrica scelti dallo stesso Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC, aumentato del corrispettivo delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dalla ARERA e dalle Autorità competenti, e ciò fatto salvo il caso in cui nella RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI.Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. Per le sole forniture energia elettrica: I corrispettivi unitari (monorari e multiorari) riportati nelle CPF non sono comprensivi dei costi di relativi alle perdite di energia in rete, degli oneri di dispacciamento, di trasporto, di trasmissione, di sistema, di misura, di gestione della connessione, di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero e di commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di energia reattiva che verranno addebitati al Cliente, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 111/06 e dalla Delibera ARERA ARG/elt 107/04, in misura corrispondente all’addebito subito da TecnoenergyEfficienza Energia. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, riguardo agli sbilanciamenti, di cui alla Del. AEEG 111/06. A titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera ARERA ARG/elt 198/11, Tecnoenergy Efficienza Energia addebiterà al Cliente un corrispettivo fisso pari all’importo previsto dall’Allegato A, art. 11, della Delibera ARERA n. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni. Tecnoenergy Efficienza Energia potrà addebitare al Cliente, con decorrenza e modalità stabilite dall’Autorità Pubblica, ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti da Leggi Xxxxx e/o Delibere delle competenti autorità. E’ facoltà del fornitore applicare un corrispettivo commerciale aggiuntivo a suo insindacabile giudizio e comunque non superiore al sette percento del prezzo medio mensile di fornitura, applicato ai consumi di energia prelevata, comprensivi delle perdite di rete. Infine, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalla Pubblica Autorità. A partire dal tredicesimo mese di fornitura saranno automaticamente applicati i corrispettivi per fascia oraria del Prezzo Unico Nazionale, come definito dall’articolo 30 della Delibera ARERA n. 111/06, maggiorati di 0,020 €/kWh. Per le sole forniture di Gas: I corrispettivi previsti dalle CPF inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di: (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi; (c) corrispettivo per il servizio di trasporto; (d) corrispettivo per lo stoccaggio; e) oneri aggiuntivi. I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al Potere Calorifico Superiore (P) effettivo del gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente. Il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valore pari a 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. Tecnoenergy Efficienza Energia si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti ai Clienti salvo differente indicazione presente nelle CPF. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e alle Condizioni Contrattuali di cui alla Delibera ARERA n. 229/01.
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Samples: Richiesta Di Fornitura Luce & Gas