CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI. L’espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Firenze, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica, e inserite nei capitolati stessi. Il Comune di Firenze non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Firenze in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Sarà onere del Broker predisporre, d’intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative. L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale. L’importo stimato dell’appalto per la durata di 3 è quantificato in € 498.095,16=. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (v. tabella art. 3) la percentuale ipotetica di provvigione del 7% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA e Kasko, incendio, furto autoveicoli Amministratori e dipendenti per le quali la percentuale ipotetica di provvigione è del 3%. Il valore complessivo stimato dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 4 del capitolato, ex art. 57, co. 5, lett. b) del Codice, è pari a € 830.158,60=, risultante dall’importo stimato dell’appalto per il servizio di che trattasi per l’intero periodo contrattuale (3 anni), oltre l’eventuale ulteriore periodo massimo di 24 mesi di ripetizione del servizio. Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all’affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l’intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall’art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento. Si applica l’art. 311 D.P.R. 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”. Il Broker si impegna a versare al Comune di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo alla stipula del presente contratto, l’importo della sponsorizzazione eventualmente offerta in sede di gara, per ciascun anno di durata del contratto, ivi compresa l’ulteriore durata in caso di ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 4 co. 2.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI. L’espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Firenze, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica, e inserite nei capitolati stessi. Il Comune di Firenze non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Firenze in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. In ogni caso, la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Firenze, non potrà essere maggiore dell’importo complessivo offerto in sede di gara, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi attuali indicati nell’art. 3 del presente capitolato. Qualora, nel corso del servizio, l’ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato, che comportino, per effetto dell’applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore rispetto all’importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell’offerta economica, per anno di incarico. La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Sarà onere del Broker predisporre, d’intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative. L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale. L’importo stimato dell’appalto per la durata di 3 annuale presunto del servizio è quantificato in € 498.095,16=. 257.395,05=. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (v. tabella art. 3) di cui alla gara espletata nell’anno 2012 la percentuale ipotetica massima di provvigione del 7dell’11% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA RCA, Incendio veicoli comunali e Kasko, incendio, furto autoveicoli Amministratori e dipendenti per le quali la percentuale ipotetica di provvigione massima è del 36%. Il valore complessivo stimato dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della di tutte le facoltà di cui all’art. 4 del capitolato, ex art. 57, co. 5, lett. b) del Codicecapitolato (ripetizione servizi analoghi e proroga tecnica), è dato dall’importo annuale massimo presunto moltiplicato per i tre anni di eventuale durata complessiva del contratto, pari a € 830.158,60=, risultante dall’importo stimato dell’appalto per il servizio di che trattasi per l’intero periodo contrattuale (3 anni), oltre l’eventuale ulteriore periodo massimo di 24 mesi di ripetizione del servizio. 772.185,16=. Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all’affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l’intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall’art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento. Si applica l’art. 311 D.P.R. 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”. Il Broker si impegna a versare al Comune di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo alla stipula del presente contratto, l’importo della sponsorizzazione eventualmente offerta in sede di gara, per ciascun anno di durata del contratto, ivi compresa l’ulteriore durata in caso di ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 4 co. 2.
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CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI. L’espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di FirenzeAnzio, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica, e inserite nei capitolati stessi. Il Comune di Firenze Anzio non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Firenze Anzio in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. In ogni caso, la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Anzio, non potrà essere maggiore dell’importo complessivo offerto in sede di gara, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi attuali indicati nell’art. 3 del presente capitolato. Qualora, nel corso del servizio, l’ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato, che comportino, per effetto dell’applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore rispetto all’importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell’offerta economica, per anno di incarico. La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Sarà onere del Broker predisporre, d’intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative. L’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale. L’importo stimato dell’appalto per la durata di 3 annuale presunto del servizio è quantificato in € 498.095,16=. 28.899,30. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (v. tabella art. 3) di cui alla gara espletata nell’anno 2013 per numero 8 lotti e nell’anno 2014 per la sola polizza RCT/O la percentuale ipotetica massima di provvigione del 710% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA e KaskoRCA, incendio, furto autoveicoli Amministratori e dipendenti per le quali la quale la percentuale ipotetica di provvigione massima è del 37%. Il valore complessivo stimato dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della di tutte le facoltà di cui all’art. 4 del capitolato, ex art. 57, co. 5, lett. b) del Codicecapitolato (ripetizione servizi analoghi e proroga tecnica), è dato dall’importo annuale massimo presunto moltiplicato per i tre anni di eventuale durata complessiva del contratto, pari a € 830.158,60=, risultante dall’importo stimato dell’appalto per il servizio 86.697,90. Non sussistono rischi di che trattasi per l’intero periodo contrattuale (3 anni), oltre l’eventuale ulteriore periodo massimo di 24 mesi di ripetizione del serviziointerferenza. Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all’affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l’intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall’art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento. Si applica l’art. 311 D.P.R. 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”. Il Broker si impegna a versare al Comune di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo alla stipula del presente contratto, l’importo della sponsorizzazione eventualmente offerta in sede di gara, per ciascun anno di durata del contratto, ivi compresa l’ulteriore durata in caso di ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 4 co. 2.
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Samples: Consulting and Brokerage Agreement
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI. L’espletamento L’affidamento del servizio in oggetto non comporterà oneri diretti per il Comune di Firenzecomporta a carico dell’Amministrazione Comunale alcun onere finanziario, presentidiretto, futuriné presente, né futuro, per compensi compensi, rimborsi o per rimborsi, quant’altro in esecuzione del servizio in quanto la prestazione del il Broker sarà remunerataremunerato, secondo consolidata prassi come consuetudine di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, entro i limiti indicati all’interno dell’offerta economica, e inserite nei capitolati stessicompagnie assicurative con le quali l’Amministrazione Comunale sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo. Il Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune di Firenze Assisi non risponderà in alcun modo ritenga di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Firenze in ragione delle polizze procedere alla stipula dei contratti di assicurazione vigenti ovvero in caso di gara deserta. In caso di passaggio del servizio di Xxxxxxxxxxx da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall’Assemblea dell’Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all’amministrazione comunale. La remunerazione viene calcolata applicando le percentuali di provvigione utilizzate per le coperture assicurative in corso nella misura del 10% (dieci percento) per tutte le polizze, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale di provvigione è pari al 5% (cinque percento). Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o di quelle che verranno eventualmente stipulate. all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi. Il Broker non potrà esigere dalle Società di assicurazioneassicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara. La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento Al fine di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Sarà onere del Broker predisporre, d’intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L’Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative. L’importo garantire trasparenza l’importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno dovrà essere sempre espressamente indicate indicato in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate riportato nel testo contrattuale. Nell’ipotesi Sarà onere del broker predisporre adeguata “clausola broker” da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi. L’Amministrazione Comunale non risponderà in cui l’Amministrazione non ritenga alcun modo di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d’appalto non pervengano a buon fine con l’aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunaleeventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione. L’importo Il valore stimato dell’appalto a base di gara per la durata di 3 quattro anni è quantificato in di € 498.095,16=. Il suddetto valore 96.955,20 ed è stato stimato calcolato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso (v. tabella art. 3) la percentuale ipotetica di provvigione annui imponibili l’aliquota massima del 75% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA e Kaskol’aliquota massima del 10% per rami diversi da RCA, incendio, furto autoveicoli Amministratori e dipendenti moltiplicato per le quali la percentuale ipotetica di provvigione è del 3%4 anni. Il valore complessivo stimato dell’appalto, nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 4 del capitolato, ex art. 57, co. 5, lett. b) del Codice, è pari a € 830.158,60=, risultante dall’importo stimato dell’appalto per il servizio di Si fa presente che trattasi per l’intero periodo contrattuale (3 anni), oltre l’eventuale ulteriore periodo massimo di 24 mesi di ripetizione del servizio. Gli importi l’importo come sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di indicato non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all’affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l’intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall’art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Amministrazione rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i quali lo stesso avrà prestato servizi assicurativi dell’Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all’Anac e per la propria intermediazione in fase di affidamento. Si applica l’art. 311 D.P.R. 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”. Il Broker si impegna a versare al Comune di Firenze, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo alla stipula del presente contratto, l’importo determinazione della sponsorizzazione eventualmente offerta in sede di gara, per ciascun anno di durata del contratto, ivi compresa l’ulteriore durata in caso di ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 4 co. 2cauzione definitiva.
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Samples: Brokerage Agreement