INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 8.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per un qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il comune o l’Aggiudicatario dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. In caso di interruzione totale, non prevedibile dell’attività scolastica per la quale non sia stata data comunicazione all’Aggiudicatario con un anticipo di almeno 24 ore, il Comune riconosce all’Aggiudicatario un equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura prevista, calcolata sul numero dei pasti serviti il giorno precedente all’interruzione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti; per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell’aggiudicatario come del Comune, che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali (di straordinaria violenza), guerre, sommosse, disordini civili. L’interruzione del servizio da parte dell’impresa Aggiudicataria per motivi igienico-sanitari darà luogo a responsabilità grave.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti. Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o cessare completamente l'attività del Servizio. In caso di cessazione dell'attività del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni e rispetterà i diritti degli Utenti relativi all’utilizzo continuato del prodotto e/o al risarcimento, secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s’impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’ACKV s’impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Salvo i casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito, la mancanza del servizio può essere giustificata solo da eventi di forza maggiore, da guasti o da manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio. In tali casi l’ACKV assicura, comunque, un pronto intervento ed il massimo impegno nell’esecuzione dei lavori di riparazione e l'eventuale approntamento di sistemi di approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio. Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio con garanzia di portata e pressione, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l’ACKV avrà, in ogni caso la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. L’ACKV s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative. I casi presi in considerazione sono i seguenti: In caso di sciopero dei dipendenti dell’O.E.A., la Stazione appaltante deve essere avvisata con congruo anticipo; deve comunque essere garantita la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate tra l’O.E.A. e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi, la cui composizione deve essere concordata con la Stazione Appaltante. In tal caso il prezzo del cestino o del pasto freddo sarà pari alla metà del costo del pasto pronto. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, del personale comunale, educativo ecc. le Direzioni Didattiche provvederanno a darne comunicazione alla Stazione appaltante e all’OEA con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso l’OEA non potrà pretendere alcun indennizzo di sorta. In via straordinaria sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture di produzione, che non permettano lo svolgimento del servizio. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra l’O.E.A. e la Stazione Appaltante, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi. In tal caso il prezzo del cestino o del pasto freddo sarà pari alla metà del costo del pasto pronto. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’O.E.A., che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi – verificatisi presso la BNL – che determinano impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata erogazione del Servizio regolato dal presente contratto. BNL darà comunicazione della mancata erogazione non appena possibile.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’attività di sportello non potrà essere per alcun motivo sospesa: dovranno essere sempre e comunque garantite almeno due risorse operanti (front office/back office); eventuali assenze a qualsiasi titolo dovranno essere comunicate al Servizio SUAPE con congruo anticipo anche se per un giorno ed in ogni caso dovrà essere sempre presente la risorsa sostituiva; l’inosservanza di tale regola comporterà l’applicazione delle sanzioni previste da apposito contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria e in caso di reiterata inadempienza la rescissione dello stesso.