INTERRUZIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto. 11.2 Nel caso in cui Vodafone rilevi che apparati e/o applicazioni in uso al Cliente provochino perdita di dati o danni alle proprie infra- strutture e/o alle proprie componenti software, o a quelle di terzi (ivi inclusi altri clienti di Vodafone), Vodafone stessa si riserva il diritto di interrompere immediatamente il Servizio dandone notizia al Cliente. Saranno inoltre addebitati a quest’ultima o le conseguenze patrimoniali qualora imputabili ad una condotta illegittima del Cliente. 11.3 Vodafone avrà altresì la facoltà di interrompere il Servizio in caso di interventi di manutenzione straordinaria dandone previa comunicazione al Cliente.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti. Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o cessare completamente l'attività del Servizio. In caso di cessazione dell'attività del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni e rispetterà i diritti degli Utenti relativi all’utilizzo continuato del prodotto e/o al risarcimento, secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 8.1. Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione. 8.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASL territorialmente competente. 8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. 8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici. Il Gestore s’impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per un qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il comune o l’Aggiudicatario dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. In caso di interruzione totale, non prevedibile dell’attività scolastica per la quale non sia stata data comunicazione all’Aggiudicatario con un anticipo di almeno 24 ore, il Comune riconosce all’Aggiudicatario un equo indennizzo non superiore comunque al 30% del valore della fornitura prevista, calcolata sul numero dei pasti serviti il giorno precedente all’interruzione. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti; per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell’aggiudicatario come del Comune, che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali (di straordinaria violenza), guerre, sommosse, disordini civili. L’interruzione del servizio da parte dell’impresa Aggiudicataria per motivi igienico-sanitari darà luogo a responsabilità grave.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. I servizi oggetto dell’appalto, escluso il servizio di gestione del bar interno al municipio, sono da considerarsi ad ogni effetto connessi a servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e successive modifiche). Pertanto, in caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice, l’Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque non appena la ditta abbia conoscenza dell’indizione dello sciopero stesso. La ditta, in caso di impossibilità comprovata alla normale erogazione del servizio, si impegnerà a fornire un cestino freddo, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione comunale. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la ditta appaltatrice si impegnerà comunque a definire con l’Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o “factum principis” o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione. 9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all’A.S.L. 9.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività. 9.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi – verificatisi presso la BNL – che determinano impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata erogazione del Servizio regolato dal presente contratto. BNL darà comunicazione della mancata erogazione non appena possibile.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. L’attività di sportello non potrà essere per alcun motivo sospesa: dovranno essere sempre e comunque garantite almeno due risorse operanti (front office/back office); eventuali assenze a qualsiasi titolo dovranno essere comunicate al Servizio SUAPE con congruo anticipo anche se per un giorno ed in ogni caso dovrà essere sempre presente la risorsa sostituiva; ’inosservanza di tale regola comporterà l’applicazione delle sanzioni previste da apposito contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria e in caso di reiterata inadempienza la rescissione dello stesso;