ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE
ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE
XXXXX XXXXX XXXXX INTRAEUROPEA PER LO SVILUPPO DELLA CARRIERA
III. 1 – Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni:
1. Accordo: l'accordo scritto concluso tra il beneficiario e il ricercatore a norma dell'articolo III.3.
2. Luogo di origine: il luogo in cui il ricercatore risiedeva o svolgeva la propria attività principale alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta, a meno che il ricercatore abbia risieduto o abbia svolto la propria attività principale in tale luogo per meno di 12 mesi immediatamente prima della data in questione. In tal caso, il luogo di origine è la capitale del paese di cui il ricercatore ha la cittadinanza. Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, il luogo di origine è la capitale del paese in cui il ricercatore ha risieduto per il periodo più lungo nel quinquennio che ha preceduto il termine ultimo di presentazione della proposta.
3. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore
ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.3, par. 1, lettera g).
4. Piano personale di sviluppo della carriera: piano elaborato dal ricercatore insieme allo scienziato che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca e indicante le sue esigenze di formazione (ivi comprese le competenze complementari) e gli obiettivi scientifici, nonché le misure previste per conseguire tali obiettivi e una descrizione delle sue attività di formazione alla ricerca.
5. Ricercatore: il ricercatore indicato nell'allegato I, assunto dal beneficiario per beneficiare delle attività di formazione alla ricerca del progetto.
6. Attività di formazione alla ricerca: le attività connesse con la formazione alla ricerca e lo sviluppo della carriera, indicate nell'allegato I, delle quali il ricercatore deve usufruire nell'ambito del progetto.
PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 1 - ESECUZIONE E PRESTAZIONI DA FORNIRE
III.2 – Obblighi delle parti
Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario:
a) conclude un accordo con il ricercatore a norma dell'articolo III.3 e ospita il ricercatore per i periodi specificati nell'allegato I e nell'accordo, incaricando lo scienziato indicato nell'allegato I di fungere da supervisore delle attività di formazione alla ricerca per l'intera durata del progetto;
b) garantisce al ricercatore la copertura previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti nel paese del beneficiario o una forma di tutela previdenziale adeguata per livello e portata; in particolare, il ricercatore deve poter usufruire di tale tutela previdenziale ovunque svolga le attività di formazione alla ricerca;
c) garantisce al ricercatore, ovunque svolga le attività di formazione alla ricerca, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
d) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all'accordo di cui all'articolo III.3;
e) provvede affinché, al momento dell'assunzione, il ricercatore rediga un piano personale di sviluppo della carriera insieme allo scienziato, indicato nell'allegato I, che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca e affinché il ricercatore segua nell'ambito del progetto una formazione della durata indicata nell'accordo e nell'allegato I, conformemente a quanto previsto dal suo piano personale di sviluppo della carriera;
f) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle necessità;
g) fornisce al ricercatore un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità del paese del beneficiario;
h) adotta misure atte a garantire che, al termine del progetto, il ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione;
i) contatta il ricercatore due anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione;
j) registra e tiene aggiornati, per almeno tre anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti del ricercatore;
k) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere h) e i) e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera j);
l) informa la Commissione di qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del
progetto e sui diritti della Comunità e di qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni
di partecipazione indicate nelle regole di partecipazione, nel regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione del contratto, inclusi:
- qualsiasi cambiamento di controllo;
- qualsiasi modifica significativa dell'accordo o del piano personale di sviluppo della carriera;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni utilizzate come base per la selezione del
ricercatore;
- il congedo parentale a richiesta del ricercatore e le relative implicazioni ai sensi della legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo III.3, par. 1, lettera g), in particolare per quanto attiene alla durata, alle implicazioni finanziarie e agli obblighi giuridici e contrattuali che incombono al beneficiario durante il periodo in questione.
III. 3 – Rapporto tra beneficiario e ricercatore
1. L'accordo determina, a norma della convenzione di sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di formazione alla ricerca e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto.
Il ricercatore elabora un piano personale di sviluppo della carriera insieme allo scienziato, indicato nell'allegato I, che funge da supervisore delle sue attività di formazione alla ricerca.
Sono allegati all'accordo la convenzione di sovvenzione e le sue eventuali modifiche, nonché il piano personale di sviluppo della carriera. L'accordo deve essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, par. 3.
Entro 20 giorni dall'assunzione del ricercatore, il beneficiario trasmette alla Commissione una dichiarazione attestante la conformità dell'accordo con la convenzione di sovvenzione secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione.
L'accordo indica in particolare:
a) il nome dello scienziato che funge da supervisore delle attività di formazione alla ricerca di cui all'allegato I;
b) gli importi che il ricercatore ha diritto di ricevere dal beneficiario a norma della presente convenzione di sovvenzione e le modalità di pagamento degli importi dovuti al ricercatore;
c) eventuali ulteriori contributi versati dal beneficiario al ricercatore ai fini del progetto e le modalità di pagamento di tali importi;
d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica;
e) il fatto che il ricercatore, per le proprie attività di formazione alla ricerca, non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario a norma delle lettere b) e c);
f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro;
g) la legge applicabile all'accordo;
h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell'articolo III.2, lettera b);
i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base alle regole interne in vigore presso il beneficiario;
j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle attività di formazione alla ricerca, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, con l'autorizzazione preventiva della Commissione;
k) la descrizione e il calendario di svolgimento delle attività di formazione alla ricerca se esse sono suddivise in periodi separati;
l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere b) e c) e dall'articolo III.9, par. 1, lettera a) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo;
m) i luoghi, indicati nell'allegato I, in cui si svolgeranno le attività di formazione alla ricerca;
n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, quali ad esempio:
- qualsiasi modifica dell'accordo e/o del piano personale di sviluppo della carriera;
- qualsiasi modifica relativa alle informazioni utilizzate come base per l'assegnazione della borsa Xxxxx Xxxxx intraeuropea per lo sviluppo della carriera;
- una gravidanza o una malattia che incida direttamente sull'esecuzione del progetto;
o) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, nel corso dello svolgimento delle attività di formazione alla ricerca e per quello successivo, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III. 6, 7, 10 e 11;
p) l'impegno da parte del ricercatore di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2, lettere h) e i);
q) l'impegno da parte del ricercatore di tenere informato il beneficiario delle eventuali variazioni dei propri recapiti per i tre anni successivi alla conclusione del progetto;
r) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere ricevuto il sostegno della Comunità attraverso una borsa Xxxxx Xxxxx intraeuropea per lo sviluppo della carriera in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma dell'articolo III.7.
2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b) saranno basate sul principio dei versamenti mensili posticipati, a meno che ciò sia in contrasto con la legge applicabile di cui al paragrafo 1, lettera g). Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin
dalla sua nomina e la corresponsione entro la fine del progetto di tutti gli importi a favore del ricercatore.
III. 4 – Sospensione e proroga del progetto
1. In aggiunta al disposto dell'articolo II.7, par. 2, il beneficiario può proporre di sospendere parzialmente o interamente il progetto per motivi personali, familiari (compreso un congedo parentale) o professionali riguardanti il ricercatore e non previsti nell'allegato I. Quando tale richiesta di sospensione non comporti una proroga superiore al 30% della durata del progetto indicata all'articolo 2 della convenzione di sovvenzione, essa si considera approvata in assenza di risposta da parte della Commissione entro 45 giorni. La richiesta di sospensione da parte del beneficiario deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari. La proroga del progetto avrà la stessa durata della sospensione. La stessa regola vale, mutatis mutandis, in caso di richiesta di proroga della durata del progetto motivata da una modifica dello status come indicato al paragrafo 5 del presente articolo.
2. In caso di richiesta di sospensione per congedo parentale accompagnata da una richiesta di adeguamento del contributo finanziario della Comunità, la richiesta deve essere presentata dal beneficiario corredata dei documenti giustificativi necessari. La Commissione può stabilire di adeguare il contributo finanziario della Comunità a seconda delle esigenze specifiche. Calcolato su base mensile, il contributo non supererà la differenza fra la compensazione che il ricercatore riceve dal regime di previdenza sociale indicato all'articolo III.3, par. 1, lettere g) e h) e l'importo del contributo di cui all'articolo III.9, par. 1, lettera a). L'assenza di risposta da parte della Commissione entro 45 giorni non equivale a un'approvazione della richiesta. In caso di risposta positiva gli aspetti finanziari della proroga saranno definiti con una modifica della convenzione di sovvenzione.
3. Il beneficiario informa il ricercatore della decisione della Commissione.
4. Nel caso di sospensione dell'attività di formazione alla ricerca convenuta dalla Commissione nel corso dell'esecuzione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 durante il quale ha inizio la sospensione è automaticamente esteso per l'intera durata della sospensione. Di conseguenza, l'inizio del o dei periodi successivi è rinviato e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa automaticamente di conseguenza.
5. Nel caso di un cambiamento di status relativo al tempo dedicato al progetto da parte del ricercatore (da/a una posizione a tempo pieno a/da una posizione a tempo parziale oppure un cambiamento nella percentuale del tempo parziale) convenuto dalla Commissione durante l'attuazione del progetto, il periodo di relazione di cui all'articolo 3 nel quale ha inizio il cambiamento di status e il/i periodi/i successivo/i nei quali ha luogo, è automaticamente esteso (o ridotto) in proporzione. La durata aggiornata del o dei periodi di relazione interessati sarà basata su un periodo di relazione standard di 12 mesi corrispondente a un impiego a tempo pieno. Di conseguenza, l'inizio del/dei periodo/i interessato/i è rinviato (o anticipato) e la durata del progetto fissata all'articolo 2 è estesa (o ridotta) automaticamente di conseguenza.
III. 5 – Elementi da fornire nell'ambito del progetto
In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo II.4, il beneficiario trasmette una relazione intermedia per valutare i progressi delle attività di ricerca.
Lo scienziato, indicato nell'allegato I, che funge da supervisore e il ricercatore firmano la relazione intermedia e le relazioni finali di attività.
III. 6 – Riservatezza
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario, come previsto all'articolo II.8.
III. 7 – Pubblicità
Il beneficiario garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e adempia agli stessi obblighi del beneficiario, come previsto all'articolo II.11.
SEZIONE 2 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE E RESPONSABILITÀ
III. 8 – Risoluzione della convenzione di sovvenzione
Oltre che nelle circostanze previste dall'articolo II.33, la Commissione può risolvere la
convenzione di sovvenzione nei casi seguenti:
a) quando, per qualsiasi motivo, il ricercatore non sia più in grado di continuare a lavorare nell'ambito del progetto;
b) quando l'accordo tra il beneficiario e il ricercatore decada per inosservanza degli obblighi da esso previsti;
c) quando il ricercatore abbia reso dichiarazioni false di cui può essere ritenuto responsabile o abbia intenzionalmente nascosto informazioni importanti al fine di ottenere il contributo finanziario della Comunità o di usufruire di altri vantaggi previsti dalla convenzione di sovvenzione.
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
III. 9 – Costi ammissibili
I costi possono essere imputati alla convenzione di sovvenzione, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II.
In particolare, i costi relativi alle attività di formazione alla ricerca svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito.
1. Spese ammissibili per le attività svolte dal ricercatore:
L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente per i ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dal beneficiario al ricercatore.
I relativi importi di riferimento del programma di lavoro sono stabiliti prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno del ricercatore nell'ambito del progetto. In caso di assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto.
L'importo forfettario stabilito nell'allegato I per il ricercatore è composto dalle voci indicate di seguito:
a) Un'indennità mensile di soggiorno, conformemente all'allegato I.
Per permanenze più lunghe, il beneficiario assume il ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro, salvo nei casi adeguatamente documentati in cui la regolamentazione nazionale vieta questa possibilità. Per permanenze più brevi, il beneficiario può optare tra l'assunzione del ricercatore nell'ambito di un contratto di lavoro o con una borsa a importo fisso. Gli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro comprendono tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto della presente convenzione di sovvenzione. Quando non è possibile offrire un contratto di lavoro, il beneficiario assume il ricercatore con una modalità contrattuale equivalente ad una borsa a importo fisso a condizione che ciò sia compatibile con la legislazione applicabile del beneficiario e che sia garantita al ricercatore l'adeguata copertura previdenziale, non necessariamente pagata con la borsa.
b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito:
- Un'indennità mensile di mobilità, conformemente all'allegato I, che tiene conto della situazione familiare del ricercatore alla data stabilita come termine ultimo di presentazione della proposta. Per avere diritto a un'indennità di mobilità il ricercatore deve effettuare un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività di formazione alla ricerca o entro un periodo inferiore a 12 mesi prima del termine ultimo di presentazione della proposta.
Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività di formazione alla ricerca, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità si applicano i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro in vigore al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
La Commissione si riserva il diritto di applicare alle convenzioni di sovvenzione in corso le revisioni dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro, in caso di un aumento di tale coefficiente pari o superiore al 10%. Gli adeguamenti finanziari necessari del contributo finanziario della Comunità saranno effettuati al momento del pagamento finale.
- Per ciascun periodo di 12 mesi e per il periodo residuo inferiore a 12 mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità beneficerà inoltre di un'indennità di viaggio calcolata sulla base dalla distanza tra il proprio luogo di origine e la sede del beneficiario presso la quale svolge le attività di formazione alla ricerca. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.
c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum in conformità dell'allegato I, se il
ricercatore si dedica alle attività di formazione alla ricerca per almeno un anno.
d) Un contributo, in conformità dell'allegato I, a copertura degli altri costi connessi alla partecipazione del ricercatore al progetto a seconda della natura delle attività previste dal progetto. Tale indennità sarà gestita dal beneficiario e sarà utilizzata per costi direttamente connessi al ricercatore.
I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito:
2. Contributo alle attività svolte dal beneficiario
b) Rimborso dei costi per le attività di gestione del progetto: al progetto non può essere imputata una quota del contributo della Comunità superiore al 3%.
3. Costi indiretti
Un tasso forfettario del 10% dei costi ammissibili diretti, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non vengono utilizzate nei locali del beneficiario, può essere addebitato alla convenzione di sovvenzione per coprire i costi indiretti del progetto.
In deroga all'articolo 4.2, i trasferimenti di stanziamento dalle indennità assegnate per le attività svolte dal ricercatore agli importi attribuiti per le attività svolte dal beneficiario non sono autorizzati.
PARTE C – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
III. 10 – Diritti di accesso
Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di formazione alla ricerca nell'ambito del progetto.
III. 11 – Impegni incompatibili o limitativi
Il beneficiario informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso.