Common use of COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE Clause in Contracts

COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL. L’ Ente Bilaterale Nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento. Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL. Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente articolo 2 circa le modalità di partecipazione e/o per la confluenza nell’Ente Bilaterale Nazionale di settore degli “Enti Bilaterali di Area professionale” già costituiti, le parti, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli

COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale di settore set- tore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali pro- fessionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNLccnl. L’ Ente Bilaterale Nazionale L’Ente bilaterale nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento. Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNLccnl. Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente articolo art. 2 circa le modalità di partecipazione e/o per la confluenza nell’Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale di settore degli “Enti Bilaterali di Area professionale” già costituiti, le parti, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo art. 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all’Ente Bilaterale Nazionale bilaterale nazionale di Settore.

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