Costo ammissibile e riconosciuto Clausole campione

Costo ammissibile e riconosciuto. Il costo ammissibile e riconosciuto è la minor somma risultante dalla verifica effettuata dal Comune tra il costo dell’intervento e il costo convenzionale definiti come segue: o costo dell’intervento come risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi vigente al momento del deposito del progetto in Comune al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile; e o costo convenzionale pari all’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale per la superficie complessiva dell’unità immobiliare (ai sensi dell’art. 3, comma 2 delle Ord. nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi). Il costo convenzionale è un parametro stabilito dalle ordinanze commissariali per porre un tetto al contributo concedibile e varia in funzione della superficie complessiva dell’unità immobiliare. Il costo è stabilito in misura variabile per superfici fino a mq 120, per le superfici oltre i mq 120 e fino a mq 200 e per quelle oltre i 200 metri quadrati. Calcolo Costo Convenzionale per edifici con danno B o C: • 370 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva minore o uguale a 120 mq • 200 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 120 mq e minore o uguale a 200 mq • 100 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 200 mq Calcolo Costo Convenzionale per edifici con danno E leggero (E0): • 800 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva minore o uguale a 120 mq • 650 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 120 mq e minore o uguale a 200 mq • 550 Euro/mq + IVA x Superficie complessiva maggiore a 200 mq Costo Convenzionale (elencato nella Tabella n. 4, riferito al livello operativo dell’edificio) + IVA x Superficie complessiva🡪 per edifici con danno E pesanti (E1, E2, E3) Costo parametrico Livello operativo E0 Livello operativo E1 Livello operativo E2 Livello operativo E3 Fino a 120 mq. 800 1000 1250 1450 Oltre 120 e fino a 200 mq. 000 000 0000 1200 Oltre 200 mq. 550 700 850 1000 L’IVA è una tassa calcolata attraverso una aliquota variabile in funzione della categoria merceologica del bene o servizio ceduto ed eventuali condizioni particolari di venditore ed acquirente. Essendo il “costo convenzionale” previsto nelle ordinanze un modo per calcolare un contributo e non un bene o servizio, tale voce non è tra quelle censite dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco delle aliquote IVA del DPR 633/1972. Per questa ragione, convenzionalmente, viene applicata allo stesso “costo convenzionale” l'aliquota IVA prevista per "prestazioni...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).