Spese tecniche Clausole campione

Spese tecniche. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi è calcolato sull’importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali ed approvato con il Decreto n. 53/2014 e viene loro erogato direttamente dall’Istituto di Credito in base all’avanzamento dei lavori. Il contributo concorre a compensare le prestazioni tecniche richieste elencate nel citato Decreto. Per la corretta ripartizione del contributo riguardante le prestazioni tecniche (suddivise nelle varie categorie e fasi prestazionali), si faccia riferimento alle indicazioni riportate nel Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 31 Ottobre 2013. Qualora richiesto all’atto di presentazione della domanda, l’anticipo può essere erogato all’atto di assegnazione del contributo secondo le modalità indicate nel successivo punto 14. Anche per le domande depositate prima dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 119/2013 e per le quali non si è ancora proceduto alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, l’erogazione all’atto di assegnazione del contributo avviene comunque con le modalità indicate al successivo punto 14. Si precisa che i compensi spettanti ai professionisti per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino degli edifici danneggiati dal sisma, sono regolati tra le parti da appositi contratti/convenzioni di carattere privatistico che disciplinano anche l’erogazione degli oneri fiscali e previdenziali mentre il contributo concesso per tali prestazioni non può superare quello previsto nel Protocollo d’intesa approvato con Decreto n. 53/2014.
Spese tecniche. B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 6 805,65 B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 1 540,00 B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA € 54 020,37 B.2.4 acquisizione aree o immobili B.2.5 oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA) B.2.6 accantonamento B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni B.2.7.1 Progetto arch € 150 000,00 B.2.7.2 progetto str e impianti B.2.7.3 coord sic prog B.2.7.4 DL e Coord Sic Esec sommano:
Spese tecniche. € …….,00 Progettazione definitiva - € ……,00 Progettazione esecutiva e redazione del piano sicurezza - € …..,… - € ……,… CNPAIA su Direzione oneri progettazione Lavori - € ….,…. CNPAIA su Direzione Lavori - € ….,… Collaudi - € ….,…. CNPAIA su collaudi
Spese tecniche. Le spese tecniche sostenute dall’Amministrazione per la preparazione della gara di Appalto, ammontano a 18.000,00 € + IVA di legge, e dovranno essere versate dall’Aggiudicatario all’atto della stipula del Contratto d’Appalto. Si precisa che per il rimborso delle suddette spese tecniche l’Amministrazione non emetterà fattura per mancanza del presupposto soggettivo dell’esercizio d’Impresa (artt.1 e 4 del DPR 26/10/1972, n.633). L’IVA pagata viene comunque chiesta a rimborso rappresentando un costo per l’Amministrazione.
Spese tecniche. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale.
Spese tecniche. Sommano Capo A € totale B.1 €
Spese tecniche. 4.1) Direzione Lavori, misura e contabilità , Coordinatore Sicurezza in fase di 4.2) Verifiche e Collaudo tecnico amministrativo 4.3) Personale tecnico interno e RUP (2%)
Spese tecniche. 1. Sono poste a carico dell'acquirente tutte le spese tecniche sostenute o da sostenere per l'espletamento delle procedure indispensabili per addivenire alla stipula dell'atto notarile di compravendita. 2. I trasferimenti di beni immobili a favore di fondazioni e società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 275, della legge 311/2004.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Specifiche tecniche (art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. 7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

  • PRESCRIZIONI TECNICHE 1. Sono escluse di norma le somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere, mediante la stipula di un contratto ad uso occasionale e provvisorio, a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti. 2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura. 3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti forniti di misuratore, nel numero richiesto. Tale uso è destinato esclusivamente per il riempimento di vasche di accumulo a servizio di sistemi antincendio; pertanto, per la realizzazione degli allacciamenti, l’utente deve aver realizzato preventivamente un impianto antincendio autorizzato e conforme alle normative vigenti, e deve provvedere nel fornire documentazione e certificazioni in merito. 4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede. 5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni. 6. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione. A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate nel Capo VIII “Autorizzazione allo scarico” del presente Regolamento.

  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA

  • Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)