COVELCO. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0.10% a carico del datore di lavoro e per lo 0.10% a carico del lavoratore, che dovrà essere versata presso un Ente incaricato della riscossione. Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Lavoro Collettive (COVELCO). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote COVELCO l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata r.r. al CST competente. NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore. Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
COVELCO. Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0.10% a carico del datore di lavoro e per lo 0.10% a carico del lavoratore, che dovrà essere versata presso un Ente incaricato della riscossione. Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Lavoro Collettive (COVELCO). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Conseguentemente , conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”. Del mancato pagamento delle quote COVELCO l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata r.r. al CST competente. NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore. Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.
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