VISTI Clausole campione

VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
VISTI il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; - la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle deliberazioni dell’Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; - la legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; - la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; - la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; -la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 64 del 4 ottobre 2022, con cui è stato conferito al Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Latella, l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; - la Deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e, in particolare l’articolo 21; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; • la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; • il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP; • la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; • il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; • il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure • il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; • il decreto-le...
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla ve...
VISTI la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che all’articolo 2, comma 2, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali”; - il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. - la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”, che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTI i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;