VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
VISTI il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del CESE, 19.6.2019-20.6.2019; la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013; la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021; il Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 del 5/03/2020; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 /2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e, in particolare l’articolo 21; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; • la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; • il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP; • la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; • il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; • il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure • il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; • il decreto-le...
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che all’articolo 2, comma 2, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali”; - il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. - la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”, che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;
VISTI il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per brevità, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; - il comma 2 del predetto articolo 2 del CAD che stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle società a controllo pubblico,..”; - l’articolo 5 del CAD che prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; - l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, ai sensi del quale “Per favorire la diffusione di servizi in - il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei - l’articolo 64-bis del CAD che al comma 1 prevede che “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, - il comma 1-quater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f), n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, ...
VISTI la legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6; - la legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, che ha previsto le modalità e le condizioni per il conferimento dell’autonomia scolastica alle scuole statali di ogni ordine e grado; - il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della suddetta legge n. 59/1997 che, tra l’altro, finalizza l’autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i; - il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; - i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - la Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010 che, attraverso l’iniziativa Agenda Digitale Europea, promuove il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020, finalizzati a migliorare le prestazioni dell’Unione Europea nei campi dell’istruzione, della ricerca/innovazione e della società digitale; - il documento della Commissione Europea 26 agosto 2010, concernente l’Agenda Digitale Europea, avente come principale obiettivo il raggiungimento di vantaggi socioeconomici sostenibili grazie ad un mercato digitale unico; - la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 10...
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTI gli atti del procedimento;