VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
VISTI il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del CESE, 19.6.2019-20.6.2019; la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013; la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021; il Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 del 5/03/2020; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 /2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e, in particolare l’articolo 21; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; • la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; • il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP; • la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; • il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; • il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure • il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; • il decreto-le...
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; gli artt. 1, comma 3, e 5, commi 1 e 7 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; la L.R. 14/2006 e ss.mm.ii.; - la Deliberazione di Giunta regionale n. 28/18 del 17.07.2013 con la quale è stato istituito il Museo dell’artigianato e del design “Xxxxxxx Xxxxxxxx”; - la Deliberazione di Giunta regionale n. 9/24 del 22.02.2019 con la quale è stato istituito il Museo per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo; - la Deliberazione di Giunta regionale n. 11/15 del 28.02.2017 avente ad oggetto “Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione delle economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 67/34 del 29.12.2015; - la Deliberazione di Giunta regionale n. 48/36 del 17.10.2017 avente ad oggetto “Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali. Riprogrammazione delle economie dell’intervento SarBF-01a. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 67/34 del 29.12.2015 e della n. 11/15 del 28.02.2017. Rimodulazione della somma di € 1.500.000,00” che prevede tra l’altro la realizzazione dell’intervento “Museo per l’artigianato ed il design dedicato ad Xxxxxxx Xxxxxxxx” nonché del “Museo per l’arte del Novecento e del Contemporaneo di Sassari”; Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport - la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/6 del 31.07.2019 che assicura la copertura finanziaria dell’intervento per il “Museo per l’artigianato ed il design Xxxxxxx Xxxxxxxx”, nonché per il “Museo per l’arte del Novecento e del contemporaneo di Sassari”; - l'art. 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; - le Parti intendono mettere a disposizione reciprocamente le proprie competenze e risorse per cooperare ai fini della realizzazione congiunta delle attività necessarie ai Musei sopra richiamati; - in data 29.11.2016 con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema museale n. 1254 prot. n. 20404 è stato approvato il progetto esecutivo culturale ed il progetto esecutivo di allestimento del “Museo per l’artigianato e il design intitolato ad Xxxxxxx Xxxxxxxx” e che, all’interno del succitato progetto è prevista la realizzazione del restauro dei Beni Ex ISOLA destinati all’allestimento museale e riguardanti n. 298 b...
VISTI l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; • la direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Linee Guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti; • la L. 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” con specifico riferimento agli artt. 18 ss. in materia di “Lavoro agile”; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale si stabilisce il superamento dell’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottato dalle autorità competenti; • il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, in attuazione dell’art. 1 comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, il quale ha disposto che le pubbliche amministrazioni riorganizzino il rientro in presenza del personale dipendente, demandando a queste ultime anche la regolamentazione, attraverso accordi individuali, dei rapporti dei dipendenti in lavoro agile, in attesa della contrattazione collettiva nazionale, senza che vi sia pregiudizio o riduzione della fruizione dei servizi, nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto. • le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sulle quali è stata espressa Intesa dalla Conferenza delle Regioni in data 16.12.2021; • la Circolare del 5.1.2022 sul Lavoro Agile del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Minis...
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; TENUTO CONTO che: – il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla ve...
VISTI gli atti del procedimento;