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VISTI Clausole campione

VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; gli esiti del Comitato Economico e Sociale Europeo – 544A Sessione plenaria del CESE, 19.6.2019-20.6.2019; la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna 2014/2020 approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 elaborato in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il Regolamento (UE) n. 1304/2013; la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21 settembre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10096 che approva determinati elementi del programma operativo POR Sardegna FSE per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sardegna in Italia CCI2014IT05SFOP021; il Programma Regionale di Sviluppo 2020 approvato con Deliberazione G.R. 9/15 del 5/03/2020; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27/03/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29/09/2015 avente ad oggetto “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 /2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 09/06/2015 e ss.mm.ii.;
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e, in particolare l’articolo 21; • la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; • la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino • il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; • il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP; • la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; • il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; • il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; • il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure • il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; • il decreto-le...
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale; - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; - il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; - la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione approvato con delibera dell’Autorità il 16 ottobre 2019, da ultimo modificato con delibera n. 682 del 6 ottobre 2021; - l’articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha istituito l’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico, e il successivo articolo 65, comma 1, che ha attribuito alla medesima Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; - i vigenti Statuto e Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa: - l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione del rischio sism...
VISTI il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; • la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; • il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, l’art. 2; • il Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, che estende gli obblighi comportamentali previsti per i dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l’Agenzia; • l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con Determinazione n. 257/2021 del 31 marzo 2021; • il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 340 del 5 agosto 2020 con il quale sono stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia; • l’art. 7, comma 0 xxx, xxx x.xxx. 000/0000 xxxxxxx “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne; • l’art. 1, comma 188, della L. n. 266/05, la cui applicazione ad AgID è stata confermata dalla nota prot. AgID n. 5036 del 28.04.2020 del Capo di Gabinetto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, trattandosi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica; • che, a seguito della ricognizione condotta internamente ad Agid nel mese di aprile 2021, non è stata individuata alcuna risorsa per i seguenti profili:
VISTI la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni; - il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che all’articolo 2, comma 2, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali”; - il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O. - la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”, che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTI gli atti del procedimento;