Common use of Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U. Clause in Contracts

Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.. La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi: • alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992); • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente 26 di 131 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto; • acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato; • acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap; • trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

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Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.. La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione Polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna aziendale UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) .“2.8.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi: - alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; , Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992); - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente 26 di 131 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto; - acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) ). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato; - acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap; SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) - trasferimento della proprietà del Xxxxxxx Veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

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Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.. La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione Polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) 2.9.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi: - alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; , Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicuratoAssicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasingleasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992); - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato Assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari cointestatari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato Assicurato tra persone coniugate, unite civilmente 26 di 131 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto; - acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) ). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato; - acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto 26 di 149 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap; - trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato Veicolo Assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato Assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato Assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società Società di persone o di capitali.

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Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.. La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione Polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna aziendale UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) .“2.9.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi: - alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; , Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, ,purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992); - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari cointestatari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente 26 di 131 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto; - acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) ). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato; 26 di 133 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) - acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap; - trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa; - trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società Società di persone o di capitali.

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Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.. La Società, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.9.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova Applicazione e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’Art. .2.9.1) delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi: • alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero; Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992); • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente 26 di 131 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto; • acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato; • acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap; • trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa; • trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

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