CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO. FORMA DELL’ASSICURAZIONE (Valido per le Garanzie INCENDIO e FURTO) a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro; c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro; d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. • VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO (Valido per le Garanzie INCENDIO e FURTO) La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina: per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Hai il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati da parte tua. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. • ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO (Valido per le Garanzie INCENDIO e FURTO) Se esageri dolosamente l’ammontare del danno, dichiari distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistri, occulti, sottrai o manometti cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. • RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE (Valido per le Garanzie INCENDIO e FURTO) Per la forma a “Xxxxx Xxxxxxx’, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su tua richiesta, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso puoi versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO. FORMA DELL’ASSICURAZIONE (Valido per le Garanzie “INCENDIO DEL CONTENUTO e “FURTO”)
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro;
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. • VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO (Valido per le Garanzie “INCENDIO DEL CONTENUTO e “FURTO”) La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina: per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Hai il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati da parte tua. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. • ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO (Valido per le Garanzie “INCENDIO DEL CONTENUTO e “FURTO”) Se esageri dolosamente l’ammontare del danno, dichiari distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistri, occulti, sottrai o manometti cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. • RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE (Valido per le Garanzie “INCENDIO DEL CONTENUTO e “FURTO”) Per la forma a “Xxxxx Xxxxxxx’, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridottirido tti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su tua richiesta, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso puoi versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
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Samples: Assicurazione Danni
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO. FORMA DELL’ASSICURAZIONE (Valido per tutte le Garanzie INCENDIO e FURTOGaranzie)
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro;
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. • VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO (Valido per tutte le Garanzie INCENDIO e FURTOGaranzie) S32_05_22 La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina: per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Hai il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati da parte tua. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. • ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO (Valido per tutte le Garanzie INCENDIO e FURTOGaranzie) Se esageri dolosamente l’ammontare del danno, dichiari distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistri, occulti, sottrai o manometti cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. • RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE (Valido per tutte le Garanzie INCENDIO e FURTOGaranzie) Per la forma a “Xxxxx Xxxxxxx’, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su tua richiesta, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso puoi versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
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