Criteri di liquidazione Clausole campione

Criteri di liquidazione. La copertura è valida sia che l’Assicurato risulti essere lavoratore sia che risulti essere Non Lavoratore. L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data della denuncia dell’Infortunio o della Malattia, secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata del Finanziamento coperta dal Contratto di Assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare: − certificazione del medico curante contenente la causa del Sinistro, la diagnosi e la prognosi; − in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, copia della Cartella clinica; − ultima dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata o il trasferimento (es. la Surroga) o l’Accollo dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del Sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento. Per data del Sinistro si intende la data di inizio dell’Inabilità Temporanea Totale certificata dal medico curante.
Criteri di liquidazione. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’ Assicurato od ai suoi eredi a termini della presente polizza, entro il termine di 20 giorni lavorativi, salva la necessità di ulteriori accertamenti in caso di presentazione di documentazione non completa, a partire dalla data di ricevimento della seguente documentazione : a) per le assicurazioni del rimborso delle spese di cura e delle rette dell'accompagnatore: cartella clinica, notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate; b) per ottenere l'indennità sostitutiva giornaliera è necessario produrre : documenti rilasciati dall'istituto di cura, da cui risultino la natura e l'esito della malattia o dell'infortunio e le date di inizio e termine del ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura o degenza ultimata. Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale della documentazione richiesta ad un ente assistenziale per ottenere dallo stesso un rimborso, a parziale deroga di quanto precede la Società effettua il pagamento dietro presentazione dl copia della documentazione suddetta e del documento comprovante il rimborso da parte dell'ente assistenziale. I rimborsi per le spese sostenute all'estero vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi. Gli importi dovuti a fronte dell'indennità sostitutiva giornaliera per ricoveri verranno sempre corrisposti in Italia ed in valuta italiana, nella misura da determinarsi a termini di polizza, anche se il ricovero sia avvenuto all'estero.
Criteri di liquidazione. L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Polizza su presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Il pagamento sarà effettuato a cura ultimata. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non ab- biano adottato l’euro come valuta, i rimborsi saranno eseguiti in Italia, al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. Limitatamente alla Malattia, qualora la stessa colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non è indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Nel corso del Contratto di Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie. Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata ac- certata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arreca- to dalla precedente condizione menomativa. In caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettuata entro 1 (uno) anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica. Se a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi del- la Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi, la valutazione dell’Invalidità Per- manente viene calcolata come se l’Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Criteri di liquidazione. La Società corrisponde:
Criteri di liquidazione. 3.1 – La società indennizza l’Assicurato che debba interrompere il soggiorno per uno degli eventi indicati in seguito a condizione che: - l’evento fosse imprevedibile al momento della prenotazione del soggiorno - l’interruzione sia determinata da questo evento - sia oggettivamente impossibile per l’assicurato continuare il soggiorno 3.2 - La società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito secondo quanto previsto alla Tabella dei Capitali assicurati di cui al precedente art. 2.2 (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica ed assicurativi) a partire dalla data di rientro. Ai fini del calcolo della quota si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. La Società indennizza in forma pro rata temporis i giorni di soggiorno con la seguente modalità: In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell’Assicurato, di un suo familiare, dell’unico Compagno di Viaggio o del contitolare dell’attività di impresa In forma totale In tutti gli altri casi 90% dell’importo dovuto 3.3 - La Società procede al rimborso di quanto contrattualmente dovuto a favore dell’assicurato se già pagato, o procede al pagamento diretto della struttura alberghiera qualora l’importo sia dovuto ma non ancora corrisposto, dietro presentazione di regolare estratto conto di penale da parte della struttura stessa.
Criteri di liquidazione. Nei casi di ricovero, Day Hospital o Day Surgery, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a degenza ultimata, previa presentazione alla Società della cartella clinica definitiva, in originale, indicante la natura e l’esito dell’infortunio, nonché il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura ovvero i giorni di degenza in regime di Day Hospital o Day Surgery. Nel caso di frattura ossea che non comporti gessatura, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa presentazione del referto comprovante la frattura e del certificato del medico con la prescrizione dei giorni di prognosi.
Criteri di liquidazione. Il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio/pratica successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
Criteri di liquidazione. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e ai controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione, produrre copia delle eventuali Cartelle Cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. In ogni caso, l’accertamento del grado di invalidità da Malattia viene effettuato non prima che siano tra- scorsi 6 (sei) mesi dalla data della denuncia e comunque entro e non oltre 12 (dodici) mesi da tale termine. L’accertamento del grado di Invalidità Permanente Totale sarà effettuato singolarmente per ciascuna Ma- lattia o Infortunio. Nel corso della copertura assicurativa, le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuo- ve Malattie o Infortuni. Nel caso, quindi, la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia o Infortunio, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente con- dizione menomativa. Qualora la Malattia o l’Infortunio colpisca un soggetto già affetto da altre Malattie o Infortuni, saranno valu- tate solo le conseguenze dirette, escludendo il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Criteri di liquidazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Definito il sinistro, la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Qualora il ricovero si protragga oltre 15 giorni, l'Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell'istituto di cura che attesti il ricovero, nonché la data del suo inizio e presumibile termine. L'anticipo delle spese può avere luogo qualora l'ammontare delle stesse al momento della richiesta sia non inferiore ad € 1.000,00= (Euro Mille/00). Tale anticipo avverrà a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità a termini di polizza delle spese di ricovero. I rimborsi vengono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.
Criteri di liquidazione. La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurat o annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico. Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.