Criteri di liquidazione Clausole campione

Criteri di liquidazione. La corresponsione del Rimborso delle spese o del Rimborso Forfetario è condizionata al fatto che l’Assicurato invii, possibilmente in un’unica soluzione, la seguente documentazione in originale: - un certificato medico attestante l’esistenza della patologia (Malattia o Infortunio), la richiesta di visite, di esami diagnostici, di Ricovero o di intervento; - i referti medici e ogni altra Documentazione sanitaria giustificativa (risultati diagnostici, Cartella Clinica, ecc.); - le fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonchè i tagliandi per le spese farmaceutiche. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cure terminate, su presentazione, in originale delle ricevute, notule e/o distinte quietanzate. Qualora l’Assicurato abbia ottenuto un Rimborso dal Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente o Fondo, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto, al netto del Rimborso effettuato da terzi, previa dimostrazione, da parte dell’Assicurato stesso, attraverso la documentazione originale, delle spese effettivamente rimaste a suo carico. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto, ai sensi di Polizza, al termine del Ricovero o del Day-hospital che abbia comportato Intervento chirurgico. La liquidazione delle indennità o dei rimborsi di cui ai precedenti punti a) e b) verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della completa documentazione relativa al Sinistro denunciato. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi saranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Criteri di liquidazione. 3.1 – La società indennizza l’Assicurato che debba interrompere il soggiorno per uno degli eventi indicati in seguito a condizione che: - l’evento fosse imprevedibile al momento della prenotazione del soggiorno - l’interruzione sia determinata da questo evento - sia oggettivamente impossibile per l’assicurato continuare il soggiorno
Criteri di liquidazione. La Società corrisponde:
Criteri di liquidazione. La Società riconosce l’Indennizzo qualora l’Infortunio abbia come conseguenza diretta ed esclusiva il decesso dell’Assicurato, anche se la Morte si verifica successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, in ogni caso entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui l’Infortunio è avvenuto. In caso di scomparsa dell’Assicurato conseguente a Infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del codice civile. Se, successivamente al pagamento dell’Indennizzo da parte della Società, risulterà che l’Assicurato è ancora in vita, la Società avrà comunque diritto alla restituzione dell’Indennizzo. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’eventuale riconoscimento dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio. In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio denunciato prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
Criteri di liquidazione. Nei casi di ricovero, Day Hospital o Day Surgery, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a degenza ultimata, previa presentazione alla Società della cartella clinica definitiva, in originale, indicante la natura e l’esito dell’infortunio, nonché il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura ovvero i giorni di degenza in regime di Day Hospital o Day Surgery. Nel caso di frattura ossea che non comporti gessatura, il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa presentazione del referto comprovante la frattura e del certificato del medico con la prescrizione dei giorni di prognosi.
Criteri di liquidazione. L’Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Polizza su presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Il pagamento sarà effettuato a cura ultimata. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non ab- biano adottato l’euro come valuta, i rimborsi saranno eseguiti in Italia, al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. Limitatamente alla Malattia, qualora la stessa colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non è indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Nel corso del Contratto di Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie. Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata ac- certata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arreca- to dalla precedente condizione menomativa. In caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettuata entro 1 (uno) anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica. Se a giudizio del medico dell’Assicurato e del consulente medico dell’Impresa un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi del- la Malattia e l’Assicurato non vuole sottoporsi, la valutazione dell’Invalidità Per- manente viene calcolata come se l’Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Criteri di liquidazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Definito il sinistro, la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Qualora il ricovero si protragga oltre 15 giorni, l'Assicurato può richiedere un anticipo sulla liquidazione fino ad un massimo del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell'istituto di cura che attesti il ricovero, nonché la data del suo inizio e presumibile termine. L'anticipo delle spese può avere luogo qualora l'ammontare delle stesse al momento della richiesta sia non inferiore ad € 1.000,00= (Euro Mille/00). Tale anticipo avverrà a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità a termini di polizza delle spese di ricovero. I rimborsi vengono eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei cambi.
Criteri di liquidazione. Il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio/pratica successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
Criteri di liquidazione. La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico. Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.
Criteri di liquidazione. Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 24% della totale. Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 24%, la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: Per percentuali di I.P. accertata Percentuali da liquidare Per percentuali di I.P. accertata Percentuale da liquidare 24-34 3 51 55 35 6 52 58 36 9 53 61 37 12 54 64 38 15 55 67 39 18 56 70 40 21 57 73 41 24 58 76 42 27 59 79 43 30 60 82 44 33 61 85 45 36 62 88 46 39 63 91 47 42 64 94 48 45 65 97 49 48 66 100 50 52 La percentuale di I.P. viene accertata non prima che sia decorso un anno dalla data di denunzia della malattia.