Cumulabilità del contributo PNRR Clausole campione

Cumulabilità del contributo PNRR. Il contributo PNRR è cumulabile con: • altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al successivo paragrafo 1.1.6 Parte III). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati; • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; • la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto. Il contributo PNRR non è cumulabile con: • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;